Organizzazione dei lavori
Organizzazione e svolgimento delle sedute
Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo I - Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea

Capitolo XII - Svolgimento delle sedute plenarie

Articolo 49-1
1 I giorni di seduta nel senso dell’articolo 28 della Costituzione 3 sono quelli nel corso dei quali è stata aperta una seduta. Essi non possono protrarsi, il giorno successivo, oltre l’ora di apertura della seduta del mattino fissata all’articolo 50.
2 La decisione del Primo Ministro di tenere dei giorni di seduta supplementari, in applicazione dell’articolo 28, comma 3, della Costituzione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3 Quando la richiesta proviene dai membri dell’Assemblea, essa consiste in un documento consegnato al Presidente dell’Assemblea comprendente la lista delle firme della metà più uno dei suoi membri. Se constata che tale condizione è adempiuta, il Presidente convoca l’Assemblea.

Articolo 50
1 L’Assemblea si riunisce ogni settimana in seduta pubblica al mattino, il pomeriggio e la sera del martedì, così come il pomeriggio e la sera del mercoledì e del giovedì. Salvo decisione contraria della Conferenza dei Presidenti, la seduta del martedì mattina è riservata alle interrogazioni a risposta orale senza dibattito o all’ordine del giorno fissato in applicazione dell’articolo 48, comma 6.
2 Su proposta della Conferenza dei Presidenti, l’Assemblea può decidere di tenere altre sedute nei limiti previsti dal secondo comma dell’articolo 28 della Costituzione. Entro gli stessi limiti, lo svolgimento di tali sedute è di diritto su richiesta del Governo formulata nella Conferenza dei Presidenti.
3 L’Assemblea si riunisce il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.30 e la sera dalle ore 21.00 all’una di notte. Quando l’Assemblea tiene seduta al mattino, si riunisce dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
4 L’Assemblea può tuttavia decidere di prolungare le proprie sedute sia su proposta della Conferenza dei Presidenti per un determinato ordine del giorno sia su proposta della commissione competente per il merito o del Governo per continuare il dibattito in corso; in quest’ultimo caso, essa è consultata senza dibattito da chi presiede la seduta.
5 L’Assemblea può in ogni momento stabilire settimane durante le quali non tenere seduta, conformemente al secondo comma dell’articolo 28 della Costituzione (3).

Articolo 51
1 L’Assemblea può decidere di riunirsi in comitato segreto con voto espresso e senza dibattito a seguito della richiesta sia del Primo Ministro sia di un decimo dei suoi membri. Il decimo dei membri è calcolato sul numero dei seggi effettivamente assegnati. In caso di frazione, il numero è arrotondato alla cifra immediatamente superiore. Le firme devono figurare su di una lista unica. A partire dal deposito di tale lista, non può essere ritirata né aggiunta alcuna firma e la procedura deve seguire il proprio corso fino alla decisione dell’Assemblea. La lista ne varietur dei firmatari è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di seguito al resoconto integrale.
2 Quando sia venuto meno il motivo che ha dato luogo al comitato segreto, il Presidente consulta l’Assemblea sulla ripresa della seduta pubblica.
3 L’Assemblea decide ulteriormente della eventuale pubblicazione del resoconto integrale dei dibattiti in comitato segreto. Su richiesta del Governo, questa decisione è presa in comitato segreto.

Articolo 52
1 Il Presidente apre la seduta, dirige le deliberazioni, fa osservare il Regolamento e mantiene l’ordine; egli può in qualunque momento sospendere o togliere la seduta.
2 Il potere di polizia dell’Assemblea è esercitato, in suo nome, dal Presidente.
3 I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, verificano le votazioni per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale ed il risultato delle votazioni per scrutinio; controllano le deleghe di voto; la presenza di almeno due di essi all’Ufficio di Presidenza è obbligatoria. In mancanza di tale doppia presenza, o in caso di uguale divisione del loro parere, decide il Presidente.

Articolo 53
Prima di passare all’ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell’Assemblea le comunicazioni che la riguardano.

Articolo 54
1 Nessun membro dell’Assemblea può parlare se non dopo aver richiesto la parola al Presidente ed averla ricevuta, anche se sia autorizzato eccezionalmente da un oratore ad interromperlo. In quest’ultimo caso, l’interruzione non può superare i cinque minuti.
2 I deputati che desiderano intervenire si iscrivono presso il Presidente che determina l’ordine nel quale essi sono chiamati a prendere la parola.
3 Ad eccezione dei dibattiti limitati dal Regolamento, il Presidente può autorizzare delle dichiarazioni di voto di cinque minuti ciascuna, in ragione di un oratore per gruppo.
4 L’oratore parla alla tribuna o dal proprio posto; il Presidente può invitarlo a salire alla tribuna.
5 Quando il Presidente ritiene l’Assemblea sufficientemente informata, può invitare l’oratore a concludere. Egli può ugualmente, nell’interesse del dibattito, autorizzarlo a proseguire il suo intervento oltre il tempo che gli è stato assegnato.
6 L’oratore non deve discostarsi dalla questione, altrimenti il Presidente ve lo richiama. Qualora non aderisca a tale richiamo, così come se un oratore parli senza averne ottenuto l’autorizzazione o pretenda di proseguire il proprio intervento dopo essere stato invitato a concludere o legga un discorso, il Presidente può togliergli la parola. In tal caso, il Presidente ordina che le sue parole non risulteranno più nel processo verbale e ciò senza pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste al capitolo XIV del presente titolo.

Articolo 55
1 In tutti i dibattiti per cui il tempo di parola è limitato, gli oratori non devono in alcun caso superare il tempo di parola assegnato al loro gruppo.
2 Qualora il tempo di parola venga superato, il Presidente applica l’articolo 54, commi 5 e 6.
3 Quando un gruppo ha esaurito il proprio tempo di parola, questa deve essere rifiutata ai suoi membri.
4 Qualora nel corso di un dibattito organizzato divenga manifesto che i tempi di parola sono divenuti insufficienti, l’Assemblea, su proposta del suo Presidente, può decidere senza dibattito di aumentare per una durata determinata i tempi di parola.

Articolo 56
1 I ministri, i presidenti ed i relatori delle commissioni competenti per il merito ricevono la parola quando la richiedono.
2 I commissari del Governo, designati per decreto, possono parimenti intervenire su richiesta del membro del Governo che assiste alla seduta.
3 Il Presidente può autorizzare un oratore a rispondere al Governo o alla commissione.
4 I presidenti ed i relatori delle commissioni possono farsi assistere, nelle discussioni in seduta pubblica, da funzionari dell’Assemblea da essi scelti.

Articolo 57
1 Al di fuori dei dibattiti organizzati conformemente all’articolo 49 e quando almeno due oratori contrari siano intervenuti nella discussione generale, nella discussione di un articolo o nelle dichiarazioni di voto, la chiusura immediata di tale fase della discussione può essere sia decisa dal Presidente sia proposta da un membro dell’Assemblea. La chiusura tuttavia non si applica alle dichiarazioni di voto sull’insieme.
2 Qualora la chiusura della discussione generale venga proposta da un membro dell’Assemblea, la parola non può essere concessa che contro la chiusura e ad un solo oratore, per una durata non superiore a cinque minuti. Il primo degli oratori iscritti nella discussione o, in mancanza di questo, uno degli iscritti nell’ordine di iscrizione, se chieda la parola contro la chiusura, ha la precedenza; in mancanza di oratori iscritti, la parola contro la chiusura è concessa al deputato che ha la richiesta per primo.
3 Quando la chiusura è richiesta al di fuori della discussione generale, l’Assemblea è chiamata a pronunciarsi senza dibattito.
4 La votazione a scrutinio palese non può essere richiesta nelle questioni di chiusura. Il Presidente consulta l’Assemblea per alzata di mano. Se vi sono dubbi sul voto dell’Assemblea, essa è consultata per alzata e seduta. Se il dubbio permane, la discussione continua.

Articolo 58
1 I richiami al Regolamento e le richieste attinenti lo svolgimento della seduta hanno sempre la precedenza sulla questione principale; essi ne sospendono la discussione. La parola è concessa ad ogni deputato che la richieda a tale proposito sia immediatamente sia, se un oratore abbia la parola, alla fine del suo intervento.
2 Qualora, manifestamente, il suo intervento non abbia alcun rapporto con il Regolamento o lo svolgimento della seduta o se esso tenda a rimettere in discussione l’ordine del giorno fissato, il Presidente gli toglie la parola.
3 Le richieste di sospensione della seduta sono sottoposte alla decisione dell’Assemblea salvo quando sono formulate dal Governo, dal presidente o dal relatore della commissione competente per il merito o, personalmente e per una riunione di gruppo, dal presidente di un gruppo o dal suo delegato di cui egli abbia preventivamente notificato il nome al Presidente. Ogni nuova delega annulla la precedente.
4 Quando un deputato chiede la parola per un fatto personale, gli viene concessa solo alla fine della seduta.
5 Nei casi previsti al presente articolo, la parola non può essere mantenuta più di cinque minuti.
6 Sono vietati ogni attacco personale, ogni apostrofe da deputato a deputato ed ogni manifestazione o interruzione che turbi l’ordine.

Articolo 59
1 Prima di togliere la seduta il Presidente comunica all’Assemblea la data e l’ordine del giorno della seduta successiva.
2 Per ogni seduta pubblica è predisposto un resoconto sommario ufficiale affisso e distribuito ed un resoconto integrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3 Il resoconto integrale è il processo verbale della seduta. Esso diviene definitivo se il Presidente dell’Assemblea non abbia ricevuto per iscritto alcuna opposizione o alcuna richiesta di rettifica ventiquattro ore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le contestazioni sono sottoposte all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, che decide sulla loro presa in considerazione dopo che l’autore è stato ascoltato dall’Assemblea per una durata che non supera i cinque minuti.
4 Se la contestazione viene presa in considerazione dall’Ufficio di Presidenza, la rettifica del processo verbale è sottoposta dal Presidente, all’inizio della prima seduta successiva alla decisione dell’Ufficio di Presidenza, all’Assemblea che decide senza dibattito.
5 Una ripresa audiovisiva dei dibattiti in seduta pubblica è prodotta e diffusa o distribuita nelle condizioni stabilite dall’Ufficio di Presidenza.

Articolo 60
1 Il Presidente constata la chiusura della sessione ordinaria alla fine dell’ultima seduta tenuta l’ultimo giorno lavorativo di giugno, che non può essere prolungata oltre la mezzanotte. Se l’Assemblea non tiene seduta, il Presidente constata la chiusura con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo.
2 Dopo la lettura del decreto di chiusura di una sessione straordinaria intervenuta nelle condizioni previste agli articoli 29, comma 2, e 30 della Costituzione 4, il Presidente non può dare la parola ad alcun oratore e toglie immediatamente la seduta.