1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8 del luglio 2001, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.
3. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione nell'ambito dei suoi componenti.
4. La Commissione nella prima seduta elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
1. La Commissione ha il compito di accertare la dinamica dei fatti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8 del luglio 2001, e le relative responsabilità politiche e amministrative, nonché le misure di prevenzione e di contrasto adottate, con particolare riguardo a:
a) la gestione dell'ordine pubblico, facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno consentito i gravi fatti di repressione nei confronti dei manifestanti;
b) la dinamica della morte di Carlo Giuliani;
c) l'irruzione delle forze dell'ordine nella scuola Diaz e i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto;
d) le misure adottate dalle amministrazioni interessate, successivamente al mese di luglio 2001, al fine di favorire l'accertamento dei fatti e delle responsabilità e per prevenire il ripetersi di inefficienze e di abusi nella gestione dell'ordine pubblico.
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.
3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può richiedere a qualsiasi ufficio pubblico atti e documenti utili per il suo lavoro. Può chiedere altresì atti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria procede senza ritardo, salvo che vi sia pregiudizio per le indagini. In tale caso dispone il rigetto dell'istanza con decreto motivato, che ha efficacia fino a quando sussiste il pregiudizio, ovvero fino a quando gli atti non siano depositati a disposizione dei difensori.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
1. La Commissione inizia i propri lavori entro una settimana dalla sua costituzione e li conclude entro sei mesi, presentando alla Camera dei deputati, entro i quindici giorni successivi, una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori a maggioranza assoluta dei suoi membri. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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