Gruppi parlamentari Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO II
Dei Gruppi parlamentari

Articolo 23
1. I Deputati, in numero non inferiore a quindici, potranno costituirsi in Gruppo parlamentare. Potranno costituirsi in Gruppo parlamentare anche i Deputati di una o più formazioni politiche che, anche senza raggiungere tale numero minimo, abbiano ottenuto un numero di seggi non inferiore a cinque e almeno il quindici per cento dei voti corrispondenti alle circoscrizioni in cui abbiano presentato candidature o il cinque per cento di quelli complessivamente espressi a livello nazionale.
2. In nessun caso possono costituire un Gruppo parlamentare separato Deputati che appartengano ad uno stesso partito. Né potranno formare un Gruppo parlamentare separato i Deputati che, al tempo delle elezioni, appartenevano a formazioni politiche che non si siano affrontate davanti all’elettorato.

Articolo 24
1. Si procederà alla costituzione dei Gruppi parlamentari entro i cinque giorni successivi alla seduta costitutiva del Congresso, mediante comunicazione scritta indirizzata all’Ufficio di Presidenza della Camera.
2. In tale comunicazione scritta, che sarà firmata da quanti desiderino costituire il Gruppo, dovrà risultare la denominazione di questo ed i nomi di tutti i membri, del suo portavoce e dei Deputati che possano eventualmente sostituirlo.
3. I Deputati che non siano membri di alcuno dei Gruppi parlamentari costituiti potranno associarsi ad uno di essi mediante richiesta che, accolta dal portavoce del Gruppo a cui si intenda associarsi, venga indirizzata all’Ufficio di Presidenza della Camera nel termine indicato al precedente comma 1.
4. Gli associati saranno computati ai fini della determinazione dei numeri minimi stabiliti all’articolo precedente così come per fissare il numero di Deputati di ogni Gruppo nelle diverse commissioni.

Articolo 25
1. I Deputati che, conformemente a quanto stabilito negli articoli precedenti, non avranno aderito ad un Gruppo parlamentare entro i termini indicati, saranno inseriti nel Gruppo misto.
2. Nessun Deputato potrà far parte di più di un Gruppo parlamentare.

Articolo 26
I Deputati che acquisiscano tale condizione successivamente rispetto alla seduta costitutiva del Congresso dovranno inserirsi in un Gruppo parlamentare entro i cinque giorni successivi a detta acquisizione. Affinché l’inserimento possa avere effetto, dovrà risultare l’accettazione del portavoce del Gruppo parlamentare corrispondente. In caso contrario, saranno inseriti nel Gruppo parlamentare misto.

Articolo 27
1. Il passaggio da un Gruppo parlamentare ad un altro, ad eccezione del Gruppo misto, potrà effettuarsi solo entro i primi cinque giorni di ogni sessione, essendo in ogni caso applicabile quanto disposto all’articolo precedente.
2. Quando i componenti di un Gruppo parlamentare, diverso dal Gruppo misto, si riducano durante il corso della legislatura ad un numero inferiore alla metà del numero minimo richiesto per la sua costituzione, il Gruppo sarà sciolto ed i suoi membri passeranno automaticamente a far parte del Gruppo misto.

Articolo 28
1. Il Congresso metterà a disposizione dei Gruppi parlamentari locali e mezzi materiali sufficienti ed assegnerà loro, a carico del suo bilancio, una sovvenzione fissa uguale per tutti ed un’altra variabile in funzione del numero di Deputati di ciascuno di essi. Gli importi saranno fissati dall’Ufficio di Presidenza della Camera entro i limiti del corrispondente stanziamento di bilancio.
2. I Gruppi parlamentari dovranno tenere una contabilità specifica relativa alla sovvenzione cui si riferisce il comma precedente, che metteranno a disposizione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso ogni volta che lo richieda.

Articolo 29
Tutti i Gruppi parlamentari, con le eccezioni previste nel presente Regolamento, godono di identici diritti.