Sicurezza del sistema elettrico

Nel corso della legislatura sono stati adottati due decreti-legge per garantire la continuità e la sicurezza delle forniture di energia elettrica. Nel corso dell’iter per la conversione in legge, il contenuto di entrambi i provvedimenti è stato ampliato, ricomprendendo anche disposizioni volte ad assicurare, più in generale, la funzionalità del sistema elettrico e l’avanzamento di processo di liberalizzazione del mercato.

Un primo intervento in materia è stato disposto con il D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

Il D.L. ha individuato gli elementi essenziali di una nuova procedura volta ad autorizzare, sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

In particolare, viene stabilito che gli impianti, gli interventi di modifica e le opere connesse sono dichiarati opere di pubblica utilità; l’autorizzazione è rilasciata, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali; la Valutazione di impatto ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento; l’istruttoria deve in ogni caso concludersi entro 180 giorni e l’autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale.

Ulteriori disposizioni, aggiunte con la legge di conversione, stabiliscono quanto segue:

§      a partire dal 31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessun soggetto può disporre di più del 50% del totale della potenza efficiente-lorda installata in Italia. Nel caso tale soglia sia superata, l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, previa diffida, adotta provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria. Viene conseguentemente previsto che l’Enel provveda alla vendita di ulteriori impianti rispetto a quelli compresi nel piano di cessione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. E’ infine previsto che, qualora i titolari di impianti elettrici intendano dismetterli ovvero omettano di mantenerli in efficienza, il Ministero delle attività produttive possa indire un’asta pubblica per la cessione degli impianti medesimi;

§      la ridefinizione degli oneri generali del sistema elettrico, mediante la riduzione dell’importo dei rimborsi dei sovracosti di produzione (c.d. stranded costs) dovuti ai produttori, non riconoscendo più quelli sull’attività di generazione di energia elettrica. A parziale ristoro, viene eliminato l’obbligo dei produttori di compensare la maggiore valorizzazione (dovuta all’assenza di costi per il combustibile) dell’energia prodotta da impianti idroelettrici o geotermoelettrici (c.d. rendita idroelettrica).

Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica”, è stato anch’esso emanato allo scopo di garantire la continuità degli approvvigionamenti di energia elettrica in condizioni di sicurezza, mediante una deroga temporanea alla disciplina relativa ai limiti di emissione delle centrali.

Nelle more della conversione il testo del decreto, anche a seguito del black out verificatosi in Italia nel settembre 2003, è stato notevolmente accresciuto, assorbendo anche alcune disposizioni precedentemente contenute nel disegno di legge di riordino del sistema energetico nazionale.

Il decreto è stato quindi convertito con modificazioni dall'articolo 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290; con i commi 2 e 3 del medesimo art. 1 della legge di conversione sono state conferite altresì due deleghe al governo in materia rispettivamente di remunerazione di capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità.

Come già segnalato nel capitolo relativo alla giurisprudenza costituzionale in materia energetica, alcune disposizioni del decreto legge n. 239/2003, come modificato dalla legge di conversione, sono state dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 383/2005 per violazione delle competenze delle regioni e delle province autonome. (v. scheda Giurisprudenza costituzionale - Sentenza n. 383/2005)

Nel merito del provvedimento, le disposizioni del decreto legge n. 239/2003, come modificato dalla legge di conversione, possono essere raggruppate come segue:

 

a) Disposizioni sulla funzionalità degli impianti di produzione

§      deroga temporanea (sino al 30 giugno 2005) ai limiti contenuti nei provvedimenti autorizzativi per le emissioni in atmosfera, in maniera da consentire il funzionamento in situazioni di emergenza, anche se temporaneo, di singole centrali di potenza termica superiore ai 300MW, prolungando, inoltre, al 30 giugno 2005 la vigenza delle misure sull'innalzamento del limite della temperatura degli scarichi termici per centrali termoelettriche di analoga potenza (art 1, commi 1e 3);

§      previsione della emanazione da parte del Ministro delle attività produttive di appositi decreti per promuovere o accelerare la riprogrammazione dell’utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti, e l’incremento della capacità interrompibile,allo scopo di ridurre i rischio di distacchi di energia elettrica (art. 1-bis).

 

b) Disposizioni volte ad assicurare la funzionalità del settore elettrico

§      disposizioni riguardanti la messa fuori servizio ed il mantenimento in efficienza degli impianti di generazione elettrica (art. 1-quinquies del D.L.,commi 1 e 2);

§       gestione degli impianti idroelettrici di pompaggio al fine di garantirne la massima disponibilità per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda (comma 3);

§       nuovo metodo di calcolo della potenza degli impianti idroelettrici con il serbatoio di carico nell’ambito dei bacini imbriferi montani (comma 4);

§      attribuzione di competenza per l’individuazione delle modalità e delle condizioni di importazione di energia elettrica, nel caso di insufficienza (comma 4);

§      facoltà di richiedere un’esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi in caso di realizzazione di  nuove infrastrutture di interconnessione del sistema elettrico nazionale e la redifinizione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas delle tariffe di trasporto e di distribuzione (commi 6 e 7);

§      modifica della disciplina in materia di contratti bilaterali con il riconoscimento di nuove competenze al GRTN; la presentazione, da parte del predetto Gestore, e l’approvazione da parte del Ministro per le attività produttive, di un programma per l’adeguamento e l’eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico (commi 8 e 9).

 

c) Disposizioni sulle reti di trasmissione

§      unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale, demandando ad un DPCM la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni per la suddetta unificazione, nonché la definizione dei criteri per la gestione del soggetto risultante dalla unificazione stessa, compresa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione (l’art.1-ter comma 1); in attuazione della disposizione di cui all’art. 1-ter è stato adottato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il DPCM 11 maggio 2004 recante “Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”, che ha disposto - entro il 31 ottobre 2005 - il trasferimento a Terna S.p.a., già proprietaria della rete di trasmissione, delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Gestore della rete- GRTN S.p.a. (v. scheda Sistema elettrico - Proprietà e gestione della rete).

§      previsione della emanazione di indirizzi per lo sviluppo della rete di trasporto di energia da parte del Ministro delle attività produttive e della verifica da parte del Ministero della conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto agli indirizzi suddetti, con alcune alcune modifiche al D.Lgs. n 79/99 (art. 1-ter, commi 2 e 3)[1];

§      fissazione di un tetto (al 20 per cento) al possesso delle reti da parte dei soggetti operanti nel settore, con riferimento in particolare a quei soggetti ancora sotto il controllo pubblico. A seguito di un intervento modificativo operato dalla legge n. 239/2004, di riordino del settore, il suddetto limite del 20% opera nei confronti delle società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora queste operino direttamente nei medesimi settori (della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale) (art. 1-ter, comma 4);

§      semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle reti nazionali di trasporto dell’energia, mediante procedimento amministrativo unico per la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti facenti parte delle reti nazionali, secondo i principi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 (art. 1-sexies).

Riguardo a quest’ultimo punto si segnala che le disposizioni di cui ai commi 24-27 della legge di riordino del settore energetico (Legge 23 agosto 2004, n. 239), hanno apportato modifiche al decreto-239/2003 che hanno novellato, tra l’altro, le norme introdotte dal decreto - legge in materia di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica, attraverso l’introduzione di un procedimento unico, svolto entro il termine di 180 giorni dalla domanda, a seguito del quale è rilasciata una autorizzazione che sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dall’ordinamento vigente, comprendendo altresì la dichiarazione di pubblica utilità e l’eventuale effetto di variante urbanistica. Le norme richiamate recano altresì la disciplina della valutazione di impatto ambientale relativa alle opere ivi contemplate. Il comma 26 in particolare provvede direttamente a disciplinare il procedimento autorizzativi unico e ad individuare nel Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia. (Nel testo originario del D.L. n.239, invece, la definizione del procedimento autorizzatorio e dei relativi soggetti competenti era demandata ad un apposito DPR). Particolare rilievo assume, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, la previsione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, di una previa intesa con la regione o le regioni interessate, in mancanza della quale può essere esercitato il potere sostitutivo da parte dello Stato. Si osserva, inoltre, come il procedimento unico delineato dal comma in oggetto sia ora circoscritto agli elettrodotti e alla sola rete di trasporto dell’energia elettrica, essendo stato espunto ogni riferimento ad oleodotti e gasdotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell’energia. Il comma 27, in linea con le modifiche introdotte dal comma 26, apporta ulteriori modifiche al testo dell’art.1-sexies, volte a circoscrivere la disciplina regionale dei procedimenti autorizzativi alle sole reti elettriche di competenza regionale, e non più, come attualmente previsto al comma 5 dell’art.1-sexies, a tutte le reti energetiche di competenza regionale; il comma circoscrive, altresì, la portata degli accordi di programma tra Stato e regioni, di cui al comma 6 dell’art.1-sexies, alla sole opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica nazionale e a quelle di rilevante importanza che interessano più regioni, espungendo il riferimento alle opere attinenti il trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

 

Da ultimo si ricorda, come già accennato, che la legge di conversione del D.L. ha conferito due deleghe al Governo:

§      la prima in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica, volta ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica; in attuazione della delega, è stato emanato il D.Lgs.19 dicembre 2003, n. 379, recante “Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica”. Il sistema di remunerazione delineato dal provvedimento è basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori, ed è finalizzato ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, per garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva;

§      la seconda, in materia di espropriazione per pubblica utilità, al fine di adattare le disposizioni del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs 27 dicembre 2004, n. 330 "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”.



[1]     Con riferimento al comma 2 si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 ne ha dichiarato l'illegittimità, nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata.