1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'esecuzione e sull'utilizzazione illecita di intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche e ambientali da parte di soggetti privati, nonché sull'impiego, sulle modalità di esecuzione e sulle garanzie di riservatezza delle intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare, con riferimento agli ultimi dieci anni:
a) se soggetti privati abbiano illecitamente eseguito o utilizzato intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali ovvero abbiano usato altri strumenti lesivi della riservatezza dei cittadini, suscettibili di alterare gli equilibri della democrazia parlamentare, al fine di favorire interessi particolari politici o economici;
b) quale sia l'ampiezza del fenomeno delle intercettazioni di cui alla lettera a);
c) con riguardo alle intercettazioni previste dal codice di procedura penale, quali siano:
1) il numero, i motivi e la durata media delle intercettazioni, evidenziando il costo medio sostenuto nelle singole procure e le tipologie di reato per le quali sono state richieste;
2) gli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per l'effettuazione delle intercettazioni;
3) gli eventuali casi di indebita rivelazione o diffusione dei contenuti delle intercettazioni, con particolare riferimento a quelle che non presentano rilevanza penale, in violazione del diritto alla riservatezza dei cittadini;
4) le modalità esecutive, organizzative e logistiche con cui le società private autorizzate dall'autorità giudiziaria effettuano le intercettazioni, verificando in particolare quale forme di controllo siano previste a tutela della sicurezza della collettività e della riservatezza dei cittadini, tenuto anche conto delle moderne tecniche di intercettazione delle comunicazioni.
2. La Commissione verifica l'adeguatezza delle norme vigenti in materia e formula eventuali proposte di modifica della legislazione.
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire documenti riservati. La Commissione può inoltre acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si applicano le norme vigenti in materia.
4. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, della collaborazione di esperti, di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi dipendente pubblico.
1. I componenti la Commissione, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva.
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