Organizzazione dei lavori - Sedi di programmazione dei lavori Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

III. Presidente, Presidium e Consiglio degli anziani

§ 6 Consiglio degli anziani
(1) Il Consiglio degli anziani è composto dal Presidente, dai suoi Vicepresidenti e da altri ventitré membri designati dalle Frazioni secondo il § 12. La convocazione spetta al Presidente. Questo deve convocarlo quando lo richieda una Frazione o il cinque per cento dei membri del Bundestag.

(2) Il Consiglio degli anziani coadiuva il Presidente nella direzione delle attività. Favorisce una intesa fra le Frazioni circa l’assegnazione delle cariche di presidenza e vicepresidenza delle Commissioni così come riguardo alla programmazione dei lavori del Bundestag. Nell’assolvimento di tali compiti il Consiglio degli anziani non ha poteri decisionali.

(3) Il Consiglio degli anziani decide sugli affari interni del Bundestag, in quanto non riservati al Presidente o al Presidium. Dispone circa l’utilizzazione dei locali assegnati al Bundestag. Predispone il progetto preventivo di bilancio interno del Bundestag, da cui la Commissione Bilancio può discostarsi solo in accordo con il Consiglio degli anziani.

(4) Per gli affari interni della Biblioteca, dell’Archivio e della Documentazione il Consiglio degli anziani istituisce un comitato permanente di cui possono far parte anche membri del Bundestag che non siano membri del Consiglio degli anziani.