Gruppi parlamentari Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

IV. Frazioni

§ 10 Formazione delle Frazioni
(1) Le Frazioni sono unioni di almeno il cinque per cento dei membri del Bundestag appartenenti allo stesso partito o a partiti tali che, in ragione di obiettivi politici analoghi, non siano in alcun Land in concorrenza fra loro. Qualora membri del Bundestag si associno in deroga al a quanto previsto dalla frase 1, il riconoscimento in qualità di Frazione necessita dell’assenso del Bundestag.

(2) La formazione di una Frazione, la sua denominazione, i nomi dei presidenti, dei membri effettivi e dei membri apparentati devono essere comunicati per iscritto al Presidente.

(3) Le Frazioni possono accogliere dei membri apparentati che non vengono computati ai fini della determinazione della loro consistenza numerica ma dei quali si tiene conto ai fini del calcolo della quota di seggi (§ 12).

(4) I membri del Bundestag che vogliano associarsi senza raggiungere il numero minimo necessario a costituire una Frazione, possono essere riconosciuti come Gruppo. Vale per questi quanto disposto dai precedenti commi 2 e 3.

(5) I gruppi di lavoro tecnici tra Frazioni non possono comportare la modifica della quota di seggi spettante alle singole Frazioni in relazione alla loro consistenza numerica.

§ 11 Ordine delle Frazioni
Le Frazioni sono ordinate secondo la loro consistenza numerica. In caso di pari consistenza numerica decide il sorteggio effettuato dal Presidente in una seduta del Bundestag. I seggi vacanti, fino alla loro nuova assegnazione, sono imputati alla Frazione che li ha detenuti fino a quel momento.

§ 12 Quota di seggi delle Frazioni
La composizione del Consiglio degli anziani e delle Commissioni così come la ripartizione delle presidenze delle Commissioni si effettua in rapporto alla consistenza numerica delle singole Frazioni. La medesima regola si osserva nelle elezioni cui il Bundestag debba procedere.