Procedimento legislativo - Procedimenti speciali Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO IV
Delle Disposizioni generali di funzionamento

CAPITOLO SESTO
Della dichiarazione di urgenza

Articolo 93
1. Su richiesta del Governo, di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei Deputati, l’Ufficio di Presidenza del Congresso potrà decidere che un argomento venga esaminato con procedimento di urgenza.
2. Qualora la decisione venga presa nel corso di una procedura, il procedimento di urgenza si applicherà per il suo proseguimento.

Articolo 94
Senza pregiudizio a quanto stabilito all’articolo 91 del presente Regolamento, i termini avranno una durata della metà di quelli stabiliti con carattere ordinario.


TITOLO V
Del procedimento legislativo

CAPITOLO TERZO
Delle procedure speciali nel procedimento legislativo

SEZIONE 1ª:
Dei progetti e proposte di legge organica

Articolo 130
1. Verranno esaminati come progetti di legge organica i progetti e proposte di legge ai quali l’Ufficio di Presidenza del Congresso, sentita la Giunta dei Portavoce, riconosca tale qualifica secondo quanto previsto dall’articolo 81.1 della Costituzione e tenuto conto del giudizio motivato che al riguardo esprima il Governo, il proponente o il comitato competente in fase di relazione
2. Una volta conclusa la fase della relazione, e sempre che la questione non fosse stata posta anteriormente, la commissione potrà richiedere all’Ufficio di Presidenza della Camera di valutare se il progetto rivesta o meno il carattere di legge organica. L’Ufficio di Presidenza del Congresso, con il giudizio, se del caso, del comitato che ha redatto la relazione, deciderà la qualifica appropriata. Qualora si riconoscesse la qualifica della legge come organica, avendo già avuto inizio la discussione in commissione, il procedimento retrocederà al momento iniziale di tale discussione.
3. Gli emendamenti contenenti materie riservate alla legge organica che siano stati presentati ad un progetto di legge ordinaria potranno essere ammessi all’esame solo per decisione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso, sentito il comitato competente, applicandosi, se del caso, quanto previsto al comma precedente.

Articolo 131
1. I progetti e le proposte di legge organica verranno esaminati secondo il procedimento legislativo ordinario, con le procedure speciali previste nella presente sezione.
2. La loro approvazione richiederà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Camera in una votazione finale sull’insieme del testo. La votazione sarà previamente annunciata dalla Presidenza della Camera e, se in essa si consegue la maggioranza citata, il progetto sarà trasmesso al Senato. Se, al contrario, non si conseguisse quella maggioranza, il progetto sarà restituito alla commissione che dovrà predisporre un nuovo testo entro un mese.
3. La discussione sul nuovo testo si conformerà alle norme che regolano quelle sulle linee generali. Se nella votazione si conseguisse il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Camera verrà inviato al Senato, intendendosi respinto nel caso contrario.

Articolo 132
Nell’ipotesi in cui il Senato opponesse il proprio veto o approvasse emendamenti ad un progetto o proposta di legge organica, si procederà conformemente a quanto stabilito nel procedimento legislativo ordinario con le due seguenti eccezioni:
1. la ratifica del testo iniziale ed il conseguente superamento del veto richiederà in ogni caso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Camera.
2. il testo risultante dall’inserimento di emendamenti approvati dal Senato ed accolti dal Congresso sarà sottoposto ad una votazione d’insieme. Qualora in detta votazione si ottenesse la maggioranza assoluta dei membri della Camera, sarà definitivamente approvato nella sua formulazione. In caso contrario, sarà ratificato il testo iniziale del Congresso e respinti tutti gli emendamenti proposti dal Senato.


SEZIONE 3ª:
Degli Statuti di Autonomia

I. Del procedimento ordinario

Articolo 136
1. Ricevuto nel Congresso un progetto di Statuto elaborato con il procedimento previsto negli articoli 143, 144, 146 e nella prima disposizione transitoria della Costituzione, l’Ufficio di Presidenza della Camera procederà all’esame del testo e della documentazione trasmessa, al fine di verificare l’adempimento dei requisiti costituzionalmente prescritti.
2. Qualora l’Ufficio di Presidenza considerasse adempiuti tali requisiti, il progetto di Statuto verrà esaminato come progetto di legge organica.
3. Qualora l’Ufficio di Presidenza considerasse non espletato qualche adempimento costituzionalmente prescritto o che il progetto presenta da qualche vizio di forma, verrà comunicato all’Assemblea che lo abbia predisposto e si sospenderà l’esame fino all’espletamento del primo o alla sanatoria del secondo.

II. Del procedimento previsto all’articolo 151 della Costituzione

Articolo 137
1. Quando il progetto di Statuto sia stato predisposto secondo il procedimento previsto all’articolo 151.2 della Costituzione e una volta ammesso all’esame da parte dell’Ufficio di Presidenza, secondo quanto stabilito all’articolo precedente, si aprirà un termine di quindici giorni per la presentazione dei motivi di dissenso rispetto ad esso, che dovranno essere sostenuti da almeno un Gruppo parlamentare.
2. Contemporaneamente, il Presidente del Congresso notificherà tale risoluzione all’Assemblea proponente invitandola a designare, se non lo avesse fatto in precedenza ed ai fini di quanto disposto all’articolo 151.2.2 della Costituzione, una Delegazione che non supererà il numero di membri della Commissione Costituzionale, eletta fra i membri dell’Assemblea e con una adeguata rappresentanza delle formazioni politiche presenti nella stessa.

Articolo 138
1. Il termine di due mesi a cui si riferisce l’articolo 151.2.2 della Costituzione decorrerà a partire dal giorno in cui scade il termine di presentazione dei motivi di dissenso.
2. Il computo di tale termine rispetterà quanto prescritto nella sesta disposizione transitoria della Costituzione.

Articolo 139
1. Il giorno stesso in cui debba iniziare il computo del termine di due mesi, secondo l’articolo precedente, la Commissione Costituzionale, a tal fine convocata, designerà al suo interno un comitato con rappresentanza adeguata di tutti i Gruppi parlamentari presenti nella Camera.
2. Allo stesso tempo, la Delegazione dell’Assemblea proponente designerà fra i suoi membri un comitato composto da un numero di membri non superiore rispetto a quello dei componenti del comitato della Commissione Costituzionale.

Articolo 140
1. Sotto la Presidenza del Presidente della Commissione Costituzionale, i due comitati procederanno congiuntamente all’esame dei motivi di dissenso formulati al progetto di Statuto.
2. Il comitato congiunto tenterà di raggiungere un accordo entro un mese, a partire dalla sua designazione, proponendo la redazione di un testo definitivo. Questo testo verrà sottoposto alla votazione separata di ciascuno dei due comitati. Si intenderà che vi sia accordo quando la maggioranza di ciascuna di esse, espressa con voto ponderato in funzione del numero di parlamentari di ciascun Gruppo parlamentare o formazione politica, rispettivamente, sia favorevole al testo proposto.
3. Il comitato congiunto potrà richiedere la presenza di rappresentanti del Governo al fine di fornire informazioni che possano contribuire ad un migliore esame del progetto di Statuto. Allo stesso fine potrà richiedere la presenza di esperti che abbiano assistito l’Assemblea proponente.
4. Delle riunioni del comitato verrà redatto un processo verbale.

Articolo 141
1. Ultimati i suoi lavori ed in ogni caso dopo la scadenza del termine a cui si riferisce il comma 2 dell’articolo precedente, il comitato congiunto trasmetterà la sua relazione alla Commissione Costituzionale e alla Delegazione dell’Assemblea proponente, indicando espressamente i testi su cui vi fosse accordo, quelli rispetto ai quali si fosse manifestato disaccordo e le proposte di minoranza, qualora ve ne fossero.
2. La relazione del comitato congiunto congiunta, unitamente ai testi su cui vi fosse accordo, a quelli su cui non vi fosse e, se del caso, alle proposte di minoranza, qualora ve ne fossero, saranno pubblicati ed immediatamente sottoposti alla Commissione Costituzionale ed alla Delegazione dell’Assemblea proponente, in riunione congiunta, sotto la presidenza del Presidente della Commissione.

Articolo 142
1. Riunita la commissione congiunta cui si riferisce l’articolo precedente, verrà consentito un intervento a favore di quindici minuti su ciascuno dei testi su cui vi sia stato accordo, su quelli su cui non vi sia stato e sulle proposte di minoranza, qualora ve ne fossero. Analogamente, potranno effettuarsi gli interventi di rettifica che la Presidenza della commissione reputi opportuni.
2. Conclusi tutti gli interventi, verrà sottoposto alla votazione, separatamente, della Commissione e della Delegazione dell’Assemblea, ciascuno dei testi e si verificherà l’esistenza o inesistenza di accordi.
3. Nel caso permanga il disaccordo, ciascuna rappresentanza potrà proporre che la questione venga nuovamente rinviata alla sottocommissione congiunta affinché nel termine che le venga indicato tenti di conseguire l’accordo con il procedimento previsto all’articolo 140.

Articolo 143
1. Una volta definita la deliberazione e la votazione dell’articolo, si procederà ad una votazione d’insieme nella quale si pronunceranno di nuovo separatamente la Commissione e la Delegazione. Se il risultato di tale votazione evidenzierà l’accordo di entrambi gli organi, si considereranno superati i dissensi precedenti, qualora ve ne fossero, e il testo risultante sarà consegnato alla Presidenza della Camera per il suo ulteriore esame.
2. Se non vi fosse accordo, verrà così dichiarato e questo risultato sarà notificato alla Presidenza della Camera, ai fini di quanto disposto al numero 5 dell’articolo 151.2 della Costituzione.

Articolo 144
Ricevuta la comunicazione del Governo relativa alla approvazione di un progetto di Statuto con referendum, si sottoporrà a voto di ratifica dell’Assemblea del Congresso, dopo una discussione conforme alle norme previste per quelle sulle linee generali.

III. Della riforma degli Statuti

Articolo 145
La riforma di uno Statuto di autonomia, esaminata secondo le norme stabilite nello Statuto medesimo, richiederà approvazione mediante legge organica.


SEZIONE 4ª:
Della revisione e della riforma costituzionale

Articolo 146
1. I progetti e le proposte di riforma costituzionale a cui si riferiscono gli articoli 166 e 167 della Costituzione, verranno esaminati conformemente alle norme stabilite nel presente Regolamento per i progetti e le proposte di legge, sebbene queste dovranno essere sottoscritte da due Gruppi parlamentari o da un quinto dei Deputati.
2. Il testo approvato dall’Assemblea dovrà essere sottoposto ad una votazione finale in cui, perché venga approvato, si richiederà il voto favorevole dei tre quinti dei membri della Camera.
3. Qualora non vi fosse accordo fra il Congresso dei Deputati ed il Senato, si tenterà di conseguirlo per mezzo di una Commissione mista paritetica. Se questa pervenisse ad un accordo, il testo risultante sarà sottoposto a votazione, nella quale deve ottenere la maggioranza indicata al comma precedente.
4. Nel caso di mancata approvazione mediante il procedimento del comma precedente, e sempre che il testo abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso, a maggioranza dei due terzi, potrà approvare la riforma.

Articolo 147
1. I progetti e le proposte di legge di revisione totale della Costituzione o di revisione parziale riguardante il Titolo preliminare, il Capitolo II, Sezione I, del Titolo I o il Titolo II della Costituzione, saranno sottoposti ad una discussione in Assemblea, che si conformerà alle norme previste per quelle sulle linee generali.
2. Conclusa la discussione, si procederà alla votazione. Qualora votino a favore del principio di revisione i due terzi dei membri della Camera, il Presidente del Congresso lo comunicherà a quello del Senato.
3. Se in questa Camera si ottenesse ugualmente la maggioranza dei due terzi dei Senatori, il Presidente del Congresso lo comunicherà a quello del Governo affinché sottoponga alla sanzione del Re il Regio Decreto di scioglimento delle Cortes Generali.
4. Costituite le nuove Cortes, la decisione presa da quelle sciolte sarà sottoposta a ratifica. Qualora la decisione del Congresso fosse favorevole, lo si comunicherà al Presidente del Senato.
5. Una volta presa la decisione da parte di entrambe le Camere, il Congresso, con il procedimento legislativo ordinario, esaminerà il nuovo testo costituzionale che per essere approvato richiederà la votazione favorevole dei due terzi dei membri del Congresso. Ottenuta tale approvazione, verrà inviato al Senato.
6. Approvata la riforma costituzionale da parte delle Cortes Generali, il Presidente del Congresso dei Deputati lo comunicherà a quello del Governo, ai fini dell’articolo 168.3 della Costituzione.


SEZIONE 5ª:
Della competenza legislativa piena delle Commissioni

Articolo 148
1. La decisione dell’Assemblea per cui si delega la competenza legislativa piena alle Commissioni si presumerà per tutti i progetti e le proposte di legge che siano costituzionalmente delegabili, escludendosi dalla delega la discussione e votazione sulle linee generali o di presa in considerazione, e fatto salvo quanto previsto all’articolo successivo.
2. Il procedimento applicabile per l’esame di questi progetti e proposte di legge sarà quello legislativo ordinario, esclusa la fase di deliberazione e votazione finale in Assemblea.

Articolo 149
1. L’Assemblea della Camera potrà riservare a sé la deliberazione e votazione finale dei progetti e delle proposte di legge di cui all’articolo precedente, con decisione adottata nella seduta plenaria in cui si proceda alla discussione sulle linee generali, conformemente all’articolo 112 del presente Regolamento, o alla presa in considerazione di proposte di legge. Negli altri casi e prima di iniziare la discussione in commissione, l’Assemblea potrà avocare l’approvazione finale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta dei Portavoce. La proposta di avocazione si porrà in votazione senza previa discussione.
2. Le commissioni saranno prive di competenza legislativa piena per esaminare i progetti o proposte di legge che siano stati sottoposti a veto o emendati da parte del Senato, sempre che il veto o gli emendamenti fossero stati approvati dall’Assemblea di detta Camera.


SEZIONE 6ª:
Dell’esame di un progetto di legge in lettura unica

Articolo 150
1. Quando la natura del progetto o della proposta di legge presa in considerazione lo suggerisca o la sua semplicità di formulazione lo consenta, l’Assemblea della Camera, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta dei Portavoce, potrà decidere che venga direttamente esaminato in lettura unica.
2. Adottata tale decisione, si procederà ad una discussione soggetta alle norme stabilite per quelle sulle linee generali, sottoponendosi successivamente l’insieme del testo ad una sola votazione.
3. Qualora il risultato della votazione sia favorevole, il testo risulterà approvato e verrà inviato al Senato. In caso contrario, risulterà respinto.


TITOLO VI
Del controllo delle disposizioni del Governo con forza di legge

Articolo 151
1. La discussione e votazione sulla convalida o reiezione di un Regio decreto legge si effettuerà nell’Assemblea della Camera o della Deputazione Permanente, prima che siano trascorsi trenta giorni successivi alla sua promulgazione, in conformità a quanto stabilito all’articolo 86.2 della Costituzione. In ogni caso, si potrà procedere all’inserimento all’ordine del giorno di un decreto legge per la sua discussione e votazione non appena sia stato oggetto di pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale dello Stato”.
2. Un membro del Governo esporrà davanti alla Camera i motivi che hanno obbligato alla sua promulgazione e la successiva discussione si effettuerà conformemente a quanto stabilito per quelle sulle linee generali.
3. Conclusa la discussione, si procederà alla votazione, nella quale i voti affermativi si intenderanno favorevoli alla convalida e quelli negativi alla reiezione.
4. Convalidato un Regio decreto legge, il Presidente domanderà se qualche Gruppo parlamentare desideri che venga esaminato come progetto di legge. In caso affermativo, la richiesta sarà sottoposta a decisione della Camera. Qualora questa si pronunciasse a favore, verrà esaminato come progetto di legge con il procedimento d’urgenza, senza che siano ammissibili gli emendamenti di restituzione dell’insieme del testo.
5. La Deputazione Permanente potrà, se del caso, esaminare come progetti di legge con il procedimento d’urgenza i decreti legge che il Governo emani durante i periodi fra due legislature.
6. La decisione di convalida o reiezione di un Regio decreto legge sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale dello Stato”.

Articolo 152
Il Governo non appena abbia fatto uso della delega prevista all’articolo 82 della Costituzione, invierà al Congresso la relativa comunicazione, che conterrà il decreto legislativo o il testo unico oggetto della delega, che sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.

Articolo 153
1. Quando, in conformità a quanto stabilito all’articolo 82.6 della Costituzione, le leggi di delega stabilissero che l’ulteriore controllo della legislazione delegata venga effettuato dal Congresso dei Deputati, si procederà conformemente a quanto stabilito nel presente articolo.
2. Qualora entro il mese successivo alla pubblicazione del decreto legislativo o del testo unico, nessun Deputato o Gruppo parlamentare formulasse obiezioni si intenderà che il Governo ha fatto un uso corretto della delega legislativa.
3. Qualora entro il suddetto termine venisse formulata qualche osservazione all’uso della delega con comunicazione scritta inviata all’Ufficio di Presidenza del Congresso, questo la rinvierà alla competente commissione della Camera, che dovrà esprimere al riguardo un parere nel termine a tal fine indicato.
4. Il parere verrà discusso nell’Assemblea della Camera secondo le norme generali del procedimento legislativo.
5. Gli effetti giuridici del controllo saranno quelli previsti nella legge delega.


TITOLO VII
Della concessione di autorizzazioni ed altri atti del Congresso con efficacia giuridica diretta

CAPITOLO PRIMO
Dei trattati internazionali

Articolo 154
La stipulazione di trattati con cui si attribuisca ad una organizzazione o istituzione internazionale l’esercizio di competenze derivate dalla Costituzione richiederà la previa approvazione da parte delle Cortes di
una legge organica di autorizzazione, che sarà esaminata conformemente a quanto stabilito nel presente Regolamento per le leggi aventi tale carattere.

Articolo 155
1. La prestazione del consenso dello Stato ad obbligarsi per mezzo di trattati o accordi richiederà la previa autorizzazione delle Cortes Generali nei casi previsti al comma 1 dell’articolo 94 della Costituzione.
2. Il Governo richiederà alle Cortes Generali la concessione di detta autorizzazione mediante l’invio al Congresso dei Deputati della corrispondente decisione del Consiglio dei Ministri insieme al testo del trattato o accordo, così come la relazione che giustifichi la richiesta e le riserve e dichiarazioni che il Governo intendesse, se del caso, formulare. Il Congresso dovrà pronunciarsi tanto sulla concessione della autorizzazione quanto sulla formulazione di riserve e dichiarazioni proposte dal Governo.
3. La richiesta cui si riferisce il comma precedente sarà presentata dal Governo al Congresso entro i novanta giorni successivi alla decisione del Consiglio dei Ministri, termine che, in casi giustificati, potrà essere esteso fino a centottanta giorni. In quest’ultima ipotesi, ed una volta trascorsi i novanta giorni iniziali, il Governo avrà l’obbligo di inviare al Congresso una comunicazione motivando in maniera documentata il ritardo.
4. La decisione del Congresso dovrà essere adottata entro sessanta
giorni.

Articolo 156
1. L’esame nel Congresso della concessione della autorizzazione si conformerà al procedimento legislativo ordinario, con gli aspetti particolari contenuti nel presente capitolo.
2. Le proposte presentate dai Deputati e dai Gruppi parlamen-
tari saranno considerate come emendamenti all’intero testo nei seguenti casi:
a. quando sostengano il diniego o il differimento dell’autorizzazione richiesta;
b. quando proponessero riserve o dichiarazioni e queste non fossero previste dal trattato o accordo.
3. Le proposte presentate dai Deputati e dai Gruppi parlamen-
tari saranno considerate come emendamenti all’articolato nei seguenti
casi:
a. quando proponessero la soppressione, aggiunta o modifica delle riserve o dichiarazioni che il Governo intendesse formulare.
b. quando formulassero riserve o dichiarazioni previste dal trattato o accordo.

Articolo 157
1. Se durante l’esame di un trattato o accordo nel Congresso dei Deputati emergessero dubbi sulla costituzionalità di alcune sue disposizioni, l’Assemblea del Congresso, su iniziativa di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei Deputati, potrà decidere di rivolgere al Tribunale Costituzionale la richiesta prevista all’articolo 95.2 della Costituzione.
2. L’esame del trattato o accordo sarà interrotto e potrà essere ripreso solo se la decisione del Tribunale è favorevole alla costituzionalità delle disposizioni in esso contenute.
3. Qualora il Tribunale ritenesse che il trattato o accordo contengano disposizioni contrarie alla Costituzione, potrà essere esaminato solo se venga prima portata a termine la revisione costituzionale.

Articolo 158
Si tenterà di risolvere i disaccordi fra il Congresso dei Deputati e il Senato circa la concessione dell’autorizzazione a stipulare i trattati o accordi previsti all’articolo 94.1 della Costituzione per mezzo di una Commissione Mista, costituita conformemente a quanto disposto all’articolo 74.2 della Costituzione, che presenterà un testo che sarà sottoposto alla votazione di entrambe le Camere. Se non si approva nella forma stabilita, deciderà il Congresso a maggioranza assoluta.

Articolo 159
Delle comunicazioni del Governo, in adempimento di quanto disposto all’articolo 94.2 della Costituzione e dei testi dei trattati o accordi corrispondenti, si darà conto immediatamente, per conoscenza, alla Commissione degli Affari Esteri della Camera.

Articolo 160
Nell’ipotesi di denuncia di un trattato o accordo si seguirà una procedura uguale a quella prevista per la prestazione del consenso ad obbligasi con detto trattato o accordo.


CAPITOLO SECONDO
Del referendum consultivo

Articolo 161
1. Richiederà la previa autorizzazione del Congresso dei Deputati la proposta di decreto presentata dal Presidente del Governo al Re per la indizione di un referendum consultivo su di una questione politica di particolare importanza.
2. Il messaggio o comunicazione che a tal fine il Presidente del Governo indirizzi al Congresso sarà discusso nell’Assemblea della Camera. La discussione si conformerà alle norme previste per quella sulle linee generali.
3. La decisione del Congresso sarà comunicata dal Presidente della Camera a quello del Governo.


CAPITOLO TERZO
Degli stati di allarme, emergenza e assedio

Articolo 162
1. Quando il Governo dichiarasse lo stato di allarme, invierà immediatamente al Presidente del Congresso una comunicazione alla quale allegherà il decreto approvato in Consiglio dei Ministri. Della comunicazione verrà informata la commissione competente che potrà richiedere le informazioni o la documentazione che ritenga necessaria.
2. Qualora il Governo volesse la proroga del termine di quindici giorni a cui si riferisce l’articolo 116.2 della Costituzione, dovrà richiedere l’autorizzazione del Congresso dei Deputati prima della scadenza di quel termine.
3. I Gruppi parlamentari potranno presentare proposte circa l’entità e le condizioni vigenti durante la proroga fino a due ore prima dell’inizio della seduta in cui debba essere discussa la concessione della autorizzazione richiesta.
4. La discussione avrà luogo in Assemblea ed avrà inizio con l’esposizione da parte di un membro del Governo dei motivi che giustificano la richiesta di proroga dello stato di allarme e si conformerà alle norme previste per quelle sulle linee generali.
5. Terminata la discussione verranno poste in votazione la richiesta e le proposte presentate. Della decisione della Camera si darà comunicazione al Governo.

Articolo 163
1. Nel caso in cui il Governo intendesse dichiarare lo stato di emergenza o prorogare quello già dichiarato, necessiterà della previa autorizzazione del Congresso dei Deputati, al cui fine dovrà inviare la corrispondente comunicazione che verrà esaminata conformemente a quanto previsto all’articolo precedente.
2. In ogni caso, la autorizzazione dello stato di emergenza dovrà determinare espressamente gli effetti dello stesso, l’ambito territoriale cui deve estendersi e la sua durata, che non potrà superare i trenta giorni, prorogabili per un altro periodo uguale con gli stessi requisiti

Articolo 164
1. Nel caso in cui il Governo proponesse la dichiarazione dello stato di assedio, la discussione nell’Assemblea del Congresso si conformerà alle norme stabilite all’articolo 162.
2. Lo stato di assedio sarà dichiarato entro l’ambito territoriale e con la durata e condizioni previste nella proposta che abbia ottenuto nell’Assemblea la maggioranza assoluta dei membri del Congresso.
3. Il Presidente del Congresso lo comunicherà a quello del Governo ed ordinerà che si pubblichi la risoluzione della Camera nel “Bollettino Ufficiale dello Stato”.

Articolo 165
1. Nelle ipotesi previste nei tre articoli precedenti, la questione sarà sottoposta immediatamente all’Assemblea del Congresso, appositamente convocata qualora non fosse riunita, anche nel periodo fra le sessioni.
2. Sciolto il Congresso dei Deputati o esaurito il suo mandato, qualora si verificasse una delle situazioni che diano luogo a qualunque dei suddetti stati, le competenze che il presente Capitolo attribuisce all’Assemblea del Congresso saranno assunte dalla sua Deputazione Permanente.


CAPITOLO QUARTO
Degli atti del Congresso in relazione con le Comunità Autonome

Articolo 166
1. Ricevuta nel Congresso la comunicazione di un accordo fra Comunità Autonome per la gestione e prestazione di servizi pubblici delle stesse, l’Ufficio di Presidenza la rinvierà alla Commissione Costituzionale della Camera ai fini previsti nei rispettivi Statuti di Autonomia.
2. Ricevuta una comunicazione del Senato che conceda o neghi l’autorizzazione per concludere un accordo di cooperazione fra Comunità Autonome, nelle ipotesi non regolate al comma precedente, l’Ufficio di Presidenza deciderà il suo rinvio alla Commissione Costituzionale affinché esprima il corrispondente parere, che sarà discusso in Assemblea secondo il procedimento stabilito nel presente Regolamento per le discussioni sulle linee generali.
3. Qualora la decisione coincidesse con quella del Senato, il Presidente del Congresso lo comunicherà ai Presidenti delle Comunità interessate. Se fosse contraria, lo renderà noto al Presidente del Senato ai fini della nomina della Commissione Mista prevista all’articolo 74.2 della Costituzione, la quale presenterà un testo che verrà sottoposto a votazione di entrambe le Camere. Se non viene approvato in questa forma stabilita, deciderà il Congresso a maggioranza assoluta.

Articolo 167
La modalità del controllo prevista in una legge statale emanata ai sensi di quanto disposto all’articolo 150.1 della Costituzione sarà attuata, per quanto compete al Congresso, secondo quanto previsto all’articolo 153 del presente Regolamento.

Articolo 168
1. La valutazione della necessità che lo Stato emani leggi che stabiliscano i principi necessari ad armonizzare le disposizioni normative delle Comunità Autonome, anche nel caso di materie attribuite alla competenza di queste, quando lo esiga l’interesse generale, dovrà essere decisa dalla maggioranza assoluta dei membri del Congresso in una discussione soggetta alle norme relative a quelle sulle linee generali. La discussione potrà aver luogo su proposta del Governo, di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei Deputati.
2. La decisione della Camera sarà comunicata dal suo Presidente al Senato, ai fini dell’applicazione di quanto disposto all’articolo 150.3 della Costituzione.
3. Nell’ulteriore esame di progetti o proposte di legge di armonizzazione non saranno ammissibili gli emendamenti in contrasto con la previa deliberazione della Camera, adottata conformemente al comma 1.


DISPOSIZIONI FINALI

Seconda
La riforma del presente Regolamento sarà esaminata secondo il procedimento stabilito per le proposte di legge di iniziativa del Congresso. La sua approvazione richiederà una votazione finale sull’intero testo a maggioranza assoluta.



Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati

23. Risoluzione, del 23 gennaio 1991, della Presidenza del Congresso dei Deputati sull’esame di determinate riforme degli Statuti di Autonomia

In conformità a quanto disposto all’articolo 97 del Regolamento della Camera si ordina la pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, della Risoluzione della Presidenza del Congresso sul procedimento da seguire per l’esame di determinate riforme di Statuti di Autonomia.

L’articolo 145 del Regolamento del Congresso dei Deputati, reiterando quanto stabilito all’articolo 147.3 della Costituzione, dispone che la riforma di uno Statuto di Autonomia, esaminata conformemente alle norme in esso stabilite, richiederà approvazione mediante legge organica. Questa semplice dichiarazione risulta insufficiente per svolgere tutte le varianti del procedimento da seguire da parte del Congresso dei Deputati, tenendo conto delle differenti modalità di riforma contenute negli Statuti di Autonomia.
Attualmente si trovano in corso di esame da parte della Camera, insieme a due proposte di riforma degli Statuti di Castiglia e Leon e Principato delle Asturie, di contenuto essenzialmente concorrente, altre sette proposte di riforma la cui deliberazione risulta urgente per dar luogo a modifiche che devono sortire l’effetto della immediata indizione di elezioni
In ragione di ciò, per colmare le lacune esistenti nella disciplina dell’esame parlamentare delle proposte di riforma degli Statuti di Autonomia, ai soli fini di poter esaminare le sette proposte menzionate e senza pregiudicare con ciò il contenuto della Risoluzione che, a carattere generale, dovrà disciplinare i procedimenti per la riforma degli Statuti di Autonomia, ed ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32.2 del Regolamento, questa Presidenza, con il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, dispone:

Primo
La presente Risoluzione si applicherà alle proposte di riforma di Statuti di Autonomia, presentate alla Camera, corrispondenti alle seguenti Comunità Autonome:
Regione di Murcia (numero di protocollo 17860)
Comunità di Madrid (numero di protocollo 17940)
Principato delle Asturie (numero di protocollo 18499)
Comunità Valenciana (numero di protocollo 18959)
Estremadura (numero di protocollo 19002)
Castiglia-La Mancha (numero di protocollo 19029)
Cantabria (numero di protocollo 19054).

Secondo
Le proposte di riforma elencate al punto precedente saranno esaminate con il procedimento stabilito nel Regolamento per le proposte di legge organica, con le particolarità stabilite nella presente Risoluzione.

Terzo
1. Ricevuta nel Congresso un proposta di riforma di Statuto, l’Ufficio di Presidenza della Camera procederà all’esame del testo e della documentazione trasmessa, al fine di verificare l’adempimento dei previsti requisiti costituzionali e statutari.
2. Qualora l’Ufficio di Presidenza considerasse adempiuti tali requisiti, ordinerà la sua pubblicazione e la sua trasmissione al Governo ai fini di quanto disposto all’articolo 126 del Regolamento.
3. Qualora l’Ufficio di Presidenza ravvisasse che non si è esperita qualcuna delle procedure stabilite o che la proposta presenta qualche vizio di forma, lo comunicherà all’Assemblea della Comunità che lo avesse elaborato, potendo sospendere l’esame fino a che non si esperisca quella o che questo venga sanato.

Quarto
1. Nella discussione di presa in considerazione di ogni proposta di riforma, la illustrazione della stessa competerà ad una delegazione dell’Assemblea della Comunità proponente, che potrà designare a tal fine un massimo di tre membri.
2. Presa in considerazione la proposta, si procederà conformemente a quanto previsto al paragrafo 5 dell’articolo 126 del Regolamento, senza pregiudizio a quanto disposto all’articolo 150 dello stesso.
3. In caso negativo, si intenderà respinta la proposta di riforma, a fini di quanto disposto negli Statuti di Autonomia.

Quinto
1. L’Assemblea della Comunità Autonoma il cui Statuto sia oggetto di riforma potrà ritirare la proposta in qualunque momento del suo esame davanti alla Camera.
2. Nell’ipotesi in cui il Senato opponesse il suo veto al testo trasmesso dal Congresso, si informerà immediatamente l’Assemblea della Comunità Autonoma ai fini di quanto disposto al paragrafo precedente, lasciandosi trascorrere un periodo di almeno cinque giorni fra il ricevimento da parte di questa della notifica e la votazione del testo inizialmente approvato dal Congresso.
3. Nell’ipotesi in cui il Senato introducesse emendamenti, il temine previsto al paragrafo precedente si computerà fra il ricevimento del testo definitivamente approvato dal Congresso e la proclamazione di detta approvazione, che sarà di conseguenza differita fino alla prima seduta plenaria che si tenga una volta trascorso detto termine.
4. Nelle ipotesi previste ai due paragrafi precedenti, la proposta di riforma si intenderà ritirata sempre che si riceva nel Congresso dei Deputati la corrispondente comunicazione dell’Assemblea della Comunità Autonoma in anticipo rispetto al momento in cui debba aver luogo la votazione del testo inizialmente approvato dal Congresso o la proclamazione della sua approvazione definitiva.
5. Nell’ipotesi in cui l’Assemblea della Comunità Autonoma eserciti il diritto di ritiro riconosciuto in questa Risoluzione, si intenderà che la proposta di riforma è stata respinta dalle Cortes Generali, ai fini di quanto disposto negli Statuti di Autonomia.

Sesto
1. La proposta di riforma dello Statuto di Autonomia della Comunità Valenciana sarà esaminata conformemente a quanto disposto nella presente Risoluzione, senza pregiudizio all’esame finale disciplinato al presente punto.
2. Se le Cortes Generali decideranno la restituzione della proposta o approveranno la riforma con modificazioni rispetto al testo inviato dalle Cortes Valenciane, ne daranno comunicazione alle stesse, secondo quanto disposto all’articolo 61.4 dello Statuto, allegando un messaggio motivato sulle circostanze che hanno causato la restituzione o l’approvazione di soluzioni alternative.
3. Nell’ipotesi in cui, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del messaggio motivato, le Cortes Generali non ricevano alcuna comunicazione, si intenderà che non si sono prodotti i requisiti richiesti per l’approvazione, nel senso e con gli effetti stabiliti all’articolo 61.3 dello Statuto.
4. Nell’ipotesi in cui le Cortes Valenciane, nel termine indicato al paragrafo precedente, comunichino alle Cortes Generali il loro assenso a tutte le modificazioni, il testo da queste approvato potrà essere trasmesso per la sua sanzione.
5. Nel termine stabilito di quindici giorni, le Cortes Valenciane potranno infine formulare una nuova proposta di riforma che faciliti un accordo per approssimazione fra il testo originario e le correzioni disposte dalle Cortes Generali.
Questa proposta sarà di nuovo esaminata conformemente a quanto previsto nella presente Risoluzione sebbene, in questa occasione, senza ulteriore procedura di restituzione alla Comunità Autonoma in caso di modificazione, in modo che il testo infine approvato dalle Cortes sarà trasmesso per la sua sanzione, salvo nell’ipotesi in cui la Comunità Valenciana eserciti il suo diritto di ritiro dell’iniziativa, nei termini e con gli effetti stabiliti al punto quinto di questa Risoluzione.
6. Non risulterà necessario esperire le procedure previste ai paragrafi dal secondo al quinto del presente punto, nell’ipotesi in cui le Cortes Valenciane comunichino alle Cortes Generali il loro accordo con le modificazioni da queste introdotte nella proposta di riforma dello Statuto prima della sua approvazione definitiva da parte delle stesse.

Settimo
La presente Risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


28. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 16 marzo 1993, sul procedimento da seguire per l’esame della riforma degli Statuti di Autonomia

In conformità a quanto disposto all’articolo 97 del Regolamento della Camera, si ordina la pubblicazione della Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati sul procedimento da seguire per l’esame della riforma degli Statuti di Autonomia.

L’articolo 145 del Regolamento del Congresso dei Deputati, reiterando quanto stabilito all’articolo 147.3 della Costituzione, dispone che la riforma di uno Statuto di Autonomia, esaminata conformemente alle norme stabilite nello stesso, richiederà approvazione mediante legge organica.
Come già si evidenziò al momento dell’approvazione della Risoluzione del 23 gennaio 1991, sul procedimento per l’esame di determinate riforme di Statuti di Autonomia, la semplice dichiarazione del Regolamento risulta insufficiente per svolgere tutte le varianti del procedimento da seguire da parte del Congresso dei Deputati, tenendo conto delle differenti modalità di riforma contenute negli Statuti di Autonomia.
Tanto le proposte di riforma attualmente in corso d’esame nella Camera quanto quelle che prevedibilmente saranno presentate in virtù di quanto previsto nella Legge Organica n. 9/1992, del 23 dicembre 1992, esigono di attuare, con carattere generale, i diversi procedimenti di riforma. Il Congresso dei Deputati ha deciso di farlo con una differenziazione dei procedimenti di riforma adeguata, in primo luogo, alle diversità di esame che si registrarono al momento dell’approvazione degli Statuti e, in secondo luogo, alle peculiarità stabilite nella apposita disciplina della riforma contenuta negli Statuti di Autonomia.
In ragione di ciò, per colmare le lacune esistenti nella disciplina dell’esame parlamentare delle proposte di riforma degli Statuti di Autonomia ed ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32.2 del Regolamento, questa Presidenza, con il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, dispone:

Primo
Le proposte di riforma degli Statuti di Autonomia, presentate al Congresso dei Deputati conformemente a quanto stabilito in ogni Statuto, saranno esaminate con il procedimento stabilito nella presente Risoluzione.

I. DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Secondo
1. Ricevuta nel Congresso la proposta di riforma di uno degli Statuti che furono elaborati con il procedimento previsto agli articoli 143, 144, 146 e prima Disposizione transitoria della Costituzione, l’Ufficio di Presidenza della Camera procederà all’esame del testo e della documentazione trasmessa, al fine di verificare l’adempimento dei previsti requisiti costituzionali e statutari.
2. Qualora l’Ufficio di Presidenza considerasse adempiuti tali requisiti, ordinerà la sua pubblicazione e la sua trasmissione al Governo.
3. Qualora l’Ufficio di Presidenza ravvisasse che non si è esperita qualcuna delle procedure stabilite o che la proposta presenta qualche vizio di forma, lo comunicherà all’Assemblea della Comunità che lo avesse elaborato, sospendendo l’esame fino a che non si esperisca quella o che questo venga sanato.

Terzo
1. A partire dalla sua pubblicazione, la proposta di riforma di Statuto sarà sottoposta ad una discussione sulle linee generali in Assemblea. Detta discussione inizierà con una presentazione della proposta da parte di una delegazione dell’Assemblea della Comunità proponente, composta da un massimo di tre membri, intervenendo di seguito i Gruppi parlamentari per precisare la loro posizione, con interventi di durata non superiore a dieci minuti ciascuno.
2. Conclusa la discussione, il Presidente sottoporrà la proposta a votazione sull’insieme del testo. Qualora questa risultasse favorevole, l’Ufficio di Presidenza della Camera deciderà l’apertura del termine di presentazione di emendamenti a singoli articoli ed il rinvio del testo alla Commissione Costituzionale, per il suo esame conformemente a quanto previsto nel Regolamento per i progetti di legge organica.
3. Qualora la votazione sull’insieme del testo risultasse sfavorevole, la proposta di riforma si intenderà respinta, con gli effetti stabiliti negli Statuti di Autonomia.

Quarto
1. L’Assemblea della Camera, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta dei Portavoce, potrà decidere che qualunque proposta di riforma statutaria venga esaminata direttamente ed in lettura unica, prima che si tenga la discussione sulle linee generali prevista al precedente comma della presente Risoluzione.
2. Adottata tale decisione, l’Ufficio di Presidenza ordinerà l’apertura del termine per la presentazione degli emendamenti e si procederà conformemente a quanto disposto all’articolo 150 del Regolamento della Camera.

Quinto
1. L’Assemblea della Comunità Autonoma il cui Statuto sia oggetto di riforma potrà ritirare la proposta in qualunque momento del suo esame davanti alla Camera.
2. Nell’ipotesi in cui il Senato opponesse il suo veto a testo trasmesso dal Congresso, si informerà immediatamente l’Assemblea della Comunità Autonoma ai fini di quanto disposto al paragrafo precedente, lasciandosi trascorrere un periodo di dieci giorni fra il ricevimento da parte di questa della notifica e la votazione del testo inizialmente approvato dal Congresso.
3. Nell’ipotesi in cui il Senato introducesse emendamenti, il temine di dieci giorni si computerà fra la notifica del testo definitivamente approvato dal Congresso e la proclamazione di detta approvazione, che sarà di conseguenza differita fino alla prima seduta plenaria che si tenga una volta trascorso detto termine.
4. Nelle ipotesi previste ai due paragrafi precedenti, la proposta di riforma si intenderà ritirata sempre che si riceva nel Congresso dei Deputati la corrispondente comunicazione dell’Assemblea della Comunità Autonoma prima del momento in cui debba aver luogo la votazione del testo inizialmente approvato dal Congresso o la proclamazione della sua approvazione definitiva.
5. Nell’ipotesi in cui l’Assemblea della Comunità Autonoma eserciti il diritto di ritiro riconosciuto in questa Risoluzione, si intenderà che la proposta di riforma non è stata accolta dalle Cortes Generali.

Sesto
Nell’ipotesi in cui la riforma debba essere confermata mediante referendum dal corpo elettorale corrispondente, si darà immediata comunicazione del testo approvato dalle Cortes Generali al Governo della Nazione ed alla Comunità Autonoma, ai fini stabiliti nello Statuto di Autonomia.

II. DEL PROCEDIMENTO PER LA RIFORMA DEGLI STATUTI PREDISPOSTI CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO ALL’ARTICOLO 151.2 DELLA COSTITUZIONE

Settimo
1. La riforma degli Statuti che furono predisposti con il procedimento previsto all’articolo 151.2 della Costituzione si conformerà a quanto disposto ai punti da secondo a sesto della presente Risoluzione, con le particolarità stabilite al presente punto.
2. Salvo nell’ipotesi in cui si decida di applicare il procedimento previsto al punto quarto della Risoluzione, si terrà la discussione sulle linee generali e si aprirà il termine per la presentazione degli emendamenti a singoli articoli nei termini previsti al punto terzo. Una volta conclusa la discussione ci si atterrà a quanto disposto nei paragrafi successivi.
3. Nell’ipotesi in cui la proposta di riforma non sia oggetto di emendamenti, il testo della stessa sarà sottoposto direttamente ad una discussione sulle linee generali e votazione sull’insieme del testo in Assemblea, richiedendosi per la sua approvazione il voto favorevole della maggioranza assoluta.
4. Quando siano stati presentati emendamenti, il Presidente del Congresso lo notificherà all’Assemblea proponente, invitandola a designare, se non lo avesse fatto in precedenza, una delegazione che non supererà il numero di membri della Commissione Costituzionale, eletta fra i membri dell’Assemblea e con una adeguata rappresentanza delle formazioni politiche in essa presenti.
5. La Commissione Costituzionale, entro il termine di due mesi, a partire dallo scadere del termine per la presentazione degli emendamenti, esaminerà la proposta di riforma con la partecipazione e l’assistenza della delegazione dell’Assemblea proponente a cui si riferisce il paragrafo precedente, per stabilire di comune accordo la sua formulazione definitiva.
6. Per il conseguimento di detto accordo si procederà conformemente a quanto previsto agli articoli 139, 140, 141, 142 e 143.1 del Regolamento, senza altra modifica se non quella di intendere come rivolti agli emendamenti a singoli articoli i riferimenti in essi contenuti ai motivi di disaccordo. Qualora si conseguisse l’accordo, il testo risultante sarà sottoposto a votazione finale dell’Assemblea, richiedendosi per la sua approvazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.
7. Trascorso il termine di due mesi senza che si sia conseguito un accordo, la Commissione Costituzionale si pronuncerà sugli emendamenti a singoli articoli che siano stati presentati predisponendo la corrispondente relazione, che sarà sottoposta all’Assemblea della Camera.

Ottavo
Il parere delle Cortes Generali previsto agli articoli 47.1 dello Statuto di Autonomia per il Paese Basco, 57 dello Statuto di Autonomia della Catalogna, 57 dello Statuto di Autonomia per la Galizia e 75 dello Statuto di Autonomia per l’Andalusia, sarà esaminato nel Congresso secondo il seguente procedimento:
a. Ricevuto nel Congresso il testo oggetto di parere, la Presidenza lo trasmetterà immediatamente al Senato ed alla Commissione Costituzionale ed ordinerà la sua pubblicazione nel Bollettino. La Commissione studierà le proposte che i Deputati o i Gruppi parlamentari presentino nei cinque giorni successivi alla pubblicazione e dovrà pronunciarsi, in ogni caso, sul parere in un termine di quindici giorni a partire dal suo ricevimento al Protocollo della Camera.
b. Nell’ipotesi in cui la Commissione considerasse che la riforma su cui si richiede il parere non ha ad oggetto la semplice variazione dell’organizzazione dei poteri della Comunità Autonoma o riguarda i rapporti di questa con lo Stato, o i regimi giurisdizionali del Paese Basco, il suo giudizio sarà sottoposto all’Assemblea della Camera, che si pronuncerà su di esso seguendo il procedimento stabilito nel Regolamento per le discussioni sulle linee generali, entro i trenta giorni successivi al ricevimento al Protocollo della Camera del testo oggetto di parere.
c. La decisione adottata dalla Commissione o, se del caso, dall’Assemblea, che in ogni caso dovrà intervenire nei trenta giorni stabiliti al paragrafo precedente, sarà comunicata immediatamente al Senato, così come all’Assemblea della Comunità Autonoma e al Governo della Nazione, ai fini previsti negli Statuti di Autonomia.

Nono
1. Nell’ipotesi in cui, avendo le Cortes Generali espresso in senso favorevole il parere previsto al punto precedente, si ricevesse successivamente la comunicazione dell’approvazione in un referendum del testo proposto, conformemente alle norme statutarie citate in detto punto, l’Assemblea deciderà sulla proposta di riforma statutaria mediante un’unica votazione sull’insieme del testo, che richiederà l’approvazione della maggioranza assoluta dei membri della Camera.
2. Quando il testo oggetto del parere provenisse dalla Comunità Autonoma del Paese Basco e le Cortes Generali avessero espresso negativamente il parere, ritenendo che il testo proposto non ha ad oggetto la semplice variazione dell’organizzazione dei poteri della Comunità Autonoma o riguarda i rapporti di questa con lo Stato, o i regimi giurisdizionali del Paese Basco, l’Ufficio di Presidenza del Congresso, in virtù di quanto disposto alla lettera e) dell’articolo 47.1 dello statuto di Autonomia per il Paese Basco, ordinerà il suo esame, seguendo il procedimento stabilito al punto settimo della presente Risoluzione.

III. DEI PROCEDIMENTI SPECIALI PREVISTI NEGLI STATUTI DI AUTONOMIA

Decimo
1. L’abrogazione della norma dello Statuto di Autonomia per il Paese Basco a cui si riferisce il suo articolo 47.3, potrà essere proposta al Congresso dei Deputati da chiunque fra i titolari dell’iniziativa legislativa riconosciuti all’articolo 108 del Regolamento.
2. La proposta di abrogazione, formalizzata in un testo redatto in articoli che dovrà essere approvato come legge organica, sarà esaminata con il procedimento di lettura unica e richiederà il voto favorevole di tre quinti dei membri del Congresso. Gli emendamenti che si presentino, avranno la qualifica di emendamenti di restituzione dell’intero del testo.
3. Approvata da entrambe le Camere la proposta di abrogazione, la decisione verrà comunicata immediatamente al Parlamento Basco ed al Governo della Nazione, ai fini previsti nell’indicato articolo 47.3 dello Statuto di Autonomia.

Undicesimo
Ricevuta nel Congresso una proposta di unione della Comunità Autonoma di Cantabria o della Comunità Autonoma di La Rioja ad altra limitrofa, secondo quanto previsto, rispettivamente, agli articoli 58 e 44 dei loro Statuti di Autonomia, così come la proposta di riforma dello Statuto della Comunità Autonoma alla quale quella si unisca, l’Ufficio di Presidenza della Camera deciderà il loro abbinamento ed il loro esame conformemente a quanto stabilito ai punti da secondo a sesto della presente Risoluzione, con la unica eccezione che l’esercizio del diritto di ritiro riconosciuto al punto quinto spetterà, indistintamente, a ciascuna delle Comunità Autonome interessate.

Dodicesimo
1. La proposta di riforma dello Statuto di Autonomia della Comunità Valenciana sarà esaminata conformemente a quanto disposto ai punti da secondo a sesto della presente Risoluzione, con le particolarità riunite al presente punto.
2. Se le Cortes Generali decideranno la restituzione della proposta o approveranno la riforma con modificazioni rispetto al testo inviato dalle Cortes Valenciane, ne daranno comunicazione alle stesse, secondo quanto disposto all’articolo 61.4 dello Statuto, allegando un messaggio motivato sulle circostanze che hanno causato la restituzione o l’approvazione di soluzioni alternative.
3. Nell’ipotesi in cui le Cortes Valenciane, entro i tre mesi successivi al ricevimento del messaggio motivato, comunichino alle Cortes Generali il loro assenso a tutte le modificazioni, il testo da queste approvato potrà essere trasmesso per la sua sanzione.
4. Nell’ipotesi in cui, nel termine stabilito al paragrafo precedente, le Cortes Generali non ricevano alcuna comunicazione, si intenderà che non si sono prodotti i requisiti richiesti per l’approvazione, nel senso e con gli effetti stabiliti all’articolo 61.3 dello Statuto.
5. Nel termine stabilito di tre mesi, le Cortes Valenciane potranno infine formulare una nuova proposta di riforma che faciliti un accordo per approssimazione fra il testo originario e le correzioni disposte dalle Cortes Generali.

Questa proposta sarà di nuovo esaminata conformemente a quanto previsto nella presente Risoluzione sebbene, in questa occasione, senza ulteriore procedura di restituzione alla Comunità Autonoma in caso di modificazione, in modo che il testo inizialmente approvato dalle Cortes sarà trasmesso per la sua sanzione, salvo nell’ipotesi in cui la Comunità Valenciana eserciti il suo diritto di ritiro dell’iniziativa, nei termini e con gli effetti stabiliti al punto quinto di questa Risoluzione.

Tredicesimo
La proposta di riforma della Legge organica di reintegrazione e miglioramento del regime giurisdizionale della Navarra sarà esaminata, secondo quanto disposto nel suo articolo 71.2, come progetto di legge organica con il procedimento di lettura unica, senza che risulti ammissibile la presentazione di emendamenti.

Quattordicesimo
Ricevute nel Congresso dei Deputati la proposta di unione di una Comunità Autonoma a quella di Castiglia e Leon e la proposta di riforma dello Statuto di Autonomia di questa, secondo quanto previsto ai paragrafi primo e secondo della sua settima Disposizione transitoria, l’Ufficio di Presidenza della Camera deciderà il loro abbinamento ed il loro esame conformemente a quanto stabilito ai punti da secondo a sesto della presente Risoluzione, con la unica eccezione che l’esercizio del diritto di ritiro riconosciuto al punto quinto spetterà, indistintamente, a ciascuna delle Comunità Autonome interessate.

IV. DELL’INIZIATIVA DELLA RIFORMA STATUTARIA DA PARTE DELLE CORTES GENERALI

Quindicesimo
1. Riguardo a quelle Comunità Autonome in cui così è riconosciuto nel loro Statuto di Autonomia, le Cortes Generali hanno il potere di presentare una iniziativa di riforma dello Statuto alla corrispondente Assemblea autonoma.
In tali ipotesi, le proposte di iniziativa potranno essere presentate al Congresso da un Deputato, con la firma di altri quattordici membri della Camera, o da un Gruppo parlamentare, con la sola firma del suo Portavoce.
2. Le proposte di iniziativa di riforma si presenteranno accompagnate da un testo redatto in articoli e saranno esaminate con il procedimento stabilito nel Regolamento per le proposte di legge di iniziativa del Congresso, con la unica eccezione che la trasmissione al Governo prevista all’articolo 126.2 del Regolamento si effettuerà ai meri fini della conoscenza da parte dello stesso dell’iniziativa presentata.
3. Decisa l’iniziativa da parte del Congresso, la proposta sarà rinviata immediatamente al Senato. Nel caso in cui quest’ultima Camera respinga la presentazione della proposta, si intenderà concluso il procedimento senza decisione. Nell’ipotesi in cui il Senato si limiti ad introdurre modificazioni all’articolato, si procederà conformemente a quanto disposto per gli emendamenti all’articolo 90.2 della Costituzione.
4. Quanto disposto al paragrafo precedente non sarà applicabile quando si tratti di riformare lo Statuto di Autonomia de La Rioja. In questo caso, la proposta di iniziativa approvata dal Congresso sarà trasmessa direttamente alla Deputazione Generale, accompagnata dal testo redatto in articoli.

Sedicesimo
Le proposte di iniziativa di riforma presentate al Senato e trasmesse al Congresso saranno esaminate in questa Camera conformemente a quanto disposto all’articolo 125 del Regolamento.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Diciassettesimo
1. La presente Risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino delle Cortes Generali”.
2. La materia disciplinata dalla Risoluzione dovrà essere integrata al Regolamento della Camera, una volta compiuto il procedimento stabilito per la modifica dello stesso previsto nella Costituzione e nel Regolamento medesimo.
3. I Parlamenti autonomi che avessero trasmesso alla Camera una proposta di riforma dello Statuto che, al momento dell’approvazione della presente Risoluzione, si trovasse in corso di esame, potranno optare fra il mantenimento di quella proposta o la presentazione di un nuovo testo, al cui fine l’Ufficio di Presidenza della Camera invierà agli stessi la opportuna comunicazione.