Votazioni - Modi di votazione Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

VI. Ordine del giorno, convocazione, direzione della seduta e mantenimento dell’ordine

§ 46 Posizione della questione
Il Presidente pone le questioni in modo che sia possibile rispondere “Si” o “No”. Esse sono di regola formulate in modo tale da richiedere se ad esse si acconsenta o no. Sulla formulazione può essere richiesta la parola per un richiamo al Regolamento. In caso di opposizione alla formulazione proposta decide il Bundestag.

§ 47 Divisione della questione
Ciascun membro del Bundestag può richiedere la divisione della questione. Qualora sia dubbia la ammissibilità della divisione, su richiesta dei membri del Bundestag decide il proponente o il Bundestag. Immediatamente prima della votazione, la questione, se richiesto, deve essere letta.

§ 48 Regole per la votazione
(1) La votazione si effettua per alzata di mano o per alzata e seduta. La votazione finale sui progetti di legge (§ 86) si effettua per alzata e seduta.

(2) Qualora la Costituzione, una legge federale o il presente Regolamento non dispongano diversamente, decide la maggioranza semplice. La parità di voti respinge la questione.

(3) Qualora dalla Costituzione, da una legge federale o dal presente Regolamento sia prescritta una determinata maggioranza per una decisione o una elezione, il Presidente conferma espressamente l’esistenza della maggioranza richiesta.
Articolo 42, comma 2, LF

(2) Per una decisione del Bundestag è necessaria la maggioranza dei voti espressi, a meno che la presente Legge fondamentale non disponga diversamente. Per le elezioni cui debba procedere il Bundestag, il regolamento di procedura può consentire eccezioni.

§ 49 Votazione a scrutinio segreto mediante schede
(1) Nella misura in cui una legge federale o il presente Regolamento prescrivano da parte del Bundestag una elezione a scrutinio segreto mediante schede (ufficiali), il voto rimane segreto. Le schede possono essere consegnate solo al momento dell’ingresso (per appello nominale) nella cabina elettorale. Per la votazione devono essere utilizzate le cabine elettorali predisposte a garanzia della votazione segreta. Le schede compilate devono essere inserite in busta chiusa nelle urne appositamente previste.

(2) Si applica il § 56, comma 6, n. 4 del Regolamento elettorale federale § 56, comma 6, n. 4 del Regolamento elettorale federale, nella versione promulgata il 7 dicembre 1989 (Gazzetta ufficiale federale, 1990, I, p. 142), aggiornata alle ultime modifiche introdotte dal decreto del 15 dicembre 1993 (Gazzetta ufficiale federale, 1993, I, p. 2094)
(6) La presidenza del seggio elettorale deve rifiutare un elettore che …
4. abbia compilato la propria scheda o l’abbia inserita nella busta al di fuori della cabina elettorale o …

§ 50 Procedimento per la scelta della sede di una autorità federale
(1) Qualora in un progetto di legge si debba decidere sulla sede di una autorità federale, la scelta si effettua prima della votazione finale quando siano state avanzate più di due proposte per la sede dell’autorità.

(2) Il Bundestag procede alla scelta mediante schede nominative sulle quali deve essere riportato il nome del luogo desiderato. Risulta prescelto il luogo che abbia conseguito la maggioranza dei voti. Qualora non venga raggiunta tale maggioranza, si procede al ballottaggio fra le due località che nella prima votazione abbiano conseguito il maggior numero di voti. Risulta quindi prescelto il luogo che abbia conseguito la maggioranza dei voti.

(3) Questa disposizione si applica anche nel caso in cui, nel corso dell’esame di una mozione, si debba decidere sulla sede di una autorità federale.

(4) Si procede in modo analogo quando si tratti della determinazione di competenze o di decisioni analoghe e quando siano state proposte più di due mozioni fra loro divergenti.

§ 51 Conta dei voti
(1) Qualora la Presidenza non sia concorde sul risultato della votazione, si effettua la controprova. Qualora anche dopo questa permanga il disaccordo, si procede alla conta dei voti. Per disposizione della Presidenza la conta si effettua in base al comma 2.

(2) Dopo che i membri del Bundestag su invito del Presidente abbiano lasciato l’Aula, le porte di accesso vengono chiuse ad eccezione di tre porte attraverso le quali si entra per esprimere il voto. Presso ciascuna di tali porte si situano due Segretari. Ad un segnale del Presidente, i membri del Bundestag rientrano nell’Aula attraverso le porte contrassegnate dal “Si”, “No” o “Astensione” e vengono contati ad alta voce dai Segretari. Il Presidente segnala la fine della conta. I membri del Bundestag che siano rientrati in ritardo non vengono computati. Il Presidente ed i Segretari che effettuano il servizio esprimono pubblicamente il loro voto. Il Presidente proclama il risultato.

§ 52 Votazione nominale
La votazione nominale può essere richiesta prima dell’apertura della votazione da una Frazione o dal cinque per cento dei membri presenti. I Segretari raccolgono nelle urne le schede di voto su cui è riportato il nome del votante e la dichiarazione “Si”, “No” o “Mi astengo”. Al termine della raccolta il Presidente dichiara chiusa la votazione. I Segretari procedono alla conta dei voti. Il Presidente proclama il risultato.

§ 53 Inammissibilità della votazione nominale
Non è ammessa la votazione nominale su:
a) consistenza numerica di una commissione
b) abbreviazione di termini
c) durata della seduta ed ordine del giorno
d) aggiornamento della seduta
e) aggiornamento dell’esame e chiusura della discussione
f) divisione della questione
g) assegnazione ad una commissione.