Verso il federalismo fiscale

La legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) ha definito un percorso procedurale volto alla definizione degli interventi di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, attraverso l’istituzione di un’Alta Commissione di studio, composta anche da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, con il compito specifico di indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Era previsto che la Commissione presentasse al Governo una relazione sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale entro il 31 marzo 2003, sulla base degli indirizzi che Stato, regioni ed enti locali avrebbero dovuto formulare in sede di Conferenza unificata. Entro il mese successivo, il Governo avrebbe dovuto presentare al Parlamento un programma contenente gli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all’art. 119 della Costituzione. Le divergenze ancora esistenti tra Stato, regioni ed enti locali e, per taluni aspetti, all’interno delle stesse autonomie locali, non hanno consentito alla Commissione di definire la proposta operativa da sottoporre al Governo e, tramite questi, al Parlamento. Di conseguenza, il termine per la presentazione della relazione al Governo sui principi generali del federalismo è stato più volte prorogato fino al 30 settembre 2006.

La Commissione ha comunque presentato, il 30 settembre 2005, un documento (Relazione sull’attività dell’Alta Commissione) che costituisce una sintesi dell’intera attività svolta dalla Commissione in ordine alla determinazione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale. In assenza del raggiungimento dell’accordo in sede di Conferenza unificata, la relazione è stato elaborata sulla base dei criteri su cui avevano convenuto regioni ed enti locali in un documento del 18 giugno 2003, nel quale si avanzavano proposte in merito ai possibili futuri contenuti dell’accordo (v. scheda L’Alta Commissione di studio).

 

Contestualmente alla istituzione dell’Alta Commissione di studio, la legge finanziaria per il 2003 ha ‘bloccato’ la leva fiscale alla quale regioni ed enti locali potevano ricorrere per far fronte all’aumento dei fabbisogni di spesa.

In particolare, “in attesa di un accordo fra Stato, regioni ed enti locali, in sede di Conferenza unificata, che regoli i meccanismi strutturali del federalismo fiscale”, è stata disposta la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, nonché della maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP, deliberati successivamente al 29 settembre 2002, non confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002. La sospensione, da riconettersi anche all’obiettivo più volte dichiarato dal Governo di una riduzione della pressione fiscale, è stata confermata dalle successive leggi finanziarie (v. scheda Blocco addizionali e maggiorazione IRAP).

 

L’evoluzione della disciplina in materia di coordinamento della finanza pubblica è resa più complessa anche dal fatto che il provvedimento più avanzato ed incisivo di riforma della struttura della finanza regionale adottato prima della revisione del Titolo V, vale a dire il decreto legislativo n. 56/2000 (cd. decreto sul federalismo fiscale) ha presentato, in fase di applicazione, gravi difficoltà che in sostanza ne hanno bloccato l’attuazione (v. scheda Il decreto legislativo n. 56/2000).

Il decreto legislativo n. 56/2000 ha previsto la soppressione di quasi tutti i trasferimenti erariali in favore delle regioni e la loro sostituzione con entrate di natura tributaria costituite da: una compartecipazione al gettito dell’IVA (entrata che sarebbe risultata quantitativamente prevalente rispetto alle altre), l’incremento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF e l’aumento della compartecipazione all’accisa sulle benzine.

E’ inoltre stabilito un meccanismo di perequazione, in base al quale la compartecipazione IVA è attribuita secondo una serie di parametri ai quali viene riconosciuta appunto funzione perequativa.

Questo sistema, che doveva consentire il progressivo superamento del criterio della spesa storica sebbene in un periodo di tempo piuttosto lungo (avrebbe dovuto completarsi nel 2013), ha fatto emergere, fin dalla prima applicazione, i problemi connessi alla perequazione delle risorse da mettere a disposizione di enti territoriali che hanno capacità tributarie molto diverse fra loro e livelli di spesa – legati in gran parte al fabbisogno sanitario - storicizzati e difficilmente comprimibili.

Da questo punto di vista le principali divisioni si sono create all’interno delle stesse regioni. Le regioni meridionali hanno sostenuto che i parametri di ripartizione adottati dal decreto legislativo n. 56/2000 si traducono in una grave penalizzazione a loro danno, in quanto la loro applicazione comporta una considerevole riduzione delle risorse che ad esse sono storicamente attribuite e, comunque, risorse insufficienti a finanziare le funzioni assegnate. Dal canto loro, le regioni settentrionali, almeno in un primo momento – hanno valutato eccessivamente lento il percorso di superamento del criterio della spesa storica e la possibilità di acquisire – sopra il livello del fabbisogno – parte del gettito della propria capacità fiscale.

Il decreto legislativo n. 56 è pertanto risultato pienamente operativo solo per l’anno 2001. Nel 2004 è stato emanato, con tre anni di ritardo, il decreto attuativo relativo all’anno 2002. A causa delle difficoltà sorte, con l’articolo 4 del decreto-legge. n. 314/2004 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 26/2005), è stata peraltro sospesa l’efficacia del sistema di perequazione definito dal decreto e del provvedimento di attuazione per il 2002, nella prospettiva di una revisione dell’intera disciplina.

Da ultimo la legge finanziaria per il 2006, recependo le indicazioni di un accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni, ha di fatto sospeso il nucleo della disciplina del decreto legislativo n. 56/2000 relativamente alla determinazione delle somme spettanti a ciascuna regione e, di conseguenza, al meccanismo di perequazione. Fino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, è garantito ad ogni regione, in ciascun esercizio, il livello di ripartizione stabilito per l’esercizio 2002, rideterminato, per ogni anno successivo, di una somma non maggiore di quella risultante nel 2002 quale scostamento dalla ‘copertura’ integrale della spesa storica.

 

Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, l'autonomia finanziaria resta al momento rappresentata dall'attribuzione di quote di compartecipazione ai tributi erariali. Nel corso della XIV legislatura c’è stata una sola modifica in materia: la compartecipazione al gettito dell’IVA per la regione Friuli-Venezia Giulia è stata elevata a da 6/10 a 8/10 a decorrere dal 2003 (v. scheda Regioni a statuto speciale).