1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi della politica e sulle spese del settore pubblico, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi parlamentari.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.
1. La Commissione ha il compito di analizzare le problematiche funzionali e finanziarie dei costi legati all'attività politico-istituzionale italiana, sia a livello nazionale che locale.
2. In particolare la Commissione deve:
a) indagare sulle cause degli alti costi legati alle attività politico-istituzionali dell'amministrazione dello Stato in tutte le sue ramificazioni a livello nazionale e locale;
b) individuare le possibili fonti di dispersione delle risorse pubbliche sia economiche sia umane;
c) procedere a una ricognizione del trattamento economico complessivo dei parlamentari europei e nazionali, dei consiglieri regionali, dei dipendenti e dei dirigenti pubblici, dei consulenti e dei membri di consigli di amministrazione e di collegi, titolari di qualsivoglia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, al fine di individuare un limite massimo per tali trattamenti economici;
d) procedere a una ricognizione di tutte le società destinatarie di trasferimenti di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma, nonché delle società da esse partecipate o controllate, al fine di riferire alla Camera dei deputati in ordine allo stato di avanzamento dei progetti finanziati dai medesimi trasferimenti pubblici;
e) procedere a una ricognizione di tutte le società in cui le amministrazioni pubbliche regionali e locali abbiano partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, aventi ad oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;
f) procedere a una ricognizione delle sedi di rappresentanza, delle consulte, dei comitati, degli uffici di promozione economica, commerciale, turistica o culturale acquistati, mantenuti, o comunque gestiti, da comuni o da province in Paesi stranieri;
g) procedere a un'indagine per verificare l'esistenza di sovrapposizioni di attribuzioni e di competenze tra organi dello Stato e degli enti locali, al fine di valutare la possibilità di procedere ad un'eventuale ridefinizione delle attribuzioni e delle competenze medesime;
h) indicare quali azioni si rendano necessarie per migliorare, sostanzialmente e in tempi brevi, l'efficienza dell'amministrazione statale e per ridurre i costi a essa connessi.
1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del regolamento della Camera dei deputati.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione si avvale di personale e di strumenti operativi messi a disposizione del Presidente della Camera dei deputati.
3. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione, prorogabili fino alla fine della XV legislatura.
2. Al termine dei lavori la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva, contenente, in particolare, proposte per rendere più funzionale ed economicamente efficiente l'amministrazione dello Stato.
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