Autoimprenditorialità e autoimpiego

Gli interventi normativi in materia di agevolazioni all’imprenditorialità giovanile sono stati riordinati in un quadro unitario e sistematico con il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185. In particolare, con il citato decreto legislativo sono stati disciplinati i nuovi incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, che hanno sostituito, rispettivamente, le diverse forme di agevolazione all’imprenditorialità giovanile, disciplinate dal D.L. n. 26/1995, ed il prestito d’onore, disciplinato dal D.L. n. 510/1996.

 

Nel corso della XIV legislatura sono state dettate le disposizioni attuative del D.Lgs. n. 185/2000.

In particolare, con D.M. Tesoro 28 maggio 2001, n. 295 è stato adottato il regolamento di attuazione della disciplina in favore dell’autoimpiego, mentre le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di concessione degli incentivi a favore dell’autoimprenditorialità sono state emanate con D.M. Economia 16 luglio 2004, n. 250.

Relativamente alle misure agevolative in forma di autoimpiego, il CIPE, con deliberazione 25 luglio 2003, n. 27, ha disposto l’aggiornamento, ai sensi dell’art. 61, comma 5, della legge n. 289/2002[1], dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego.

 

Con il D.M. Economia del 30 novembre 2004 sono stati successivamente ridefiniti i criteri e modalità di concessione da parte di Sviluppo Italia Spa degli incentivi a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego previsti dal D.Lgs. n. 185 del 2000, in attuazione dell’articolo 72 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), in base al quale l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'importo contributivo.

 

Per entrambe le forme di imprenditorialità, il D.Lgs. n. 185/2000 ha ampliato l’ambito territoriale di applicazione rispetto alla disciplina precedente ed esteso a tutte le aree obiettivo 1 e 2 dei fondi comunitari (programmazione 2000-2006), alle aree ammesse alla deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale (art. 87.3.c. del Trattato), nonché alle c.d. “aree svantaggiate”, di cui al D.M. Lavoro 14 marzo 1995 e successive modificazioni.

 

L’articolo 67 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha esteso le agevolazioni per la sola imprenditorialità giovanile ai comuni montani del Centro-Nord con meno di 5.000 abitanti.

 

I soggetti interessati devono risultare residenti nei comuni ricadenti nei territori sopraindicati alla data del 1° gennaio 2000 ovvero, come previsto dall’articolo 8, comma 7, del D.L. n. 35/2005 che ha novellato il D.Lgs. n. 185/2000, da almeno 6 mesi all’atto della presentazione della domanda.

 

Per la promozione di iniziative di autoimprenditorialità e di autoimpiego gli articoli 3 e 15 del D.Lgs. n. 185/2000 prevedono la concessione di contributi a fondo perduto e mutui agevolati, stipulati con Sviluppo Italia, secondo i limiti fissati dall'Unione europea. I mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale.

 

L’articolo 23 del D.Lgs. n. 185/2000 affida a Sviluppo Italia S.p.a. (v. scheda Sviluppo Italia) il compito di provvedere alla selezione delle domande e alla erogazione delle agevolazioni, nonché all’assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate[2].

La società Sviluppo Italia è, dunque, l’ente autorizzato a stipulare i contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure agevolative.

 

L’art. 61, comma 12, della legge n. 289/2002, che ha introdotto il comma 3-bis all’art. 23 del D.Lgs. n. 185/2000, consente al Ministero dell’economia di autorizzare Sviluppo Italia S.p.a ad effettuare, con modalità stabilite dallo stesso Ministero, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati relativamente ai mutui concessi nell’ambito delle attività di promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità.

La disposizione, in sostanza, è diretta a consentire il ricorso alla tecnica della cartolarizzazione per il recupero di crediti vantati da Sviluppo Italia relativamente a mutui concessi che non siano stati, interamente o parzialmente, restituiti dai soggetti beneficiari.

I ricavi derivanti dalle operazioni effettuate affluiscono al Fondo per l’imprenditorialità giovanile, nell’ambito del Fondo aree depresse, per essere impegnati per il finanziamento degli interventi previsti dallo stesso D.Lgs. n. 185 del 2000. La norma impone alla società Sviluppo Italia di informare periodicamente il CIPE (con cadenza quadrimestrale), dell’entità dei ricavi acquisiti dalle operazioni di cartolarizzazione effettuate e della loro destinazione.

Alla data attuale non risulta effettuata alcuna operazione di cartolarizzazione.

 

Le più significative disposizioni legislative introdotte nel corso della XIV legislatura sono contenute all’articolo 8, comma 7, del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005 (c.d. decreto-legge competitività), che, novellando il D.Lgs. n. 185/2000, ha:

§      modificato i requisiti di età richiesti per la costituzione delle società o cooperative sociali che possono beneficiare delle agevolazioni, disponendo che le società o le cooperative sociali siano composte prevalentemente (anziché esclusivamente) da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni;

§      disposto, in ordine al requisito della residenza nei territori ai quali sono destinate le agevolazioni, che la residenza possa anche essere posseduta da almeno sei mesi prima dell’atto della presentazione della domanda, mentre la normativa previdente ne richiedeva il possesso alla data del 1° gennaio 2000;

§      fatto riferimento, per la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, alla definizione di “giovani imprenditori agricoli”, anziché, come previsto dalla normativa previgente, agli “agricoltori di età compresa tra i 18 e i 35 anni”;

§      disposto che gli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità possono essere destinati anche al finanziamento di ampliamenti aziendali effettuati da società e cooperative di produzione e lavoro, che possiedano i richiesti requisiti almeno due anni prima della presentazione della domanda;

§      disposto l’applicazione alle agevolazioni dei massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli.

 

Da ultimo, la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 420, legge n. 266/2005) ha esteso anche alle società di giovani imprenditori agricoli i benefìci previsti dal decreto legislativo n. 185 del 2000 in favore dell’imprenditorialità giovanile in agricoltura.

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze ha presentato, a marzo 2005, l’ultima relazione disponibile sull’attuazione delle misure incentivanti previste dal D.Lgs. n. 185/2000, in favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, riferita all’anno 2002 (Doc. CV-bis, n. 3).

Autoimprenditorialità

Nel titolo I del D.Lgs. n. 185/2000 sono state accorpate le diverse forme di agevolazione in favore dell’imprenditorialità giovanile: nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, nel settore dei servizi, in agricoltura, in favore delle cooperative sociali.

Le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di concessione degli incentivi a favore dell’autoimprenditorialità sono state emanate con D.M. Economia 16 luglio 2004, n. 250.

 

Si ricorda che le misure per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno sono state introdotte nel nostro ordinamento dal D.L. n. 786/1985 (legge n. 44/1986), che ha previsto agevolazioni finanziarie per cooperative di produzione e di lavoro e per società, la cui quota di maggioranza spettasse a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti nel Mezzogiorno alla data del 25 ottobre 1985.

La normativa interessava le cooperative e le società che si impegnassero a realizzare progetti per la produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria, nonché per la fornitura di servizi a favore delle imprese di qualsiasi settore.

Successive disposizioni legislative hanno esteso l’applicazione delle agevolazioni al settore dei servizi, della innovazione tecnologica e della tutela ambientale, dell’agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

La normativa sulla promozione dell’imprenditorialità giovanile è stata successivamente riformata dal D.L. n. 26/1995 (legge n. 95/1995), che ha esteso l’ambito di applicazione delle agevolazioni dal Mezzogiorno alle aree depresse del territorio nazionale, individuate dalla normativa comunitaria (comprese, dunque, anche le aree del Centro-Nord)[3].

Le disposizioni agevolative in materia di imprenditorialità giovanile sono state estese anche ai giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell’azienda agricola ad un familiare e presentino un progetto di produzione, commercializzazione o trasformazione di prodotti agricoli, ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.L. n. 67/1997(D.M. tesoro n. 147/1999).

L'articolo 51 della legge n. 448/1998 ha infine esteso i benefici del D.L. n. 26/2005 alle cooperative sociali che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - intese all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che presentano progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate.

 

Per quanto concerne la promozione dell’autoimprenditorialità, possono beneficiare delle agevolazioni:

§      le società, incluse le cooperative di produzione e lavoro, composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che presentino progetti per l’avvio di nuove iniziative nei seguenti settori:

a)      produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato o dell’industria e fornitura di servizi alle imprese;

b)      fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell’agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali;

§      i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria (come da ultimo previsto dall’art. 1, co. 420, della legge n. 266/2005) , subentranti nella conduzione dell’azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative relative alla produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura;

§      le cooperative sociali, composte (ad eccezione dei soci svantaggiati) prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che presentino progetti per la creazione o il potenziamento di iniziative relative alla produzione di beni o alla fornitura di servizi alle imprese.

 

Le agevolazioni previste assumono la forma di:

§      contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea;

§      contributi a fondo perduto in conto gestione, nel rispetto della soglia de minimis, a copertura delle spese di funzionamento sostenute nel primo triennio di attività.

Per i progetti nel settore agricolo non sono previste agevolazioni per le spese di gestione. Per l'insediamento di giovani agricoltori è previsto un premio unico dell'importo massimo di 25.000 euro;

§      assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

Consistono in contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis a copertura delle spese relative alla formazione, nei settori diversi dal settore agricolo, ed all'assistenza tecnica, per il settore agricolo, al fine di favorire la crescita imprenditoriale dei giovani nelle neo imprese;

§      attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

 

Per quanto riguarda i criteri di concessione delle agevolazioni a favore dell’autoimprenditorialità, il D.M. Economia del 30 novembre 2004 ha precisato che la normativa relativa alla concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale e di finanziamento del tasso agevolato rispetta i principi previsti dall’articolo 72 della legge n. 289 del 2002. In base a tale norma l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo del contributivo.

Si precisa che il totale del contributo in c/gestione (o del premio per il primo insediamento dei giovani agricoltori), degli aiuti destinati alla formazione e/o assistenza tecnica e del contributo c/investimento non può superare l'importo del mutuo agevolato.

 

Possono essere finanziati i progetti d'impresa che prevedono investimenti fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro.

Modulando opportunamente l'ammontare del contributo a fondo perduto e del mutuo agevolato, la copertura finanziaria iniziale può arrivare:

§      nel Sud all'80-90% dell'investimento;

§      nel Centro Nord fino al 60-70% dell'investimento.

 

Per quanto riguarda l'agricoltura per i progetti nel settore della produzione agricola le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo gli orientamenti (GUCE C 28/2000) che prevedono:

-       50% nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del Reg. CE n. 1257/99

-       40% nelle restanti zone dei territori agevolati.

Tali massimali possono essere elevati di 10 punti percentuali per i giovani agricoltori.

Per i progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli orientamenti (GUCE C 28/2000) che prevedono:

-       50% nelle regione di cui all'Obiettivo 1

-       40% nelle restanti zone dei territori agevolati.

Autoimpiego

Nel titolo II del D.Lgs. n. 185/2000 sono disciplinate le misure volte a favorire la diffusione di forme di autoimpiego nelle aree depresse e svantaggiate del Paese, attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità, consistenti nel finanziamento e nell’assistenza tecnica da parte di Sviluppo Italia S.p.a. di progetti relativi all’avvio di attività di lavoro autonomo e alla creazione di imprese di piccole dimensioni (imprese in franchising e microimprese) poste in essere da persone prive di occupazione (inoccupati) o disoccupati nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.

Oltre allo strumento già esistente del c.d. “prestito d’onore[4], il D.Lgs. n. 185/2000 ha previsto incentivi per nuove tipologie di autoimpiego, in forma di microimpresa e in forma di franchising.

 

In base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 185/2000, le misure a favore dell'autoimpiego hanno l'obiettivo principale di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione, nonché di qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.

La non occupazione è infatti l’unico requisito soggettivo richiesto per l’attivazione delle misure agevolative, non essendo previsto alcun limite massimo circa l’età dei soggetti interessati all’avvio di lavoro autonomo o alla creazione di società per le iniziative in franchising e le microimprese.

Il requisito territoriale è l’ulteriore condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni; in particolare, è richiesto che i soggetti interessati devono risultare residenti nei comuni ricadenti nei territori ammissibili alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno 6 mesi all’atto della presentazione della domanda.

 

La disciplina delle misure in favore dell’autoimpiego ha ricevuto attuazione con l’emanazione del D.M. Tesoro 28 maggio 2001, n. 295, con conseguente abrogazione dei precedenti D.M. tesoro n. 591/1996 e n. 222/1999, recanti la disciplina del prestito d’onore. Il CIPE, con deliberazione 25 luglio 2003, n. 27, ha disposto l’aggiornamento, ai sensi dell’art. 61, comma 5, della legge n. 289/2002, dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego.

 

Possono beneficiare delle agevolazioni dell’autoimpiego:

a)      i soggetti singoli, nel caso di iniziative di lavoro autonomo (c.d. prestito d’onore). In tal caso, i destinatari devono essere maggiorenni alla data di presentazione della domanda e privi di occupazione nei 6 mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione alle agevolazioni.

Tale forma di agevolazione non si rivolge alle società (di persona, o di capitali anche se in forma unipersonale) né alle cooperative – come nel caso delle misure in favore dell’autoimprenditorialità - ma alle attività svolte in forma di impresa individuale.

Risultano, pertanto, esclusi tutti coloro che risultano titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale; i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; i titolari di partita IVA; gli esercenti una libera professione; gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori; gli artigiani.

 

b)      le imprese di piccola dimensione (c.d. microimprese)[5].

In tal caso, beneficiari delle misure agevolative dell’autoimpiego in forma di microimpresa sono non i singoli individui (come per il prestito d’onore) ma le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici, che siano composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti maggiorenni e privi di occupazione nei 6 mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione alle agevolazioni.

Rimangono pertanto escluse le imprese individuali, le società di capitali, le cooperative, le società di fatto e le società aventi un unico socio[6].

 

c)      le iniziative di autoimpiego in forma di franchising[7].

Destinatari delle agevolazioni sono le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti per iniziative relative alla produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.

I titolari delle imprese individuali ed almeno la metà numerica dei soci delle società, i quali devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione, devono possedere i medesimi requisiti richiesti per le altre forme di agevolazioni, devono, cioè, essere maggiorenni alla data di presentazione della domanda e privi di occupazione nei 6 mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione alle agevolazioni[8].

 

Per quanto riguarda le iniziative finanziabili, il D.Lgs. n. 185/2000 distingue tra tre tipologie di autoimpiego.

a)      Per la concessione di misure in favore della promozione del lavoro autonomo, le iniziative finanziabili possono riguardare qualsiasi settore[9], la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale:

-          produzione di beni;

-          fornitura di servizi;

-          commercio;

b)      Per le agevolazioni in favore dell’autoimpiego in forma di microimpresa, sono finanziabili le iniziative relative ai settori della:

-       produzione di beni;

-       fornitura di servizi.

Sono espressamente escluse le iniziative che si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio nonché, come previsto anche per il prestito d’onore, ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie (trasporti, servizi socio-assistenziali e formazione).

c)      Per le agevolazioni in favore di iniziative di autoimpiego in forma di franchising, sono agevolabili le attività relative ai settori della:

-       produzione di beni e servizi mediante franchising;

-       commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.

 

In base al D.M. n. 295/2001, l’attività prevista nel progetto approvato dovrà essere svolta per almeno 5 anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni e comunque fino all'estinzione del mutuo.

La violazione di tale disposizione comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

 

I benefici concessi consistono in:

a)      contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

b)      contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea, limitatamente al primo anno di attività;

c)      assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative, che può essere concessa per il periodo massimo di un anno.

 

Il D.M. Economia 30 novembre 2004, che reca la nuova definizione dei criteri e delle modalità di concessione da parte di Sviluppo Italia degli incentivi a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, a seguito della riforma introdotta dall’articolo 72 della legge finanziaria per il 2003 (in base alla quale l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'importo contributivo) ha specificato che le agevolazioni finanziarie in favore dell'autoimpiego, nella forma del lavoro autonomo, devono essere concesse secondo i seguenti criteri:

a)  mutuo a tasso agevolato per gli investimenti nella misura del 50% del totale dei contributi concessi, costituiti dalla somma dell'importo degli investimenti ammessi e del massimale del contributo in conto gestione pari a 5.165 euro e comunque per un importo complessivo non superiore a 15.494 euro;

b)  contributo a fondo perduto per gli investimenti in misura pari alla differenza tra l'importo degli investimenti ammessi e l'importo del mutuo agevolato di cui alla lettera a);

c)  contributo a fondo perduto sulle spese di gestione per il primo anno, per un ammontare non superiore a 5.165 euro.

 

I benefici finanziari suddetti sono concessi entro il limite del de minimis[10], come individuato dal regolamento della Commissione europea n. 69/2001, che ha fissato l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordabili ad una medesima impresa entro la soglia dei 100.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

Le agevolazioni in favore dell’autoimpiego possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente che successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti consentiti dalla regola de minimis. A tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo de minimis.

In sede di ammissione ai benefici sono determinati l’ammontare del mutuo agevolato, il tasso di interesse e la durata del piano di ammortamento entro i limiti consentiti dall'applicazione del de minimis.

Per le agevolazioni in favore del lavoro autonomo e dell'autoimpiego in forma di microimpresa, il tasso di interesse sulle operazioni di mutuo agevolato è fissato nella misura del 30% del tasso di riferimento vigente alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. Per l’autoimpiego in franchising, il tasso di interesse è fissato in misura pari al tasso di riferimento vigente, ridotto in misura compatibile con il limite de minimis.

Le risorse

Con la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate sono state concentrate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, comma 1) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, comma 3).

Le risorse destinate all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, precedentemente allocate sull’apposito Fondo per l’imprenditorialità giovanile, istituito dall’articolo 27, comma 11, della legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000), a decorrere dal 2003 sono confluite sul nuovo Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di competenza del Ministro dell’economia (pur mantenendo, sino al 2004, una autonoma evidenza contabile) (v. capitolo Il Fondo per le aree sottoutilizzate).

Al momento della confluenza nel FAS, Sul Fondo per l’imprenditorialità giovanile risultavano iscritti 310 milioni di euro per il 2003 e 217 milioni di euro per il 2004.

In sede di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, il CIPE ha assegnato ulteriori risorse per gli interventi di sviluppo e promozione di autoimprenditorialità ed autoimpiego.

Nel complesso, le risorse destinate all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego negli anni 2002-2006 risultano così determinate:

(milioni di euro)

2002

2003

2004

2005

2006

414

390

697

760

640

 

Per quanto concerne la gestione, le risorse, iscritte sul Fondo aree sottoutilizzate, sono trasferite sui capitoli 7212/Economia (Imprenditorialità giovanile) e 7136/Economia (Fondo rotativo per i programmi di promozione imprenditoriale nelle aree sottoutilizzate), rispettivamente destinati, ai sensi dell’articolo 72 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), ai contributi a fondo perduto e ai prestiti agevolati.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 6, comma 5, del D.L. n. 35/2005 ha previsto che il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro e delle attività produttive, possa riservare una quota di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di nuove iniziative di autoimprenditorialità giovanile, realizzate ai sensi del Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000, che presentino un elevato contenuto tecnologico e che si svolgano nell'ambito dei distretti tecnologici.

Lo stato di attuazione[11]

Per quanto riguarda l’autoimprenditorialità giovanile, dal 1986 fino al 31 dicembre 2005 sono state complessivamente presentate 8.565 domande relative all’imprenditorialità giovanile e ne sono state ammesse alle agevolazioni 1.745. Di queste, 501 iniziative sono state oggetto di revoca (450) o decadenza (51).

Gli investimenti previsti ammontano a 2.266 milioni di euro, con un incremento occupazionale di 28.767 unità a fronte di agevolazioni concesse per 2.719 milioni di euro.

Le agevolazioni erogate ammontano a 2.106 milioni di euro, di cui 959 milioni quali contributi a fondo perduto in conto investimenti, 634 milioni per mutui agevolati, 392 milioni per contributi a fondo perduto in conto gestione e 121 milioni per servizi di assistenza tecnica e tutoraggio.

 

Le misure agevolative in favore dell’autoimpiego riguardano il lavoro autonomo, la microimpresa e il franchising

 

Per quanto concerne la misura lavoro autonomo (ex prestito d’onore) dal 1996, anno della sua introduzione, al 2005 sono state presentate circa 227.000 domande, con una percentuale di ammissione del 38%. Nel periodo di riferimento hanno beneficiato delle agevolazioni circa 66.000 proponenti per un ammontare di agevolazioni concesse di circa 1.959 milioni di euro. Le erogazioni finanziarie si sono attestate a circa 1.294 milioni di euro[12].

L’impatto occupazionale medio per iniziativa agevolata è stato di 1,2 unità, quello complessivo di circa 79.000 unità.

 

Relativamente alla misura microimpresa dal 2001, anno della sua introduzione, al 2005 sono state presentate circa 12.000 domande, con una percentuale di ammissione del 62%. Nel periodo di riferimento hanno beneficiato delle agevolazioni circa 4.900 proponenti per un ammontare di agevolazioni concesse di circa 720 milioni di euro. Le erogazioni finanziarie si sono attestate a circa 202 milioni di euro[13].

L’impatto occupazionale medio per iniziativa agevolata è stato di 2,5 unità, quello complessivo di circa 12.200 unità.

 

Per quanto riguarda la misura franchising dal 2001, anno della sua introduzione, al 2005 sono state presentate circa 1.400 domande, con una percentuale di ammissione del 32%. Nel periodo di riferimento hanno beneficiato delle agevolazioni 232 proponenti per un ammontare di agevolazioni concesse di circa 27 milioni di euro. Le erogazioni finanziarie si sono attestate a circa 8,5 milioni di euro[14].

L’impatto occupazionale medio per iniziativa agevolata è stato di 2 unità, quello complessivo di circa 465 unità.

 



[1]    La legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 61, comma 5, demanda al CIPE il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative la cui provvista finanziaria confluisce nel Fondo unico per le aree sottoutilizzate istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze; fra cui, le misure previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

[2]    Si ricorda che originariamente, la creazione di nuove imprese (in forma societaria o cooperativa) era gestita dal Comitato per l’imprenditorialità giovanile (negli anni 1986-1995) e, successivamente, dalla Imprenditorialità Giovanile S.p.A. (1995-2000).

La Imprenditorialità Giovanile S.p.A. è stata una delle società interessate dall’opera di riordino e accorpamento conseguente all’istituzione, nel gennaio 1999, della società per azioni “Sviluppo Italia” (D.Lgs. n. 1 del 1999). Attualmente, Sviluppo Italia gestisce, quindi, tutti gli interventi che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite comprese, quindi, le agevolazioni per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore.

[3]    Tali disposizioni avevano ricevuto attuazione dapprima con il decreto del Ministro del bilancio n. 695/1994, “Regolamento recante modalità per la concessione di agevolazioni all’imprenditoria giovanile”, successivamente sostituito dal D.M. Tesoro n. 306/1998.

[4]    Il “prestito d’onore” è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 9-septies della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, per favorire la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno.

La Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.A. (ora confluita in Sviluppo Italia S.p.a.) era competente a curare la selezione, il finanziamento e l’assistenza tecnica di progetti relativi all’avvio di attività di lavoro autonomo poste in essere da persone in cerca di prima occupazione (inoccupati) o disoccupati, che fossero residenti nei territori di applicazione della normativa. Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni sono stati stabiliti dapprima con D.M. tesoro 8 novembre 1996, n. 591, successivamente integrato dal D.M. 1° febbraio 1999, n. 222.

Originariamente destinato ai soli residenti nei territori ricompresi nell’obiettivo 1 dei programmi comunitari, il prestito d’onore è stato successivamente esteso alle aree del Centro-Nord che presentano rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, a partire dal 1° gennaio 1998, e alle aree terremotate delle Marche e dell’Umbria ricomprese negli obiettivi 2 e 5b dei fondi strutturali 1994-1999.

[5]    Ai sensi del D.M. Attività produttive 18 aprile 2005, per “microimpresa” si intende l'impresa che ha meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

[6]    Analogamente a quanto previsto per il prestito d’onore, sono esclusi dai benefici, in quanto non considerati soggetti privi di occupazione, i lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato ed anche part-time); i liberi professionisti e lavoratori autonomi (titolari di partita IVA, titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa); gli artigiani, imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori.

[7]     Il D.M. Tesoro n. 295/2001 indica con il temine “franchising” un accordo che comporta la licenza di un insieme di diritti di proprietà immateriale che riguardano in particolare marchi o insegne e know-how, per l'uso e la distribuzione di beni o servizi. Oltre alla licenza dei diritti di proprietà immateriale, l'affiliante (franchisor) fornisce all'affiliato (franchisee), durante il periodo di vigenza dell'accordo, un'assistenza tecnica o commerciale: licenza e assistenza formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising.

[8]    Non sono esclusi dalle agevolazioni per il franchising, a differenza di quanto previsto per il prestito d’onore e le microimprese, gli imprenditori, i familiari e coadiutori di imprenditori. Sono, in ogni caso, escluse, le società di fatto e le società aventi scopi mutualistici.

[9]     Ai sensi dell’art. 61, comma 11, della legge n. 289/2002, che ha novellato l’articolo 18 del D.Lgs. n. 185/2000, le uniche esclusioni e limitazioni settoriali sono quelle determinate dal CIPE e dalle decisioni della Commissione dell’Unione Europea, relative ad attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; trasporti (di merci conto terzi e di persone in numero superiore a 9), servizi socio-assistenziali e formazione, se perseguono scopi pubblici ovvero se vengono erogati in sostituzione dello Stato o di Enti Pubblici su espresso incarico di questi.

[10]  Le misure di aiuto rientranti nel c.d. de minimis rappresentano una categoria di aiuti che, in considerazione della loro entità limitata, non hanno un impatto sensibile sulla concorrenza tra gli Stati membri, e possono quindi essere adottati in deroga al divieto generale di aiuti di Stato alle imprese, considerati distorsivi del principio della libera concorrenza tutelato dal Trattato.

Tale categoria di aiuti, originariamente definita nella comunicazione della Commissione 92/C 213/02, poi modificata con la comunicazione della Commissione 96/C 68/06 (pubblicata in GUCE C 68 del 6 marzo 1996), è attualmente disciplinata dal Regolamento (CE) n. 69/2001 (GUCE L 10 del 13/1/2001), che resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

[11] Fonte: Sviluppo Italia.

[12] Al netto delle iniziative revocate.

[13] Al netto delle iniziative revocate; va inoltre sottolineato che per molte iniziative è ancora in corso il processo di erogazione delle agevolazioni.

[14] Al netto delle iniziative revocate; va inoltre sottolineato che per molte iniziative è ancora in corso il processo di erogazione delle agevolazioni.