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Testo del 1971 | Modificato il 29.09.83 | Modificato il 28.02.90 |
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1. L'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione per scrutinio segreto. | 1. Identico | 1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto. |
2. La votazione nominale può essere richiesta da un presidente di Gruppo o da 15 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 4 deputati in Commissione; la votazione per scrutinio segreto, da un presidente di Gruppo o da 20 deputati in Assemblea o da un rappresentante di Gruppo o da 5 deputati in Commissione. | 2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione; la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da cinque deputati o da uno da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. | 2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione; la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. |
3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto. | 3. Identico | 3. Identico |