Alla disciplina a tutela della concorrenza
e del mercato, anche per gli aspetti
che involgono il pluralismo
dell’informazione, è dedicato il Capo II della legge n. 112
del 2004, sostanzialmente confluito nel Titolo VI del testo unico
della radiotelevisione (d.lgs.
177/2005).
L’articolo
14 della legge assegna all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni compiti di verifica[1] relativi alla
individuazione del mercato rilevante, conformemente ai
principi previsti dalla direttiva 2002/21/CE in materia di comunicazioni
elettroniche (v. scheda Comunicazioni elettroniche
– La concorrenza nei mercati rilevanti), nonchè alla formazione di posizioni dominanti[2] nel sistema integrato delle comunicazioni e
nei mercati che lo compongono, tenendo conto di un complesso di parametri[3]; nel caso in cui
dall’accertamento emergano casi di violazione dei limiti imposti dalla legge,
l’Autorità può operare con i poteri conferiti dalla legge 249/97, adottando
anche provvedimenti “deconcentrativi”[4].
L’articolo
15 reca una nuova disciplina antitrust, con la individuazione dei
limiti al cumulo dei programmi e dei
limiti al cumulo delle risorse,
questi ultimi calcolati in rapporto ai ricavi relativi ai settori che
compongono il “sistema integrato delle
comunicazioni”, definito dall’articolo 2 della legge n. 112 del 2004 come “il
settore economico che comprende le
seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed
elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema;
pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
sponsorizzazioni”[5]. L’articolo contempla
inoltre alcune disposizioni puntuali relative ai limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla L. 223/1990[6].
Per quanto concerne la disciplina dei
nuovi limiti antitrust, si ricorda in
particolare che:
§ un medesimo fornitore di contenuti non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi (rispettivamente, televisivi o radiofonici), irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale, mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale[7].
Quanto
al “fornitore di contenuti”, la
lettera d) dell’articolo 2, comma 1, del
testo unico della radiotelevisione – in cui risulta confluito l’identica
lettera d) dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 112
del 2004 (vedi infra) –identifica il
fornitore di contenuti nel soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi
televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla
diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione
elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed
editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi
dati. La successiva lettera h) dello
stesso comma 1 dell’articolo 2 del testo unico definisce “fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato”[8]
il soggetto che “fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico
di accesso condizionato, compresa la pay
per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione
alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla
fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società
dell'informazione ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi”[9];
§ il limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni è individuato nel 20% dei ricavi complessivi del “sistema integrato delle comunicazioni”: pertanto, un soggetto iscritto nel registro degli operatori di comunicazione non può conseguire ricavi superiori a tale percentuale.
Il comma 3
dell’art. 15 individua le tipologie di ricavi da considerare ai fini del
calcolo della percentuale. Tale comma, nel testo che era stato rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica (AC 310 e abb.– D) (DOC. I, n. 5),
considerava i ricavi derivanti dal canone (testualmente, dal finanziamento del
servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario), da
pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli
investimenti di enti o imprese finalizzate alla promozione dei propri prodotti
o servizi, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da
offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti
relativi ai settori del sistema integrato delle comunicazioni come definito dal
testo oggetto di rinvio. A seguito delle modifiche apportate successivamente
nell’iter parlamentare, i ricavi sono
ora individuati come “quelli derivanti
dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti
dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da
televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto
realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a
carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai
soggetti indicati dall’art. 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a
pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi
i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle
agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e
annuaristica anche per il tramite di
INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme
di fruizione del pubblico”. Si tratta di modifiche risultate conseguenti al
rinvio del testo approvato dalle due Camere. Il messaggio portava, infatti,
all’attenzione del Parlamento la questione della disciplina antitrust, in particolare in rapporto
alla possibile concentrazione delle risorse finanziarie in capo ad alcuni
operatori. Tale rischio veniva posto in connessione con la scelta di assumere
il sistema integrato delle comunicazioni (SIC)
- individuato dall’A.C. 310 e abb.-D come sistema formato da imprese
radiotelevisive, imprese dell’editoria anche elettronica, operatori
pubblicitari, discografici, produttori e distributori cinematografici - come
base di riferimento per il calcolo del limite delle risorse dei singoli
operatori della comunicazione; infatti, il messaggio rilevava che, “a causa
della sua dimensione” (del SIC), si poteva consentire a chi detenesse “il 20%,
di disporre di strumenti di comunicazioni in misura tale da dar luogo alla
formazione di posizioni dominanti” Il messaggio faceva direttamente
riferimento, a tal proposito, all’articolo 15, comma 2, del testo oggetto di
rinvio che individuava il tetto del 20% dei ricavi complessivi del SIC;
disposizione che andava letta in combinato disposto con il successivo comma 3,
relativo alla specifica individuazione dei ricavi che compongono il “paniere”
sul quale va calcolato il “tetto” indicato;
§
gli organismi
di telecomunicazioni i cui ricavi nel mercato dei servizi di
telecomunicazioni siano superiori al 40%
dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire ricavi superiori
al 10% dei ricavi del settore
integrato delle comunicazioni;
§ è fatto divieto ai soggetti esercenti attività televisiva nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani[10], nonché di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, fino al 31 dicembre 2010.
In materia di posizioni dominanti e di sviluppo del digitale terrestre sono intervenute diverse delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine della attuazione della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 112 del 2004.[11]
[1] La disposizione fa obbligo ai soggetti che
effettuano intese o operazioni di concentrazioni di notificarle all’Autorità,
al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla legge.
[2] Nel quadro dei principi della concorrenza, la nozione di mercato rilevante, ai fini dell’eventuale individuazione di una posizione dominante, secondo la giurisprudenza comunitaria comprende quei prodotti o servizi tra loro intercambiabili sia sotto il profilo delle caratteristiche tecnologiche, sia per la loro idoneità a soddisfare egualmente le esigenze dei consumatori.
[3] Oltre che dei ricavi, la disposizione
prevede che si tenga conto del livello di concorrenza all’interno del sistema,
delle barriere all’ingresso, delle dimensioni di efficienza economica
dell’impresa, degli indici quantitativi di diffusione dei programmi
radiotelevisivi e degli altri prodotti dei mercati che compongono il sistema
(prodotti editoriali, opere fonografiche e cinematografiche).
[4] Il testo rinvia espressamente all’art. 2,
co. 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale prevede il potere
dell’Autorità di adottare provvedimenti necessari per eliminare o impedire il
formarsi di posizioni dominanti o lesive del pluralismo, e prevede altresì
procedure specifiche, che possono portare anche all’adozione di un
provvedimento di dismissione di rami d’azienda.
[5]
Si ricorda che la definizione sopra
riportata di “sistema integrato delle comunicazioni” consegue alle modifiche
apportate dalle Commissioni di merito, rispetto al testo rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica (A.C. 310 e abb.-D), testo che recava una
definizione del “sistema integrato delle comunicazioni” parzialmente diversa,
riferita, tra l’altro, alle imprese, anziché ai settori di attività: il SIC
risultava dunque essere “il settore economico che comprende le imprese
radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la
forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi e radiofonici, imprese
dell’editoria quotidiana, periodica, libraria ed elettronica, anche per il
tramite di Internet; le imprese di produzione e distribuzione, anche al
pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le
imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione”.
La definizione vigente esclude, pertanto, dal sistema integrato delle
comunicazioni, l’editoria libraria e le imprese fonografiche dal sistema
integrato delle comunicazioni”
[6] Le modifiche sono dirette ad escludere le
“telepromozioni” dall’applicazione di tali limiti di affollamento pubblicitario
(con la sostituzione della parola “spot”
pubblicitari alla parola “messaggi” pubblicitari).
[7] L’operatività del limite è testualmente
riferita all’“atto della completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale”. ”.
Nella fase transitoria il limite del 20% é calcolato sul numero complessivo dei
programmi televisivi concessi o irradiati in ambito nazionale su frequenze
terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale (v.
scheda Sistema
radiotelevisivo - La disciplina
transitoria).
[8]
Ai sensi dello stesso testo unico
(art. 2, co. 1, lett. i), è da
intendere “accesso condizionato” ogni misura e sistema tecnico in base ai quali
l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a
preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di
accesso condizionato.
[9]
Sul punto, si ricorda che la
corrispondente lettera e) del comma 1
dell’articolo 2 della legge n. 112 del 2004 – abrogato dallo stesso testo unico
della radiotelevisione - non contemplava
l’inciso a norma del quale la pay per
view è da ricomprendere nell’ambito dei servizi al pubblico di accesso
condizionato.
[10] Anche tramite imprese controllate,
controllanti o collegate ex art. 2359 del codice civile.
[11]
Vedi in particolare Delibera n. 326/04/CONS recante Avvio del procedimento per l’accertamento della sussistenza di
posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
Delibera n. 67/05/CONS recante Proroga
del termine di conclusione del procedimento per l’accertamento della
sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14 della legge 3 maggio
2004, n. 112, Delibera n. 90/05/CONS recante Chiusura dell’istruttoria finalizzata all’accertamento della
sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14, della legge 3 maggio
2004, n. 112, Delibera n. 91/05/CONS recante Fissazione dell’audizione conclusiva del procedimento finalizzato
all’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell’art. 14
della legge 3 maggio 2004, n. 112, Delibera n. 102/05/CONS recante Modalità di attuazione dell’articolo 18,
commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, Delibera n. 136/05/CONS
recante Interventi a tutela del
pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112, Delibera n.
149/05/CONS recante Approvazione del
regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni
radiofoniche terrestri in tecnica digitale, Delibera n. 264/05/CONS recante
Disposizioni attuative degli articoli 1,
comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS,
Delibera n. 393/05/CONS recante Scelta della
società di revisione della contabilità separata della Rai ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, Delibera n.
186/05/CONS recante Approvazione dello
schema di contabilità separata della rai ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, Delibera n. 163/06/CONS recante Atto di indirizzo - Approvazione di un
programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle
frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione
alla tecnica digitale.