Giochi olimpici di Torino 2006

I XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006” si sono svolti nello scorso mese di febbraio: sono iniziati con la cerimonia di apertura il 10, le gare si sono protratte dall’11 al 25 e la cerimonia di chiusura ha avuto luogo il 26 dello stesso mese. Il territorio interessato, oltre al Comune di Torino, ha compreso anche i centri di Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato, Sestriere, Sauze d’Oulx, Cesana S. Sicario, Claviere e Torre Pellice.

Al fine di permettere l’ultimazione delle infrastrutture olimpiche, quali i villaggi per gli atleti e la stampa, degli impianti sportivi per le varie discipline e le infrastrutture viarie necessarie, per le date prefisste, nel corso della XIV legislatura sono stati emanati una lunga serie di provvedimenti normativi.

Si è iniziato con l’approvazione della legge 26 marzo 2003, n. 48, Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, con la quale è stato operato un primo intervento di “manutenzione normativa” sulla legge originaria n. 285 del 2000, attraverso importanti modifiche volte a favorire una più efficace applicazione della legge ed a rendere più spediti e coordinati gli interventi necessari per lo svolgimento dell'evento olimpico.

Tra le innovazioni più significative del provvedimento si segnalano, anzitutto, gli interventi a favore della razionalizzazione delle procedure. In questo senso sono da intendersi le previsioni che hanno riguardato:

§         l'individuazione, mediante DPCM, dei soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi;

§         la redazione per stralci del piano degli interventi da parte del Comitato organizzatore (TOROC), al fine di quantificare l'onere di ciascun intervento e la relativa copertura finanziaria;

§         la facoltà dell'Agenzia per i giochi olimpici di delegare le funzioni di stazione appaltante e l'affidamento alla stessa anche delle competenze in materia di procedure espropriative e di occupazione d'urgenza;

§         la pubblicizzazione in via telematica degli accertamenti effettuati dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia;

§         la definizione dei poteri della conferenza di servizi in caso di variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici;

§         la disciplina derogatoria in materia di polizze assicurative;

§         la preventiva individuazione, mediante le convenzioni attuative del piano degli interventi, della definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo.

 

La nuova disciplina ha precisato, altresì, nel quadro già delineato dalla legge n. 285, i ruoli e le funzioni degli organi coinvolti nell'organizzazione dei Giochi, consentendo di precisare l'imputazione delle relative competenze, anche rispetto al Comitato Olimpico internazionale (CIO). Tale disciplina comprende:

§         la costituzione di un Comitato, rappresentativo degli enti territoriali coinvolti e del C.O.N.I., con funzioni di “cabina di regia” di tutte le attività relative alla organizzazione dell'evento.

§         il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia, mediante l'affidamento di ulteriori competenze, tra le quali quelle in materia di procedure espropriative, ed il conseguente potenziamento anche dal punto di vista organizzativo.

In ragione della rilevanza delle modifiche introdotte, per un loro approfondimento vedi la scheda Torino 2006 – La legge n. 48 del 2003.

 

Successivamente la legge originaria è stata integrata anche da alcune norme tutte volte ad accelerare la realizzazione degli interventi previsti, ma contenute all’interno di provvedimenti “omnibus” recanti norme volte a favorire lo sviluppo economico del Paese, e con le quali è stata prevista:

§         una procedura abbreviata per accelerare le varianti in corso d’opera intervenute nella realizzazione degli interventi previsti per i giochi olimpici invernali (art. 5-bis del decreto legge n. 136 del 2004)[1],

§         la costituzione di una apposita società per il coordinamento delle iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attività svolte dal TOROC (art. 7-septies del decreto legge n. 7 del 2005[2], come integrato dall’art. 8-bis del decreto legge n. 35 del 2005[3],);

§         una deroga in favore del comune di Limone Piemonte al limite massimo di indebitamento degli enti locali, ai fini della realizzazione delle opere di accompagnamento previste dal Programma degli interventi Piemonte 2006. Sono state, inoltre, escluse dal novero delle spese considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno da parte gli enti locali, limitatamente all’anno 2005, le spese per gli interventi relativi alle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 (art. 14-quater del decreto-legge n. 115 del 2005[4].

Per ulteriori approfondimenti in merito alle disposizioni contenute in tali decreti legge vedi la scheda Torino 2006 – Le ulteriori disposizioni.

 

Nell’ambito delle olimpiadi invernali di Torino è stata introdotta, accanto alle opere connesse - per le quali appunto la legge n. 48 del 2003 ha introdotto una particolare procedura di approvazione - ed alle opere olimpiche propriamente dette - di cui agli allegati alla legge n. 285 del 2000 - ulteriori opere, le cosiddette opere di accompagnamento previste dall’art. 21 della legge n. 166 del 2002 (cd. collegato infrastrutture).

Dato che per ciascuna tipologia di opere è richiesta una diversa procedura di approvazione, per ulteriori dettagli in merito alla relativa disciplina si rinvia alla scheda Torino 2006 – Le ulteriori disposizioni.

 

Ulteriori disposizioni a favore dei Giochi olimpici sono state, inoltre, inserite in alcune leggi finanziarie con le quali è stato disposto un rifinanziamento per la prosecuzione degli interventi previsti e sono state apportate alcune modifiche alla composizione del Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali “Torino 2006” (art. 3, commi 128 e 129 della legge n. 350 del 2003) ed è stata autorizzata l'utilizzazione dei fondi previsti anche successivamente alla conclusione dell’evento olimpico, onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per il loro uso post-olimpico (art. 1, comma 241, della legge n. 311 del 2004).

 

Oltre a tali provvedimenti, tutti volti ad accelerare la realizzazione delle opere previste per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali, il Governo ha adottato anche una serie di misure volte a garantire la sicurezza durante lo svolgimento delle gare, anche alla luce della preoccupante situazione di terrorismo interno ed internazionale. E’ stato disposto l’impiego delle forze dell’ordine per prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumità (art. 18-ter decreto legge n. 144 del 2005[5]) e l’assunzione di ulteriore personale di polizia anche per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi (art. 1 del decreto legge n. 272 del 2005[6]).

 

Ravvisata la necessità di garantire, oltre alla sicurezza, anche l’organizzazione della ricezione alberghiera, dell’accoglienza e dell’assistenza, a fronte della partecipazione di un numero complessivo di circa diciannovemila persone tra atleti, tecnici, rappresentanti del CIO e delle sue componenti, unitamente a circa un milione e mezzo di spettatori, il Governo ha dichiarato, con DPR del 10 giugno 2005, le olimpiadi “grande evento”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5-bis, comma 5, del decreto legge n. 343 del 2001[7].

Conseguentemente sono state emanate una serie di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le quali si ricordano:

§         l’ordinanza n. 3439 del 10 giugno 2005 con la quale il Sindaco del Comune di Torino è stato nominato Commissario delegato per assicurare il regolare svolgimento dei giochi, nonché per garantire condizioni di adeguata mobilità ai partecipanti alle connesse celebrazioni e manifestazioni;

§         l’ordinanza n. 3462 del 2 settembre 2005 con la quale il Sindaco è stato autorizzato a porre in atto ogni iniziativa utile per il completamento dei lavori di ristrutturazione dello stadio comunale, al fine di garantire il regolare svolgimento dei giochi olimpici;

§         con l’ordinanza n. 3463 del 9 settembre 2005 sono state adottate disposizioni relative agli accrediti ed ai contributi per l’uso delle frequenze radio;

§         l’ordinanza n. 3497 del 17 febbraio 2006 con la quale la provincia di Torino è stata autorizzata a far effettuare al proprio personale prestazioni di lavoro straordinario eccedenti i limiti vigenti e ad assumere del personale con contratto a tempo determinato.

 

Al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali sono state, infine, introdotte alcune norme che hanno previsto l’indizione di apposita lotteria istantanea (art. 3, comma 1, del decreto legge n. 272 del 2005 che hanno sostituito quella prevista dall’art. 11-quinquiesdecies del decreto legge n. 203 del 2005). Inoltre con lo stesso provvedimento è stato anche previsto l’incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino (art. 3, comma 1-bis).

Da ultimo si ricorda anche la legge 17 agosto 2005, n. 167, recante alcune misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali «Torino 2006».



[1] Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

[2] Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

[3] Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge, 14 maggio 2005, n. 80.

[4] Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

[5] Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[6] Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'amministrazione dell'interno. disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

[7] Si ricorda che, l’art. 5- bis, comma 5, del decreto legge n. 343 del 2001, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 della legge n. 401 del 2001, prevede che le disposizioni relative alla deliberazione dello stato di emergenza e al potere di ordinanza (di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992) vengano applicare anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile.