Nota 17
Delegated legislation - Affirmative/Negative resolution procedure - Deregulation order
(S.O. n. 17)

Rispetto all’insieme della normativa delegata, la Camera dei Comuni esercita un controllo preventivo articolato secondo diversi gradi di intensità, cui corrispondono tre diverse procedure: approvazione espressa (Affirmative Resolution Procedure); silenzio-assenso (Negative Resolution Procedure); procedura speciale per i decreti di deregolamentazione (Deregulation Procedure).
In particolare, si ricorre al primo tipo di procedura quando la norma di legge che conferisce la delega prevede che lo schema decreto legislativo (draft statutory instrument) che ne consegue debba essere espressamente approvato dal Parlamento. Al riguardo, dopo una fase istruttoria in una commissione permanente sulla legislazione delegata (S.O. n. 118) o nella Gran Commissione Scozzese (S.O. n. 98) o nella Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (S.O. n. 115), la decisione finale viene adottata con risoluzione dell’Assemblea.
La procedura del silenzio assenso è invece adottata quando la norma di legge che conferisce la delega prevede che il relativo decreto possa essere annullato dal Parlamento. A tal fine, lo Statutory Instrument Act 1946 prevede un periodo di quaranta giorni dalla presentazione del decreto alle Camere, durante il quale ciascun Membro può presentare una particolare mozione (detta prayer, da cui la definizione di “praying time” per il periodo di tempo in cui può essere presentata) “per rivolgere a Sua Maestà un indirizzo di richiesta perché un decreto legislativo venga annullato” (S.O. n. 118 (4)). Al riguardo tuttavia, la decisione di discutere una tale mozione rimane nella discrezionalità del Governo che in genere offre tale opportunità solo a quelle di iniziativa del Leader of the Opposition. Una mozione di contenuto analogo, correntemente denominata “cognate motion”, può essere peraltro presentata per l’annullamento di qualunque decreto legislativo a prescindere dalla espressa previsione legislativa della procedura del silenzio assenso, ma il Governo resta sempre arbitro della sorte di tali iniziative che, nella maggior parte dei casi, hanno valore esclusivamente politico senza ulteriori conseguenze procedurali.
Infine, l’art. 1 del Deregulation and Contracting Out Act 1994 autorizza i singoli Ministri ad emanare decreti per la deregolamentazione pubblica di specifici settori (Deregulation Order) attraverso cui è possibile emendare o abrogare norme legislative previgenti, a meno che queste non contengano una espressa previsione di immodificabilità mediante legislazione delegata.
Per tali atti è prevista una speciale procedura di controllo preventivo articolata in due fasi di cui la prima consiste nella presentazione al Parlamento di una proposta di emanazione del decreto seguita, a distanza di almeno sessanta giorni, dalla presentazione dello schema di decreto. Durante il periodo in questione, la Commissione per la deregolamentazione (S.O. n. 141) esperisce tutte le procedure conoscitive che ritenga necessarie al riguardo e può eventualmente riferire all’Assemblea su tutte le questioni emerse nel corso dei suoi lavori. Una volta presentato lo schema di decreto, per il quale il Governo è libero di accogliere preventivamente eventuali suggerimenti della Commissione per la deregolamentazione, questa ha quindici giorni di tempo per formulare all’Assemblea la propria raccomandazione sull’approvazione o il rigetto dello schema di decreto. Trascorso tale termine, la mozione per l’approvazione dello schema di decreto può essere presentata in Assemblea e posta in votazione immediatamente nel caso in cui l’approvazione sia stata raccomandata all’unanimità (cioè senza votazione per divisione) dalla Commissione o essere discussa per un’ora e mezza, se la raccomandazione di accoglimento non sia stata approvata all’unanimità, o per tre ore se la Commissione abbia raccomandato il rigetto dello schema di decreto (S.O. n. 18).
Tutti i decreti legislativi di cui la legge preveda la presentazione alla Camera dei Comuni sono inoltre soggetti al controllo sistematico della Select Committee on Statutory Instruments o, se presentati ad entrambe le Camere, della Joint Committee on Statutory Instruments, per quanto concerne i particolari profili elencati allo S.O. n. 151 (B) (i)-(viii).