1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) indagare e accertare le cause, ed eventualmente le responsabilità generali, che sono all'origine degli incidenti mortali dovuti all'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti;
b) verificare il rispetto e l'efficacia delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla guida sotto l'influenza dell'alcol e delle sostanze stupefacenti;
c) accertare lo stato di attuazione della vigente legislazione in materia di prevenzione degli incidenti stradali e di educazione stradale, quale attività d'insegnamento obbligatoria nelle scuole;
d) proporre iniziative volte ad attuare una rigorosa politica di pianificazione dei servizi di controllo, rispondenti a criteri di razionalizzazione delle risorse disponibili, attraverso il coordinamento dei diversi e molteplici soggetti titolari dei poteri di polizia stradale;
e) indicare le azioni che si rendono necessarie per migliorare, in tempi brevi, i livelli di sicurezza nella circolazione stradale e per ridurre il numero di vittime sulle strade, in coerenza con gli obiettivi del Programma di azione europeo per la sicurezza stradale, di cui alla comunicazione COM(2003)311 della Commissione, del 2 giugno 2003;
f) procedere all'accertamento, a livello nazionale, dello stato di attuazione degli interventi di ammodernamento e di messa in sicurezza delle reti stradali.
2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati annualmente con singole relazioni o con relazioni generali ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi parlamentari.
2. La Commissione nella prima seduta elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
3. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 141 e 142 del regolamento della Camera dei deputati.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 25.000 euro per l'anno 2007 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.
1. La Commissione può chiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto, a norma dell'articolo 6, qualora attengano a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti, diversi da quelli indicati al comma 1, non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti indicati all'articolo 5, commi 1, secondo periodo, e 2.
2. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
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