Organizzazione dei lavori - Sedi di programmazione dei lavori Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO III
Della organizzazione del Congresso

CAPITOLO I
Dell’Ufficio di Presidenza

SEZIONE 1ª:
Delle funzioni dell’Ufficio di Presidenza e dei suoi membri

Articolo 31
1. Spettano all’Ufficio di Presidenza le seguenti funzioni:
1. Adottare le decisioni e misure necessarie alla organizzazione del lavoro ed alla regolamentazione e gestione interna della Camera.
2. Elaborare il progetto di Bilancio del Congresso dei Deputati, dirigere e controllare la sua esecuzione e presentare all’Assemblea della Camera, alla fine di ogni esercizio, una relazione sulla sua attuazione.
3. Ordinare le spese della Camera, senza pregiudizio alle deleghe che possa assegnare.
4. Qualificare, secondo il Regolamento, i testi e documenti di carattere parlamentare, così come dichiarare la ammissibilità o inammissibilità degli stessi.
5. Disporre l’esame di tutti i testi e documenti di carattere parlamentare, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.
6. Programmare le linee generali di azione della Camera, fissare il calendario delle attività dell’Assemblea e delle Commissioni per ogni sessione e coordinare i lavori dei loro diversi organi, tutto questo previa audizione della Giunta dei Portavoce.
7. Qualunque altra funzione assegnatagli dal presente Regolamento nonché quelle non attribuite ad un organo specifico.
2. Qualora un Deputato o un Gruppo parlamentare dissenta rispetto alla decisione adottata dall’Ufficio di Presidenza nell’esercizio delle funzioni cui si riferiscono i punti 4° e 5° del comma precedente, potrà richiederne il riesame. L’Ufficio di Presidenza deciderà definitivamente, sentita la Giunta dei Portavoce, con risoluzione motivata.


CAPITOLO SECONDO
Della Giunta dei Portavoce

Articolo 39
1. I portavoce dei Gruppi parlamentari costituiscono la Giunta dei Portavoce, che si riunirà sotto la presidenza del Presidente del Congresso. Questi la convocherà di propria iniziativa o su richiesta di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei membri della Camera.
2. Delle riunioni della Giunta verrà informato il Governo affinché invii, se lo ritenga opportuno, un rappresentante che potrà essere accompagnato, se del caso, da una persona che lo assista.
3. Alle riunioni della Giunta dovranno partecipare almeno un Vicepresidente, uno dei Segretari della Camera e il Segretario Generale. I portavoce o i loro supplenti potranno essere accompagnati da un membro del proprio Gruppo che non avrà diritto di voto.
4. Le decisioni della Giunta dei Portavoce verranno sempre adottate in base al criterio del voto ponderato.



Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati

26. Decisione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso dei Deputati, del 5 maggio 1992, sulla programmazione del lavoro delle commissioni

In conformità all’articolo 97 del Regolamento della Camera, si ordina la pubblicazione della decisione adottata dall’Ufficio di Presidenza della Camera nella sua riunione odierna, in relazione alla programmazione del lavoro delle commissioni.

In virtù di quanto disposto all’articolo 31.1 del Regolamento della Camera spetta all’Ufficio di Presidenza adottare le decisioni e le misure necessarie alla organizzazione del lavoro del Congresso dei Deputati e, più precisamente, fissare, sentita la Giunta dei Portavoce, il calendario delle attività dell’Assemblea e delle commissioni per ogni sessione. Da varie legislature viene effettivamente realizzandosi all’inizio di ogni periodo la fissazione del calendario dell’Assemblea. Non è stata seguita, tuttavia, una identica prassi per quanto riguarda le commissioni le quali, ad eccezione della Commissione di controllo sulla RTVE (Radiotelevisione spagnola, n.d.t.), il cui calendario si fissa all’inizio di ogni sessione, si convocano secondo quando previsto all’articolo 42 del Regolamento, senza essere soggette ad una previa programmazione. A fronte delle crescenti difficoltà poste dal numero di riunioni di commissione che si vengono registrando, l’Ufficio di Presidenza ha progressivamente adottato misure parziali, come quella stabilita, congiuntamente all’Ufficio di Presidenza del Senato, nella riunione dell’11 febbraio 1987, nella quale si stabilirono i criteri di priorità da seguire da parte del Dipartimento per la Redazione del “Resoconto delle Sedute” per resocontare le deliberazioni dei differenti organi di entrambe le Camere — criteri che in cinque anni si sono visti ampiamente superati, in quanto muovevano dalla previsione che il numero massimo di sedute resocontate dagli stenografi fosse di quattro fra le due Camere —, o quella decisa più di recente nella riunione del 18 febbraio 1992, sulla priorità nella riserva di aule di riunione. Appare utile, tuttavia, stabilire ora criteri di carattere generale sulla programmazione delle riunioni delle commissioni, al cui fine, l’Ufficio di Presidenza, nell’esercizio dei poteri riconosciutigli dal citato articolo 31 del Regolamento, e con il parere favorevole della Giunta dei Portavoce, approva le seguenti decisioni:

Primo
Le sedute delle commissioni si terranno fra il lunedì ed il venerdì, entrambi compresi, di ogni settimana della sessione, al cui fine si adotta la decisione di autorizzazione prevista all’articolo 62.2 del Regolamento.

Secondo
In nessun caso potranno tenersi più di quattro riunioni di commissione simultaneamente. Le convocazioni dovranno distribuirsi fra i giorni lavorativi della settimana in modo che questo criterio risulti strettamente rispettato.

Terzo
La priorità nella determinazione del giorno ed ora di seduta di ogni commissione risponderà al criterio cronologico, potendo ogni commissione adeguare la sua data di riunione al calendario settimanale disponibile, una volta fissato dalla stessa l’ordine del giorno con cui si intenda convocare la seduta.