1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle retribuzioni del personale del settore pubblico, di seguito deominata: «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di accertare in maniera esatta e completa l'entità delle retribuzioni e dei trattamenti di liquidazione e di pensione, di origine normativa o contrattuale, nonché di ogni altro compenso o emolumento di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo conseguito dal personale, compreso quello della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, dipendente, anche con rapporto di lavoro di diritto privato, dalle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, dagli enti pubblici economici, nonché da enti o da società a partecipazione pubblica. Sono parimenti incluse le amministrazioni a ordinamento autonomo, comprese quelle degli organi di rilevanza costituzionale, nonché le autorità di regolazione e di garanzia.
3. Le amministrazioni, gli enti e le società indicati al comma 2 comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutti gli atti rilevanti per la determinazione del trattamento economico di cui godono i loro dipendenti. Essi comunicano altresì le spese sostenute annualmente per corrispettivi relativi ad arbitrati, consulenze o collaudi, gettoni di presenza e ogni altra indennità o assegno non aventi natura retributiva, e trasmettono l'elenco, con i relativi compensi, del personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo, i cui oneri retributivi restano a proprio carico.
4. La Commissione acquisisce inoltre gli elementi che ad essa pervengono da parte della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale sugli oggetti di cui ai commi 2 e 3.
5. La Commissione opera con i poteri e con le limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione è composta dal presidente e da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in maniera proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari.
2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei sui componenti, per la costituzione del suo Ufficio di presidenza.
3. L'Ufficio di presidenza della Commissione è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, eletti a scrutinio segreto dai componenti della Commissione.
4. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del terzo periodo.
5. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria. Può altresì avvalersi dell'opera di consulenti, scelti tra studiosi altamente qualificati della pubblica amministrazione e del sistema politico italiano. I consulenti sono nominati dal Presidente della Camera dei deputati su proposta della Commissione.
6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 80.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
1. La durata della Commissione è stabilita in dodici mesi, decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Entro il termine indicato al comma 1, la Commissione presenta una relazione contenente un quadro complessivo e immediatamente comprensibile di tutti gli emolumenti erogati dalle amministrazioni e dagli enti indicati all'articolo 1, compresi i corrispettivi di arbitrati, consulenze, collaudi, nonché i gettoni di presenza e tutte le indennità o gli assegni aventi natura anche non retributiva. La Commissione, sulla base dei dati rilevati, elabora proposte per la riforma della struttura delle retribuzioni e delle indennità del settore pubblico, in conformità ai princìpi degli articoli 36 e 51 della Costituzione.
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