Procedimento legislativo - Procedimenti speciali Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo II Procedimento legislativo

Parte prima - Procedimento legislativo ordinario

Capitolo V - Procedimento di esame semplificato

Articolo 103
1 Il Presidente dell’Assemblea, il Governo, il presidente della commissione competente per il merito o il presidente di un gruppo possono richiedere, in Conferenza dei Presidenti, che un progetto o una proposta di legge sia esaminato secondo il procedimento di esame semplificato.
2 La richiesta è ammissibile solo se riguardi un testo che non sia ancora stato esaminato in commissione o se venga presentata dal presidente della commissione competente per il merito dopo che questa sia stata consultata. In quest’ultimo caso, la discussione interviene dopo un termine di almeno un giorno intero.
3 Il procedimento di esame semplificato viene avviato se non si è manifestata alcuna opposizione in Conferenza dei Presidenti.

Articolo 104
1 La richiesta di esame del testo secondo il procedimento di esame semplificato è affissa, annunciata all’Assemblea e notificata al Governo.
2 I progetti e le proposte per cui viene richiesto il procedimento di esame semplificato non possono essere oggetto delle iniziative di cui all’articolo 91, commi 4 e 6, ed all’articolo 128, comma 2.
3 Non oltre le ore 18.00 del giorno precedente a quello della discussione, il Governo, il presidente della commissione competente per il merito o il presidente di un gruppo possono opporsi al procedimento di esame semplificato.
4 L’opposizione è indirizzata al Presidente dell’Assemblea che la notifica al Governo, alla commissione competente per il merito nonché ai presidenti dei gruppi, la fa affiggere e l’annuncia all’Assemblea.
5 In caso di opposizione, il testo viene esaminato conformemente alle disposizioni del capitolo IV del presente titolo.

Articolo 105
1 Gli emendamenti dei deputati e delle commissioni interessate possono essere presentati fino allo scadere del termine per l’opposizione.
2 Qualora, dopo lo scadere del termine per l’opposizione, il Governo presenti un emendamento, il testo è ritirato dall’ordine del giorno.
3 Esso può essere iscritto, al più presto, all’ordine del giorno della seduta successiva. La discussione si svolge allora conformemente alle disposizioni del capitolo IV del presente titolo.

Articolo 106
1 L’esame del testo sottoposto al procedimento di esame semplificato inizia con un intervento del relatore della commissione competente per il merito, per una durata che non può superare i dieci minuti, seguito, se del caso, da un intervento del relatore della o delle commissioni investite per il parere, per una durata non superiore a cinque minuti ciascuna. Si svolge quindi una discussione generale nel corso della quale può intervenire un rappresentante per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.
2 Quando un testo sottoposto al procedimento di esame semplificato non è oggetto di alcun emendamento, il Presidente pone ai voti l’insieme del testo dopo la discussione generale.
3 Quando un testo sottoposto al procedimento di esame semplificato è oggetto di emendamenti, il Presidente chiama unicamente gli articoli ai quali tali emendamenti si riferiscono. Su ciascun emendamento, oltre al Governo, possono intervenire solo uno dei proponenti, il presidente o il relatore della commissione competente per il merito ed un oratore contro. Non si applicano gli articoli 56, comma 3, e 95, comma 2.
4 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 44, comma 3, della Costituzione 24, il Presidente pone ai voti solo gli emendamenti, gli articoli ai quali si riferiscono e l’insieme del progetto o della proposta di legge.

Articolo 107
Quando l’Assemblea è investita, nelle condizioni previste al presente capitolo, di un progetto di legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato o all’approvazione di un accordo internazionale non soggetto alla ratifica, il Presidente, in deroga all’articolo 106, comma primo, pone direttamente ai voti l’insieme del testo, salvo decisione contraria della Conferenza dei Presidenti.


Capitolo VI - Rapporti dell’Assemblea nazionale con il Senato

Articolo 108
1 Nel corso delle seconde letture e delle ulteriori letture da parte dell’Assemblea nazionale dei progetti e delle proposte di legge, la discussione ha luogo conformemente alle disposizioni dei capitoli IV o V del presente titolo, con le seguenti riserve.
2 La durata dell’intervento pronunciato a sostegno di ciascuna delle mozioni menzionate all’articolo 91 non può superare i trenta minuti in seconda lettura ed i quindici minuti per le ulteriori letture, salvo decisione contraria della Conferenza dei Presidenti.
3 La discussione degli articoli è limitata a quelli per cui le due assemblee del Parlamento non siano potute pervenire ad un testo identico.
4 Di conseguenza, gli articoli votati dall’una e dall’altra assemblea in un testo identico non possono essere oggetto di emendamenti che rimetterebbero in discussione, sia direttamente, sia mediante aggiunte incompatibili, le disposizioni approvate.
5 Non può essere fatta eccezione alle norme qui sopra enunciate se non al fine di assicurare il coordinamento delle disposizioni approvate o di procedere ad una rettifica materiale.

Articolo 109
1 Il rigetto dell’insieme di un testo nel corso dei suoi esami successivi davanti alle due assemblee del Parlamento non interrompe le procedure stabilite dall’articolo 45 della Costituzione 25.
2 Nel caso di rigetto dell’insieme di un testo da parte del Senato, l’Assemblea nazionale, nella sua successiva lettura, delibera sul testo da essa precedentemente approvato e che le viene trasmesso dal Governo dopo la decisione di rigetto da parte del Senato.

Articolo 110
La decisione del Governo di promuovere la riunione di una commissione mista paritetica nelle condizioni di cui all’articolo 45 della Costituzione è comunicata al Presidente dell’Assemblea, che la notifica immediatamente all’Assemblea nazionale. Qualora sia in corso la discussione del testo davanti all’Assemblea nazionale, viene immediatamente interrotta.

Articolo 111
1 In accordo fra l’Assemblea nazionale ed il Senato, il numero dei rappresentanti di ciascuna assemblea nelle commissioni miste paritetiche è fissato a 7.
2 Nelle stesse condizioni, vengono designati 7 supplenti. Questi sono chiamati a votare solo nella misura necessaria al mantenimento della parità fra le due assemblee. L’ordine di chiamata è quello della loro elezione.
3 Una lista di candidati per categoria viene predisposta dalla commissione competente nel termine fissato dal Presidente dell’Assemblea.
4 Ogni presidente di gruppo può, nello stesso termine, far pervenire altre candidature alla Presidenza.
5 Le candidature sono affisse allo scadere del termine assegnato. Qualora il numero di candidati non superi il numero dei seggi da assegnare, la nomina ha effetto dal momento di tale affissione. Nel caso contrario, si procede alla designazione per scrutinio conformemente all’articolo 26, sia immediatamente, sia all’inizio della prima seduta successiva allo scadere del predetto termine.

Articolo 112
1 Le commissioni miste paritetiche si riuniscono, su convocazione del loro decano per età, alternativamente per questione in esame nei locali dell’Assemblea nazionale e del Senato.
2 Esse eleggono il proprio ufficio di presidenza, di cui fissano la composizione.
3 Esse esaminano i testi di cui sono investite secondo il procedimento ordinario delle commissioni previsto dal regolamento dell’assemblea nei locali della quale si riuniscono.
4 Le conclusioni dei lavori delle commissioni miste paritetiche sono oggetto di relazioni stampate, distribuite in ciascuna delle due assemblee e comunicate ufficialmente, a cura dei loro Presidenti, al Primo ministro.

Articolo 113
1 Qualora il Governo non abbia sottoposto il testo elaborato dalla commissione mista paritetica all’approvazione del Parlamento entro quindici giorni dalla presentazione della relazione della commissione mista, l’Assemblea che, prima della riunione della commissione, era investita per ultima del testo in discussione può riprenderne l’esame, conformemente all’articolo 45, comma primo, della Costituzione 26.
2 Quando l’Assemblea viene investita del testo elaborato dalla commissione mista paritetica, gli emendamenti presentati sono sottoposti al Governo prima della loro distribuzione e non vengono distribuiti se non abbiano ricevuto il suo assenso. In tale ipotesi, il primo comma dell’articolo 88 è applicabile a tali emendamenti.
3 L’Assemblea decide subito sugli emendamenti. Dopo la loro approvazione o il loro rigetto, o se non ne siano stati presentati, essa decide con un’unica votazione sull’insieme del testo.

Articolo 114
1 L’Assemblea nazionale non è validamente investita secondo la procedura prevista all’articolo 45, comma 4, della Costituzione se non abbia preventivamente esaminato il testo della commissione mista paritetica e se questo non sia stato approvato nelle condizioni previste all’articolo 45, comma 3, della Costituzione, o se la commissione mista paritetica non sia pervenuta all’approvazione di un testo comune.
2 Quando l’Assemblea nazionale procede, nelle condizioni previste all’articolo 45, comma 4, della Costituzione ad una nuova lettura, questa si svolge sull’ultimo testo di cui l’Assemblea era investita prima della creazione della commissione mista.
3 Quando, dopo questa nuova lettura, l’Assemblea nazionale viene investita dal Governo di una richiesta affinché decida in modo definitivo, la commissione competente per il merito determina in quale ordine sono chiamati rispettivamente il testo della commissione mista e l’ultimo testo votato dall’Assemblea nazionale, modificato, se del caso, da uno o più degli emendamenti votati dal Senato. In caso di rigetto di uno di questi due testi, l’altro è immediatamente posto ai voti. In caso di rigetto dei due testi, il progetto o la proposta è definitivamente respinto.
4 Qualora il Governo non abbia richiesto all’Assemblea di decidere definitivamente entro quindici giorni dalla trasmissione del testo approvato in nuova lettura da parte del Senato, l’Assemblea può riprendere l’esame del testo secondo la procedura dell’articolo 45, comma primo, della Costituzione. La procedura prevista dal comma 4 di detto articolo non può più ricevere applicazione dopo la ripresa di questo esame.

Articolo 115
1 Ogni progetto di legge votato dall’Assemblea nazionale e non divenuto definitivo viene subito trasmesso dal Presidente dell’Assemblea nazionale al Governo. In caso di rigetto di un progetto di legge, il Presidente ne avvisa il Governo.
2 Ogni proposta di legge votata dall’Assemblea nazionale e non divenuta definitiva viene subito trasmessa dal Presidente dell’Assemblea nazionale al Presidente del Senato. Il Governo viene avvisato di tale invio. In caso di rigetto di una proposta di legge trasmessa dal Senato, il Presidente ne avvisa il Presidente del Senato ed il Governo.
3 Quando l’Assemblea nazionale approva senza modifica un progetto o una proposta di legge votati dal Senato, il Presidente dell’Assemblea nazionale ne trasmette il testo definitivo al Presidente della Repubblica, ai fini della promulgazione, per mezzo del Segretariato generale del Governo. Il Presidente del Senato viene avvisato di tale trasmissione.


Parte terza - Procedimenti legislativi speciali

Capitolo X - Proposte di referendum

Articolo 122
1 In occasione dei dibattiti sui progetti di legge di cui all’articolo 11 della Costituzione 33, non può essere presentata che una sola mozione volta a proporre la sottoposizione a referendum del progetto in discussione.
2 Detta mozione deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei membri dell’Assemblea. Essa non può comprendere alcuna condizione o riserva né comportare modifica al testo presentato dal Governo. È applicabile il procedimento disposto dall’articolo 51, comma primo.
3 Tale mozione è discussa immediatamente prima della discussione generale del progetto o, se la discussione generale è iniziata, dal momento della sua presentazione. Essa viene chiamata in esame solo se al momento della chiamata venga constatata la effettiva presenza in seduta dei firmatari. Essa ha precedenza, se del caso, sulla questione pregiudiziale.
4 La chiusura della discussione può essere pronunciata nelle condizioni previste dall’articolo 57. Dopo la chiusura della discussione, può essere concessa la parola per dichiarazioni di voto. Il Presidente pone quindi ai voti la mozione.

Articolo 123
1 L’approvazione della mozione sospende la discussione del progetto di legge. La mozione approvata dall’Assemblea viene immediatamente trasmessa al Senato, accompagnata dal testo cui si riferisce.
2 Qualora il Senato non approvi la mozione entro il termine di trenta giorni a partire da tale trasmissione, la discussione del progetto riprende davanti all’Assemblea dal punto in cui era stata interrotta.
Non è allora ammissibile alcuna nuova mozione volta a proporre un referendum.
3 Tale termine è sospeso fra le sessioni ordinarie o quando l’iscrizione della discussione della mozione all’ordine del giorno del Senato è stata impedita dalla applicazione della precedenza prevista all’articolo 48, comma primo, della Costituzione 34.

Articolo 124
1 Quando l’Assemblea è investita dal Senato di una mozione volta a proporre la sottoposizione a referendum di un progetto di legge in discussione davanti a detta Assemblea, tale mozione viene immediatamente rinviata in commissione. Essa è iscritta di diritto in testa all’ordine del giorno complementare dell’Assemblea, se il Governo non ne richiede l’iscrizione all’ordine del giorno prioritario.
2 L’Assemblea deve deliberare entro un termine di trenta giorni a partire dalla trasmissione che le viene fatta dal Senato. Tale termine è sospeso fra le sessioni ordinarie o quando l’iscrizione della discussione della mozione all’ordine del giorno dell’Assemblea è stata impedita dalla applicazione della precedenza prevista all’articolo 48, comma primo, della Costituzione.
3 In caso di approvazione della mozione, il Presidente dell’Assemblea ne informa il Presidente del Senato. Egli notifica al Presidente della Repubblica il testo della mozione approvata congiuntamente dalle due assemblee. Questa viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
4 In caso di rigetto della mozione, il Presidente dell’Assemblea ne informa il Presidente del Senato.
L’Assemblea passa al seguito dell’ordine del giorno. Non è più ammissibile davanti all’Assemblea alcuna mozione volta a sottoporre il progetto al referendum.

Articolo 125
Quando il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, decide di sottoporre al referendum un progetto di legge di cui è investita l’Assemblea nazionale, la discussione del testo viene immediatamente interrotta.


Capitolo XI - Revisione della Costituzione

Articolo 126
1 I progetti e le proposte di legge recanti revisione della Costituzione sono esaminati, discussi e votati secondo il procedimento legislativo ordinario, fatte salve le disposizioni del comma 2 dell’articolo 89 della Costituzione 35. Essi non possono essere oggetto del procedimento di esame semplificato previsto al capitolo V del presente titolo.
2 Quando l’Assemblea nazionale ha approvato in termini identici il testo votato dal Senato, questo viene trasmesso al Presidente della Repubblica.


Capitolo XII - Procedimento di discussione delle leggi organiche

Articolo 127
1 I progetti e le proposte di legge volti a modificare una legge organica o che vertano su di una materia alla quale la Costituzione attribuisce carattere organico devono comprendere nel loro titolo la menzione esplicita di tale carattere. Esse non possono contenere disposizioni di un’altra natura.
2 La discussione dei progetti e delle proposte di leggi organiche in seduta pubblica non può intervenire prima dello scadere di un termine di quindici giorni successivi alla effettiva presentazione del testo.
3 Non può essere presentato alcun emendamento o articolo aggiuntivo tendente ad introdurre nel progetto o nella proposta disposizioni che non rivestano carattere organico.
4 Nessuna disposizione legislativa di carattere organico può essere introdotta in un progetto o in una proposta di legge che non sia stato presentato nella forma prevista al precedente comma primo.
5 I progetti e le proposte di leggi organiche sono esaminati, discussi e votati secondo il procedimento legislativo ordinario, fatte salve le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’articolo 46 della Costituzione 36. Essi non possono essere oggetto del procedimento di esame semplificato previsto al capitolo V del presente titolo.


Capitolo XIII - Trattati ed accordi internazionali

Articolo 128
1 Quando l’Assemblea è investita di una progetto di legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato o all’approvazione di un accordo internazionale non soggetto alla ratifica, non si vota sugli articoli contenuti in tali atti e non possono essere presentati emendamenti.
2 L’Assemblea conclude per l’approvazione, il rigetto o l’aggiornamento. Sono applicabili le disposizioni dell’articolo 91, comma 4. La mozione di aggiornamento, che può essere motivata, è chiamata in esame dopo la chiusura della discussione generale; la sua approvazione, che viene notificata al Primo Ministro, comporta gli effetti previsti all’articolo 91, comma 7.

Articolo 129
1 Quando il Consiglio costituzionale sia stato adito, nelle condizioni previste all’articolo 54 della Costituzione 37, per sapere se un impegno internazionale comporti una clausola contraria alla Costituzione, il progetto di legge di autorizzazione alla sua ratifica o alla sua approvazione non può essere posto in discussione.
2 Il ricorso al Consiglio costituzionale intervenuto nel corso del procedimento legislativo sospende tale procedimento.
3 La discussione può essere iniziata o ripresa al di fuori delle forme previste per una revisione della Costituzione solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della dichiarazione del Consiglio costituzionale che l’impegno non contiene alcuna clausola contraria alla Costituzione.


Capitolo XIV Abrogato


Capitolo XV - Dichiarazione di guerra e stato d’assedio

Articolo 131
Le autorizzazioni previste agli articoli 35 e 36 della Costituzione 38 possono risultare, per quanto riguarda l’Assemblea nazionale, solo da una votazione su di un testo esplicito di iniziativa governativa che si riferisca a detti articoli.


>> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza

Titolo I
Applicazione di determinate disposizioni del Regolamento dell’Assemblea

Articolo 14
Rapporti con il Senato e con il Governo
I servizi dell’Assemblea nazionale devono stabilire un collegamento permanente con i servizi del Senato in vista di realizzare, nei più brevi termini e con le minori spese, la stampa e la distribuzione dei testi comprendenti numerose disposizioni e lunghe tabelle allegate.
In applicazione dell’articolo 115 del Regolamento, i testi approvati dall’Assemblea sono trasmessi al Governo, se si tratta di un progetto di legge o di una proposta di legge approvata definitivamente, o al Senato, se si tratta di una proposta di legge non definitivamente approvata, sotto la forma di una copia sottoscritta dal Segretario generale dell’Assemblea.
Il testo autentico del progetto o della proposta viene ulteriormente trasmesso, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea nazionale e timbrato con il sigillo dell’Assemblea.