La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante“ Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” (c.d. Legge Marzano) è finalizzata al complessivo riordino del settore dell’energia, secondo tre direttrici principali:
- la definizione delle competenze dello Stato e delle regioni secondo il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione;
- il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici;
- l’incremento dell'efficienza del mercato interno.
Il provvedimento, presentato dal Governo nell’ottobre 2002, è stato approvato in prima lettura dall’Assemblea della Camera nel luglio 2003; il Senato lo ha quindi approvato con modificazioni nel maggio 2004, previa posizione della questione di fiducia ed accorpamento delle disposizioni in un solo articolo, suddiviso in 121 commi. L’assemblea della Camera ha quindi approvato definitivamente il disegno di legge il 30 luglio 2004.
Nel corso dell’iter sopra riassunto, alcune
disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge presentato dal
governo sono confluite in altri provvedimenti normativi approvati nel frattempo
(v. scheda Riordino del settore
energetico - Legge n. 239/2004).
La legge di riordino si
pone come principale obiettivo quello di chiarire il quadro delle norme che
regolano i rapporti tra le varie istituzioni e fra queste e gli operatori del
settore energetico, con il fine di semplificare e snellire i processi
autorizzativi e stimolare il processo di liberalizzazione in atto nel rispetto
di principi orientati a garantire la tutela della concorrenza, i livelli
essenziali delle prestazioni e la sicurezza pubblica.
Una delle finalità primarie della legge riguarda quindi il coordinamento tra amministrazione centrale e amministrazioni regionali e locali, tema sul quale si è registrato nel corso della legislatura un ampio contenzioso innanzi alla Corte costituzionale (v. capitolo Energia: giurisprudenza costituzionale).
A questo proposito la legge attribuisce allo Stato il
compito di definire gli obiettivi generali e le linee di politica energetica
che devono ispirare l'azione dello Stato e delle Regioni e stabilisce i criteri
generali per l’attivazione di tale politica a livello territoriale,
distinguendo i compiti affidati allo Stato da quelli delegati alle autonomie
regionali, nonché i meccanismi di raccordo con le autonomie regionali.
Sul lato della domanda,
la legge estende le norme sull’apertura del mercato elettrico a tutti i clienti
finali a partire dal luglio 2007, come previsto dalla direttiva europea
2003/54/CE, e dispone misure a sostegno dell'efficienza negli usi finali
dell'energia.
Sul lato dell’offerta
contiene disposizioni dirette a: favorire l'ingresso di nuovi entranti nel
mercato del gas (promuovendo gli investimenti in nuove infrastrutture di
approvvigionamento e introducendo un regime speciale di accesso ai nuovi
terminali di rigassificazione e ai gasdotti di interconnessione); facilitare la
realizzazione di nuove reti elettriche e linee di interconnessione con un
procedimento semplificato; rafforzare le norme per affrontare le emergenze
elettriche; accentuare le azioni di diversificazione delle fonti energetiche
anche attraverso la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi; favorire la
diffusione delle fonti rinnovabili, la generazione elettrica distribuita e
l'uso pulito del carbone.
In estrema sintesi i contenuti della legge, per la cui illustrazione
analitica si rinvia alla apposita scheda di approfondimento (v. scheda Riordino del settore energetico
- Legge n. 239/2004), riguardano:
§
l’individuazione
dei principi e degli obiettivi generali della politica energetica,
distinguendo tra le attività
da svolgere in regime di piena
libertà, quelle sottoposte
agli obblighi di servizio pubblico e quelle da svolgere in regime di concessione; definizione
degli obblighi di Stato, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare i livelli essenziali
delle prestazioni nel settore dell'energia su tutto il territorio nazionale; disciplina
dell'attribuzione delle funzioni
amministrative nel settore energetico nonché dei rapporti dello Stato con
le autonomie regionali e locali e l’Autorità per l’energia elettrica;
Gli obiettivi e le linee della politica energetica, in sintesi, si rivolgono:
§ alla sicurezza degli approvvigionamenti;
§ alla promozione dei mercati dell'energia;
§ ad assicurare l'economicità delle forniture di energia e la competitività del sistema;
§ alla sostenibilità ambientale;
§ alla promozione delle importazioni al fine della sicurezza e competitività;
§ alla valorizzazione delle risorse nazionali;
§ all'accrescimento dell'efficienza degli usi finali;
§ alla tutela delle famiglie disagiate;
§ alla ricerca;
§ alla salvaguardia della attività produttive con alti consumi energetici;
§ alla promozione delle aggregazioni delle imprese del settore energetico partecipate dagli enti locali.
§
la liberalizzazione
e apertura dei mercati, prevedendo, tra l’altro, un’esenzione dalla
disciplina che stabilisce il diritto di accesso dei terzi, per minimo 20 anni e
per una quota pari almeno all’80 per cento, a favore dei soggetti che investono
nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti
nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell’Unione europea e la rete
di trasporto italiana, e riconoscendo altresì il diritto all’allocazione
prioritaria di nuova capacità ai punti di ingresso della rete nazionale
del gas ai soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture
internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all’Unione
europea;
§ la semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della
rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica, attraverso l’introduzione
di un procedimento unico; semplificazioni procedurali per la realizzazione di
nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi
stoccaggi da gas naturale, nonché semplificazione dei procedimenti per la
ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma e delle
risorse geotermiche attraverso un procedimento unico autorizzativo, analogo a
quello introdotto per la autorizzazione alla costruzione di centrali elettriche;
§ lo sviluppo della concorrenza, fissando le nuove
soglie di apertura del mercato elettrico già previste dalla direttiva
europea, in base alle quali a decorrere
dal 1° luglio 2004 è cliente idoneo ogni cliente
non domestico e dal 1° luglio 2007 cliente idoneo sarà ogni cliente
finale;
§ la gestione
e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, attraverso disposizioni
integrative di quanto disposto dal decreto legge 314/03 convertito, con
modificazioni, nella legge 368/03;
Si ricorda, infine, che la legge delega
il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
provvedimento (quindi entro il 28 settembre 2006) uno o più decreti
legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia, nel rispetto di vari principi e
criteri, tra i quali quello dell’adeguamento alle disposizioni comunitarie, in
vigore nell’ordinamento nazionale al momento dell’esercizio della delega (c. 121,
lett. b).
A questo proposito si ricorda che, nel corso dell’iter di approvazione della legge di riordino del settore energetico, il quadro comunitario di riferimento del
settore si è andato innovando.
La legge comunitaria
2004 (L. 8 aprile 2005, n. 62[1]), agli artt. 15, 16, 17 e 21, ha infatti delegato
il Governo ad adottare, entro 1 anno
dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 12 maggio 2006), uno o più D.Lgs.
per l'attuazione, rispettivamente:
-
della direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica;
-
della direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale;
-
della direttiva 2004/67/CE
concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.
La medesima legge
comunitaria 2004 ha altresì delegato il governo ad adottare, entro il
termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 12 novembre 2006) un
decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione.
[1] "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004".