Organizzazione dei lavori
Organizzazione e svolgimento delle sedute
Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO PRELIMINARE
Della seduta costitutiva del Congresso

Articolo 1
Tenute le elezioni generali per il Congresso dei Deputati, questo si riunirà, secondo quanto disposto all’articolo 68.6 della Costituzione, in seduta costitutiva il giorno ed all’ora indicati nel Regio Decreto di convocazione.

Articolo 2
La seduta costitutiva sarà inizialmente presieduta dal Deputato eletto di maggiore età fra i presenti, assistito, in qualità di Segretari, dai due più giovani.

Articolo 3
1. Il Presidente dichiarerà aperta la seduta e da parte di uno dei Segretari si darà lettura del Regio Decreto di convocazione, dell’elenco dei Deputati eletti e dei ricorsi presentati in sede di contenzioso elettorale, con indicazione dei Deputati eletti che possano essere interessati dalla risoluzione di tali ricorsi.
2. Si procederà quindi alla elezione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso, secondo il procedimento previsto all’articolo 37 del presente Regolamento.

Articolo 4
1. Concluse le votazioni, gli eletti occuperanno i loro posti. Il Presidente eletto presenterà e richiederà dagli altri Deputati il giuramento o promessa di rispettare la Costituzione, per cui saranno chiamati in ordine alfabetico. Il Presidente dichiarerà costituito il Congresso dei Deputati, togliendo successivamente la seduta.
2. La costituzione del Congresso verrà comunicata dal suo Presidente al Re, al Senato ed al Governo.

Articolo 5
Entro i quindici giorni successivi alla celebrazione della seduta costitutiva avrà luogo la solenne seduta di apertura della legislatura.


TITOLO III
Della organizzazione del Congresso

CAPITOLO QUARTO
Dell’Assemblea

Articolo 54
L’Assemblea del Congresso sarà convocata dal suo Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Gruppi parlamentari o di un quinto dei membri della Camera.

Articolo 55
1. I Deputati prenderanno posto nell’aula delle sedute conformemente alla loro adesione a Gruppi parlamentari ed occuperanno sempre lo stesso seggio.
2. Vi sarà nell’aula delle sedute un banco speciale destinato ai membri del Governo.
3. Potranno accedere all’aula delle sedute, oltre alle persone indicate, solo i funzionari delle Cortes nell’esercizio del proprio incarico e quanti siano espressamente autorizzati dal Presidente.


TITOLO IV
Delle Disposizioni generali di funzionamento

CAPITOLO PRIMO
Delle sedute

Articolo 61
1. Il Congresso dei Deputati si riunirà annualmente in due sessioni ordinarie, da settembre a dicembre e da febbraio a giugno.
2. Al di fuori di detti periodi, la Camera potrà tenere sedute straordinarie solo su richiesta del Governo, della Deputazione Permanente o della maggioranza assoluta dei membri del Congresso. Nella richiesta dovrà figurare l’ordine del giorno che si propone per la seduta straordinaria di cui si chiede la convocazione.
3. La Presidenza convocherà la seduta straordinaria qualora le venga richiesto, conformemente alla Costituzione, dai soggetti indicati al paragrafo precedente e secondo l’ordine del giorno che le sia stato proposto. In ogni caso, la Camera resterà riunita fino a quando sia stato esaurito l’ordine del giorno per cui è stata convocata.

Articolo 62
1. Le sedute, per regola generale, si terranno in giorni compresi fra il martedì e il venerdì, entrambi inclusi, di ogni settimana.
2. Potranno comunque tenersi in giorni diversi da quelli indicati:
a. per decisione presa in Assemblea o in Commissione, su iniziativa dei loro rispettivi Presidenti, di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei Deputati membri della Camera o della Commissione.
b. per decisione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso, accolta dalla Giunta dei Portavoce.

Articolo 63
Le sedute dell’Assemblea saranno pubbliche con le seguenti eccezioni:
1. Quando si trattino questioni concernenti il decoro della Camera o dei suoi membri o la sospensione di un Deputato.
2. Quando si discutano proposte, pareri, relazioni o conclusioni elaborate all’interno della Commissione dello Status dei Deputati.
3. Quando lo decida l’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri, su iniziativa dell’Ufficio di Presidenza del Congresso, del Governo, di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei membri della Camera. Avanzata la richiesta di seduta segreta, verrà posta in votazione senza discussione e la seduta continuerà con il carattere che si sarà deciso.

Articolo 64
1. Le sedute delle commissioni non saranno pubbliche. Potranno comunque assistervi i rappresentanti debitamente accreditati dei mezzi di comunicazione di massa, eccetto quando esse abbiano carattere segreto.
2. Le sedute delle commissioni, comprese quelle di inchiesta, saranno segrete quando lo decidano a maggioranza assoluta dei loro membri, su iniziativa del loro rispettivo ufficio di presidenza, del Governo, di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei loro componenti.
3. Saranno segrete, in ogni caso, le sedute e i lavori della Commissione dello Status dei Deputati.
4. Le sedute delle commissioni di inchiesta preparatorie del loro piano di lavoro o delle decisioni dell’Assemblea, o di deliberazione su questioni interne, o le riunioni delle sottocommissioni che si creino al loro interno, non saranno pubbliche. Saranno parimenti segreti i dati, relazioni o documenti trasmessi a tali commissioni ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, quando lo disponga una legge o quando lo decida la commissione medesima. Al contrario, si conformeranno a quanto previsto al comma primo del presente articolo le sedute aventi ad oggetto audizioni informative davanti alle commissioni di inchiesta, salvo che ricorra una delle seguenti ipotesi:
a. quando l’audizione verta su materie che siano state dichiarate riservate o segrete conformemente alla legislazione vigente.
b. quando a giudizio della commissione gli argomenti da trattare coincidano con procedimenti giudiziari che siano stati dichiarati segreti.

Articolo 65
1. Delle sedute dell’Assemblea e delle commissioni si redigerà un processo verbale, che conterrà una relazione succinta delle materie discusse, delle persone intervenute, delle questioni incidentali presentate e delle decisioni prese.
2. I processi verbali saranno sottoscritti da uno dei Segretari, con il nulla osta del Presidente, e resteranno a disposizione dei Deputati presso la Segreteria Generale del Congresso. Nel caso non via siano reclami circa il loro contenuto entro i dieci giorni successivi a quello della seduta, si intenderanno approvati; in caso contrario, saranno sottoposti alla decisione del corrispondente organo nella sua successiva seduta.

Articolo 66
I Senatori potranno assistere alle sedute dell’Assemblea e delle commissioni che non abbiano carattere segreto.

CAPITOLO SECONDO
Dell’Ordine del giorno

Articolo 67
1. L’ordine del giorno dell’Assemblea sarà fissato dal Presidente, in accordo con la Giunta dei Portavoce.
2. L’ordine del giorno delle commissioni sarà fissato dal loro rispettivo ufficio di presidenza, in accordo con il Presidente della Camera, tenendo conto del calendario stabilito dall’Ufficio di Presidenza del Congresso.
3. Il Governo potrà richiedere che in una determinata seduta venga inserito un argomento con carattere prioritario, sempre che questo abbia ultimato le procedure regolamentari che lo pongano in condizioni di essere inserito all’ordine del giorno.
4. Su iniziativa di un Gruppo parlamentare o del Governo, la Giunta dei Portavoce potrà decidere, per ragioni di urgenza ed unanimità, l’inserimento all’ordine del giorno di un determinato argomento, sebbene non abbia ancora ultimato le procedure regolamentari.

Articolo 68
1. L’ordine del giorno dell’Assemblea può essere modificato per decisione di questa, su proposta del Presidente o su richiesta di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei membri della Camera.
2. L’ordine del giorno di una commissione può essere modificato per decisione di questa, su proposta del suo Presidente o su richiesta di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei suoi membri.
3. In entrambi i casi, quando si tratti di inserire un argomento, questo dovrà avere ultimato le procedure regolamentari che gli consentano di poter essere inserito.


TITOLO VII
Della concessione di autorizzazioni ed altri atti del Congresso con efficacia giuridica diretta

CAPITOLO SECONDO
Del referendum consultivo

Articolo 161
1. Richiederà la previa autorizzazione del Congresso dei Deputati la proposta di decreto presentata dal Presidente del Governo al Re per la indizione di un referendum consultivo su di una questione politica di particolare importanza.
2. Il messaggio o comunicazione che a tal fine il Presidente del Governo indirizzi al Congresso sarà discusso nell’Assemblea della Camera. La discussione si conformerà alle norme previste per quella sulle linee generali.
3. La decisione del Congresso sarà comunicata dal Presidente della Camera a quello del Governo.

CAPITOLO TERZO
Degli stati di allarme, emergenza e assedio

Articolo 162
1. Quando il Governo dichiarasse lo stato di allarme, invierà immediatamente al Presidente del Congresso una comunicazione alla quale allegherà il decreto approvato in Consiglio dei Ministri. Della comunicazione verrà informata la commissione competente che potrà richiedere le informazioni o la documentazione che ritenga necessaria.
2. Qualora il Governo volesse la proroga del termine di quindici giorni a cui si riferisce l’articolo 116.2 della Costituzione, dovrà richiedere l’autorizzazione del Congresso dei Deputati prima della scadenza di quel termine.
3. I Gruppi parlamentari potranno presentare proposte circa l’entità e le condizioni vigenti durante la proroga fino a due ore prima dell’inizio della seduta in cui debba essere discussa la concessione della autorizzazione richiesta.
4. La discussione avrà luogo in Assemblea ed avrà inizio con l’esposizione da parte di un membro del Governo dei motivi che giustificano la richiesta di proroga dello stato di allarme e si conformerà alle norme previste per quelle sulle linee generali.
5. Terminata la discussione verranno poste in votazione la richiesta e le proposte presentate. Della decisione della Camera si darà comunicazione al Governo.

Articolo 163
1. Nel caso in cui il Governo intendesse dichiarare lo stato di emergenza o prorogare quello già dichiarato, necessiterà della previa autorizzazione del Congresso dei Deputati, al cui fine dovrà inviare la corrispondente comunicazione che verrà esaminata conformemente a quanto previsto all’articolo precedente.
2. In ogni caso, la autorizzazione dello stato di emergenza dovrà determinare espressamente gli effetti dello stesso, l’ambito territoriale cui deve estendersi e la sua durata, che non potrà superare i trenta giorni, prorogabili per un altro periodo uguale con gli stessi requisiti

Articolo 164
1. Nel caso in cui il Governo proponesse la dichiarazione dello stato di assedio, la discussione nell’Assemblea del Congresso si conformerà alle norme stabilite all’articolo 162.
2. Lo stato di assedio sarà dichiarato entro l’ambito territoriale e con la durata e condizioni previste nella proposta che abbia ottenuto nell’Assemblea la maggioranza assoluta dei membri del Congresso.
3. Il Presidente del Congresso lo comunicherà a quello del Governo ed ordinerà che si pubblichi la risoluzione della Camera nel “Bollettino Ufficiale dello Stato”.

Articolo 165
1. Nelle ipotesi previste nei tre articoli precedenti, la questione sarà sottoposta immediatamente all’Assemblea del Congresso, appositamente convocata qualora non fosse riunita, anche nel periodo fra le sessioni.
2. Sciolto il Congresso dei Deputati o esaurito il suo mandato, qualora si verificasse una delle situazioni che diano luogo a qualunque dei suddetti stati, le competenze che il presente Capitolo attribuisce all’Assemblea del Congresso saranno assunte dalla sua Deputazione Permanente.

CAPITOLO QUARTO
Degli atti del Congresso in relazione con le Comunità Autonome

Articolo 166
1. Ricevuta nel Congresso la comunicazione di un accordo fra Comunità Autonome per la gestione e prestazione di servizi pubblici delle stesse, l’Ufficio di Presidenza la rinvierà alla Commissione Costituzionale della Camera ai fini previsti nei rispettivi Statuti di Autonomia.
2. Ricevuta una comunicazione del Senato che conceda o neghi l’autorizzazione per concludere un accordo di cooperazione fra Comunità Autonome, nelle ipotesi non regolate al comma precedente, l’Ufficio di Presidenza deciderà il suo rinvio alla Commissione Costituzionale affinché esprima il corrispondente parere, che sarà discusso in Assemblea secondo il procedimento stabilito nel presente Regolamento per le discussioni sulle linee generali.
3. Qualora la decisione coincidesse con quella del Senato, il Presidente del Congresso lo comunicherà ai Presidenti delle Comunità interessate. Se fosse contraria, lo renderà noto al Presidente del Senato ai fini della nomina della Commissione Mista prevista all’articolo 74.2 della Costituzione, la quale presenterà un testo che verrà sottoposto a votazione di entrambe le Camere. Se non viene approvato in questa forma stabilita, deciderà il Congresso a maggioranza assoluta.

Articolo 167
La modalità del controllo prevista in una legge statale emanata ai sensi di quanto disposto all’articolo 150.1 della Costituzione sarà attuata, per quanto compete al Congresso, secondo quanto previsto all’articolo 153 del presente Regolamento.

Articolo 168
1. La valutazione della necessità che lo Stato emani leggi che stabiliscano i principi necessari ad armonizzare le disposizioni normative delle Comunità Autonome, anche nel caso di materie attribuite alla competenza di queste, quando lo esiga l’interesse generale, dovrà essere decisa dalla maggioranza assoluta dei membri del Congresso in una discussione soggetta alle norme relative a quelle sulle linee generali. La discussione potrà aver luogo su proposta del Governo, di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei Deputati.
2. La decisione della Camera sarà comunicata dal suo Presidente al Senato, ai fini dell’applicazione di quanto disposto all’articolo 150.3 della Costituzione.
3. Nell’ulteriore esame di progetti o proposte di legge di armonizzazione non saranno ammissibili gli emendamenti in contrasto con la previa deliberazione della Camera, adottata conformemente al comma 1.


DISPOSIZIONI FINALI

Terza
In tutte le questioni che riguardino le Cortes Generali o richiedano sedute congiunte o costituzione di organi a composizione mista del Congresso e del Senato, ci si atterrà a quanto disposto nel Regolamento delle Cortes Generali cui si riferisce l’articolo 72 della Costituzione senza pregiudizio all’applicazione del presente Regolamento a tutto quanto da quello non previsto o che richieda esame o votazione separata da parte del Congresso dei Deputati.



Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati

5. Risoluzione, del 12 luglio 1983, della Presidenza ad integrazione degli articoli da 180 a 184, in relazione all’articolo 67.4 del Regolamento

La prassi parlamentare ha evidenziato la necessità di integrare gli articoli da 180 a 184 del Regolamento del Congresso dei Deputati in modo che le interpellanze possano essere svolte in modo che sia possibile una discussione con l’intervento di tutti i Gruppi parlamentari, con la necessaria celerità e la auspicabile opportunità politica per un controllo dell’operato dell’Esecutivo in questioni di politica generale.
Il Regolamento stesso offre la possibilità, di carattere straordinario, all’articolo 67.4 di inserire le interpellanze come iniziative parlamentari, per motivi di urgenza, all’ordine del giorno di una seduta plenaria, sempre che la decisione venga adottata all’unanimità dalla Giunta dei Portavoce, anche quando non fossero state ancora ultimate le procedure regolamentari e questa unanimità richiesta dal Regolamento è stata ottenuta a carattere generale in relazione alla presente Risoluzione nella riunione della Giunta dei Portavoce del 12 luglio 1983.
La Presidenza, considerando questa situazione e nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento della Camera, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, ha deciso quanto segue:

Primo
Le interpellanze formulate dai Gruppi parlamentari o dai Deputati con carattere urgente saranno svolte in Assemblea secondo le regole stabilite nella presente Risoluzione.

Secondo
Le interpellanze con carattere urgente saranno formulate fra il martedì e il giovedì della settimana precedente a quella in cui se ne richieda la discussione, mediante presentazione del testo corrispondente presso il Protocollo della Segreteria Generale della Camera.

Terzo
Saranno qualificate dal Presidente, ordinandosene l’esame qualora siano conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 180 e 181 del Regolamento. Verrà immediatamente comunicata al Governo ed ai Gruppi parlamentari la loro ammissione ad essere svolte.
Nell’ipotesi in cui il Presidente, nella qualificazione dell’interpellanza, ritenga non ammissibile il loro esame per questioni di merito, convocherà l’Ufficio di Presidenza perché adotti la decisione che reputi opportuna.

Quarto
Nelle sedute plenarie di una stessa settimana non riservata ad argomenti determinati potranno inserirsi fino a due interpellanze con carattere urgente immediatamente dopo le interrogazioni a risposta orale. Parimenti, avranno priorità le interpellanze di Gruppi rispetto a quelle di Deputati, così come avranno preferenza quelle sottoscritte da Gruppi che non avessero ancora fatto uso del loro diritto a formulare interpellanze, in osservanza della quota spettante ad ogni Gruppo parlamentare secondo il criterio di proporzionalità.

Quinto
Ogni mozione, che consegua da tali interpellanze, sarà esaminata nella settimana successiva ed occuperà il posto di una interpellanza.

Sesto
Le interpellanze che non seguano la procedura d’urgenza saranno discusse quando siano adempiuti i requisiti stabiliti dal Regolamento e nello stesso tempo destinato alle interpellanze urgenti. I Gruppi parlamentari potranno rinunciare alle stesse per la discussione di una interpellanza urgente.

Settimo
Le interpellanze non inserite all’ordine del giorno e quelle ordinarie cui i Gruppi abbiano rinunciato ai sensi del numero precedente decadranno, dovendo essere nuovamente formulate da coloro che ne sostengano lo svolgimento.