Procedimento legislativo - Procedimenti speciali Assemblea nazionale

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Congresso dei Deputati

>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Organizzazione e ripartizione del tempo dell’attività di interesse pubblico e di interesse privato
Legislazione delegata (procedura negativa).

17. - (1) I lavori relativi a una mozione cui si applica il presente order non saranno avviati alle o successivamente alle 23.30 (nota 17).

(2) Qualora una tale mozione sia in esame alle 23.30, lo Speaker porrà immediatamente qualunque questione possa essere richiesta per condurre ad una decisione su qualunque questione già proposta dalla presidenza:

A condizione che, qualora sia dell’opinione che

(a) a causa dell’ora tarda a cui l’esame della mozione ha avuto inizio, o

(b) in ragione dell’importanza dell’argomento della mozione, il tempo per la discussione non è stato sufficiente, interromperà i lavori e la discussione sarà aggiornata fino alla seduta successiva (diversa da un Venerdì).

(3) Una discussione aggiornata ai sensi del paragrafo (2) del presente order non sarà ripresa oltre le 23.00, ma sarà ulteriormente aggiornata alla seduta successiva (diversa da un Venerdì), e le precedenti disposizioni del presente paragrafo si applicheranno a qualunque discussione che sia stata ulteriormente aggiornata ai sensi del presente paragrafo come se l’ulteriore aggiornamento fosse un aggiornamento ai sensi del suddetto paragrafo (2).

(4) Il presente order si applica ai lavori in applicazione di una legge su

(a) qualunque mozione per un indirizzo di richiesta a Sua Maestà affinché un decreto legislativo venga annullato, e qualunque mozione affinché lo schema di un Order in Council (nota 18) non venga sottoposto a Sua Maestà in Consiglio, o che un decreto legislativo non venga emanato,

(b) qualunque mozione, o per rivolgere un indirizzo di richiesta a Sua Maestà affinché qualunque altro atto venga annullato o cessi di avere efficacia, non venga emanato o non venga approvato, o comunque formulata a tal fine.


Esame di schemi di decreto di deregolamentazione


18. - (1) Qualora la Commissione per la deregolamentazione abbia riferito ai sensi del paragrafo (3) dello Standing Order n. 141 (Commissione per la deregolamentazione) che uno schema di decreto presentato alla Camera ai sensi dell’articolo 1 del Deregulation and Contracting Out Act 1994 debba essere approvato e venga a tal fine presentata una mozione da un Ministro della Corona, la relativa questione sarà -

(a) posta immediatamente, se la raccomandazione della commissione sia stata approvata senza votazione per divisione;

(b) posta non oltre un’ora e mezza dopo l’inizio dei lavori sulla mozione, se la raccomandazione della commissione sia stata approvata mediante votazione per divisione.

(2) Qualora la commissione abbia riferito che uno schema di decreto non debba essere approvato, non verrà presentata alcuna mozione per approvare lo schema di decreto a meno che la Camera non abbia preventivamente deliberato di dissentire con la relazione della commissione; le questioni necessarie a deliberare in merito ai lavori sulla mozione per tale risoluzione di dissenso saranno poste non oltre tre ore dal loro inizio; e la questione sarà posta immediatamente su qualunque mozione successivamente presentata da un Ministro della Corona affinché tale schema di decreto sia approvato.

(3) Le mozioni cui si applica il presente order possono essere esaminate, sebbene vi sia opposizione, fino a qualunque ora.


Commissioni permanenti (nota 30)
Commissioni permanenti speciali.

91. - (1) Una commissione permanente speciale cui sia stato assegnato un progetto di legge avrà potere, durante un periodo non superiore a 28 giorni (esclusi i periodi in cui la Camera sia aggiornata per più di due giorni) dall’assegnazione del progetto di legge, di convocare persone e richiedere materiali e documenti e, a tale scopo, di tenere fino a quattro sedute antimeridiane di non più di tre ore ciascuna. A non più di tre sedute si può procedere ad audizioni e, a meno che la commissione non disponga diversamente, si procederà a tutte le audizioni in seduta pubblica. Le audizioni saranno stampate nel resoconto ufficiale delle discussioni della commissione insieme con le memorie scritte secondo quanto la commissione può disporre che venga così stampato.

A condizione che, nel caso di progetti di legge certificati ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 97 (Gran Commissione Scozzese (progetti di legge in relazione al loro principio)) ed assegnati ad una commissione permanente speciale in applicazione del paragrafo (5) dello stesso Standing Order, le tre sedute in cui si può procedere ad audizioni possono tenersi in Scozia, nel qual caso non è necessario che tali sedute si tengano al mattino.

(2) Per le sedute di cui al paragrafo (1) del presente order, e nonostante le disposizioni del paragrafo (1) dello Standing Order n. 85 (Presidenti delle commissioni permanenti), lo Speaker può designare qualunque Membro, che non sia un Ministro della Corona, a presiedere una commissione permanente speciale.

(3) Ad eccezione di quanto previsto nei paragrafi precedenti, le norme permanenti di procedura relative alle commissioni permanenti e gli Standing Order n. 127 (Ritiro di documenti depositati presso select committee), n. 131 (Intestazione delle domande poste), n. 135 (Testimoni e memorie scritte (select committee)), e n. 136 (Pubblicazione di audizioni (select committee)), si applicheranno a qualunque commissione permanente speciale.

(4) La questione su qualunque mozione presentata da un Ministro della Corona per estendere il periodo di 28 giorni menzionato al paragrafo (1) del presente order può essere decisa dopo lo scadere del tempo per l’attività su cui vi sia opposizione.


Esame di certi progetti di legge da parte di una commissione permanente nella fase della relazione.


92. - (1) Un progetto di legge che sia stato esaminato da una commissione di seconda lettura o dalla Gran Commissione Scozzese in relazione al principio del progetto di legge può essere rinviato per l’esame nella fase della relazione ad una commissione permanente o alla Gran Commissione Scozzese, secondo i casi, su mozione presentata dopo preavviso da un Ministro della Corona all’inizio dell’attività di interesse pubblico, e la questione su tale mozione sarà posta immediatamente; e se, posta la questione, non meno di venti Membri si alzino in piedi dai loro posti ed esprimano la propria obiezione al riguardo, lo Speaker dichiarerà che i contrari prevalgono.

(2) Una commissione permanente per l’esame di progetti di legge nella fase della relazione sarà composta da non meno di venti e non più di ottanta Membri, che devono essere nominati dalla Commissione di Selezione a far parte della commissione per l’esame di ciascun progetto di legge ad essa rinviato; e nel nominare tali Membri, la Commissione di Selezione dovrà tenere conto delle loro qualifiche e della composizione della Camera:

A condizione che, per l’esame di tutti i progetti di legge di interesse pubblico che riguardino esclusivamente il Galles, la commissione sarà costituita in modo da comprendere tutti i Membri che rappresentino collegi elettorali nel Galles.

(3) Qualunque commissione cui un progetto di legge venga rinviato ai sensi del presente order predisporrà una relazione in cui riferirà alla Camera di aver esaminato il progetto di legge ed avervi approvato o non approvato emendamenti, secondo i casi; e del progetto di legge oggetto di tale relazione verrà disposto che riceva la terza lettura in un giorno futuro.


Gran Commissione Scozzese (progetti di legge in relazione al loro principio).


97. - (1) Dopo la prima stampa di qualunque progetto di legge di interesse pubblico, lo Speaker, se sia dell’avviso che le sue disposizioni riguardino esclusivamente la Scozia, ne darà formale certificazione:

A condizione che tale certificazione non verrà omessa per la sola ragione che il progetto

(a) implica marginali modifiche consequenziali a leggi vigenti la cui efficacia è estesa all’Inghilterra, al Galles o all’Irlanda del Nord; o

(b) modifica l’Allegato 2 del Parliamentary Commissioner Act 1967 o l’Allegato 1 dello House of Commons Disqualification Act 1975 o l’Allegato 1 del Northern Ireland Assembly Disqualification Act 1975.

(2) Al momento della lettura dell’order per la seconda lettura di un progetto di legge oggetto di tale certificazione, può essere presentata una mozione da parte di un Ministro della Corona (o nel caso di un progetto di legge di iniziativa di un singolo Membro, da parte del Membro responsabile del progetto) “Che il progetto di legge venga rinviato alla Gran Commissione Scozzese”; e la relativa questione sarà posta immediatamente e potrà essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione:

A condizione che una tale mozione possa essere presentata da un singolo Membro solo con l’autorizzazione della Camera.

(3) Un progetto di legge così rinviato alla Gran Commissione Scozzese sarà esaminato su di una mozione “Che la Commissione abbia esaminato il progetto di legge in relazione al suo principio”; e, quando la commissione abbia esaminato tale questione per un totale di due ore e mezza (in uno o più giorni), il presidente porrà la questione necessaria a deliberare sulla mozione, e riferirà quindi conformemente all’Assemblea (o riferirà che la commissione non è giunta ad alcuna risoluzione), senza che in merito a ciò venga posta alcuna ulteriore questione:

A condizione che un Ministro della Corona può, subito prima che venga presentata la mozione “Che la Commissione abbia esaminato il progetto di legge in relazione al suo principio”, presentare senza preavviso una mozione per estendere il limite di tempo specificato nel presente paragrafo; e la questione su tale mozione sarà posta immediatamente.

(4) Di un progetto di legge che sia stato oggetto di una relazione ai sensi del precedente paragrafo (3) verrà disposto che riceva la seconda lettura in un giorno futuro.

(5) Al momento della lettura dell’order per la seconda lettura di un progetto di legge cui si applica il precedente paragrafo (4), può essere presentata una mozione da parte di un Ministro della Corona (o nel caso di un progetto di legge di iniziativa di un singolo Membro, da parte del Membro responsabile del progetto) “Che il progetto di legge venga assegnato ad una Commissione permanente scozzese (o ad una commissione permanente speciale)”; e la relativa questione sarà posta immediatamente e potrà essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.

(6) Qualora venga approvata una mozione presentata ai sensi del paragrafo precedente, si intenderà che il progetto abbia ricevuto la seconda lettura e verrà assegnato ad una Commissione permanente scozzese (o ad una commissione permanente speciale).

(7) Alla conclusione dei lavori di esame nella fase della relazione di un progetto di legge che sia stato oggetto di una relazione ai sensi del precedente paragrafo (3), o al momento della lettura dell’order per la terza lettura di un tale progetto di legge, può essere presentata una mozione da parte di un Ministro della Corona (o nel caso di un progetto di legge di iniziativa di un singolo Membro, da parte del Membro responsabile del progetto), “Che il progetto venga nuovamente rinviato alla Gran Commissione Scozzese”; e la relativa questione sarà posta immediatamente e potrà essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione:

A condizione che una tale mozione possa essere presentata da un singolo Membro solo con l’autorizzazione della Camera.

(8) Un progetto di legge così nuovamente rinviato alla Gran Commissione Scozzese sarà esaminato su di una mozione “Che la Commissione abbia ulteriormente esaminato il progetto di legge in relazione al suo principio”; e, quando la commissione abbia esaminato la questione per un totale di un’ora e mezza (in uno o più giorni), il presidente porrà la questione necessaria a deliberare sulla mozione, e riferirà quindi conformemente alla Camera (o riferirà che la commissione non è giunta ad alcuna risoluzione), senza che in merito a ciò venga posta alcuna ulteriore questione:

A condizione che un Ministro della Corona può, subito prima che venga presentata la mozione “Che la Commissione abbia ulteriormente esaminato il progetto di legge in relazione al suo principio”, presentare senza preavviso una mozione per estendere il limite di tempo specificato nel presente paragrafo; e la questione su tale mozione sarà posta immediatamente.

(9) Di un progetto di legge che sia stato oggetto di una relazione ai sensi del precedente paragrafo (8) verrà disposto che riceva la terza lettura in un giorno futuro.

(10) Quando sarà stata presentata una mozione per la terza lettura di un progetto di legge cui si applica il precedente paragrafo (9), la relativa questione sarà posta immediatamente e potrà essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.


Gran Commissione Scozzese (legislazione delegata).


98. - (1) Nel caso in cui

(a) un Membro abbia dato preavviso di una mozione per rivolgere a Sua Maestà un indirizzo di richiesta che un decreto legislativo venga annullato, o di una mozione di carattere analogo relativa ad un decreto legislativo o a qualunque altro decreto (sia in schema che non) che possa essere oggetto di lavori nella Camera in applicazione di una legge, o di una mozione che la Camera prenda atto di un decreto legislativo, o

(b) un Ministro della Corona abbia dato preavviso di una mozione affinché un decreto (sia in schema che non) che possa essere oggetto di lavori in applicazione di una legge (diverso da uno schema di decreto di deregolamentazione) venga approvato, può essere presentata da un Ministro della Corona una mozione “Che il decreto venga rinviato alla Gran Commissione Scozzese”; e la questione su tale mozione sarà posta immediatamente e può essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.

(2) La commissione esaminerà ciascun decreto ad essa rinviato, sulla base di una mozione “Che la Commissione abbia esaminato il decreto”; ed il presidente porrà qualunque questione necessaria a deliberare sui lavori relativi alla mozione, se in merito ad essi non si sia deliberato prima, non oltre un’ora e mezza dopo l’inizio di tali lavori; e riferirà quindi sul decreto alla Camera senza che venga posta alcuna ulteriore questione.

(3) Qualora venga presentata nella Camera una mozione del genere specificato nel paragrafo 1(a) o 1(b) del presente order, in relazione a qualunque decreto rispetto al quale sia stata presentata una relazione alla Camera in conformità al paragrafo (2) del presente order, lo Speaker porrà immediatamente la relativa questione; che può essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.


Commissioni permanenti scozzesi.


101. - (1) Per l’esame dei progetti di legge che secondo quanto certificato dallo Speaker riguardino esclusivamente la Scozia e siano stati assegnati ad una commissione permanente o dei progetti di legge assegnati ad una Commissione permanente scozzese non possono essere nominate più di due commissioni permanenti.

(2) I progetti di legge di iniziativa del Governo avranno la precedenza in una di tali commissioni permanenti.


Gran Commissione Gallese (progetti di legge).


106. - (1) Una mozione, di cui siano stati dati almeno dieci giorni di preavviso, può essere presentata da un Ministro della Corona all’inizio dell’attività di interesse pubblico, affinché un progetto di legge di interesse pubblico venga rinviato alla Gran Commissione Gallese, e la relativa questione sarà posta immediatamente; e se, posta la questione, non meno di venti Membri si alzino in piedi dai propri posti ed esprimano la propria obiezione al riguardo, lo Speaker dichiarerà che i contrari prevalgono:

A condizione che nessun preavviso di tal genere venga dato finché il progetto di legge non sia stato stampato e consegnato al Vote Office.

(2) La commissione riferirà alla Camera o che essa raccomanda che il progetto debba ricevere la seconda lettura o che essa raccomanda che il progetto non debba ricevere la seconda lettura, ed in quest’ultimo caso avrà potere di dichiarare le ragioni di tale raccomandazione.

(3) Su di una mozione per la seconda lettura di un progetto su cui la commissione abbia riferito, la relativa questione sarà posta immediatamente.


Gran Commissione Gallese (materie riguardanti esclusivamente il Galles).


107. - (1) Una mozione può essere presentata da un Ministro della Corona all’inizio dell’attività di interesse pubblico affinché una specifica materia o materie riguardanti esclusivamente il Galles sia rinviata alla Gran Commissione Gallese per il suo esame, e la relativa questione sarà posta immediatamente.

(2) Qualora una tale mozione venga approvata, la commissione procederà all’esame della materia o delle materie ad essa rinviate e riferirà solo di aver esaminato detta materia o dette materie.


Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (progetti di legge in relazione al loro principio).


113. - (1) Al momento della lettura dell’order per la seconda lettura di un progetto di legge di interesse pubblico riguardante esclusivamente l’Irlanda del Nord, può essere presentata una mozione da parte di un Ministro della Corona (o nel caso di un progetto di legge di iniziativa di un singolo Membro, da parte del Membro responsabile del progetto) “Che il progetto di legge venga rinviato alla Gran Commissione per l’Irlanda del Nord”; e la relativa questione sarà posta immediatamente e potrà essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione:

A condizione che una tale mozione possa essere presentata da un singolo Membro solo con l’autorizzazione della Camera.

(2) Un progetto di legge così rinviato alla Gran Commissione per l’Irlanda del Nord sarà esaminato su di una mozione “Che la Commissione abbia esaminato il progetto di legge in relazione al suo principio”; e, quando la commissione abbia esaminato la questione per un totale di due ore e mezza (in uno o più giorni), il presidente porrà la questione necessaria a deliberare sulla mozione, e riferirà quindi conformemente all’Assemblea (o riferirà che la commissione non è giunta ad alcuna risoluzione), senza che in merito a ciò venga posta alcuna ulteriore questione:

A condizione che un Ministro della Corona può, subito prima che venga presentata la mozione “Che la Commissione abbia esaminato il progetto di legge in relazione al suo principio”, presentare senza preavviso una mozione per estendere il limite di tempo specificato nel presente paragrafo; e la questione su tale mozione sarà posta immediatamente.

(3) Di un progetto di legge che sia stato oggetto di una relazione ai sensi del precedente paragrafo (2) verrà disposto che riceva la seconda lettura in un giorno futuro.

(4) Quando sarà stata presentata una mozione per la seconda lettura di un progetto di legge cui si applica il precedente paragrafo (3), la relativa questione sarà posta immediatamente e potrà essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.

(5) Alla conclusione dei lavori di esame nella fase della relazione di un progetto di legge che sia stato oggetto di una relazione ai sensi del precedente paragrafo (2), o al momento della lettura dell’order per la terza lettura di un tale progetto di legge, può essere presentata una mozione da parte di un Ministro della Corona (o nel caso di un progetto di legge di iniziativa di un singolo Membro, da parte del Membro responsabile del progetto), “Che il progetto venga nuovamente rinviato alla Gran Commissione per l’Irlanda del Nord”; e la relativa questione sarà posta immediatamente e potrà essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione:

A condizione che una tale mozione possa essere presentata da un singolo Membro solo con l’autorizzazione della Camera.

(6) Un progetto di legge così nuovamente rinviato alla Gran Commissione per l’Irlanda del Nord sarà esaminato su di una mozione “Che la Commissione abbia ulteriormente esaminato il progetto di legge in relazione al suo principio”; e, quando la commissione abbia esaminato la questione per un totale di un’ora e mezza (in uno o più giorni), il presidente porrà la questione necessaria a deliberare sulla mozione, e riferirà quindi conformemente alla Camera (o riferirà che la commissione non è giunta ad alcuna risoluzione), senza che in merito a ciò venga posta alcuna ulteriore questione:

A condizione che un Ministro della Corona può, subito prima che venga presentata la mozione “Che la Commissione abbia ulteriormente esaminato il progetto di legge in relazione al suo principio”, presentare senza preavviso una mozione per estendere il limite di tempo specificato nel presente paragrafo; e la questione su tale mozione sarà posta immediatamente.

(7) Di un progetto di legge che sia stato oggetto di una relazione ai sensi del precedente paragrafo (6) verrà disposto che riceva la terza lettura in un giorno futuro.

(8) Quando sarà stata presentata una mozione per la terza lettura di un progetto di legge cui si applica il precedente paragrafo (7), la relativa questione sarà posta immediatamente e potrà essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.


Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (proposte di carattere legislativo ed altre materie riguardanti esclusivamente l’Irlanda del Nord).


114. - (1) Una mozione può essere presentata da un Ministro della Corona all’inizio dell’attività di interesse pubblico, affinché una proposta di carattere legislativo o altra materia specifica riguardante esclusivamente l’Irlanda del Nord sia rinviata per il suo esame alla Gran Commissione per l’Irlanda del Nord, e la relativa questione sarà posta immediatamente.

(2) Nel caso in cui una tale mozione venga approvata, la commissione procederà all’esame della proposta di carattere legislativo o della materia ad essa rinviata e riferirà solo di aver esaminato detta proposta di legge o detta materia.

(3) Nel presente order nonché negli Standing Order n. 109 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (composizione ed attività)) e n. 116 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (sedute) “una proposta di carattere legislativo” significa una proposta per uno schema di Order in Council riguardante esclusivamente l’Irlanda del Nord.


Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (legislazione delegata).


115. - (1) Nel caso in cui

(a) un Membro abbia dato preavviso di una mozione per rivolgere a Sua Maestà un indirizzo di richiesta che un decreto legislativo venga annullato, o di una mozione di carattere analogo relativa ad un decreto legislativo o a qualunque altro decreto (sia in schema che non) che possa essere oggetto di lavori nella Camera in applicazione di una legge, o di una mozione che la Camera prenda atto di un decreto legislativo, o

(b) un Ministro della Corona abbia dato preavviso di una mozione affinché un decreto (sia in schema che non) che possa essere oggetto di lavori in applicazione di una legge (diverso da uno schema di decreto di deregolamentazione) venga approvato,

può essere presentata da un Ministro della Corona una mozione “Che il decreto venga rinviato alla Gran Commissione per l’Irlanda del Nord”; e la questione su tale mozione sarà posta immediatamente e può essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.

(2) La commissione esaminerà ciascun decreto ad essa rinviato sulla base di una mozione, “Che la Commissione abbia esaminato il decreto”; ed il presidente porrà qualunque questione necessaria a deliberare sui lavori relativi alla mozione, se in merito ad essi non si sia deliberato prima, non oltre due ore e mezza dopo l’inizio di tali lavori; e riferirà quindi sul decreto alla Camera senza che venga posta alcuna ulteriore questione:

A condizione che un Ministro della Corona può, subito prima che venga presentata la mozione “Che la Commissione abbia esaminato il decreto”, presentare senza preavviso una mozione per estendere a tre ore il limite di tempo specificato nel presente paragrafo; e la questione su tale mozione sarà posta immediatamente.

(3) Qualora venga presentata nella Camera una mozione del genere specificato nel paragrafo 1(a) o 1(b) del presente order, in relazione a qualunque decreto rispetto al quale sia stata presentata una relazione alla Camera in conformità al paragrafo (2) del presente order, lo Speaker porrà immediatamente la relativa questione; che può essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.


Commissioni permanenti sulla legislazione delegata.


118. - (1) Saranno costituite una o più commissioni permanenti denominate Commissioni permanenti sulla legislazione delegata per l’esame di quei decreti (sia in schema che non) che potranno essere ad esse rinviati.

(2) Qualunque Membro, che non sia un membro di una tale commissione permanente, può partecipare alle deliberazioni della commissione, ma non avrà diritto di voto né di presentare alcuna mozione o di proporre alcun emendamento né sarà computato ai fini del numero legale.

(3) Nel caso in cui un Ministro della Corona abbia dato preavviso di una mozione affinché un decreto (sia in schema che non) che possa essere oggetto di lavori in applicazione di una legge (diverso da uno schema di decreto di deregolamentazione) venga approvato, il decreto verrà rinviato ad una Commissione permanente sulla legislazione delegata, a meno che

(a) non sia stato dato preavviso da parte di un Ministro della Corona di una mozione che il decreto non venga così rinviato, o

(b) il decreto venga rinviato alla Gran Commissione Scozzese o alla Gran Commissione per l’Irlanda del Nord.

(4) Nel caso in cui un Membro abbia dato preavviso di

(a) una mozione per rivolgere a Sua Maestà un indirizzo di richiesta che un decreto legislativo venga annullato, o di una mozione di carattere analogo relativa ad un decreto legislativo o a qualunque altro decreto (sia in schema che non) che possa essere oggetto di lavori nella Camera in applicazione di una legge, o di una mozione che la Camera prenda atto di un decreto legislativo, o

(b) una mozione che un provvedimento ai sensi del Church of England Assembly (Powers) Act 1919 sia presentato a Sua Maestà per la sanzione regia, o di una mozione relativa ad un decreto emanato ai sensi di un tale provvedimento,

una mozione può essere presentata da un Ministro della Corona all’inizio dell’attività di interesse pubblico, che il decreto sia rinviato ad una tale commissione, e la relativa questione sarà posta immediatamente; e se, posta la questione, non meno di venti Membri si alzino in piedi dai propri posti ed esprimano la propria obiezione al riguardo, lo Speaker dichiarerà che i contrari prevalgono.

(5) Ciascuna commissione esaminerà ogni decreto ad essa rinviato sulla base di una mozione, “Che la Commissione abbia esaminato il decreto”; ed il presidente porrà qualunque questione necessaria a deliberare sui lavori relativi a tale mozione, se non precedentemente conclusi, dopo un’ora e mezza (o, nel caso di un decreto che riguardi esclusivamente l’Irlanda del Nord, due ore e mezza) di seduta della Commissione dall’inizio di quei lavori; e la Commissione riferirà quindi sul decreto alla Camera senza che venga posta alcuna ulteriore questione.

(6) Qualora venga presentata nella Camera una mozione del genere specificato nei paragrafi (3) o (4) del presente order, riferita a qualunque decreto su cui sia stata predisposta una relazione alla Camera in conformità al paragrafo (5) del presente order, lo Speaker porrà immediatamente la relativa questione e tale questione può essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.


Select Committee (nota 36)
Commissione congiunta sui progetti di legge di consolidamento etc.

140. - (1) Sarà costituita una select committee, composta da dodici Membri, che si riunirà congiuntamente alla commissione nominata dai Lord, in sede di Commissione congiunta sui progetti di legge di consolidamento etc. per l’esame

(a) dei progetti di legge di consolidamento, sia di interesse pubblico che privato;

(b) dei progetti di legge per la revisione del diritto scritto;

(c) dei progetti di legge predisposti in base al Consolidation of Enactments (Procedure) Act 1949, insieme a qualunque memoria scritta prodotta in base a tale legge ed a qualunque correlativa istanza;

(d) dei progetti di legge di consolidamento con emendamenti di leggi vigenti in applicazione di raccomandazioni espresse da una o entrambe le Law Commissions, insieme a qualunque relazione contenente tali raccomandazioni;

(e) dei progetti di legge predisposti da una o entrambe le Law Commissions per promuovere la riforma del diritto scritto attraverso l’abrogazione, in conformità alle raccomandazioni della Law Commission, di determinate leggi vigenti divenute desuete (ad eccezione dei casi in cui i loro effetti vengano mantenuti), che contengano o meno altre disposizioni connesse all’abrogazione di tali leggi vigenti, insieme a qualunque relazione di una Law Commission su di un tale progetto di legge; e

(f) di qualunque Order in Council presentato o presentato in schema alla Camera per cui una risoluzione di approvazione sia richiesta prima che venga emanato, o sia condizione per la sua permanenza in vigore, e che se non fosse per le disposizioni del Northern Ireland Act 1974 sarebbe stato approvato, ad avviso della commissione, con un progetto di legge di consolidamento, sia di interesse pubblico che privato, o con un progetto di legge di revisione del diritto scritto.

(2) La commissione avrà potere di convocare persone e richiedere materiali e documenti; e di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera.

(3) Il numero legale della commissione sarà di due membri.

(4) A meno che la Camera non disponga diversamente, ciascun Membro nominato nella commissione continuerà ad esserne membro fino al termine della legislatura.


Commissione per la deregolamentazione.


141. - (1) Sarà costituita una select committee, denominata Commissione per la deregolamentazione, per l’esame di ogni documento contenente proposte presentato alla Camera ai sensi dell’articolo 3, e di ogni schema di decreto di cui si proponga l’approvazione in base all’articolo 1, del Deregulation and Contracting Out Act 1994.

(2) La commissione riferirà alla Camera, in relazione ad ogni documento contenente proposte presentato alla Camera ai sensi del suddetto articolo 3, o

(a) che uno schema di decreto nei medesimi termini di quanto proposto debba essere presentato alla Camera; o

(b) che le proposte debbano essere modificate prima che uno schema di decreto venga presentato alla Camera; o

(c) che il potere di decretazione non debba essere utilizzato con riguardo a quanto proposto.

(3) La commissione riferirà alla Camera, in relazione ad ogni schema di decreto presentato alla Camera ai sensi del suddetto articolo 1, la propria raccomandazione se lo schema di decreto debba essere approvato.

(4) La commissione può riferire alla Camera su qualunque questione derivante dall’esame delle suddette proposte e schemi di decreti.

(5) (A) Nel proprio esame di proposte la commissione valuterà in ciascun caso se le proposte

(a) sembrino fare un uso improprio della legislazione delegata;

(b) rimuovano o riducano un onere o l’autorizzazione o la prescrizione di un onere;

(c) mantengano qualunque necessaria tutela;

(d) siano state oggetto di, e tengano debitamente conto di, adeguata consultazione;

(e) impongano un onere a carico dell’erario o contengano disposizioni che richiedano versamenti a favore del Tesoro o di qualunque dipartimento del governo o di qualunque autorità locale o pubblica in considerazione di qualunque licenza o concessione o di qualunque servizio da prestare, o prescrivano l’importo di qualunque onere o versamento di tal genere;

(f) intendano avere efficacia retroattiva;

(g) diano origine a dubbi riguardo a se rientrino nei poteri conferiti;

(h) necessitino di chiarimenti o presentino incongruità di formulazione;

(i) appaiano incompatibili con qualunque obbligo derivante dall’appartenenza all’Unione Europea.

(B) Nel proprio esame di schemi di decreto, la commissione valuterà in ciascun caso tutti gli aspetti elencati nel precedente sottoparagrafo (A) e la misura in cui il Ministro competente abbia avuto riguardo di qualunque risoluzione o relazione della Commissione o di eventuali altre istanze presentate durante il periodo dell’esame parlamentare.

(6) La commissione sarà composta da diciotto membri.

(7) Il numero legale della commissione sarà di cinque membri.

(8) A meno che la Camera non disponga diversamente, ciascun Membro nominato nella commissione continuerà ad esserne membro fino al termine della legislatura.

(9) La commissione avrà potere

(a) di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro nel Regno Unito e di riferire periodicamente;

(b) di nominare consulenti specialistici per fornire informazioni che non siano immediatamente disponibili o per chiarire argomenti complessi che rientrino nell’ambito delle competenze della commissione;

(c) di nominare una sottocommissione il cui numero legale sarà di due membri, che avrà potere di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro nel Regno Unito;

(d) di comunicare il proprio avviso e qualunque altro documento concernente materie di comune interesse a qualunque commissione nominata da questa Camera o a qualunque commissione nominata dai Lord per l’esame di proposte di deregolamentazione e schemi di decreto.

(10) La commissione e la sottocommissione saranno autorizzati a riunirsi congiuntamente ad una select committee nominata dai Lord per l’esame di proposte di deregolamentazione e schemi di decreto nonché a qualunque sua sottocommissione.

(11) La commissione e la sottocommissione saranno assistite dal Consigliere giuridico dello Speaker e, se i Lord lo riterranno opportuno, dal Consigliere giuridico del Lord Chairman of the Committee.

(12) La commissione e la sottocommissione avranno potere di invitare Membri della Camera che non siano membri della commissione a partecipare alle riunioni in cui si preveda lo svolgimento di audizioni e tali Membri potranno, a discrezione del presidente, porre domande alle persone ascoltate; ma nessun Membro non appartenente alla commissione parteciperà altrimenti ai lavori della commissione o della sottocommissione, o sarà computato ai fini del numero legale.

(13) Costituirà istruzione alla commissione che prima di riferire o

(a) che una proposta debba essere modificata prima che uno schema di decreto venga presentato alla Camera; o

(b) che il potere di decretazione non debba essere utilizzato con riguardo ad una proposta; o

(c) che uno schema di decreto non debba essere approvato, essa offrirà a qualunque dipartimento governativo interessato l’opportunità di fornire oralmente o per iscritto ad essa o alla sottocommissione da essa nominata le spiegazioni che il dipartimento ritenga opportune.

(14) Costituirà istruzione alla commissione che essa riferisca su ciascuno schema di decreto non oltre quindici giorni di seduta dopo la presentazione dello schema di decreto alla Camera, indicando nel caso di schemi di decreto di cui raccomanda l’approvazione se la propria raccomandazione sia stata approvata senza votazione per divisione.


Decreti legislativi (Commissione congiunta).


151. - (1) Sarà costituita una select committee che si unirà ad una commissione costituita dai Lord per esaminare

(A) ogni decreto presentato a ciascuna Camera del Parlamento e riguardo a cui lavori possano essere o potevano essere stati avviati in una delle due Camere del Parlamento, in applicazione di una legge, che sia

(a) un decreto legislativo o uno schema di decreto legislativo;

(b) un piano, o una modifica di un piano, od un relativo schema che richieda approvazione mediante decreto legislativo;

(c) qualunque altro decreto (sia in schema che non), per cui i lavori in applicazione di una legge siano lavori per una risoluzione di approvazione; o

(d) un order soggetto ad una speciale procedura parlamentare;

ma escluso un Order in Council od uno schema di Order in Council presentato o di cui si proponga la presentazione ai sensi del paragrafo 1 dell’Allegato 1 al Northern Ireland Act 1974 e qualunque schema di decreto di cui si proponga la presentazione ai sensi dell’articolo 1 del Deregulation and Contracting Out Act 1994;

(B) ogni decreto legislativo generale che non rientri nell’ambito delle categorie precedenti né nell’ambito del paragrafo (10) del presente order, ma escluso qualunque decreto legislativo emanato da un membro dell’Esecutivo Scozzese o dall’Assemblea nazionale per il Galles a meno che non debba essere presentato al Parlamento o ad una delle due Camere del Parlamento ed esclusi i provvedimenti ai sensi del Church of England Assembly (Powers) Act 1919 e i decreti emanati ai sensi di tali provvedimenti: con lo scopo di determinare se la particolare attenzione della Camera debba essere richiamata su di esso per uno dei seguenti motivi:

(i) che imponga un onere a carico dell’erario o contenga disposizioni che richiedano versamenti a favore del Tesoro o di qualunque dipartimento del governo o di qualunque autorità locale o pubblica in considerazione di qualunque licenza o concessione o di qualunque servizio da prestare, o prescriva l’importo di qualunque onere o versamento di tal genere;

(ii) che sia emanato in applicazione di qualunque legge vigente che contenga specifiche disposizioni che escludano l’ammissibilità di ricorso giurisdizionale contro di esso, sempre o dopo lo scadere di un periodo specifico;

(iii) che intenda avere efficacia retroattiva laddove la legge su cui si basa non attribuisce alcun potere esplicito a disporre in tal senso;

(iv) che sembri esservi stato un ingiustificato ritardo nella sua pubblicazione o nella sua presentazione al Parlamento;

(v) che sembri esservi stato un ingiustificato ritardo nell’invio di una notifica di cui alla condizione prevista all’articolo 4 (1) dello Statutory Instruments Act 1946, laddove un decreto sia entrato in vigore prima di essere stato presentato al Parlamento;

(vi) che sembri esservi un dubbio riguardo a se rientri nei poteri conferiti o che sembri fare un uso inconsueto o inatteso dei poteri attribuiti dalla legge in base alla quale è emanato;

(vii) che per qualche ragione particolare la sua forma o intento richieda chiarimenti;

(viii) che la sua redazione tecnica presenti imperfezioni;

o per qualunque altro motivo non attinente al merito o alla politica di cui è espressione; e di riferire la propria decisione e le ragioni di questa in qualunque caso particolare.

(2) Il numero legale della commissione sarà di due membri.

(3) La commissione avrà potere di nominare una o più sottocommissioni separatamente che si uniranno ad una sottocommissione o a sottocommissioni nominate dalla commissione costituita dai Lord; e di rinviare a tale sottocommissione o sottocommissioni qualunque questione rinviata alla commissione.

(4) La commissione e qualunque sottocommissione da essa nominata saranno assistite dal Consigliere giuridico dello Speaker e, se i Lord lo riterranno opportuno, dal Consigliere giuridico del Lord Chairman of Committee.

(5) La commissione avrà potere di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera e di riferire periodicamente, e qualunque sottocommissione da essa nominata avrà potere di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera.

(6) La commissione e qualunque sottocommissione da essa nominata avranno potere di richiedere a qualunque competente dipartimento del Governo di presentare un memorandum esplicativo di qualunque decreto che possa essere al proprio esame o di designare un rappresentante ad intervenire innanzi ad essa in qualità di testimone allo scopo di fornire spiegazioni su qualunque decreto del genere.

(7) La commissione e qualunque sottocommissione da essa nominata avranno potere di ricevere comunicazioni orali o memorie scritte dall’Ufficio Poligrafico di Sua Maestà, riguardanti la stampa e pubblicazione di qualunque decreto.

(8) La commissione avrà potere di riferire periodicamente alla Camera circa qualunque memorandum ad essa presentato o altra comunicazione effettuata innanzi ad essa, o a qualunque sottocommissione da essa nominata, da qualunque dipartimento del Governo a titolo esplicativo di qualunque decreto.

(9) Costituirà istruzione alla commissione che prima di riferire che la particolare attenzione della Camera venga richiamata su qualunque decreto, la commissione offra a qualunque dipartimento del governo che ne sia responsabile una opportunità di fornire oralmente o per iscritto ad essa o alla sottocommissione da essa nominata le spiegazioni che il dipartimento ritenga opportune.

(10) Costituirà istruzione alla commissione che essa debba esaminare qualunque decreto di cui una legge disponga la presentazione o che sia oggetto di lavori solo in questa Camera, che sia

(a) un decreto legislativo, o uno schema di decreto legislativo;

(b) un piano, o una modifica di un piano, od un relativo schema, che richieda approvazione mediante decreto legislativo; o

(c) qualunque altro decreto (sia in schema che non), per cui i lavori in applicazione di una legge siano lavori per una risoluzione di approvazione;

e che essa abbia potere di richiamare tali decreti alla particolare attenzione della Camera per uno dei motivi per cui la Commissione congiunta sia competente a richiamare la particolare attenzione della Camera; e che nell’esame di qualunque decreto del genere la commissione non si unisca alla commissione costituita dai Lord.

(11) A meno che la Camera non disponga diversamente, ciascun Membro nominato nella commissione continuerà ad esserne membro fino al termine della legislatura.


Documenti parlamentari
Notifica con riguardo a certi decreti legislativi.

160. - Nel caso in cui sia stata ricevuta dallo Speaker qualunque comunicazione, che richiami l’attenzione al fatto che copie di un qualunque decreto legislativo debbano ancora essere presentate al Parlamento, e che spieghi perché tali copie non siano state presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, lo Speaker provvederà a depositare tale comunicazione presso il Table of the House.