Torino 2006 – La legge n. 48 del 2003

Al fine di permettere la realizzazione delle infrastrutture olimpiche, degli impianti necessari allo svolgimento dei giochi, delle opere viarie e delle altre opere connesse e di accompagnamento, nel corso della XIV legislatura è stata approvata dapprima la specifica legge 26 marzo 2003, n. 48 Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006” e, successivamente, all’approssimarsi dell’evento olimpico, una serie di singole norme contenute all’interno di alcuni decreti legge adottati per far fronte ad emergenze riscontrate in altri settori (vedi la scheda Torino 2006 – Le ulteriori disposizioni)

Le modifiche introdotte dalla legge n. 48 del 2003

Preliminarmente è opportuno illustrare sinteticamente l’impianto normativo sul quale la legge n. 48 del 2003 è intervenuta al fine di correggerne alcuni limiti riscontrati nella prima fase di attuazione.

 

Si ricorda che la legge 9 ottobre 2000, n. 285 Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006», ha introdotto una disciplina speciale per la realizzazione sia degli impianti sportivi che delle opere infrastrutturali previste per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

La legge ha disciplinato, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della “valutazione di connessione”, dichiarata con DPCM, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici (cd TOROC).

La legge ha quindi istituito una serie di organi coinvolti nella realizzazione dell’evento, ognuno con compiti e funzioni specifiche, e in particolare l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi e il Comitato di alta sorveglianza e garanzia.

La legge ha quindi introdotto norme procedurali speciali per la convocazione di conferenze di servizi preliminari e per la accelerazione delle procedure di VIA per i singoli interventi e di coordinamento fra interventi progettati e strumenti urbanistici, prevedendo in particolare la convocazione da parte della regione Piemonte di apposita conferenza di servizi per le necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali (le quali divengono efficaci quando è esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento).

Tutte le opere previste dal provvedimento (le opere olimpiche propriamente dette comprese nei tre allegati con le eventuali variazioni e le opere connesse) quindi, sia quelle già individuate che quelle ancora da indicare, sono state dichiarate di pubblica utilità ai fini delle procedure di esproprio.

E’ stata, altresì, introdotta, per la prima volta nell’ordinamento nazionale, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevista dalla direttiva 2001/42/CE[1] approvata in data 9 aprile 2000 (Decreto Giunta Regionale 45-2741)[2].

Disposizioni speciali sono state, infine, previste in materia di garanzia fidejussoria a cui è obbligato l’esecutore dei lavori e di destinazione finale dei beni (sia immobili, sia mobili e attrezzature di proprietà dell’Agenzia).

 

Con l’approvazione della legge n. 48 del 2003 si è, pertanto, ritornati sulla disciplina speciale introdotta con la legge n. 285 del 2000 apportandovi alcune modifiche e le necessarie integrazioni volte non solo a favorire una più efficace applicazione della legge ed a rendere più spediti e coordinati gli interventi necessari per lo svolgimento dell'evento olimpico, ma anche a dare soluzione ad alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea.

La struttura organizzativa

Si è provveduto, in primo luogo, a precisare le competenze e le responsabilità degli enti e degli organi coinvolti nell'organizzazione dell'evento.

L’innovazione principale, in tal senso, è stata la costituzione – presso la regione Piemonte - di un nuovo organismo, il “Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali Torino 2006[3] con funzioni di «cabina di regia», in particolare con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività inerenti la preparazione dei Giochi e di verifica dei tempi e dei modi di attuazione degli interventi. Ad esso è stato sostanzialmente riconosciuto il compito di raccordare le competenze degli enti istituzionali e territoriali, del TOROC e dell'Agenzia finalizzate all'attuazione degli interventi medesimi.

Accanto a tali funzioni di carattere generale, è stata conferita al Comitato di regia, d'intesa con il TOROC, la specifica competenza relativa alla definizione dei singoli stralci del piano degli interventi ed alle rimodulazioni all'interno del piano medesimo (art. 14-bis della legge n. 285 del 2000).

Dallo spirito e dalla lettera delle nuove disposizioni, il Comitato di regia è stato chiamato essenzialmente a svolgere funzioni di supervisore, di raccordo e di coordinamento dell'azione generale utile alla realizzazione dell'evento, rappresentando in particolare la sede ove i problemi ed i contrasti sorti nel corso dell'organizzazione dei Giochi, a fronte di più soluzioni individuate, tecnicamente istruite e rappresentate dai governi locali e dal TOROC, sono stati risolti[4].

Sono state infine trasferite al Comitato di regia alcune competenze originariamente assegnate al TOROC: la titolarità della richiesta di variazioni alle opere olimpiche propriamente dette comprese nei tre allegati alla legge n. 285 e, in armonia con le generali funzioni di indirizzo e di coordinamento ad esso attribuite delle attività inerenti le finalità della legge, anche la definizione del piano degli interventi.

 

Sono state quindi definite al meglio le attività del TOROC[5], con riferimento alla esigenza di definirne la natura privatistica ed il ruolo di ente strumentale con funzioni operative ai fini della realizzazione dell'evento.

D'altra parte, il TOROC, nell'ambito della funzione di controllo sulla realizzazione complessiva dell'evento, è stato chiamato a svolgere il controllo sull'azione dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici che, già per effetto della legge del 2000, e anche alla luce del nuovo interventi legislativo, ha costituito l'organo che ha operato, in coerenza con le strategie definite dal TOROC nel piano generale riepilogativo degli interventi, al fine della migliore riuscita dell'evento olimpico[6].

Al TOROC sono state, inoltre, attribuite generali funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività inerenti le finalità delle legge, tra cui quella di fornire all’Agenzia le indicazioni in merito ad una serie di attività che vanno dalla predisposizione del piano degli interventi, alla quantificazione dell’onere economico di ciascuna delle opere in esso comprese.

Al TOROC è stata, poi, assegnata la redazione per stralci del piano degli interventi, sulla base di un piano generale riepilogativo (redatto anch’esso dal TOROC).

 

Praticamente, il TOROC ha avuto, quindi, la responsabilità di organizzare le competizioni sportive e le cerimonie di apertura e chiusura dei giochi (in relazione al protocollo olimpico), gestire i villaggi olimpici ospitanti gli atleti e i tecnici, i villaggi media, il centro stampa principale e l'International Broadcasting Center. Esso ha avuto altresì il compito di coordinare i trasporti, i servizi medici, allestire le strutture temporanee necessarie ad atleti e spettatori, pianificare i servizi necessari nei siti olimpici (competitivi e non), organizzare l'accommodation e il trasporto per atleti, tecnici, sportivi, media e personale coinvolti nell'evento.

 

Le nuove disposizioni concernenti l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici[7] hanno offerto la soluzione ai rilievi principali segnalati in corso di attuazione della normativa previgente e, cioè, la definizione dei compiti e, dunque le responsabilità di tale organismo, anche a fronte dei rilievi formulati dalla Commissione europea con una lettera di messa in mora del settembre 2001.

Si è intervenuti, prioritariamente, al fine di definire e rafforzare il ruolo essenzialmente operativo dell'Agenzia, quale stazione appaltante nell'ambito degli interventi volti alla realizzazione delle opere strumentali allo svolgimento dei Giochi.

Il nuovo dettato normativo ha, innanzitutto, confermato che l'Agenzia, nella realizzazione del piano degli interventi predisposto dal Comitato di regia ai sensi dell'art. 14-bis della legge, doveva operare in coerenza con le indicazioni impartite dal TOROC, sulla base del piano generale riepilogativo, e ciò relativamente agli interventi, alla localizzazione degli stessi, alle caratteristiche delle opere, nonché ai tempi di attuazione.

Le novità introdotte, pertanto, dalla legge n. 48 in merito ai compiti dell’Agenzia hanno riguardato principalmente:

§         la precisazione della natura giuridica dell'organismo. È stata in particolare ribadita la personalità di diritto pubblico dell'Agenzia, che si è evidenziata nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, e cioè nello svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, al fine di superare in modo definitivo i rilievi comunitari[8].

§         la facoltà dell’Agenzia di delegare le funzioni di stazione appaltante ad altra amministrazione o soggetto pubblico, al fine di consentire una razionale ed efficace gestione dell'ingente carico di lavoro in relazione all'avvio contestuale delle gare d'appalto;

§         ai fini del superamento di ulteriori problemi applicativi, con particolare riguardo allo snellimento ed alla razionalizzazione delle procedure, si è reso indispensabile disporre la competenza dell’Agenzia, in quanto stazione appaltante, per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge. Tale previsione, concentrando in un unico soggetto anche tale competenza, ha consentito la velocizzazione dei tempi di attuazione delle opere. Inoltre, è stato disposto che per le opere per le quali il piano degli interventi ha individuato la definitiva destinazione, l’Agenzia deleghi le suddette funzioni espropriative all’ente beneficiario finale;

§         mentre la legge originaria stabiliva che l’Agenzia aveva la funzione di stazione appaltante per gli interventi previsti dalla stessa legge, con alcune specifiche eccezioni, con le modifiche introdotte è stato specificato che, invece, per le opere connesse - oltre alle specifiche eccezioni - l’Agenzia non eserciti la funzione di stazione appaltante (art. 3, comma 2, della legge n. 240). Nel suo insieme, la modifica è comunque da leggere in connessione con le modifiche introdotte dalla legge alla disciplina generale delle opere connesse, modifiche che hanno da un lato ammesso con chiarezza le opere connesse ai finanziamenti della legge, dall’altro introdotto norme più articolate per la loro definizione e approvazione: è infatti previsto che i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse devono essere di volta in volta individuati con DPCM[9]. Naturalmente, è rimasta ferma la possibilità per tale DPCM di individuare, per le specifiche opere connesse, la stessa Agenzia quale soggetto competente alla realizzazione e stazione appaltante.

 

Si ricorda, da ultimo, che il Comitato di alta sorveglianza e garanzia ha conservato le proprie competenze come definite dalla disciplina previgente: accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti ed compito di informazione, in particolare, verso le autorità competenti sull'esito degli accertamenti effettuati.

Le opere connesse

Per opere connesse sono da intendersi quegli interventi infrastrutturali aventi una spiccata dimensione locale e comunque accessori a quelli principali relativi allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali.

Introdotte dalla legge n. 285, la legge n. 48 del 2003 ne ha precisato la disciplina con la finalità di garantire una maggiore trasparenza nella loro realizzazione, soprattutto in relazione al fatto che, mancando una definizione di opera connessa, avrebbero potuto rientrarvi anche interventi estranei, beneficiando quindi delle procedure accelerate e semplificate previste dalla legge, oltre che delle risorse finanziarie.

Pertanto, con le integrazioni disposte dalla legge n. 48, le opere connesse sono state sottoposte ad una specifica procedura per la loro definizione ed approvazione, che ha previsto una valutazione di connessione dichiarata con DPCM, previa intesa con il presidente della regione Piemonte e previo parere del TOROC.

Con un altro DPCM, su proposta del presidente della regione Piemonte, e con l’intesa degli enti locali interessati e del TOROC, sono stati poi individuati i soggetti competenti alla loro realizzazione e, in alcuni casi, anche la destinazione finale delle stesse.

In merito alle risorse finanziarie, anche se la legge n. 48 non ha stanziato nuove risorse, tuttavia essa ha chiarito che le risorse stanziate dalla legge n. 240 avrebbero dovuto essere impegnate anche per il finanziamento delle opere connesse allo svolgimento dei giochi e, pertanto, si sono inseristi fra i soggetti autorizzati a contrarre mutui, oltre a quelli previsti originariamente dalla legge n. 240 (vale a dire l’Agenzia e l’ANAS), anche la Società italiana per il traforo autostradale del Frejius (SITAF), nonché – limitatamente alle opere connesse – la regione Piemonte, la Provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti spa.

Relativamente all’attuazione di tali disposizioni, si ricorda che la valutazione di connessione[10] è stata effettuata con il DPCM 18 dicembre 2002[11] Approvazione delle opere connesse ai Giochi olimpici invernali Torino 2006, con il quale sono stati individuati 77 interventi prioritari connessi con i giochi olimpici, per un costo complessivo pari a 348,6 milioni di euro, di cui 246,4 finanziati con la legge n. 240 e 102,2 milioni di euro dalla Regione, la Provincia e dai Comuni interessati.

Successivamente, con il DPCM 6 giugno 2003[12] sono stati individuati i soggetti realizzatori delle opere connesse e con il DPCM 15 settembre 2003[13], sono state quindi ripartite una parte delle risorse previste dalla finanziaria del 2003 (legge n. 289/2002)[14] per il finanziamento delle 77 opere connesse (ad esclusione degli interventi sul sistema fognario, acquedotti e collettori).

Da ultimo, con il DPCM del 9 aprile 2004[15] sono state assegnate alla Regione Piemonte le risorse residue previste dalle leggi finanziarie 2002, 2003 e 2004 (leggi n. 448/2001, n. 289/2002 e n. 350/2003) da utilizzare per il finanziamento delle opere connesse (sempre ad esclusione di quelle “temporalmente differibili”)[16].

In relazione allo stato di avanzamento dei lavori delle opere connesse, la legge n. 48 ha previsto, infine, un obbligo di relazione al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro ha, pertanto, trasmesso, l’ultima relazione in data 6 giugno 2005 (Doc. CCV, n. 2).

Nella relazione è stata allegato un promemoria dell’Agenzia Torino 2006 che svolge attività di monitoraggio su tali opere, ove è stato dichiarato che le  opere non realizzate entro la fine dell’evento olimpico hanno rappresentato solo il 13% dell’importo complessivo (pari a 355 milioni di euro di cui 246 a carico dello Stato ed il resto a carico degli enti territoriali) e che il differimento delle stesse non ha compromesso il regolare svolgimento dei giochi, trattandosi di opere di generico miglioramento del bacino territoriale.

Si ricorda, da ultimo che l’art. 9-bis del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, convertito in  legge, con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 284, ha prorogato i termini concernenti la vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti ricompresi nell’elenco delle opere connesse di cui al D.P.G.R. Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002.

Le procedure espropriative, l’occupazione d’urgenza e temporanea

Le integrazioni recate dalla legge n. 48 hanno affidato all’ Agenzia, qualora stazione appaltante, la competenza per le procedure espropriative e di occupazione d’urgenza[17] preordinate alla realizzazione delle opere previste dalla legge n. 240. Inoltre, è stato disposto che per le opere per le quali il piano degli interventi aveva individuato già la definitiva destinazione, l’Agenzia potesse delegare le suddette funzioni espropriative all’ente beneficiario finale

 

Si ricorda che, ai sensi del TU sull’esproprio DPR n. 327 del 2001, l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente – in via generale - all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario (art. 6, comma 1). Quanto alla possibilità di delegare l’esercizio delle funzioni in materia di espropriazione ad altri soggetti, ai sensi dell’art. 6, comma 8, se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

 

E’ stata, inoltre, prevista la facoltà dell’Agenzia di procedere all’occupazione temporanea e – sussistendone i presupposti – d’urgenza anche dei beni attigui a quelli essenziali per la realizzazione delle opere. Ciò qualora l’occupazione si fosse resa necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi e a soddisfare le prevedibili esigenze future.

L’Agenzia è stata autorizzata a procedere all’occupazione temporanea anche nel caso in cui l’occupazione è stata necessaria per la realizzazione - anche da parte del TOROC o degli enti pubblici - delle infrastrutture temporanee funzionali allo svolgimento dei giochi. Sono state quindi specificate le modalità attraverso quali esercitare tale facoltà, ovvero mediante ordinanza nella quale è stata determinata, altresì, in via provvisoria l’indennità di occupazione (art. 7-septies, commi 4 e 5, del decreto legge n. 7 del 2005, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43).

 

In via generale, l’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio è stata già prevista dal Capo XI (artt. 49 e 50) del TU n. 327. In particolare, l’art. 49, comma 1, ha disposto che l'autorità espropriante possa disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo “se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti”. In tema di indennità per l’occupazione temporanea, si ricorda che l’art. 50 stabilisce che sia dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. Vengono, quindi, disciplinate le ipotesi di mancato accordo sull’ammontare dell’indennità e di opposizione alla stima da parte del proprietario.

Quanto, invece, all’occupazione d’urgenza, l’art. 22-bis del TU ha stabilito che, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza (tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni relative alla determinazione provvisoria dell’indennità, determinazione che si realizza anche in contraddittorio e acquisite le osservazioni del proprietario interessato), può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, un decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. L’esecuzione di tale decreto deve avvenire entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto stesso.

Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative

Da ultimo la legge n. 48 ha introdotto una nuova disciplina delle garanzie fidejussorie e delle polizze assicurative alla cui stipula sono tenuti i soggetti realizzatori delle opere.

E’ stato introdotto, per l’esecutore dei lavori delle opere riguardanti i giochi olimpici di Torino, un regime di doppia garanzia fideiussoria, in luogo dell’unica garanzia disposta dall’art. 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994. In tal modo, infatti, la garanzia fideiussoria prevista nella cd. legge Merloni si applica anche alle opere rientranti nell’ambito applicativo della legge n. 285 e, a questa garanzia, si aggiunge una ulteriore garanzia speciale, del 20 per cento dell’importo dei lavori, destinata a garantire l'ultimazione delle opere olimpiche entro il termine fissato dal bando di gara[18].

Un’ultima modifica introdotta dalla legge n. 48 è consistita nella previsione che la cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori che - in base all’art. 30, comma 1, della legge n. 109 deve accompagnare l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici – fosse essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare, oltre alla garanzia prevista dall’art. 30, comma 2, della stessa legge n. 109, anche la garanzia speciale prevista, proprio a fronte dell’istituzione di un doppio regime di garanzia.

 

In deroga alle previsioni in tema di coperture assicurative dettate sempre dall’art. 30, commi 3 e 4, della legge n. 109 del 1994, si è consentito all’Agenzia la stipulazione di un’unica polizza assicurativa, avente ad oggetto il rischio per i danni di esecuzione, la responsabilità civile verso terzi e l’assicurazione indennitaria decennale.

 

Si ricorda che in base all’art. 30, commi 3 e 4, della legge n. 109 del 1994, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare le seguenti polizze assicurative:

§         una polizza assicurativa (che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori) contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

§         una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Le risorse finanziarie

In relazione alle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge n. 240 del 2000, esse sono state pari a un limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi (56,81 milioni di euro) per l'anno 2001.

La legge n. 240 ha, inoltre, concesso alla Agenzia per il suo funzionamento, un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi (2,58 milioni di euro) per l'anno 2000, di lire 20 miliardi (10,33 milioni di euro) per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi (5,16 milioni di euro) per l'anno 2002.

I finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi dalla legge n. 240 sono stati integrati attraverso una serie di limiti di impegno autorizzati dalle successive leggi finanziarie, come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

 

 (Importi in milioni di euro)

Legge

2001

2002

2003

2004

2005

Totale[19]

Legge n. 285/2000

art. 10, c. 1

56,81[20]

56,81

56,81

56,81

56,81

642,91

Legge n. 388/2000

art. 144, c. 1

 

17,56[21]

17,56

17,56

17,56

193,16

Legge n. 448/2001

art. 45, c. 1

 

17,123

31,446

31,446

31,446

345,9

Legge n. 289/2002

art. 79, c. 1

 

 

10

20

20

220

Legge n. 350/2003

art. 3, c. 128

 

 

 

 

3,5

38,5

Totale

56,81

91,493

115,816

125,816

129,316

1.440,47

 

In merito ai finanziamenti, si ricorda che, con il DPCM 14 dicembre 2001 si è  provveduto a ripartire le risorse previste dalla legge, assegnando 69,72 milioni di euro (56,81 più i contributi per l’Agenzia previsti per il 2000 e il 2001) all’Agenzia per i Giochi olimpici ed 4,65 milioni di euro all’ANAS e, successivamente si è provveduto ad un nuovo riparto con il DPCM del 30 aprile 2003.

Con il DPCM 9 aprile 2004 sono state ripartite le residue disponibilità di cui ai limiti di impegno autorizzati dalle leggi finanziarie n. 448/2001 e n. 289/2002 ed anche dal nuovo limite di impegno previsto dalla legge finanziaria n. 350/2003 (dei 3,5 milioni di euro:1,2 alla SITAF e 2,4 all’Anas).

 

 



[1] L’introduzione della VAS nell’ordinamento è stata disposta solo recentemente, dapprima all’interno della legge delega n. 308/2004, e poi dal successivo decreto legislativo n. 152 del 2006 (si veda, in proposito, la scheda Il riordino del diritto ambientale – Novità in materia di VIA, VAS e IPPC

[2] www.regione.piemonte.it/to2006/vas/piano.htm

[3] Si deve ricordare, in proposito, che l’intervento normativo viene dà rilievo legislativo ad una situazione di fatto già sussistente. Infatti, per iniziativa della Regione Piemonte, era stato già istituito – a partire dal settembre 2002 - un Tavolo Istituzionale con funzioni di Comitato di Regia.

[4] Tali precisazioni sulle competenze del Comitato di Regia sono state chiarite nella circolare del Ministero degli affari esteri del 29 aprile 2003, Modalità applicative della legge 26 marzo 2003, n. 48 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006”, pubblicata nella G.U. n. 150 del 1 luglio 2003.

[5] Si ricorda che il TOROC è stato costituito a Torino il 27 dicembre 1999 dal Comitato olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino  mediante l’approvazione dello statuto che ha istituito la fondazione di diritto privato senza fini di lucro, con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi paraolimpici, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica e nell’accordo (Host City Contract) firmato a Seul nel 1999 ove l’assemblea del CIO assegnò a Torino l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali. L’attività del TOROC è documentata sul sito: http://www.torino2006.org/ITA/OlympicGames/dietro_quinte/toroc.html 

[6] Per una precisazione delle funzioni del TOROC in relazione agli altri organi, è intervenuta la citata circolare del 29 aprile 2003.

[7] L’attività dell’Agenzia è documentata sul sito: http://www.agenziatorino2006.it ove sono elencate tutte le opere olimpiche, il relativo costo, le gare di appalto, i soggetti aggiudicatori dei lavori e le date di apertura e chiusura dei cantieri.

[8] D'altra parte, in questo senso, è stata concepita la nuova formulazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 285 del 2000, secondo cui l'Agenzia, proprio ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali di stazione appaltante, è assimilata alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico, cioè ai soggetti a cui, ai sensi della normativa sui lavori pubblici, si applicano – senza esclusioni. L’assoggettamento dell’Agenzia alla disciplina dei lavori pubblici non contrasta con la natura privatistica dell'attività strumentale dell'Agenzia stessa, e cioè dell'attività necessaria al funzionamento della stessa, nell'ambito della quale è evidentemente compresa la gestione del personale (Circolare del 29 aprile 2003 del Ministro degli affari esteri)

[9] Naturalmente, resta ferma la possibilità che il DPCM appena citato individui – per specifiche opere connesse – la stessa Agenzia quale soggetto competente alla realizzazione e stazione appaltante.

[10]    La valutazione di connessione è stata dichiarata dopo che con il DPGR Piemonte n. 51 del 26 giugno 2002 sono state individuate 116 opere da considerarsi connesse ai giochi olimpici, distinte in 77 prioritarie e 39 inseribili. I criteri per la definizione di un’opera connessa sono stati stabiliti dalla regione Piemonte con delibera di Giunta del 25 giugno 2002. Con DPGR Piemonte 12 novembre 2002, n. 96, è stata raggiunta l’intesa in merito all’elenco delle opere da dichiarare "connesse", dopo aver acquisito il parere del TOROC, reso in data 11 novembre 2002.

[11] http://www.regione.piemonte.it/to2006/opere/dwd/dpcm_18_12_02.pdf

[12] http://www.regione.piemonte.it/to2006/opere/dwd/dpcm_06_06_03.pdf

[13]http://www.regione.piemonte.it/to2006/opere/dwd/dpcm_15_09_03.pdf.

[14]    Il DPCM 15 settembre 2003 ha reso disponibili una parte dei fondi previsti per le opere connesse nella Finanziaria 2003, in quanto, sono stati considerati temporalmente prioritari gli interventi sul Sistema fognario, acquedotti e collettori. La deliberazione di indirizzo del Comitato di Regia del 24 novembre 2003, n. 6, ha individuato le opere connesse temporalmente differibili ed attivabili esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2003/53/siste/00000030.htm

Successivamente, con DPCM 16 gennaio 2004 è stato recepito l'elenco delle opere temporalmente differibili e contestualmente sono stati assegnati i corrispettivi fondi alle opere del Sistema fognario-acquedotti e collettori. http://www.regione.piemonte.it/to2006/opere/dwd/dpcm_16_01_04.pdf.

[15] http://www.regione.piemonte.it/to2006/opere/dwd/dpcm_09_04_04.pdf

[16] Per informazioni relative allo stato di avanzamento procedurale dei progetti relativi alle opere connesse, si veda il sito internet http://www.regione.piemonte.it/to2006/servizi/stato2.htm

[17] Si ricorda che la disciplina sulle espropriazioni per pubblica utilità è stata riformata ed unificata dal TU “misto” (contenente cioè – in un unico testo - norme di rango legislativo e regolamentare) di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327, successivamente modificato ed integrato dai decreti legislativi 27 dicembre 2002, n. 302 e 27 dicembre 2004, n. 330.

[18] Si ricorda che con le modifiche introdotte al comma 2 dell’art. 30 della legge n. 109 dall’art. 4, comma 146 della legge n. 350 del 2003, la prestazione obbligatoria da parte dell’esecutore dei lavori di una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo degli stessi, aumentata – secondo precise modalità - in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%. Nei commi successivi introdotti dalla stessa legge n. 350 è altresì previsto lo svincolo di tale garanzia in modo progressivo “a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito”.

[19] Il totale delle risorse attivabili è calcolato in modo approssimativo sulla base dei tassi correnti.

[20] Nella legge n. 285 compare l’importo in lire, pari esattamente a 110 miliardi.

[21] Nella legge finanziaria per il 2001 viene indicato l’importo in lire, pari esattamente a 34 miliardi.