Riordino del settore energetico

La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” (c.d. Legge Marzano) è finalizzata al complessivo riordino del settore dell’energia, secondo tre direttrici principali:

-       la definizione delle competenze dello Stato e delle regioni secondo il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione;

-       il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici;

-       l’incremento dell'efficienza del mercato interno.

Il provvedimento, presentato dal Governo nell’ottobre 2002, è stato approvato in prima lettura dall’Assemblea della Camera nel luglio 2003; il Senato lo ha quindi approvato con modificazioni nel maggio 2004, previa posizione della questione di fiducia ed accorpamento delle disposizioni in un solo articolo, suddiviso in 121 commi. L’assemblea della Camera ha quindi approvato definitivamente il disegno di legge il 30 luglio 2004.

Nel corso dell’iter sopra riassunto, alcune disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge presentato dal governo sono confluite in altri provvedimenti normativi approvati nel frattempo (v. scheda Riordino del settore energetico - Legge n. 239/2004).

La legge di riordino si pone come principale obiettivo quello di chiarire il quadro delle norme che regolano i rapporti tra le varie istituzioni e fra queste e gli operatori del settore energetico, con il fine di semplificare e snellire i processi autorizzativi e stimolare il processo di liberalizzazione in atto nel rispetto di principi orientati a garantire la tutela della concorrenza, i livelli essenziali delle prestazioni e la sicurezza pubblica.

Una delle finalità primarie della legge riguarda quindi il coordinamento tra amministrazione centrale e amministrazioni regionali e locali, tema sul quale si è registrato nel corso della legislatura un ampio contenzioso innanzi alla Corte costituzionale (v. capitolo Energia: giurisprudenza costituzionale).

A questo proposito la legge attribuisce allo Stato il compito di definire gli obiettivi generali e le linee di politica energetica che devono ispirare l'azione dello Stato e delle Regioni e stabilisce i criteri generali per l’attivazione di tale politica a livello territoriale, distinguendo i compiti affidati allo Stato da quelli delegati alle autonomie regionali, nonché i meccanismi di raccordo con le autonomie regionali.

Sul lato della domanda, la legge estende le norme sull’apertura del mercato elettrico a tutti i clienti finali a partire dal luglio 2007, come previsto dalla direttiva europea 2003/54/CE, e dispone misure a sostegno dell'efficienza negli usi finali dell'energia.

Sul lato dell’offerta contiene disposizioni dirette a: favorire l'ingresso di nuovi entranti nel mercato del gas (promuovendo gli investimenti in nuove infrastrutture di approvvigionamento e introducendo un regime speciale di accesso ai nuovi terminali di rigassificazione e ai gasdotti di interconnessione); facilitare la realizzazione di nuove reti elettriche e linee di interconnessione con un procedimento semplificato; rafforzare le norme per affrontare le emergenze elettriche; accentuare le azioni di diversificazione delle fonti energetiche anche attraverso la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi; favorire la diffusione delle fonti rinnovabili, la generazione elettrica distribuita e l'uso pulito del carbone.

In estrema sintesi i contenuti della legge, per la cui illustrazione analitica si rinvia alla apposita scheda di approfondimento (v. scheda Riordino del settore energetico - Legge n. 239/2004), riguardano:

§      l’individuazione dei principi e degli obiettivi generali della politica energetica, distinguendo tra le attività da svolgere in regime di piena libertà, quelle sottoposte agli obblighi di servizio pubblico e quelle da svolgere in regime di concessione; definizione degli obblighi di Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dell'energia su tutto il territorio nazionale; disciplina dell'attribuzione delle funzioni amministrative nel settore energetico nonché dei rapporti dello Stato con le autonomie regionali e locali e l’Autorità per l’energia elettrica;

Gli obiettivi e le linee della politica energetica, in sintesi, si rivolgono:

§      alla sicurezza degli approvvigionamenti;

§      alla promozione dei mercati dell'energia;

§      ad assicurare l'economicità delle forniture di energia e la competitività del            sistema;

§      alla sostenibilità ambientale;

§      alla promozione delle importazioni al fine della sicurezza e competitività;

§      alla valorizzazione delle risorse nazionali;

§      all'accrescimento dell'efficienza degli usi finali;

§      alla tutela delle famiglie disagiate;

§      alla ricerca;

§      alla salvaguardia della attività produttive con alti consumi energetici;

§      alla promozione delle aggregazioni delle imprese del settore energetico partecipate dagli enti locali.

§      la liberalizzazione e apertura dei mercati, prevedendo, tra l’altro, un’esenzione dalla disciplina che stabilisce il diritto di accesso dei terzi, per minimo 20 anni e per una quota pari almeno all’80 per cento, a favore dei soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell’Unione europea e la rete di trasporto italiana, e riconoscendo altresì il diritto all’allocazione prioritaria di nuova capacità ai punti di ingresso della rete nazionale del gas ai soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all’Unione europea;

§      la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica, attraverso l’introduzione di un procedimento unico; semplificazioni procedurali per la realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi da gas naturale, nonché semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma e delle risorse geotermiche attraverso un procedimento unico autorizzativo, analogo a quello introdotto per la autorizzazione alla costruzione di centrali elettriche;

§      lo sviluppo della concorrenza, fissando le nuove soglie di apertura del mercato elettrico già previste dalla direttiva europea, in base alle quali  a decorrere dal 1° luglio 2004 è cliente idoneo ogni cliente non domestico e dal 1° luglio 2007 cliente idoneo sarà ogni cliente finale;

§      la gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, attraverso disposizioni integrative di quanto disposto dal decreto legge 314/03 convertito, con modificazioni, nella legge 368/03;

 

Si ricorda, infine, che la legge delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (quindi entro il 28 settembre 2006) uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, nel rispetto di vari principi e criteri, tra i quali quello dell’adeguamento alle disposizioni comunitarie, in vigore nell’ordinamento nazionale al momento dell’esercizio della delega (c. 121, lett. b).

A questo proposito si ricorda che, nel corso dell’iter di approvazione della legge di riordino del settore energetico, il quadro comunitario di riferimento del settore si è andato innovando.

La legge comunitaria 2004 (L. 8 aprile 2005, n. 62[1]), agli artt. 15, 16, 17 e 21, ha infatti delegato il Governo ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 12 maggio 2006), uno o più D.Lgs. per l'attuazione, rispettivamente:

-       della direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

-       della direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

-       della direttiva 2004/67/CE concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

 

La medesima legge comunitaria 2004 ha altresì delegato il governo ad adottare, entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 12 novembre 2006) un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione.



[1]     "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004".