Organizzazione dei lavori - Sedi di programmazione dei lavori Assemblea nazionale

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Congresso dei Deputati

>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Organizzazione e ripartizione del tempo dell’attività di interesse pubblico e di interesse privato
Organizzazione dell’attività di interesse pubblico.

14. - (1) Salvo quanto disposto nel presente order, l’attività di interesse del Governo avrà la precedenza in ogni seduta. (nota 13)

(2) Venti giorni in ciascuna sessione saranno assegnati ai lavori per attività di interesse dell’opposizione, diciassette dei quali saranno a disposizione del Leader of the Opposition (nota 14) e tre dei quali saranno a disposizione del leader del secondo maggiore partito di opposizione; e le materie prescelte in quei giorni avranno la precedenza sull’attività di interesse del Governo a condizione che

(a) due sedute del Venerdì si intenderanno equivalenti ad una sola seduta in qualunque altro giorno;

(b) in qualunque giorno diverso dal Venerdì, non più di due dei giorni a disposizione del Leader of the Opposition possono essere utilizzati nella forma di quattro mezze giornate, e uno dei giorni a disposizione del leader del secondo maggiore partito di opposizione può essere utilizzato nella forma di due mezze giornate; e

(c) in ciascuna di tali mezze giornate, i lavori di cui al presente paragrafo o

(i) saranno interrotti alle 19.00 se non conclusi prima, o

(ii) saranno previsti per le 19.00 e, ad eccezione dei giorni in cui sia stata prevista attività di interesse privato secondo le disposizioni del paragrafo (5) dello Standing Order n. 20 (Tempo per l’attività di interesse privato), saranno iniziati a quell’ora:

A condizione che nei giorni in cui l’attività è rinviata fino alle 19.00 secondo quanto disposto dallo Standing Order n. 24 (Aggiornamento su specifica ed importante questione da esaminare con urgenza), i lavori di cui al presente sottoparagrafo non saranno iniziati fino a che non si sia deciso su tale attività, e potranno quindi continuare per tre ore, nonostante quanto disposto dallo Standing Order n. 9 (Sedute della Camera).

(3) Ai fini del presente order il “secondo maggiore partito di opposizione” sarà quel partito, fra quelli non rappresentati nel Governo di Sua Maestà, che ha il secondo più ampio numero di Membri eletti alla Camera come membri di quel partito.

(4) I progetti di legge di singoli Membri avranno la precedenza sull’attività di interesse del Governo in tredici Venerdì in ciascuna sessione stabiliti dalla Camera.

(5) A partire dall’ottavo Venerdì in cui i progetti di legge di singoli Membri hanno la precedenza, tali progetti saranno posti all’ordine del giorno nel seguente ordine:

progetti per cui debbano essere esaminati gli emendamenti approvati dai Lord, progetti in terza lettura, progetti per cui l’esame delle relazioni non sia stato già iniziato, progetti i cui lavori di esame siano stati aggiornati, progetti in corso di esame in commissione, progetti assegnati in commissione e progetti in seconda lettura.

(6) L’estrazione a sorte per i progetti di legge di singoli Membri si terrà nel secondo Giovedì di seduta della Camera durante la sessione secondo quanto disposto dallo Speaker, e ciascun progetto sarà presentato per iscritto ai Clerk at the Table dal Membro che abbia dato preavviso della presentazione o da un altro Membro da lui nominato, all’inizio dell’attività di interesse pubblico nel quinto Mercoledì di seduta della Camera durante la sessione.

(7) Fino a dopo il quinto Mercoledì di seduta della Camera durante la sessione nessun singolo Membro

(a) darà preavviso di una mozione per l’autorizzazione a presentare un progetto di legge ai sensi dello Standing Order n. 23 (Mozioni per l’autorizzazione a presentare progetti di legge e nomina di select committee all’inizio dell’attività di interesse pubblico); o

(b) darà preavviso per presentare un progetto di legge ai sensi dello Standing Order n. 57 (Presentazione e prima lettura); o

(c) informerà i Clerk at the Table della sua intenzione di assumere la responsabilità di un progetto di legge trasmesso dai Lord.

(8) Un progetto di legge di un singolo Membro cui siano applicate le disposizioni dei paragrafi da (2) a (6) dello Standing Order n. 97 (Gran Commissione Scozzese (progetti di legge in relazione al loro principio)), e che sia stato esaminato da una Commissione permanente scozzese (o da una commissione permanente speciale), non sarà posto in esame nella fase della relazione in modo da avere la precedenza su qualunque progetto di un singolo Membro così posto in esame, la cui seconda lettura sia stata effettuata in un giorno precedente a quello di presentazione della relazione sul progetto da parte della Gran Commissione Scozzese ai sensi del paragrafo (3) di quello Standing Order.

(9) Un order che stabilisca un giorno per la seconda lettura di un progetto di legge di un singolo Membro decadrà nel momento in cui viene tolta la seduta della Camera nel giorno di seduta precedente se entro quel termine il progetto non sia stato stampato e consegnato al Vote Office (nota 15) e la Camera non approvi alcun ulteriore order che stabilisca un giorno per la seconda lettura del progetto finché sia stato stampato.


Punti all’ordine del giorno
Ordine di deliberazione sui punti all’ordine del giorno.

27. - La deliberazione sui punti all’ordine del giorno si effettua nel loro ordine di iscrizione, essendo riservato ai Ministri di Sua Maestà il diritto di organizzare l’attività di interesse del Governo, che si tratti di punti all’ordine del giorno o preavvisi di mozione, nell’ordine che ritengano opportuno.


Progetti di legge di interesse pubblico
Ripartizione del tempo per i progetti di legge.

83. - Se da un Ministro della Corona venga presentata una mozione che preveda una ripartizione del tempo per i lavori su di un progetto di legge lo Speaker, non oltre tre ore dopo l’inizio dei lavori su tale mozione, porrà qualunque questione necessaria a deliberare su quei lavori.


Commissioni permanenti (nota 30)
Costituzione di commissioni permanenti.

84. - (1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo (1) dello Standing Order n. 119 (Commissioni permanenti per gli affari europei), saranno costituite tante commissioni permanenti quante potranno essere necessarie per l’esame di progetti di legge o altre attività assegnate o rinviate ad una commissione permanente.

(2) Fatte salve le disposizioni dello Standing Order n. 101 (Commissioni permanenti scozzesi), i progetti di legge assegnati ed i decreti (sia in schema che non) rinviati ad una commissione permanente saranno ripartiti fra le commissioni dallo Speaker.

(3) In tutte tranne una delle commissioni permanenti alle quali siano assegnati o rinviati progetti di legge diversi da quelli di cui allo Standing Order n. 101 (Commissioni permanenti scozzesi), i progetti di legge del Governo avranno la precedenza.

(4) I progetti di legge del Governo assegnati ad una particolare commissione permanente saranno esaminati in qualunque ordine i Ministri di Sua Maestà possano decidere.


Comitati per l’organizzazione dei lavori.


120. - (1) Ogni volta che sia stato approvato dalla Camera un order che ripartisca il tempo per i lavori di una commissione permanente su qualunque progetto di legge ad essa riferito o assegnato, l’order sarà rinviato a quella commissione, e sarà esaminato da un comitato ristretto denominato comitato per l’organizzazione dei lavori.

(2) Un comitato per l’organizzazione dei lavori sarà composto dal presidente o da uno dei presidenti della commissione (che presiederà il comitato) e da sette membri della commissione, nominati dallo Speaker non appena possibile dopo l’approvazione di un tale order; il numero legale del comitato sarà di quattro membri, di cui uno sarà il presidente così nominato; ed il comitato avrà potere di riferire periodicamente alla commissione.

(3) Un comitato riferirà alla commissione le proprie risoluzioni

(a) sul numero di sedute da assegnare all’esame del progetto di legge;

(b) sulla ripartizione dei lavori per ciascuna seduta; e

(c) sull’ora a cui i lavori, se non precedentemente conclusi, saranno portati a conclusione.

(4) Tutte queste risoluzioni saranno riferite alla commissione all’inizio della seduta successiva della commissione e saranno inserite nel processo verbale della commissione.

(5) Ogni volta che un comitato abbia presentato una relazione alla commissione, il Membro responsabile del progetto di legge può immediatamente proporre “Che la commissione concordi con il comitato nella sua risoluzione (o risoluzioni)”; e la questione su tale mozione sarà posta immediatamente.

(6) Qualora la questione venga approvata, la risoluzione (o risoluzioni) avrà effetto come se inclusa nel predetto order, ma qualora venga respinta, la risoluzione (o risoluzioni) sarà riassegnata al comitato per l’organizzazione dei lavori.


Nota 6
Order Paper - Orders of the day

Il documento che elenca le diverse attività previste per ciascun giorno di seduta della Camera dei Comuni è il c.d. Order Paper che si presenta suddiviso in una serie di sezioni, di cui una in particolare - fino al luglio 1997 denominata “Orders of the day and Notices of Motions” ed attualmente intitolata “Main business” - indica i diversi punti all’ordine del giorno. L’ultima sezione dell’Order Paper (Future business) informa sull’attività prevista nella settimana successiva (Part A) - secondo quanto comunicato dal Leader of the House nel c.d. “weekly business statement” (vd. nota 10) - e sulle attività o iniziative - in gran parte di interesse del Governo - di cui sia stato genericamente previsto l’esame ma rispetto alle quali il Governo non abbia dato preavviso della propria intenzione di procedervi in quel particolare giorno (Part B).


Nota 10
Private Notice Questions - Business Statement


Si tratta delle c.d. private notice question, “interrogazioni a preavviso privato”, così denominate in quanto al momento della loro presentazione, l’interrogante comunica di aver già trasmesso al Ministro un “preavviso privato” relativo all’interrogazione. Per questo particolare tipo di interrogazioni, la cui presentazione deve essere autorizzata dallo Speaker in quanto non formalmente riportare nell’Order Paper, valgono le stesse regole convenzionali relative alle interrogazioni ordinarie, salvo due particolarità: in primo luogo, la richiesta di autorizzazione per una interrogazione di tal genere va presentata direttamente presso l’ufficio dello Speaker entro le ore 12.00 (se Venerdì, entro le ore 10.00) del giorno stesso in cui si intende rivolgerla al Ministro competente. L’argomento deve riguardare una notizia o un fatto del giorno in precedenza ignoto o per il quale non vi sia stata una precedente occasione per proporre una interrogazione urgente. Qualunque valutazione in merito all’urgenza ed alla rilevanza della materia è rimessa alla assoluta discrezionalità dello Speaker che tuttavia, tradizionalmente, non rende mai pubblicamente note le ragioni per cui ha ritenuto di dover concedere o meno l’autorizzazione; in secondo luogo, in considerazione della rilevanza pubblica dell’argomento, lo Speaker può autorizzare a Sua discrezione, dopo la risposta del Ministro, un numero di domande supplementari (supplementary question) superiore a quanto usualmente consentito. In base allo S.O. n. 21 (2), fra le interrogazioni di cui lo Speaker può autorizzare lo svolgimento dopo le 15.30 rientrano anche quelle relative all’organizzazione dei lavori della Camera. Tale riferimento riguarda un altro tipo di “private notice question” che, non essendo prevista presso la Camera dei Comuni una procedura formale di programmazione dei lavori, viene convenzionalmente rivolta nella seduta del Giovedì al Leader of the House per offrirgli l’occasione di comunicare alla Camera l’ordine dei lavori per la settimana successiva (c.d. weekly business statement).


Nota 12
Order Book


Attualmente l’Order Book è un fascicolo disponibile per ogni giorno di seduta in cui sono indicate le interrogazioni per cui è stata richiesta una risposta scritta per quel giorno (Parte I) e le interrogazioni a risposta orale e scritta presentate per giorni futuri (Parte II). I punti all’ordine del giorno di interesse del Governo ed i preavvisi di mozioni del Governo per giorni futuri a cui si riferisce questo paragrafo sono attualmente riportati nella sezione dell’Order Paper denominata “Future business” (vd. precedente nota 6) ed il riferimento in questione è da considerarsi superato.