Organizzazione dei lavori
Organizzazione e svolgimento delle sedute
Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

I. Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

§ 1 Costituzione
(1) Il Bundestag neoeletto è convocato per la sua prima seduta dal Presidente uscente non oltre il trentesimo giorno successivo all’elezione (Articolo 39 della Legge Fondamentale, LF).

(2) Nella prima seduta del Bundestag, fino all’assunzione dell’incarico da parte del Presidente neoeletto o di un suo Vicepresidente, l’Assemblea è presieduta dal membro più anziano per età o, in caso di rinuncia, dal membro più anziano immediatamente successivo.

(3) Il Presidente anziano nomina tra i membri del Bundestag i Segretari provvisori. Dopodiché si procede all’appello nominale dei Membri del Bundestag.

(4) Dopo la verifica del numero legale si procede all’elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Articolo 39 LF, commi 1 e 2
(1) Il Bundestag è eletto per quattro anni. La sua legislatura termina con la riunione di un nuovo Bundestag. La nuova elezione ha luogo non prima di quarantacinque mesi, non oltre quarantasette mesi dall’inizio della legislatura. Nel caso di uno scioglimento del Bundestag la nuova elezione ha luogo entro sessanta giorni.

(2) Il Bundestag si riunisce non oltre il trentesimo giorno successivo alla elezione.


III. Presidente, Presidium e Consiglio degli anziani

§ 8 Presidenza della seduta
(1) Nelle sedute del Bundestag il Presidente di turno e due Segretari formano la Presidenza della seduta.

(2) Il Presidente stabilisce in accordo con i suoi Vicepresidenti l’ordine di avvicendamento alla presidenza dell’assemblea. In caso di contemporaneo impedimento del Presidente e dei Vicepresidenti, il Presidente anziano assume la direzione dei lavori.

(3) Qualora in una seduta del Bundestag il numero dei Segretari a disposizione non sia sufficiente, il Presidente di turno nomina altri membri del Bundestag in qualità di supplenti.


VI. Ordine del giorno, convocazione, direzione della seduta e mantenimento dell’ordine

§ 19 Sedute
Le sedute del Bundestag sono pubbliche. La pubblicità dei lavori può essere esclusa ai sensi dell’articolo 42, comma 1 della Costituzione.

Articolo 42, comma 1, LF
(1) Il Bundestag discute pubblicamente. La pubblicità dei lavori può essere esclusa, a maggioranza dei due terzi, su richiesta di un decimo dei suoi membri o su richiesta del Governo federale. Sulla richiesta si decide in seduta segreta.

§ 20 Ordine del giorno
(1) La data e l’ordine del giorno di ciascuna seduta del Bundestag sono concordate nel Consiglio degli anziani, a meno che il Bundestag non decida al riguardo o il Presidente li fissi autonomamente ai sensi del § 21, comma 1.

(2) L’ordine del giorno è comunicato ai membri del Bundestag, al Bundesrat ed al Governo federale. In mancanza di obiezioni, esso si considera validamente approvato, con la chiamata del Punto 1. Dopo l’apertura di ogni seduta plenaria, ogni membro del Bundestag può chiedere una modifica dell’ordine del giorno, prima dell’inizio della trattazione dell’ordine del giorno previsto, a condizione che il membro stesso abbia presentato tale richiesta al Presidente entro le ore 18 del giorno precedente.

(3) Dopo la fissazione dell’ordine del giorno possono essere discusse altre questioni solo se non vi si opponga una Frazione o il cinque per cento dei membri presenti o se il presente Regolamento consenta l’esame di questioni non iscritte all’ordine del giorno. Il Bundestag può sempre eliminare una questione dall’ordine del giorno nella misura in cui il presente Regolamento non disponga diversamente.

(4) Le proposte dei membri del Bundestag, qualora i presentatori lo richiedano, devono essere inserite nell’ordine del giorno della seduta successiva e discusse, quando dalla distribuzione dello stampato (§ 123) siano trascorse almeno tre settimane.

(5) Qualora una seduta venga sospesa per mancanza del numero legale, il Presidente può convocare per lo stesso giorno una ulteriore seduta con lo stesso ordine del giorno. Nell’ambito di tale ordine del giorno egli può fissare il termine per la ripetizione della votazione o elezione senza esito o eliminarle dall’ordine del giorno a meno che non vi si opponga una Frazione o il cinque per cento dei membri presenti.

§ 21 Convocazione da parte del Presidente
(1) Il Presidente fissa autonomamente la data e l’ordine del giorno quando il Bundestag lo autorizza o quando non sia in grado di decidere per un motivo diverso dalla mancanza del numero legale.

(2) Il Presidente deve convocare il Bundestag quando lo richiedano un terzo dei membri del Bundestag, il Presidente federale o il Cancelliere federale (Articolo 39, comma 3 della Legge fondamentale).

(3) Qualora in altri casi il Presidente abbia disposto autonomamente una seduta o fissato aggiunte all’ordine del giorno, all’inizio della seduta egli deve ottenere l’autorizzazione del Bundestag.

Articolo 39, comma 3, LF
(3) Il Bundestag delibera la chiusura e la riapertura delle proprie sedute. Il Presidente del Bundestag può convocarlo anticipatamente. È obbligato a farlo se lo richiedano un terzo dei membri, il Presidente federale o il Cancelliere federale.

§ 22 Direzione delle sedute
Il Presidente apre, dirige e chiude le sedute. Prima della chiusura della seduta il Presidente, secondo quanto concordato nel Consiglio degli anziani o deciso dal Bundestag, comunica la data della seduta successiva.

XII. Deroghe ed interpretazione del presente Regolamento

§ 126 Deroghe al presente Regolamento
Deroghe alle disposizioni del presente Regolamento possono essere decise nel singolo caso a maggioranza di due terzi dei membri del Bundestag presenti, qualora ciò non contrasti con le disposizioni della Legge Fondamentale.