Gruppi parlamentari Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo I - Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea

Capitolo V - Gruppi

Articolo 19
1 I deputati possono raggrupparsi per affinità politiche; nessun gruppo può comprendere meno di 20 membri, esclusi i deputati apparentati nelle condizioni previste al successivo comma 4.
2 I gruppi si costituiscono consegnando alla presidenza una dichiarazione politica sottoscritta dai loro membri, accompagnata dalla lista di tali membri e dei deputati apparentati e dal nome del presidente del gruppo. Questi documenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3 Un deputato non può far parte che di un solo gruppo.
4 I deputati che non appartengano ad alcun gruppo possono apparentarsi ad un gruppo di loro scelta, con l’approvazione dell’ufficio di presidenza di tale gruppo. Essi contano ai fini del computo dei seggi assegnati ai gruppi nelle commissioni dagli articoli 33 e 37.

Articolo 20
I gruppi costituiti conformemente all’articolo precedente possono assicurare il loro servizio interno mediante una segreteria amministrativa di cui essi stessi regolano il reclutamento ed il modo di retribuzione; lo stato giuridico, le condizioni di materiale dislocazione di tali segreterie ed i diritti di accesso e di circolazione del loro personale nel Palazzo dell’Assemblea sono stabiliti dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea su proposta dei questori e dei presidenti dei gruppi.

Articolo 21
Le modifiche alla composizione di un gruppo sono portate a conoscenza del Presidente dell’Assemblea a firma del deputato interessato se si tratti di una dimissione, a firma del presidente del gruppo se si tratti di una radiazione o a firma congiunta del deputato e del presidente del gruppo se si tratti di una adesione o di un apparentamento. Esse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 22
Dopo la costituzione dei gruppi, il Presidente dell’Assemblea riunisce i loro rappresentanti al fine di procedere alla divisione dell’aula delle sedute in tanti settori quanti sono i gruppi e di determinare il posto dei deputati non iscritti in rapporto ai gruppi.

Articolo 23
1 È vietata la costituzione, in seno all’Assemblea nazionale, nelle forme previste all’articolo 19 o sotto qualche altra forma o denominazione, di gruppi di difesa di interessi privati, locali o professionali e che comportino per i loro membri l’accettazione di un mandato imperativo.
È ugualmente vietata la riunione nella sede del Palazzo di raggruppamenti permanenti, quale che ne sia la denominazione, tendenti alla difesa dei medesimi interessi.