Sistema radiotelevisivo - La disciplina anticoncentrazione

Alla disciplina a tutela della concorrenza e del mercato, anche per gli aspetti che involgono il pluralismo dell’informazione, è dedicato il Capo II della legge n. 112 del 2004, sostanzialmente confluito nel Titolo VI del testo unico della radiotelevisione (d.lgs. 177/2005).

L’articolo 14 della legge assegna all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti di verifica[1] relativi alla individuazione del mercato rilevante, conformemente ai principi previsti dalla direttiva 2002/21/CE in materia di comunicazioni elettroniche (v. scheda Comunicazioni elettroniche – La concorrenza nei mercati rilevanti), nonchè alla formazione di posizioni dominanti[2]  nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, tenendo conto di un complesso di parametri[3]; nel caso in cui dall’accertamento emergano casi di violazione dei limiti imposti dalla legge, l’Autorità può operare con i poteri conferiti dalla legge 249/97, adottando anche provvedimenti “deconcentrativi”[4].

L’articolo 15 reca una nuova disciplina antitrust, con la individuazione dei limiti al cumulo dei programmi e dei limiti al cumulo delle risorse, questi ultimi calcolati in rapporto ai ricavi relativi ai settori che compongono il “sistema integrato delle comunicazioni”, definito dall’articolo 2 della legge n. 112 del 2004 come “il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni[5]. L’articolo contempla inoltre alcune disposizioni puntuali relative ai limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla L. 223/1990[6].

Per quanto concerne la disciplina dei nuovi limiti antitrust, si ricorda in particolare che:

§      un medesimo fornitore di contenuti non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi (rispettivamente, televisivi o radiofonici), irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale, mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale[7].

Quanto al “fornitore di contenuti”, la lettera d) dell’articolo 2, comma 1, del testo unico della radiotelevisione – in cui risulta confluito l’identica lettera d)  dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 112 del 2004 (vedi infra) –identifica il fornitore di contenuti nel soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati. La successiva lettera h) dello stesso comma 1 dell’articolo 2 del testo unico definisce “fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato[8] il soggetto che “fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi”[9];

§         il limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni è individuato nel 20% dei ricavi complessivi del “sistema integrato delle comunicazioni”: pertanto, un soggetto iscritto nel registro degli operatori di comunicazione non può conseguire ricavi superiori a tale percentuale.

Il comma 3 dell’art. 15 individua le tipologie di ricavi da considerare ai fini del calcolo della percentuale. Tale comma, nel testo che era stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (AC 310 e abb.– D) (DOC. I, n. 5), considerava i ricavi derivanti dal canone (testualmente, dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario), da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti di enti o imprese finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori del sistema integrato delle comunicazioni come definito dal testo oggetto di rinvio. A seguito delle modifiche apportate successivamente nell’iter parlamentare, i ricavi sono ora individuati come “quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi,  da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti indicati dall’art. 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica  anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico”. Si tratta di modifiche risultate conseguenti al rinvio del testo approvato dalle due Camere. Il messaggio portava, infatti, all’attenzione del Parlamento la questione della disciplina antitrust, in particolare in rapporto alla possibile concentrazione delle risorse finanziarie in capo ad alcuni operatori. Tale rischio veniva posto in connessione con la scelta di assumere il sistema integrato delle comunicazioni (SIC)  - individuato dall’A.C. 310 e abb.-D come sistema formato da imprese radiotelevisive, imprese dell’editoria anche elettronica, operatori pubblicitari, discografici, produttori e distributori cinematografici - come base di riferimento per il calcolo del limite delle risorse dei singoli operatori della comunicazione; infatti, il messaggio rilevava che, “a causa della sua dimensione” (del SIC), si poteva consentire a chi detenesse “il 20%, di disporre di strumenti di comunicazioni in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti” Il messaggio faceva direttamente riferimento, a tal proposito, all’articolo 15, comma 2, del testo oggetto di rinvio che individuava il tetto del 20% dei ricavi complessivi del SIC; disposizione che andava letta in combinato disposto con il successivo comma 3, relativo alla specifica individuazione dei ricavi che compongono il “paniere” sul quale va calcolato il “tetto” indicato;

§      gli organismi di telecomunicazioni i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire ricavi superiori al 10% dei ricavi del settore integrato delle comunicazioni;

§      è fatto divieto ai soggetti esercenti attività televisiva nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani[10], nonché di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, fino al 31 dicembre 2010.

In materia di posizioni dominanti e di sviluppo del digitale terrestre sono intervenute diverse delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine della attuazione della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 112 del 2004.[11]

 



[1]     La disposizione fa obbligo ai soggetti che effettuano intese o operazioni di concentrazioni di notificarle all’Autorità, al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla legge.

[2]     Nel quadro dei principi della concorrenza, la nozione di mercato rilevante, ai fini dell’eventuale individuazione di una posizione dominante, secondo la giurisprudenza comunitaria  comprende quei prodotti o servizi tra loro intercambiabili sia sotto il profilo delle caratteristiche tecnologiche, sia per la loro idoneità a soddisfare egualmente le esigenze dei consumatori.

[3]     Oltre che dei ricavi, la disposizione prevede che si tenga conto del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa, degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi e degli altri prodotti dei mercati che compongono il sistema (prodotti editoriali, opere fonografiche e cinematografiche).

[4]     Il testo rinvia espressamente all’art. 2, co. 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale prevede il potere dell’Autorità di adottare provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti o lesive del pluralismo, e prevede altresì procedure specifiche, che possono portare anche all’adozione di un provvedimento di dismissione di rami d’azienda.

[5]     Si ricorda che la definizione sopra riportata di “sistema integrato delle comunicazioni” consegue alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito, rispetto al testo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (A.C. 310 e abb.-D), testo che recava una definizione del “sistema integrato delle comunicazioni” parzialmente diversa, riferita, tra l’altro, alle imprese, anziché ai settori di attività: il SIC risultava dunque essere “il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi e radiofonici, imprese dell’editoria quotidiana, periodica, libraria ed elettronica, anche per il tramite di Internet; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione”. La definizione vigente esclude, pertanto, dal sistema integrato delle comunicazioni, l’editoria libraria e le imprese fonografiche dal sistema integrato delle comunicazioni”

[6]     Le modifiche sono dirette ad escludere le “telepromozioni” dall’applicazione di tali limiti di affollamento pubblicitario (con la sostituzione della parola “spot” pubblicitari alla parola “messaggi” pubblicitari).

[7]     L’operatività del limite è testualmente riferita all’“atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale”. ”. Nella fase transitoria il limite del 20% é calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale (v. scheda Sistema radiotelevisivo  - La disciplina transitoria).

[8]     Ai sensi dello stesso testo unico (art. 2, co. 1, lett. i), è da intendere “accesso condizionato” ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato.

[9]     Sul punto, si ricorda che la corrispondente lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 112 del 2004 – abrogato dallo stesso testo unico della radiotelevisione  - non contemplava l’inciso a norma del quale la pay per view è da ricomprendere nell’ambito dei servizi al pubblico di accesso condizionato.

[10]    Anche tramite imprese controllate, controllanti o collegate ex art. 2359 del codice civile.

[11] Vedi in particolare Delibera n. 326/04/CONS recante Avvio del procedimento per l’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112; Delibera n. 67/05/CONS recante Proroga del termine di conclusione del procedimento per l’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112, Delibera n. 90/05/CONS recante Chiusura dell’istruttoria finalizzata all’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14, della legge 3 maggio 2004, n. 112, Delibera n. 91/05/CONS recante Fissazione dell’audizione conclusiva del procedimento finalizzato all’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112, Delibera n. 102/05/CONS recante Modalità di attuazione dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, Delibera n. 136/05/CONS recante Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112, Delibera n. 149/05/CONS recante Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, Delibera n. 264/05/CONS recante Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS, Delibera n. 393/05/CONS recante Scelta della società di revisione della contabilità separata della Rai ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, Delibera n. 186/05/CONS recante Approvazione dello schema di contabilità separata della rai ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, Delibera n. 163/06/CONS recante Atto di indirizzo - Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale.