Discussioni - Mantenimento dell'ordine Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo I - Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea

Capitolo XIV - Disciplina e immunità

Articolo 70
1 Le sanzioni disciplinari applicabili ai membri dell’Assemblea sono:
1. il richiamo all’ordine;
2. il richiamo all’ordine con iscrizione nel processo verbale;
3. la censura;
4. la censura con temporanea esclusione.

Articolo 71
1 Solo il Presidente richiama all’ordine.
2 Viene richiamato all’ordine ogni oratore che turbi tale ordine.
3 Ogni deputato che, non essendo autorizzato a parlare, si sia fatto richiamare all’ordine, riceve la parola per giustificarsi solo alla fine della seduta, a meno che il Presidente non decida diversamente.
4 Viene richiamato all’ordine con iscrizione nel processo verbale ogni deputato che, nella medesima seduta, sia incorso in un primo richiamo all’ordine.
5 Viene parimenti richiamato all’ordine con iscrizione nel processo verbale ogni deputato che abbia rivolto ad uno o più dei suoi colleghi ingiurie, provocazioni o minacce.
6 Il richiamo all’ordine con iscrizione nel processo verbale comporta di diritto la privazione, per un mese, di un quarto dell’indennità parlamentare assegnata ai deputati.

Articolo 72
1 La censura è pronunciata contro ogni deputato:
1° che, dopo un richiamo all’ordine con iscrizione nel processo verbale, non abbia aderito a quanto intimato dal Presidente;
2° che, in Assemblea, abbia provocato un tumulto.

Articolo 73
1 La censura con temporanea esclusione dal Palazzo dell’Assemblea è pronunciata contro ogni deputato:
1° che abbia resistito alla censura semplice o che abbia subito tale sanzione per due volte;
2° che, in seduta pubblica, abbia fatto ricorso alla violenza;
3° che si sia reso colpevole di oltraggio verso l’Assemblea o verso il suo Presidente;
4° che si sia reso colpevole di ingiurie, provocazioni o minacce verso il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro, i membri del Governo e le assemblee previste dalla Costituzione.
La censura con temporanea esclusione comporta l’interdizione a prendere parte ai lavori dell’Assemblea ed a ripresentarsi nel Palazzo dell’Assemblea fino allo scadere del quindicesimo giorno di seduta successivo a quello in cui la sanzione è stata pronunciata.
In caso di rifiuto del deputato di conformarsi all’intimazione rivoltagli dal Presidente di uscire dall’Assemblea, la seduta è sospesa. In questo caso, nonché nel caso in cui la censura con temporanea esclusione venga applicata per la seconda volta ad un deputato, l’esclusione si estende a trenta giorni di seduta.

Articolo 74
1 In caso di vie di fatto da parte di un membro dell’Assemblea nei confronti di uno dei suoi colleghi, il Presidente può proporre all’Ufficio di Presidenza la sanzione della censura con temporanea esclusione. In mancanza della proposta del Presidente, essa può essere richiesta per iscritto all’Ufficio di Presidenza da un deputato.
2 Quando la censura con temporanea esclusione viene proposta, in tali condizioni, contro un deputato, il Presidente convoca l’Ufficio di Presidenza che ascolta questo deputato. L’Ufficio di Presidenza può applicare una delle sanzioni previste all’articolo 70. Il Presidente comunica al deputato la decisione dell’Ufficio di Presidenza. Se l’Ufficio di Presidenza conclude per la censura con temporanea esclusione, il deputato è accompagnato fino alla porta del Palazzo dal capo dei commessi.

Articolo 75
1 La censura semplice e la censura con temporanea esclusione sono pronunciate dall’Assemblea, per alzata e seduta e senza dibattito, su proposta del Presidente.
2 Il deputato contro il quale venga richiesta l’una o l’altra di tali sanzioni disciplinari ha sempre il diritto di essere ascoltato o di far ascoltare a suo nome uno dei suoi colleghi.

Articolo 76
1 La censura semplice comporta, di diritto, la privazione per un mese della metà dell’indennità assegnata al deputato.
2 La censura con temporanea esclusione comporta, di diritto, la privazione della metà dell’indennità per due mesi.

Articolo 77
1 Quando un deputato faccia in modo di paralizzare la libertà delle deliberazioni e delle votazioni dell’Assemblea, e, dopo essersi abbandonato ad aggressioni contro uno o più dei suoi colleghi, rifiuti di ottemperare ai richiami all’ordine del Presidente, questi toglie la seduta e convoca l’Ufficio di Presidenza.
2 L’Ufficio di Presidenza può proporre all’Assemblea di pronunciare la sanzione della censura con temporanea esclusione, la privazione della metà dell’indennità parlamentare prevista dall’articolo precedente che in questo caso si estende a sei mesi.
3 Qualora nel corso delle sedute che hanno motivato tale sanzione, siano state commesse delle vie di fatto gravi, il Presidente ricorre immediatamente al procuratore generale.

Articolo 77-1
1 La frode nelle votazioni, segnatamente per quanto riguarda il carattere personale del voto, comporta la privazione per un mese di un quarto dell’indennità di cui all’articolo 76. In caso di recidiva durante la stessa sessione, tale durata è portata a sei mesi.
2 L’Ufficio di Presidenza decide circa l’applicazione del comma precedente su proposta dei segretari.

Articolo 78
1 Qualora un fatto delittuoso venga commesso da un deputato all’interno del Palazzo mentre l’Assemblea è in seduta, la deliberazione in corso è sospesa.
2 In corso di seduta, il Presidente porta il fatto a conoscenza dell’Assemblea.
3 Qualora il fatto di cui al comma primo sia commesso durante una sospensione o dopo che la seduta sia stata tolta, il Presidente porta il fatto a conoscenza dell’Assemblea alla ripresa della seduta o all’inizio della seduta successiva.
4 Il deputato è ammesso a fornire spiegazioni, se lo richieda. Su ordine del Presidente, egli è tenuto a lasciare l’aula delle sedute ed è trattenuto nel Palazzo.
5 In caso di rea del deputato o di tumulto nell’Assemblea, il Presidente toglie subito la seduta.
6 L’Ufficio di Presidenza informa immediatamente il procuratore generale che un delitto è appena stato commesso nel Palazzo dell’Assemblea.


>> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza

Titolo I
Applicazione di determinate disposizioni del Regolamento dell’Assemblea

Articolo 8
Ammissione del pubblico e sgombero delle gallerie e delle tribune
Ad eccezione dei titolari di tessere regolarmente rilasciate a tal fine dal Presidente e del personale in servizio, nessuno può, sotto alcun pretesto, accedere all’aula delle sedute.
Il pubblico ammesso nelle tribune rimane seduto, visibile e in silenzio; può consultare i documenti parlamentari relativi al dibattito in corso e prendere appunti.
Chiunque dia segni di approvazione o disapprovazione viene escluso immediatamente dagli addetti e dai commessi incaricati di mantenere l’ordine.
Chiunque turbi i dibattiti può essere tradotto davanti alla competente autorità di polizia o di giustizia. Può inoltre vedersi vietato l’accesso al Palazzo Borbone.
Quando la seduta è tolta o quando viene sospesa, a fine mattinata o a fine pomeriggio, le gallerie e le tribune sono sgomberate.
Lo stesso vale quando la seduta deve essere interrotta a causa di tumulto o turbativa.


>> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari

Art. 3.
I presidenti delle assemblee parlamentari sono incaricati di vigilare sulla sicurezza interna ed esterna delle assemblee che presiedono.
Essi possono, a tal fine, richiedere la forza armata e tutte le autorità il cui concorso reputino necessario. Tale richiesta può essere rivolta direttamente a tutti gli ufficiali e funzionari, che sono tenuti ad adempierla immediatamente sotto le pene previste dalla legge.
I presidenti delle assemblee parlamentari possono delegare il loro diritto di richiesta ai questori o ad uno di essi.