Doc. XXII, n. 6




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione della SOGIN - Società gestione impianti nucleari Spa, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.
3. Il Presidente della Camera dei deputati designa il presidente della Commissione nell'ambito dei suoi componenti.
4. La Commissione nella prima seduta elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di accertare la correttezza della gestione della SOGIN Spa, con particolare riguardo all'individuazione e alla selezione dei dirigenti e del personale della società, al grado di competenze tecnico-scientifiche a disposizione della stessa società per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, alle modalità di assegnazione e alla congruità delle consulenze esterne, ai criteri di selezione delle eventuali ditte appaltatrici nonché ai criteri di aggiudicazione delle commesse esterne per conto dello Stato italiano o di Stati esteri e di soggetti privati, nonché al grado di conseguimento degli obiettivi ad essa assegnati.

Art. 3.
(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.
3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può richiedere a qualsiasi ufficio pubblico atti e documenti utili per il suo lavoro. Può chiedere altresì atti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria procede senza ritardo, salvo che vi sia pregiudizio per le indagini. In tale caso dispone il rigetto dell'istanza con decreto motivato, che ha efficacia fino a quando sussiste il pregiudizio, ovvero fino a quando gli atti non siano depositati a disposizione dei difensori.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Durata dei lavori).

1. La Commissione inizia i propri lavori entro una settimana dalla sua costituzione e li conclude entro sei mesi, presentando alla Camera dei deputati, entro i quindici giorni successivi, una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori a maggioranza assoluta dei suoi membri. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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