Informazione, valutazione, indirizzo e controllo - Procedure conoscitive Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

VI. Ordine del giorno, convocazione, direzione della seduta e mantenimento dell’ordine

§ 42 Convocazione di un membro del Governo federale
Il Bundestag può decidere la convocazione di un membro del Governo federale su richiesta di una Frazione o del cinque per cento dei membri presenti.

Articolo 42, comma 1, LF
(1) Il Bundestag e le sue commissioni possono richiedere la presenza di qualunque membro del Governo federale.


VII. Commissioni

§ 56 Commissione di indagine
(1) Per la preparazione di decisioni su problematiche ampie e significative il Bundestag può istituire una commissione di indagine. Su richiesta di un quarto dei suoi membri vi è obbligato. La richiesta deve specificare il compito della commissione.

(2) I membri della commissione sono designati su accordo delle Frazioni e nominati dal Presidente. Qualora non venga raggiunto un accordo, le Frazioni designano i membri in rapporto alla loro consistenza numerica. Il numero dei membri della commissione, ad eccezione dei membri delle Frazioni di cui al comma 3, non deve essere superiore a nove.

(3) Ciascuna Frazione può inviare nella commissione un membro e su decisione del Bundestag anche più membri.

(4) La commissione di indagine deve presentare la propria relazione entro un termine tale da consentire che su di essa abbia luogo nel Bundestag una discussione prima della fine della legislatura. Nella misura in cui non possa essere presentata una relazione finale, viene presentata una relazione provvisoria in base alla quale il Bundestag decide se la commissione di indagine debba proseguire o sospendere il suo lavoro.

§ 68 Convocazione di un membro del Governo federale alle sedute delle commissioni
Il diritto della commissione di richiedere la presenza di un membro del Governo federale vale anche quando questo deve essere ascoltato in una seduta pubblica. Sulla relativa mozione si decide in seduta segreta.

§ 70 Sedute pubbliche per audizioni
(1) Per informazione su di una questione oggetto del proprio esame una commissione può intraprendere pubbliche audizioni di esperti, portatori di interessi ed altre persone informate. Per le proposte assegnate, la commissione competente per il merito ne ha l’obbligo qualora lo richieda un quarto dei suoi membri; per le altre questioni non assegnate di cui al § 62, comma 1, frase 3, si effettua una audizione su decisione della commissione. La decisione è ammessa solo quando una relativa mozione sia iscritta all’ordine del giorno.

(2) Qualora ai sensi del comma 1 lo svolgimento di una audizione sia richiesto da una minoranza dei membri, devono essere ascoltate le persone informate da essi nominate. Qualora la commissione stabilisca un limite al numero delle persone da ascoltare, rispetto a tale numero complessivo la minoranza può nominare solo la quota corrispondente alla propria consistenza numerica nella commissione.

(3) La commissione interpellata per il parere può decidere in accordo con la commissione competente per il merito di effettuare una audizione nella misura in cui la commissione di merito non si avvalga della facoltà di cui al comma 1 o limiti la propria audizione a singoli aspetti della proposta che riguardino solo la sua competenza. Devono essere comunicati alla commissione competente per il merito il luogo e la data così come il novero delle persone da ascoltare. Durante l’audizione, i membri della commissione di merito hanno diritto di porre domande; tale diritto, in accordo con la commissione di merito, può essere limitato a singoli suoi membri.

(4) La commissione può avviare una discussione generale con le persone informate nella misura in cui ciò sia necessario ad apportare chiarimenti sull’oggetto dell’audizione. In tal caso la durata degli interventi deve essere limitata. La commissione può incaricare singoli suoi membri di condurre l’audizione; al riguardo, si deve tenere conto di ogni Frazione rappresentata nella commissione.

(5) Per la preparazione di una audizione pubblica la commissione deve trasmettere le diverse domande alle persone da ascoltare. Essa può chiedere loro di presentare un parere scritto.

(6) Il rimborso delle spese agli esperti ed alle persone informate si effettua solo in base alle convocazioni decise dalla commissione previo assenso del Presidente del Bundestag.

(7) I commi da 1 a 6 si applicano anche alle audizioni a porte chiuse.


>> Allegati

Allegato 2
Registrazione delle associazioni e dei loro rappresentanti
(1) Il Presidente del Bundestag tiene una lista pubblica nella quale sono inserite tutte le associazioni che rappresentano interessi di fronte al Bundestag o al Governo.

(2) Una audizione dei loro rappresentanti ha luogo solo se questi si siano iscritti in questa lista ed abbiano fornito le seguenti indicazioni:
• nome e sede dell’associazione;
• composizione della presidenza e della dirigenza;
• ambito di interessi dell’associazione;
• numero dei membri;
• nome del rappresentante dell’associazione ed
• indirizzo dell’ufficio presso la sede del Bundestag e del Governo.

(3) Tessere di riconoscimento per rappresentanti di interessi sono rilasciate solo se siano state fornite le indicazioni di cui al comma 2.

(4) L’inserimento nella lista non costituisce fondamento della pretesa di audizione o del rilascio di una tessera di riconoscimento.

(5) La lista deve essere annualmente pubblicata dal Presidente del Bundestag sul Bundesanzeiger.

Allegato 5
Direttive per la discussione su temi di generale interesse attuale
I. Presupposti del dibattito su questioni di attualità
1. Si effettua un dibattito di un’ora su questioni di attualità (§ 106) se
a) sia concordato nel Consiglio degli anziani,
b) sia richiesto da una Frazione o dal cinque per cento dei membri del Bundestag presenti per la risposta orale del Governo ad una interpellanza,
c) sia richiesto da una Frazione o dal cinque per cento dei membri del Bundestag presenti indipendentemente da una interrogazione presentata per l’ora delle interrogazioni.
2. a) La discussione in base al numero I.1.b) deve essere richiesta e condotta immediatamente dopo la conclusione dell’ora delle interrogazioni.
b) La richiesta di una discussione [I.1.c)] deve essere presentata al Presidente del Bundestag con l’indicazione del tema non oltre le ore 12.00 del giorno precedente. Qualora l’ordine del giorno sia già distribuito, viene comunicata dal Presidente una integrazione.

II. Ordine della discussione
3. In un giorno di seduta del Bundestag può essere condotta solo una discussione.
4. Qualora una discussione sia stata concordata [I.1.a)], non può essere richiesta una ulteriore discussione per lo stesso giorno di seduta.
5. Una discussione richiesta indipendentemente da una interrogazio-
ne presentata per l’ora delle interrogazioni è rinviata al successivo giorno di seduta se per un giorno di seduta venga richiesta una discus-
sione per la risposta orale del Governo ad una interpellanza [I.1.b)]. La discussione rinviata ha la precedenza sulle altre possibilità di
discussione.

III. Durata ed ordine di intervento nella discussione
6. (1) La discussione dura al massimo un’ora. Qualora intervenga un numero di membri di una Frazione inferiore a quello cui spetterebbe ricevere la parola, la discussione si abbrevia in corrispondenza del tempo a loro disposizione.
(2) Non si tiene conto del tempo richiesto da membri del Governo, del Bundesrat o da loro incaricati. Qualora il tempo richiesto da membri del Governo, del Bundesrat o da loro incaricati superi i trenta minuti, la durata della discussione si prolunga di trenta minuti.
(3) Qualora un membro del Governo, del Bundesrat o un loro incaricato prenda la parola dopo la scadenza della prevista durata della discussione o così tardi nella discussione che non sia più possibile una replica di cinque minuti, su richiesta di una Frazione o del cinque per cento dei membri del Bundestag presenti riceve nuovamente la parola un oratore per Frazione. In caso di discussione su richiesta, riceve per primo la parola uno dei membri del Bundestag che abbiano richiesto la discussione [I.1.b) e c)].
7. (1) Il singolo oratore non può parlare per più di cinque minuti. Qualora un oratore parli per meno di cinque minuti, la discussione si abbrevia in corrispondenza del tempo non richiesto.
(2) Qualora un membro del Governo, del Bundesrat o un loro incaricato parli per più di dieci minuti, si applica il § 44, comma 3.
8. Per l’ordine degli interventi vale il § 28 con il criterio che la discussione è aperta da uno dei membri che l’abbiano richiesta.
9. Non sono ammesse mozioni sull’oggetto della discussione.