Doc. XXII, n. 9




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione e finalità).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle anomalie nella diffusione dei dati elettorali nelle ore e nei giorni immediatamente successivi alle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione accerta:
a) con quali modalità il Ministero dell'interno ha proceduto alla raccolta dei dati e alla loro successiva comunicazione ai mezzi di stampa nel periodo intercorso dall'apertura delle urne elettorali alla diffusione definitiva dei dati ufficiosi da parte dello stesso Ministero;
b) per quale motivo, nella notte tra il 10 e l'11 aprile 2006, nel corso dello scrutinio dei voti, l'aggiornamento dei dati che affluivano al Ministero dell'interno è stato sospeso per diverse ore;
c) quali sono i motivi tecnici che hanno ritardato la diffusione all'opinione pubblica dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno;
d) a chi sono imputabili gli eventuali errori materiali che hanno portato alla quantificazione complessiva di 43.028 schede contestate nell'elezione della Camera dei deputati;
e) le ragioni per le quali gli errori concernenti la quantificazione delle schede contestate si sono concentrati in un numero limitato di province, in particolare quelle di Catania, Como, Enna, Pisa e Udine, e a quale livello, territoriale o centrale, tali errori sono stati compiuti;
f) per quale motivo il Ministero dell'interno ha impiegato quarantotto ore per rendersi conto degli errori materiali di cui alle lettere d) ed e);
g) quali dotazioni tecniche il Ministero della giustizia ha messo a disposizione degli uffici elettorali circoscrizionali per le operazioni di somma dei dati di ogni sezione elettorale e di trasmissione degli stessi all'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione;
h) quanto tempo hanno impiegato gli uffici elettorali istituiti presso ciascuna corte d'appello per trasmettere i dati definitivi all'Ufficio centrale di cui alla lettera g) e le date di tali trasmissioni.

3. La Commissione non si occupa della verifica delle schede, del conteggio dei voti e di tutte le questioni che comunque sono di competenza della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i sui componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3.
5. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione. Il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un altro semestre, dal Presidente della Camera dei deputati, su motivata richiesta della Commissione.
6. La Commissione, entro due mesi dalla conclusione dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati la relazione finale sulle indagini volte. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Art. 3.
(Organizzazione interna della Commissione).

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento a maggioranza dei suoi membri.
2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.
(Attività di indagine).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza in Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 e 384-bis del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti. Quando atti o documenti sono stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS).
4. La Commissione può ottenere copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
5. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti, le assunzione testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari che si trovano nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 5 dell'articolo 4.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con la diffusione di informazioni in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene previste di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.


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