La legge 23 agosto 2004, n. 239[1] (c.d. Legge Marzano), approvata dopo un lungo iter parlamentare durato quasi 2 anni[2], è finalizzata al complessivo riordino del settore energetico, secondo tre direttrici principali:
§ la definizione delle competenze dello Stato e delle regioni secondo il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione;
§ il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici;
§ l’incremento dell'efficienza del mercato interno.
L’obiettivo principale della legge, composta di un
solo articolo strutturato in 121 commi, è quello
di chiarire il quadro delle norme
regolanti i rapporti tra le varie istituzioni e fra queste e gli operatori del
settore energetico, allo scopo di semplificare e snellire i processi
autorizzativi stimolando in tal modo il processo di liberalizzazione in atto,
nel rispetto di principi volti a garantire la tutela della concorrenza, i
livelli essenziali delle prestazioni e la sicurezza pubblica.
Va, peraltro, segnalato come talune
disposizioni, originariamente contenute nel disegno di legge governativo di
riordino del settore, siano confluite in altri provvedimenti normativi,
approvati tra il 2002 ed il 2004 dalle assemblee legislative. Si tratta, in
particolare:
- della disciplina inerente la procedura
per l’unificazione della proprietà e della gestione delle rete elettrica
nazionale di trasmissione, delle disposizioni in tema di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia
e per gli impianti di potenza superiore ai 300 MW e di altre misure per il
potenziamento del sistema elettrico, che sono confluite nel decreto legge 29
agosto 2003, n. 239, recante “Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, che la legge 239 ha, peraltro, novellato
(cc. 24-26);
- della disciplina relativa alla
remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica,
ora contenuta nel D.Lgs.19 dicembre 2003, n. 379, recante “Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione
di energia elettrica”, adottato sulla base di una delega prevista dall’articolo
1 della citata legge di conversione del decreto legge n. 239;
- della disciplina
in materia di fonti rinnovabili, per le quali è intervenuto il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387,
recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità“;
- della delega in
materia di gestione dei rifiuti radioattivi, che risulta superata dalle
disposizioni di cui al decreto legge n. 314 del 2003, recante “Disposizioni urgenti per la raccolta, lo
smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi” convertito, con modificazioni, dalla legge n.368 del 2003,
oggetto anch’esso di modifiche ed integrazioni da parte della legge 239/04(cc.99-106)
(v. capitolo Scorie nucleari);
- delle misure per l’organizzazione della
rete elettrica e, segnatamente, dei criteri per l’unificazione della
proprietà e della gestione della rete elettrica - ora contenuti nel DPCM 11 maggio 2004 -
adottato ai sensi dell’art.1 ter, comma
1, del citato decreto-legge n. 239 - recante “Criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della
proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione”.
I principi e gli
obiettivi della legislazione in materia di energia sono definiti e individuati
nei commi da 1 a 8 della legge che provvedono
a:
§
enunciare
la portata del provvedimento che pone i principi
fondamentali in materia energetica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, collocandoli “nell’ambito
dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali”.
Il comma 1 precisa
che il provvedimento reca altresì “disposizioni” inerenti il settore
energetico, (quindi non solo principi generali), che lo Stato, nell’esercizio
della sua potestà legislativa esclusiva, può emanare al fine di contribuire
a garantire la tutela di quelle materie “trasversali” di competenza esclusiva
statale e di assicurare l’unità giuridica ed economica dello Stato, il
rispetto dei trattati internazionali e della normativa comunitaria”, nonché,
come previsto a seguito di una modifica apportata dal Senato, “dell’autonomia
delle regioni e degli enti locali”.
§
definire il regime
delle attività del settore energetico.
Le suddette attività sono raggruppate in tre categorie: a) quelle da svolgere in regime di piena libertà, pur nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico (produzione, importazione, esportazione, trasformazione delle materie fonti di energia, stoccaggio non in sotterraneo, acquisto e vendita di energia); b) quelle limitate perché espressamente definite di interesse pubblico e pertanto sottoposte agli obblighi di servizio pubblico più penetranti derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti (trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, gestione di infrastrutture di approvvigionamento connesse al trasporto ed al dispacciamento di energia a rete); c) quelle riservate alle pubbliche autorità e che si svolgono in regime di concessione (distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi nonché trasmissione e dispacciamento di energia elettrica);
§
definire
gli obiettivi generali della politica
energetica nazionale, chiarendo che il loro conseguimento viene
assicurato dallo Stato, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
dalle regioni e dagli enti locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e
leale collaborazione.
Gli obiettivi e le linee della politica energetica, volti a garantire taluni comuni interessi nell'ambito delle strategie dirette a rendere competitivo il "sistema Paese", si riferiscono, in estrema sintesi alla:
- sicurezza degli approvvigionamenti;
- promozione dei mercati dell'energia;
- economicità dell'energia e competitività
del sistema;
- sostenibilità
ambientale;
- promozione delle importazioni al fine della sicurezza e
competitività;
- valorizzazione delle risorse nazionali;
- efficienza degli usi finali;
- tutela delle famiglie disagiate;
- ricerca;
- salvaguardia della attività produttive con alti
consumi energetici;
-
promozione delle aggregazioni delle imprese del settore energetico partecipate
dagli enti locali.
§
definire
gli obblighi di Stato, regioni per
assicurare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dell'energia su
tutto il territorio nazionale. Tali principi risultano spesso diretti a
realizzare e a sviluppare gli obiettivi generali della politica energetica
definiti dal precedente punto;
§
disciplinare
l'attribuzione delle funzioni
amministrative nel settore energetico attraverso: la riaffermazione dei
principi costituzionali (art. 118 Cost.[3]);
il riconoscimento della potestà delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di determinare, con proprie leggi, l'attribuzione dei
compiti e delle funzioni amministrativi non attribuiti allo Stato; la
disciplina dei compiti e delle funzioni dello Stato rientranti nelle materie a
competenza esclusiva sia con riguardo al settore energetico in generale, sia
con riguardo ai settori elettrico e del gas naturale.
Per quanto riguarda
le competenze amministrative degli enti
locali si precisa, che restano ferme le funzioni fondamentali dei predetti
enti di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi in materia di enti locali”[4].
Tra i compiti e le funzioni amministrative statali concernenti il settore energetico nel suo complesso, invece, rientrano: a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; b) la definizione del quadro di programmazione di settore; c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata; d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c); e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della legislazione vigente; f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie; g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti; h)la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche; l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia; m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate; o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; p) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico; r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio.
§
individuare
le funzioni ed i compiti statali relativi al settore dell’energia elettrica,
del gas e degli oli minerali, che vanno esercitati anche avvalendosi
dell’Autorità per l’energia.
Si tratta di: trasmissione e dispacciamento, convenzioni per i trasporti, sviluppo della rete di trasmissione nazionale, aggiornamento della convenzione tipo per la rete di trasmissione nazionale, sicurezza ed economicità degli approvvigionamenti, concorrenza del mercato elettrico, concessione di distribuzione, autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW).
Con riferimento
alle funzioni esercitate dallo Stato in
materia energetica si segnala la Sentenza della Corte costituzionale n. 383 /2005 che
ha dichiarato l’illegittimità di
alcune disposizioni contenute nei commi 7 e 8 laddove, con riferimento
all’esercizio delle suddette funzioni, non prevedono l’intesa con le regioni (v.
scheda Giurisprudenza costituzionale - Sentenza n.
383/2005).
Le disposizioni di
carattere organizzatorio inerenti i rapporti con le autonomie
regionali e locali e con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
sono contenute nei commi da 9 a 16 e prevedono:
§
meccanismi
di raccordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome (commi 9 e 10). Il coordinamento tra
amministrazione centrale e amministrazioni regionali e locali costituisce una delle
finalità primarie della legge che, in attesa di una definitiva
sistemazione dei rapporti tra Stato e autonomie locali, si propone di definire
funzioni e compiti conferiti all’amministrazione centrale e alle
amministrazioni regionali e locali;
§
la
disciplina dei rapporti tra l'Autorità di regolazione e quella di
Governo, (cc.11-16).
Quanto alla disciplina
dei rapporti tra il Governo e l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, sul cui riassetto incidono i richiamati commi, anche se non attraverso
modifiche espresse, la legge prevede che sia il Governo ad indicare
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del DPEF, il
quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei
settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi
generali del paese. Costituisce una novità la parte in cui si richiede il parere delle Commissioni parlamentari
competenti (co.11). La relazione annuale viene identificata come lo strumento
attraverso il quale L’AEEG provvederà ad illustrare le iniziative
assunte in attuazione degli indirizzi espressi, nelle forme suindicate (co. 12).
Infine viene fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento
il termine ultimo per l’esercizio da parte dell’Autorità delle le
funzioni consultive attribuite dai decreti di settore. Decorso tale termine, il
Ministro può provvedere comunque all’adozione degli atti di competenza.
Tra le disposizioni dirette al completamento del processo di liberalizzazione (v. capitolo Prospettive dei mercati energetici) rientrano quelle contenute nei commi da 17 a 23 che prevedono:
§ il riconoscimento del beneficio dell’esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi per i soggetti che investono in strutture di interconnessione, rigassificazione e stoccaggio del gas naturale (comma 17).
In proposito, va rilevato come la medesima disposizione precostituisca in un periodo di almeno venti anni la durata dell'esenzione in questione e determini la sua misura in una quota pari ad almeno all'80 per cento della nuova capacità. Va considerato, inoltre che l'esenzione dal diritto di accesso è accordata “caso per caso” dal "Ministero delle attività produttive", previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Si ricorda che in base all'articolo 22 , paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2003/55/CE, la relativa potestà dovrebbe far capo all'Autorità. E’ tuttavia fatta salva la possibilità di attribuire tale potere all'"organo competente dello Stato", previo parere dell'Autorità di regolamentazione;
§
il riconoscimento, ai soggetti che investono,
direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture
internazionali di interconnessione sia europee che extra europee, per l'importazione
in Italia di gas naturale o del potenziamento delle capacità di
trasporto degli stessi gasdotti esistenti, del diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale
dei gasdotti, all’allocazione
prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità
realizzata in Italia di una quota pari ad almeno
l'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate
all'estero. (comma 18).
Tale diritto è
accordato dal Ministero delle attività produttive, previo parere
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende
reso positivamente Con decreti del
Ministro delle attività produttive saranno stabiliti i criteri di
efficienza, economicità e sicurezza del sistema in base ai quali sono
allocate la residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di
ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18, nonché la
residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di
interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei
nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17[5].
Le modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica”, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, (v. capitolo Sicurezza
del sistema elettrico), introdotte dai commi da 24 a 27, riguardano:
§
la novella
delle disposizioni in materia di semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli
elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia
elettrica, attraverso l’introduzione di un procedimento
unico, svolto entro il termine di 180 giorni dalla domanda, a seguito del
quale è rilasciata - dal Ministero delle attività produttive, di
concerto con il Ministero dell’ambiente, previa intesa con la regione o le
regioni interessate - un’autorizzazione che sostituisce autorizzazioni,
concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti
dall’ordinamento vigente, comprendendo altresì la dichiarazione di
pubblica utilità e l’eventuale effetto di variante urbanistica[6].
Si osserva come il procedimento unico delineato dal comma in oggetto a seguito della modifica introdotta al DL sia circoscritto agli elettrodotti e alla sola rete di trasporto dell’energia elettrica, essendo stato espunto ogni riferimento ad oleodotti e gasdotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell’energia. Per il rilascio dell’autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere, ai fini della verifica della conformità urbanistica delle medesime, disponendo anche che qualora le opere in questione siano sottoposte alla procedura di VIA, secondo le norme vigenti, l’esito positivo di tale valutazione costituisca parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio (v. scheda Riordino del diritto ambientale - Novità in materia di VIA,VAS e IPPC). Si prevede, altresì, che in caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate, entro il termine stabilito per il rilascio dell’autorizzazione, lo Stato eserciti il potere sostitutivo nei confronti degli altri enti territoriali, ai sensi dell’art.120 Cost., nel rispetto dei principi di sussidiarietà, e leale collaborazione. In tal caso la realizzazione delle opere di cui al comma 1 viene autorizzata con DPR, su proposta del Ministro delle attività produttive, previo concerto con il Ministro dell’ambiente;
§
il divieto, a decorrere dal 1° luglio 2007,
di detenere, direttamente o
indirettamente, quote superiori al 20
per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono
reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale. Il
divieto riguarda ciascuna società operante nel settore della produzione,
importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas
naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o
controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo
pubblico, anche indiretto, solo qualora
operi direttamente nei medesimi settori. Con il comma 373 della legge
finanziaria 2006 (L. 266/05) il divieto è
stato prorogato al 31 dicembre 2008.
Per quanto concerne la rete di trasmissione dell’elettricità, si ricorda che il Gruppo Enel, anch’esso sottoposto al vincolo di possesso del 20%, ha già previsto la riduzione al 5% nella società che gestisce la rete di trasmissione nazionale[7];
In relazione alla
disposizione in esame si segnala la recente pubblicazione in Gazzetta del DPCM 23 marzo 2006[8] con
il quale si procede alla individuazione della Snam Rete Gas SpA quale società nel cui statuto deve essere
inserita - prima di ogni atto che determini la perdita del controllo - una clausola che assicuri al Ministro
dell’economia e delle finanze poteri
speciali, come previsti dall’art. 2 del citato DL n. 332/94, cosi come
novellato dall’art. 4, comma 277, della legge n. 350/03 (finanziaria 2004); il contenuto specifico della clausola che
attribuisce i poteri speciali sarà individuato con un successivo decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il
Ministro delle attività produttive[9].
L’intervento in materia di inquinamento elettromagnetico da parte della legge 239 consiste in
una novella introdotta dal comma 28 all’articolo
9, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”[10]
(v. capitolo Inquinamento
elettromagnetico).
Il comma novellato impone ai gestori degli elettrodotti - per
l’adeguamento degli impianti esistenti ai nuovi limiti di esposizione previsti
dalla stessa legge-quadro - l’obbligo di presentare una proposta di piano di risanamento
per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente.
La modifica - volta a fare chiarezza nella disposizione
contenuta nell’ultimo periodo di tale comma 2 - subordina la presentazione del suddetto
piano alla previa definizione, dei criteri generali previsti per l’elaborazione
dei piani di risanamento di cui al DPCM previsto dall’art. 4, comma 4. Nel
testo precedente la disposizione rinviava al DPCM di cui all’art. 4, comma 2,
lett. a) relativo alla determinazione dei limiti di esposizione.
A tutela della sicurezza degli
approvvigionamenti energetici del Paese e della concorrenza dei mercati il comma
29 disciplina l'ipotesi di partecipazione a processi di concentrazione di
imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, da parte di imprese
o enti di Stati della UE ove non sussistano adeguate garanzie di
reciprocità, prevedendo che il Presidente del Consiglio possa definire
condizioni e vincoli a salvaguardia della sicurezza energetica nazionale ai
quali tali imprese ed enti sono tenuti a conformarsi.
Il termine ultimo previsto per la suddetta definizione è fissato in trenta giorni a far data dalla comunicazione dell’operazione di concentrazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’intervento del Presidente del Consiglio è previsto fino alla completa realizzazione del mercato unico dell’elettricità e del gas.
Sempre in tema di concorrenza la legge delinea interventi
correttivi volti a garantirne lo sviluppo nel mercato relativo all’elettricità, prevedendo, in
particolare, ai commi 30-39:
§
l’ampliamento
della platea dei clienti idonei al libero mercato (comma 30);
Il comma stabilisce
che: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento (28
settembre 2004) è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o
associato, nonché le amministrazioni pubbliche, così come individuate
nell’art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001[11],
il cui consumo, destinato all’esercizio di attività di impresa in forma
individuale o societaria, sia risultato nell’anno precedente uguale o superiore
a 0,05 GWh[12]; b)
a partire dal 1° luglio 2004, sono considerati clienti idonei[13]
(ossia abilitati ad approvvigionarsi di energia scegliendo liberamente il
fornitore) i clienti finali non domestici; c) a decorrere dal 1° luglio 2007,
sono clienti idonei tutti i clienti finali.
Tuttavia, i clienti
idonei possono decidere di non recedere dal preesistente contratto di fornitura
e di continuare ad essere ricompresi nel mercato dei clienti vincolati, per il
quale la fornitura continua ad essere garantita dall’Acquirente unico spa.
La disposizione deve
essere letta alla luce della normativa comunitaria e, segnatamente,
dell'articolo 21 della direttiva 2003/54/CE per
ciò che concerne la progressiva apertura del mercato alla concorrenza;
al riguardo, le scadenze temporali previste per l’ampliamento della platea dei
clienti idonei appaiono in linea con quanto disposto dalla disciplina
comunitaria.
§
la
possibilità per i Consorzi costituiti tra comuni nei bacini imbriferi
montani, di cui al comma 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959[14], di cedere ai clienti idonei e all’Acquirente unico spa per la
fornitura dei clienti vincolati l’energia elettrica sostitutiva del sovracanone
versato dai concessionari di
derivazioni d'acqua pubblica per la produzione di forza motrice (comma 32).
§
la
salvezza delle concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere,
compresa la concessione di distribuzione (comma 33);
§
il
divieto per le aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas
che gestiscono servizi pubblici locali di esercitare in proprio, o con
società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di
concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica
e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore[15],
nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti (comma
34).
La norma appare volta ad evitare che soggetti operanti in una condizione di monopolio
naturale possano, avvalendosi di tale posizione, fornire agli utenti ulteriori
servizi connessi al riparo da un’effettiva concorrenza;
§
misure
compensative per il mancato uso alternativo del territorio e per l’impatto
logistico dei cantieri a favore delle regioni dove hanno sede i nuovi impianti
di produzione di energia di potenza termica non inferiore a 300 MW (commi 36 e
37).
Tale contributo
dovrà essere pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta
nei primi sette anni. Le regioni provvederanno a ripartire tale importo tra: il
comune sede degli impianti, in misura non inferiore al 40% del totale; i comuni
contermini, in misura proporzionale per il 50% all’estensione del confine e per
il 50% alla popolazione e comunque non inferiore al 40% del totale; alla
provincia di appartenenza del comune sede dell’impianto. Al Ministro
dell’economia e delle finanze spetta la revisione biennale degli importi dei
suddetti contributi in base ai criteri stabiliti dall’articolo 3 della legge 22
dicembre 1980, n. 925 (“Nuove norme
relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per
produzione di forza motrice”) che prevede l’adeguamento in base ai dati
ISTAT di canoni relativi all'andamento del costo della vita;
§
misure
di carattere tributario in materia di imposta sul valore aggiunto per
talune operazioni effettuate sul mercato
elettrico (commi 38 e 39);
A garanzia
della qualità del servizio del sistema elettrico i commi da 40 a 45 introducono
misure specifiche concernenti:
§
la
possibilità di trasferimento,
con decreto del Ministro delle attività produttive, alla Acquirente unico spa dei contratti di
importazione in essere che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 79/99
era posti in capo all’ENEL spa (comma 40);
§
il
ritiro dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10
MVA, o alimentati da fonti rinnovabili, da parte del gestore della rete di
trasmissione nazionale ovvero dall’impresa distributrice - a seconda che gli
impianti siano collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di
distribuzione - e la determinazione, da parte dell’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas, delle condizioni di ritiro, facendo riferimento
a condizioni economiche di mercato (comma 41)[16];
Per quanto riguarda
l’energia rinnovabile si tratta in particolare dell’energia di cui al secondo
periodo del comma 12, art.3 del D.Lgs.79/99[17],
nonché di quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile
1999, alimentati da fonti di energia rinnovabili: eolica, solare, geotermica,
del moto ondoso, maremotrice ed idraulica dei soli impianti ad acqua fluente. L’energia prodotta da operatori diversi dall’ENEL, e
l’energia prodotta da fonti rinnovabili che gode del regime tariffario
agevolato di cui al provvedimento CIP/6 (v. scheda Fonti rinnovabili - Strumenti di incentivazione) continua ad essere ritirata dal GRTN.
§
la
possibilità, per produttori di energia, di svolgere attività di
realizzazione ed esercizio di impianti localizzati all’estero, eventualmente in compartecipazione
con società estere, anche al fine di importarne l’energia prodotta (comma 42);
§
due
deleghe al Governo per l’adozione di due decreti legislativi, l’uno di riforma
della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate (comma 43),
l’altro di riordino della normativa tecnica impiantistica all’interno degli
edifici (comma 44).
Misure per la
salvaguardia dei clienti finali nel mercato del gas naturale sono contenute nei
commi da 46 a 51 che prevedono:
§
l’intervento
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas per individuare con procedure pubbliche una o
più imprese di vendita del gas che si impegnino a formulare offerte di
vendita di gas, su richiesta, ad utenti con consumi ridotti, ovvero in talune
aree svantaggiate del paese (comma 46).
In proposito, si fa
presente che la direttiva 2003/55/CE, all’articolo 3, paragrafo 3, dopo aver disposto
che gli Stati membri “assicurano ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione,
comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l’interruzione delle
forniture. In questo contesto possono adottare misure adeguate per la tutela
dei clienti nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas”,
aggiunge che “gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza
per i clienti allacciati alla rete del gas.”
§
Il
differimento al 31 dicembre 2005 dei compiti di indirizzo e sostitutivi in
materia del Ministro delle attività produttive, al fine di garantire la
sicurezza del sistema nazionale del gas e l'avvio della piena concorrenza
(comma 49);
§
l’introduzione
di disposizioni di carattere tributario concernenti le cessioni di gas naturale
(comma 50).
Il comma 52 reca una delega al Governo per l’adozione - su
proposta del Ministro delle attività produttive - di un decreto legislativo recante il complessivo
riordino della disciplina in materia di impianti di riempimento, travaso e
deposito dei gas di petrolio liquefatti, mentre i commi 53 e 54 recano
disposizioni agevolative finalizzate alla promozione dell’utilizzo di veicoli
alimentati a GPL e gas metano.
I principi e criteri direttivi per
l’adozione del decreto legislativo di cui al comma 52 sono così
riassumibili:
a) revisione
delle regole tecniche di sicurezza, nel rispetto della competenze del Ministero
dell’interno in materia di prevenzione degli incendi e del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e
protezione dai rischi industriali;
b) determinazione
dei requisiti tecnici e professionali per l’esercizio del servizio all’utenza e
adeguamento della normativa concernente la logistica, la commercializzazione, e
l’impiantistica;
c) revisione
del relativo sistema sanzionatorio.
In attuazione della delega è
stato adottato il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128[18].
In materia di procedimenti
amministrativi concernenti la lavorazione e lo stoccaggio di oli minerali
intervengono i commi da 55 a 58 recanti la disciplina delle competenze
regionali.
Il citato D.Lgs. 22 febbraio 2006, n.
128 all’art. 3 interviene in merito dettando disposizioni sul regime autorizzativi
cui sono sottoposte le suddette attività.
In materia di promozione
dell’uso del gas naturale i commi da 60 a 69 introducono semplificazioni
procedurali per la realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi da gas naturale (comma 60), nonché
misure volte alla promozione di uno o più accordi di programma con gli
operatori interessati per l’utilizzo di idrocarburi liquidi derivati dal metano
(comma 62).
Con riferimento ai terminali di
rigassificazione si segnala che
il DL 35/05[19]
all’art. 5, comma comma 10 stabilisce che gli enti preposti al rilascio delle
autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione dei terminali di
rigassificazione, già autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge
n. 340 del 2000 e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore del gas
naturale con la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad
esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta.
Si segnalano, altresì, le disposizioni volte a semplificare le procedure di concessione dei contributi per la metanizzazione del Mezzogiorno e sulla contabilizzazione dei costi ammissibili
(commi da 63 a 66), nonché sulla scadenza al
31 dicembre 2007 del periodo transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21
giugno 2000, fatta salva la
possibilità di proroga per una anno per ragioni di pubblico interesse, e
le disposizioni sul riscatto anticipato
delle concessioni di distribuzione del gas naturale durante il periodo transitorio(comma 69).
Alcune disposizioni
concernenti la disciplina in materia di fonti rinnovabili, contenute nell’originario
disegno di legge di riordino del settore energetico sono confluite nel D.Lgs.
29 dicembre 2003, n. 387. Ulteriori disposizioni
finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle suddette fonti contenute
nella legge di riordino riguardano in particolare:
§ l’estensione del diritto alla emissione di certificati verdi all’energia elettrica prodotta con l’utilizzo
dell’idrogeno ovvero con celle a combustibile, nonché all’energia prodotta da
impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento[20], limitatamente alla quota di energia termica utilizzata per
quest’ultimo (comma 71) (v. scheda Fonti
rinnovabili - Strumenti di incentivazione);
§ l’estensione alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico, appartenenti a soggetti
diversi dall’ENEL, della proroga delle concessioni di ulteriori trenta anni,
oltre il termine di trenta anni già fissato dalla legge, che viene
già applicata alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di
pertinenza dell'ENEL[21];
§ disposizioni di carattere transitorio
relative all’adempimento degli oneri connessi alla messa in esercizio
dell’impianto che sono posti a carico dei soggetti beneficiari degli incentivi
previsti per le fonti rinnovabili (commi
74 e 75);
§ la
stipula di un accordo di programma
quinquennale con l’Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA)[22] per l’attuazione delle misure a
sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza nell’uso finale dell’energia[23](comma 76).
Sono, inoltre, possibili accordi di
programma tra il Ministero delle attività produttive, gli istituti di
ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l’utilizzo di tecnologie avanzate,
ambientalmente sostenibili, per la produzione di energia per la produzione di energia elettrica
o di carburanti da carbone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica
(comma 70).
La legge stabilisce, altresì, la taglia dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in 50.000 kWh o multipli di detta grandezza (comma 87) ed inoltre, al comma 109 reca disposizioni agevolative in materia di impianti integrati di produzione ed incenerimento di farine animali, prevedendo che venga transitoriamente imputata ad energia rinnovabile anche l’energia elettrica prodotta dalle farine animali oggetto di smaltimento.
I commi da 77 a 84 recano disposizioni in materia di
semplificazione dei procedimenti per il conferimento dei permessi di ricerca e
la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma e delle risorse
geotermiche; in tale ambito viene, tra l’altro, previsto un procedimento unico
autorizzativo, analogo a quello introdotto per la autorizzazione alla
costruzione di centrali elettriche.
In particolare si stabilisce che il
permesso di ricerca e la concessione di coltivazione costituiscono titolo per
la costruzione degli impianti e delle opere necessarie al loro esercizio,
dichiarati di pubblica utilità, e che sono sostitutivi di qualunque atto
di assenso comunque denominato previsto dalle disposizioni vigenti. Al loro
rilascio con procedimento unico, partecipano le amministrazioni statali,
regionali e locali interessate. La procedura
di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti,
costituisce parte integrante e condizione necessaria per il procedimento
autorizzativo e deve concludersi entro tre mesi per le attività di
terraferma ed entro quattro mesi per le attività in mare.
Il comma 84 fissa, invece, il valore complessivo del
contributo compensativo per il mancato utilizzo alternativo del territorio
dovuto alla costruzione degli impianti per la coltivazione degli idrocarburi in
terraferma, stabilito a seguito di accordi tra regioni ed enti locali e
titolari di concessioni di coltivazioni di idrocarburi in terraferma non ancora
entrate in produzione al momento dell’entrata in vigore della legge.
Si segnala che con sentenza n. 383/2005 la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del comma relativamente
alla parte in cui si prevede che la mancata sottoscrizione di accordi non
costituisce motivo per la sospensione dei lavori di messa in produzione dei
giacimenti.
I commi da 85 a 89 recano
la specifica disciplina in materia di impianti di microgenerazione di energia
elettrica.
Viene definito impianto di microgenerazione “un impianto
per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con
capacità di generazione non superiore a 1 MW” (comma 85). Risulta chiara
la volontà di favorire la diffusione della cogenerazione con il
successivo comma (86), che prevede la semplificazione estrema dell’iter autorizzativo degli impianti
“omologati”. E’ stato fissato in sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine ultimo per
l’emanazione, da parte del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e il
Ministro dell’interno, di apposite norme per l’omologazione degli impianti di
microgenerazione, e per la definizione dei limiti di emissione e di rumore nonché
dei criteri di sicurezza (comma 88). Infine il comma 89, con decorrenza dall’anno
2005, pone a carico dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
l’attività di monitoraggio annuale sullo sviluppo degli impianti di
microgenerazione e l’invio di una relazione sugli effetti della generazione
distribuita sul sistema elettrico ai Ministri delle attività produttive
e dell’ambiente, nonché alla Conferenza unificata e al Parlamento.
Un adeguamento delle norme sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi è contenuto nei commi da 90 a 92 che, a tal fine, modificano l’articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22[24], provvedendo a:
§
imporre l'obbligo del mantenimento delle scorte imposte in capo ai soggetti che abbiano
immesso al consumo prodotti petroliferi finiti indipendentemente dal tipo di
attività svolta e dalla capacità autorizzata dell’impianto (comma
90).
§
modificare l'attuale disciplina in tema di
scorte obbligatorie, introducendo la possibilità di soddisfare l’obbligo
di scorta anche mediante il prodotto orimulsion, usato attualmente in Italia per la produzione di
energia elettrica (comma 91);
§
abrogare
l’articolo 8 del D.Lgs. n.22, citato, il quale disciplina l’obbligo di
scorta per i depositi con autorizzazione prefettizia (comma 92).
Le modalità di
determinazione delle aliquote di
prodotto versate dai titolari delle concessioni di coltivazione per le
produzioni nazionali di gas (royalties), di cui al D.Lgs. n. 625/96[25], sono modificate da commi
da 93 a 97. Si segnala, in particolare,
il comma 94 che introduce una semplificazione
del procedimento di calcolo delle stesse royalties per ogni singola concessione.
La legge affronta la questione della gestione e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi integrando - ai commi da 98 a 106 - quanto disposto dal decreto-legge n.314/03, convertito, con modificazioni, nella legge 368/03. In tale ambito, è prevista l’estensione delle competenze della Sogin spa, cui viene attribuito, tra l’altro, il compito di provvedere alla messa in sicurezza ad allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria (v. capitolo Scorie nucleari).
Il comma 107 demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di accesso e di connessione tra le reti energetiche nazionali e quelle di Stati il cui territorio sia compreso in quello italiano, mentre il comma 108 dispone che i gruppi generatori concorrano alla sicurezza dell’esercizio delle reti di distribuzione e trasporto dell’energia elettrica.
Disposizioni riguardanti l’attività del Ministero delle attività produttive si rinvengono nei commi da 110 a 120.
I commi 110 - 118 recano disposizioni in materia di funzionamento degli uffici della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, nonché misure di carattere organizzativo; in tale ambito è previsto, tra l’altro, che talune attività svolte dalla citata Direzione generale vengano remunerate direttamente dai soggetti destinatari.
Nei commi 119 e 120 sono contenute disposizioni dirette ad accrescere la sicurezza e l’efficienza del sistema energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione delle fonti e l’uso efficiente dell’energia, affidati al Ministero.
Tra i compiti del MAP rientrano:
§
la realizzazione di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, di un piano nazionale di
informazione ed educazione sul risparmio e l’uso efficiente dell’energia
(triennio 2004-2006);
§
la realizzazione, di concerto con il Ministero
dell’Ambiente e tutela del territorio, di progetti pilota per il risparmio ed
il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da
pubbliche amministrazioni (triennio 2004-2006);
§
il potenziamento della capacità operativa
della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, attraverso un
incremento, in deroga alle disposizioni vigenti, di venti unità della
dotazione organica;
§
la promozione, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, in esecuzione di accordi di
cooperazione internazionale esistenti, di studi di fattibilità e
progetti di ricerca in materia di tecnologie pulite del carbone e ad “emissione
zero”, progetti di sequestro dell’anidride carbonica e sul ciclo dell’idrogeno;
§
il sostegno degli oneri di partecipazione all’International energy Forum e promozione
delle attività previste per il triennio 2004-2006 e necessarie per
l’organizzazione della Conferenza internazionale che l’Italia dovrà
ospitare come presidenza di turno.
Sono finalizzate alla diversificazione delle fonti di energia a tutela
della sicurezza degli approvvigionamenti e dell’ambiente anche le disposizioni
contenute nel comma 70 volte alla
promozione – da parte del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture - di uno o più accordi di programma
per la ricerca e l’utilizzo di tecnologie ambientalmente sostenibili per la
produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.
Allo stesso Ministero è inoltre riconosciuta altresì la facoltà di concludere contratti di programma aventi ad oggetto infrastrutture energetiche, allo scopo di promuovere l’espansione dell’offerta energetica (comma 59).
Da ultimo, il comma 121 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in
vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia.
I principi e criteri direttivi cui
il Governo dovrà attenersi sono quelli contenuti nell’articolo 20 della legge
n.59 del 1997, e ss. modificazioni, e quelli di seguito elencati:
§ articolazione della normativa per settori, anche tenendo conto dell’organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento dei diversi settori derivanti dagli esiti dei processi di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;
§ adeguamento
della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali,
anche in vigore nell’ordinamento nazionale al momento dell’esercizio della
delega, nel rispetto delle competenze attribuite alle amministrazioni centrali
e regionali;
§
promozione della concorrenza nei settori
energetici per i quali è avviata la procedura di liberalizzazione, con
riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo
e vigilanza del Ministro delle attività produttive;
§
promozione dell'innovazione tecnologica e della
ricerca in campo energetico al fine della competitività del sistema
produttivo nazionale.
[1] La legge n. 239/04 reca “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.
[2] Presentato alla Camera dei deputati il 22 ottobre 2002, il disegno di legge di riordino del settore energetico (AC 3297), assegnato il 6 novembre 2002 alla Commissione Attività produttive – che concludeva l’esame in sede referente il 13 giugno 2003 – è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 16 luglio dello stesso anno. Trasmesso al Senato il 18 luglio, il ddl è stato nuovamente rinviato alla Camera il 26 maggio 2004 in un testo modificato rispetto a quello approvato in prima lettura. Sottoposto nuovamente all’esame della Camera il ddl è stato approvato in via definitiva il 30 luglio 2004, diventando legge 239/04 in data 23 agosto 2004. Il provvedimento è entrato in vigore il 28 settembre 2004.
[3] L’art. 118, primo comma, Cost. prevede, in via generale, che le funzioni amministrative siano attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
[4] Nel
predetto testo unico non si rinvengono disposizioni con diretta attinenza al
settore energetico. Tuttavia, l’articolo 113, disciplina le funzioni comunali
relative ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale, facendo peraltro
salve le norme di legge che disciplinano i singoli settori, tra le quali
rientrano quelle di fonte statale relative all’elettricità e al gas.
[5] Si segnala che con il DM MAP 11 aprile 2006 (GU n. 109 del 12-5-2006) sono state definite le “ Procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacita' di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea”, mentre il DM 28 aprile2006 ha provveduto a determinare le “Modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria, nonche' criteri in base ai quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacita' non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria” (GU n. 109 del 12-5-2006).
[6] Con riferimento alle disposizioni del comma 24, lett. a) si segnala la Sentenza della corte costituzionale n. 383 /2005 che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui, con riferimento all’esercizio del potere del Ministro delle attività produttive di emanare “indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e il gas naturale”, non ne prevede l’esercizio d’intesa con la Conferenza unificata.
[7] Si veda il DPCM 11 maggio 2004 - adottato ai sensi dell’art.1 ter, co.1, del DL n.239 in base al quale è in seguito avvenuta la quotazione delle azioni mediante offerta pubblica di vendita della società Terna spa - che detiene la proprietà di circa il 94 per cento della rete di trasmissione nazionale - approdata in Borsa il 23 giugno 2004 (v. scheda Sistema elettrico - Proprietà e gestione della rete ).
[8] GU n. 79 del 4 aprile 2006.
[9] L’introduzione
nello statuto delle società oggetto di privatizzazione di poteri
speciali che il Governo, attraverso il Ministro dell’economia e delle finanze,
può esercitare anche dopo aver ceduto il controllo (c.d. golden share), è stata prevista
nell’ambito della disciplina generale sulle privatizzazioni dettata dal DL 13
maggio 1994, n. 332 (conv. con modif. dalla legge 30 luglio 1994 n. 474 (“Norme per l'accelerazione delle procedure di
dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
società per azioni”). Le imprese per i quali il DL ha previsto la
possibilità di clausole di riserva di poteri speciali allo Stato o ad
altro ente pubblico sono quelle che operano nei settori della difesa dei
trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri
pubblici servizi. Il comma 1 dell’articolo 2 del DL 332, recante la disciplina dei poteri
speciali, è stato interamente novellato dal comma 227 dell’articolo 4,
della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004). Le innovazioni introdotte sono
rivolte a limitare i contenuti dei poteri speciali rispetto alla normativa
precedente, anche in considerazione dei rilievi formulati dalla Commissione
europea in merito alla compatibilità di tale normativa con i principi dell’ordinamento
comunitario relativi alla libertà di stabilimento e alla libertà
di movimento dei capitali.
[10] La legge n. 36/01 ha posto a carico dei gestori una serie di obblighi funzionali all’attuazione dei piani di risanamento, a seconda che l’oggetto del risanamento siano gli impianti radioelettrici oppure gli elettrodotti. Per gli impianti radioelettrici (radiodiffusione – televisiva e radiofonica - radiocomunicazione - telefonia mobile, fissa, trasmissione dati, altri impianti e radioastronomia prevede che i gestori degli impianti esistenti propongano alla regione un piano di risanamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto. In caso di inerzia o inadempienza il piano di risanamento è adottato dalle regioni. Per tutti gli elettrodotti (sia quelli con tensione superiore a 150 kV che quelli con tensione inferiore) il legislatore ha previsto l’obbligo di previa determinazione dei criteri per l’elaborazione dei piani di risanamento in considerazione della maggiore complessità tecnica legata al risanamento di impianti a rete.
[11] Il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 reca “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
[12] Si ricordano le seguenti unità di misura dell’energia elettrica: 1Gwh è uguale a 1000 Mwh; 1Mwh è uguale a 1000 Kwh.
[13] Si
ricorda che per cliente idoneo, l’articolo 2 del D.Lgs. n.79 intende la persona
fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di
fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che
all’estero. L'articolo 14 del D.Lgs. n. 79 è rubricato cliente idoneo.
Tale disposizione stabilisce le condizioni per l'ammissione alla qualifica di
cliente idoneo e affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la
predisposizione delle modalità di riconoscimento e di verifica della
qualifica. Il parametro primario per l'ammissione è il consumo di
elettricità dei soggetti richiedenti.
[14] La legge n. 959/53 recante “Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”, prevede la costituzione di consorzi obbligatori tra i Comuni per la gestione delle entrate derivanti dal sovracanone versato dai concessionari di derivazioni d'acqua pubblica per la produzione di forza motrice, che hanno opere di presa all'interno del bacino imbrifero montano. Si ricorda che per bacini imbriferi montani, stabiliti e perimetrati per decreto del Ministero dei lavori pubblici, si intende l'insieme di territori le cui acque confluiscono in un fiume o in un lago. Nel caso della costituzione di Consorzio, il sovracanone è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, che viene impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato. L'art.3 della legge 959/53 ha stabilito che i consorzi possano chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica.
[15] Secondo una Nota del Ministero delle attività produttive del 28 aprile 2005 recante chiarimenti in merito all’applicazione del comma 34, i servizi postcontatore consistono “… nella installazione, verifica e manutenzione degli impianti a valle del contatore installato al punto di consegna all’utente finale”(Si tratta della definizione utilizzata nel provvedimento dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato n. 4000 del 19 giugno 1996). Nella stessa Nota si precisa che “Secondo la definizione fornita, per il settore del gas naturale, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas nella delibera n. 311/01 in materia di separazione contabile e amministrativa delle imprese di distribuzione del gas, i “servizi post-contatore” rientrano nelle “ulteriori attività” svolte da tali imprese, che comprendono attività che non qualificano un soggetto come impresa del settore del gas, quali le “attività elettriche” (ad esempio la produzione di energia elettrica attraverso impianti di turboespansione) e le “attività diverse”, nelle quali rientrano anche attività concernenti direttamente o indirettamente il settore del gas, ma non oggetto di regolazione, quali, ad esempio, le consulenze tecnico-economiche, i servizi di teleriscaldamento, la progettazione e la costruzione di impianti per conto terzi, e i servizi post-contatore diversi da quelli previsti all’articolo 16,comma 5, del decreto legislativo n.164/00”.
[16] Le modalità
sono state definite dall’AEEG con la delibera del 23 febbraio 2005, n. 34, recante
“Modalità e condizioni economiche
per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23
agosto 2004, n. 239” (GU n. 61
del 15 marzo 200). La delibera è stata successivamente modificata e
integrata con le delibere nn. 49/05, 64/05 e 165/05.
[17] L’art.3, comma 12, primo periodo, del D.Lgs.79/99 prevede che il Ministro delle attività produttive determini la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL spa al GRTN. Il secondo periodo dell’articolo 3, comma 12 prevede che il gestore ritiri l'energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (cessione all’ENEL, della energia in eccedenza prodotta da fonti rinnovabili o assimilate), offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in applicazione del criterio del costo evitato. Il terzo periodo prevede che con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, siano ceduti al GRTN, da parte delle imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed i relativi diritti alle contribuzioni di cui al provvedimento CIP n. 6/1992, e fissa la durata di tali convenzioni in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti, includendo nel prezzo corrisposto anche il costo evitato.
[18] Il D.Lgs 128/2006 reca “Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239” (GU 29 marzo 2006, n. 74).
[19] DL 14 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, conv. con. modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
[20] Il sistema di teleriscaldamento si compone di una rete di trasporto e di una centrale di produzione del calore, messi entrambi al servizio contemporaneamente di più edifici. La centrale di teleriscaldamento può utilizzare tecnologie cogenerative e/o fonti rinnovabili. Il sistema di distribuzione può utilizzare diversi tipi di fluidi: la tendenza in Italia è quella di utilizzare acqua calda (80-90°C) o leggermente surriscaldata (110-120°C). Il sistema di distribuzione può essere diretto o indiretto, più utilizzato in Italia. Nel primo caso, un unico circuito idraulico collega la centrale di produzione con il corpo scaldante (termosifone o piastra) dell’utente. Viceversa, nel secondo caso, sono presenti due circuiti separati, mantenuti in contatto attraverso uno scambiatore di calore.
[21] Si ricorda che tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni non può eccedere i trenta anni, ovvero quaranta per uso irriguo, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del RD 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”. La proroga di ulteriori trenta anni per le piccole derivazioni si applica ai sensi dell’articolo 23, comma 8, terzo periodo, dello stesso D.Lgs. n. 152 del 1999.
[22] L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA è stato istituito dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, in sostituzione del CNEN (Comitato nazionale per l’energia nucleare) i cui compiti sono stati estesi al settore delle fonti rinnovabili e al risparmio energetico. In seguito, la legge 25 agosto 1991, n. 282, e successive modificazioni, ha riformato le competenze e la struttura dell’Ente. Un successivo riordino è stato operato con il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36. Nella XIV legislatura l’Ente è stato nuovamente riordinato con il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (“Riordino della disciplina dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) (vedi scheda Riordino dell’Enea).
[23] Si osserva come l’articolo 9 del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, preveda, al comma 1, disposizioni analoghe a quelle contenute nel comma in oggetto, salvo il fatto che l’accordo quinquennale con l’Enea deve essere stipulato previa intesa con la Conferenza unificata ed è finalizzato, tra l’altro, anche all’attuazione di misure di sostegno alla ricerca in tema di fonti rinnovabili.
[24] L’articolo 2 del D.Lgs. 22 del 2001,oggetto di modifica, indica in particolare i soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e la tipologia dei prodotti, ossia i soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi (finiti) appartenenti alle categorie I, II e III, di cui all'allegato A del decreto legislativo. L'immissione in consumo viene dedotta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti petroliferi, tra questi comprendendo anche quelli destinati ad usi esenti da imposta. Il soggetto che immette in consumo i prodotti è tenuto all'obbligo di scorta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dall'impianto presso cui è avvenuta l'immissione in consumo, mentre quelli che iniziano l'immissione nel corso dell'anno hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al Ministero delle attività produttive e per loro l'obbligo decorre dall'anno successivo a quello dell'immissione in consumo.
[25] Il D.Lgs.625/96 recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", all’articolo 19 ha ridefinito le aliquote del prodotto della coltivazione che, ai sensi dell'art.33 della legge n. 613/67, istitutiva dell’ENI, il titolare della concessione ha l'obbligo di corrispondere allo Stato, nonché le produzioni esenti. L'articolo 20 del D.Lgs. ha inoltre esteso a tutte le Regioni a statuto ordinario, a partire dal 1° gennaio 1997, il versamento di un terzo delle royalties spettanti allo Stato. In precedenza il versamento era limitato alle sole regioni del Mezzogiorno. Il versamento di un ulteriore terzo delle royalties è stato previsto anche a favore dei comuni interessati che lo destinano allo sviluppo occupazionale ed economico.