Votazioni - Modi di votazione Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo I - Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea

Capitolo XIII - Modi di votazione

Articolo 61
1 L’Assemblea è sempre in numero legale per deliberare e per stabilire il proprio ordine del giorno.
2 Le votazioni dell’Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei presenti se, prima dell’annuncio quando si tratta di uno scrutinio palese o prima dell’inizio della prova negli altri casi, l’Ufficio di Presidenza non è stato chiamato, su richiesta personale del presidente di un gruppo, a verificare il numero legale constatando la presenza, nella sede del Palazzo, della maggioranza assoluta del numero dei deputati calcolata sul numero di seggi effettivamente assegnati.
3 Quando una votazione non può aver luogo per mancanza del numero legale, la seduta è sospesa dopo l’annuncio del Presidente del rinvio dello scrutinio che non può aver luogo prima di un’ora; la votazione è allora valida, qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 62
1 Il voto dei deputati è personale.
2 Il loro diritto di voto nelle votazioni a scrutinio palese può tuttavia essere da essi delegato nelle condizioni fissate dalla predetta ordinanza
n. 58-1066 del 7 novembre 1958.
3 La delega di voto è sempre personale, redatta a nome di un solo deputato espressamente indicato. Essa può essere trasferita con il previo accordo del delegante ad un altro delegato ugualmente indicato. Essa deve essere notificata al Presidente prima dell’apertura della votazione o della prima delle votazioni cui si applica.
4 Quando la durata della delega non è precisata, essa decade di pieno diritto allo scadere di un termine di otto giorni interi a partire dal suo ricevimento.
5 Le deleghe e le notifiche possono essere effettuate in caso di urgenza per telegramma del delegante trasmesso al delegato e notificate al Presidente dell’Assemblea da parte di una autorità ufficiale. Tale notifica deve essere accompagnata dalla certificazione, da parte della stessa autorità, dell’invio della conferma prevista dall’ordinanza di cui al precedente comma 2.

Articolo 63
1 Le votazioni si effettuano sia per alzata di mano sia per alzata e seduta sia a scrutinio palese ordinario sia a scrutinio palese alla tribuna.
2 Quando l’Assemblea debba tuttavia procedere per scrutinio a nomine di persone, lo scrutinio è segreto.
3 Nelle questioni complesse e salvo che nei casi previsti agli articoli 44 e 49 della Costituzione 5, la votazione di un testo per parti separate può sempre essere chiesta. L’autore della richiesta deve precisare le parti del testo su cui chiede votazioni separate.
4 La votazione di un testo per parti separate è di diritto quando è chiesta dal Governo o dalla commissione competente per il merito. Negli altri casi, chi presiede la seduta, previa eventuale consultazione del Governo o della commissione, decide se sia o meno necessario votare per parti separate.

Articolo 64
1 L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano in tutte le materie, salvo che per le nomine di persone.
2 In caso di dubbio sul risultato della votazione per alzata di mano, si procede alla votazione per alzata e seduta; se il dubbio permane, è di diritto la votazione a scrutinio palese ordinario.
3 Quando tuttavia la prima prova per alzata di mano è dichiarata dubbia, il Presidente può decidere che si procederà a scrutinio palese ordinario.
4 Nessuno può ricevere la parola fra le diverse votazioni.

Articolo 65
1 La votazione a scrutinio palese è di diritto:
1° Su decisione del Presidente o su richiesta del Governo o della commissione competente per il merito;
2° Su richiesta scritta proveniente personalmente sia dal presidente di un gruppo sia dal suo delegato di cui abbia preventivamente notificato il nome al Presidente. Ogni nuova delega annulla la precedente;
3° Quando la Costituzione esige una maggioranza qualificata o quando è impegnata la responsabilità del Governo.
Si procede allo scrutinio palese nella forma ordinaria quando sia necessario in applicazione dei precedenti punti 1° e 2° e dell’articolo 65-1, o alla tribuna, quando sia necessario in applicazione del precedente punto 3°.

Articolo 65-1
Lo scrutinio palese può essere deciso in Conferenza dei Presidenti che, fatte salve le disposizioni dell’articolo 48 della Costituzione6, ne fissa la data.

Articolo 66
1 Quando sia necessario lo scrutinio palese, l’annuncio ne è fatto nell’insieme dei locali del Palazzo. Cinque minuti almeno dopo tale annuncio, il Presidente invita eventualmente i deputati a riprendere i loro posti. Egli dichiara quindi aperta la votazione.
I. - Per uno scrutinio palese ordinario, la votazione ha luogo mediante procedimento elettronico.
In caso di mancato funzionamento del dispositivo elettronico, la votazione ha luogo per schede. Ogni deputato depone personalmente nell’urna che è posta sotto la sorveglianza di segretari dell’Ufficio di Presidenza una scheda di voto a proprio nome, di colore bianco se favorevole, di colore azzurro se contrario, di colore rosso se intende astenersi. È vietato deporre più di una scheda nell’urna per qualunque ragione.
Quando più nessuno chieda di votare, il Presidente dichiara chiusa la votazione. Le urne sono eventualmente portate alla tribuna. Il Presidente proclama il risultato della votazione verificato dai segretari.
II. - Per uno scrutinio palese alla tribuna, tutti i deputati sono chiamati nominalmente dai commessi. Sono chiamati per primi coloro il cui cognome inizia con una lettera preventivamente estratta a sorte. Si procede alla sigla a margine dei nomi dei votanti.
La votazione ha luogo mediante un’urna elettronica. In caso di mancato funzionamento del dispositivo elettronico, la votazione ha luogo per schede. Ogni deputato consegna la propria scheda a uno dei segretari, che la depone in un’urna posta sulla tribuna.
Lo scrutinio resta aperto per un’ora, ridotta a quarantacinque minuti per le votazioni sulle mozioni di sfiducia. Il risultato è verificato dai segretari e proclamato dal Presidente.
III. - Conformemente all’articolo 52, in caso di scrutinio palese, la presenza di due segretari dell’Ufficio di Presidenza è necessaria. In loro mancanza, il Presidente può chiedere a due deputati presenti di svolgere la funzione di segretari.
IV. - Le modalità di votazione elettronica, dell’utilizzazione dell’urna elettronica e dell’esercizio delle deleghe di voto sono regolate da una istruzione dell’Ufficio di Presidenza.

Articolo 67
1 Il Presidente può decidere, previa consultazione dei segretari, che sia necessaria la controprova di una votazione a scrutinio palese.
2 Quando si procede alla controprova di una votazione relativa ad una richiesta di sospensione della seduta o su di un testo la cui approvazione o il rigetto non può influire sul seguito della discussione, la seduta continua.

Articolo 68
1 Fatta salva l’applicazione dell’articolo 49 della Costituzione 7, le questioni poste ai voti non sono dichiarate approvate se non abbiano ottenuto la maggioranza dei voti espressi. Quando la Costituzione esige per una approvazione la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea, tale maggioranza è calcolata sul numero dei seggi effettivamente assegnati.
2 In caso di parità dei voti, la questione posta in votazione non è approvata.
3 Il risultato delle deliberazioni dell’Assemblea è proclamato dal Presidente in questi termini: “L’Assemblea ha approvato” o “L’Assemblea non ha approvato”.
4 Non è ammessa alcuna rettifica di voto dopo la chiusura della votazione.

Articolo 69
1 Le votazioni a scrutinio segreto cui l’Assemblea proceda per le nomine di persone hanno luogo sia alla tribuna, nelle condizioni previste all’articolo 66, paragrafo II, sia nelle sale adiacenti all’aula delle sedute.
2 In quest’ultimo caso, il Presidente ne indica in seduta l’ora di apertura e l’ora di chiusura. Degli scrutatori estratti a sorte procedono alla sigla a margine delle liste dei votanti. Nel corso della seduta, che non è sospesa per il fatto della votazione, ogni deputato depone la propria scheda in un’urna posta sotto la sorveglianza di uno dei segretari dell’Ufficio di Presidenza. I segretari provvedono allo spoglio dei voti ed il Presidente ne proclama il risultato in seduta.
3 Salvo decisione contraria della Conferenza dei Presidenti, la durata di tutte le votazioni previste al presente articolo è fissata in un’ora.


>> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza

Titolo I
Applicazione di determinate disposizioni del Regolamento dell’Assemblea

Articolo 12
Richieste di scrutinio palese e di sospensione di seduta
Le richieste di scrutinio palese presentate da un presidente di gruppo hanno effetto solo se la sua presenza viene constatata in seduta, al momento in cui viene posto ai voti il testo o l’iniziativa che costituisce oggetto della richiesta; lo stesso obbligo di presenza personale è imposto al membro del gruppo a cui il suo presidente abbia personalmente delegato il suo diritto di richiedere scrutini.
La notifica al Presidente dell’Assemblea da parte di un presidente di gruppo, del nome del membro del gruppo a cui egli deleghi personalmente il suo diritto di richiedere uno scrutinio palese, deve essere fatta per iscritto ed indicare la durata della delega, in mancanza della quale questa si considera come fatta per il giorno di seduta della notifica. Ogni nuova delega annulla la precedente.
La delega del diritto di richiedere uno scrutinio palese si intende valere, salvo contraria indicazione, come delega del diritto di richiedere una sospensione di seduta nelle condizioni previste all’articolo 58, comma 3, del Regolamento.

Articolo 13
Modi di votazione
1° Delega del diritto di voto.
I deputati sono autorizzati a delegare il loro diritto di voto solo se dichiarino per iscritto di trovarsi in uno dei casi di cui alla predetta ordinanza n. 58-1066 del 7 novembre 1958.
Conformemente all’articolo 62, comma 3, del Regolamento, le deleghe devono essere redatte a nome di un solo deputato espressamente indicato. Esse possono essere notificate su supporti informatici compatibili con il sistema elettronico di votazione. Fatta salva la valutazione del Presidente di seduta, le deleghe cessano di essere registrate dal momento dell’annuncio dello scrutinio.
Qualora venga sollevata una contestazione sulla delega, l’Ufficio di Presidenza è chiamato a decidere.
Le deleghe del diritto di voto non possono avere effetto per una votazione a scrutinio segreto.
Il trasferimento di una delega di voto da parte di un delegato ad un altro membro dell’Assemblea è sempre personale; deve essere redatto a nome di un solo deputato espressamente indicato ed accompagnato dall’assenso scritto del delegante; deve essere notificato nelle stesse condizioni della delega.
Nelle votazioni a scrutinio palese ordinario, sia che abbiano luogo mediante schede magnetiche di voto individuali o, in mancanza, mediante l’urna elettronica, il voto del deputato titolare di una delega comporta la contabilizzazione, nello stesso senso, del voto del suo delegante. In caso di mancato funzionamento del dispositivo elettronico, ciascun delegato depone una scheda a nome del suo delegante.
Nelle votazioni a scrutinio palese alla tribuna, il voto per delega viene esercitato dal delegato mediante la scheda di voto del delegante.
2° Spoglio delle votazioni.
Quando si proceda alla controprova, le votazioni sono spogliate dai segretari dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, nella sala a tal fine riservata alla quale solo essi hanno accesso. Possono farsi assistere dai funzionari aventi idonea qualifica del servizio della comunicazione.
3° Modalità del voto nelle votazioni con procedimento elettronico.
a) La votazione a scrutinio palese ordinario ha luogo sia utilizzando le postazioni individuali di voto sia, in mancanza, mediante urne elettroniche mobili poste sotto la sorveglianza dei segretari dell’Ufficio di Presidenza.
b) La votazione a scrutinio palese alla tribuna ha luogo mediante un’urna elettronica fissa posta sulla tribuna.
Alla chiamata del suo nome, ciascun deputato sale alla tribuna.
Si procede alla sigla a margine del suo nome e, se è titolare di una delega, di quello del suo delegante, al banco dei segretari.
Il deputato può quindi votare consegnando la sua scheda ed, eventualmente, quella del suo delegante, a uno dei segretari che la depone nell’urna.
Per le votazioni su mozioni di sfiducia, solo i deputati che intendano esprimere, a titolo personale o per delega, un voto favorevole alla mozione di sfiducia salgono alla tribuna e consegnano una scheda bianca.
Il deputato che ha votato alla tribuna, personalmente o per delega, non può in alcun caso salirvi nuovamente per correggere il suo primo voto.
4° Computo dei voti espressi.
Conformemente al diritto comune in materia elettorale, le astensioni, volontarie o non, non vengono calcolate nel computo dei voti espressi.
5° Proclamazione dei risultati delle votazioni.
La proclamazione dei risultati delle votazioni, qualunque sia il procedimento con cui abbiano luogo, comprende l’indicazione del numero di votanti e di voti espressi, quella della maggioranza assoluta (o della maggioranza speciale eventualmente richiesta) e l’indicazione del numero dei voti “favorevoli” e “contrari”.
Nelle votazioni a scrutinio palese alla tribuna che vertano su di una mozione di sfiducia, la proclamazione comprende solo la maggioranza costituzionale richiesta ed il numero dei voti “favorevoli”.
6° Presentazione dei risultati delle votazioni.
Per le votazioni a scrutinio palese di cui al punto 3° dell’articolo 65 ed all’articolo 65-1 del Regolamento, viene predisposto un documento comprendente, per ciascun gruppo nonché per i deputati non appartenenti ad alcun gruppo, riguardo a ciascuna posizione di voto (favorevole-contrario-astensione volontaria- assente giustificato), la lista alfabetica dei deputati che abbiano assunto tale posizione.
Per le altre votazioni, viene predisposto un documento che menziona, per ciascun gruppo nonché per i deputati non appartenenti ad alcun gruppo, la posizione di voto assunta dal maggior numero dei membri presenti o che abbiano delegato il loro voto e che comprende, per le altre posizioni di voto, la lista alfabetica dei deputati che abbiano assunto tale posizione.
All’occorrenza, viene indicato per il Presidente dell’Assemblea, così come per i presidenti di seduta, che non hanno preso parte alla votazione.
I predetti documenti sono affissi. Sono distribuiti alla stampa nonché alle personalità ed ai servizi interessati.
7° Pubblicazione dei risultati delle votazioni nella Gazzetta Ufficiale.
I risultati delle votazioni a scrutinio palese sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale di seguito al resoconto integrale di ciascuna seduta nella presentazione menzionata al precedente punto 6°.
Viene parimenti menzionato il nome dei deputati che, presenti al momento di una votazione, hanno fatto conoscere nel corso della seduta durante la quale questa ha avuto luogo la loro intenzione di non prendervi parte.
8° Raccolta delle votazioni.
Una raccolta che riunisca i risultati delle votazioni a scrutinio palese di cui al comma primo del precedente punto 6° viene inviata a ciascun deputato nel corso del mese di gennaio nonché entro i quindici giorni successivi all’ultima seduta di una legislatura.