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Congresso dei Deputati

>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Mozioni per l’aggiornamento della Camera
Aggiornamento su specifica ed importante questione da esaminare con urgenza.

24. - (1) Il Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì un Membro alzandosi in piedi dal suo posto all’inizio dell’attività di interesse pubblico può proporre, in una richiesta di durata non superiore a tre minuti, di promuovere l’aggiornamento della Camera allo scopo di discutere una specifica ed importante questione da esaminare con urgenza. Se lo Speaker è convinto che la questione sia idonea ad essere discussa in tal modo, il Membro deve ottenere l’autorizzazione della Camera o, se tale autorizzazione è negata, l’assenso di non meno di quaranta Membri che al riguardo si alzeranno in piedi dai loro posti per sostenere la mozione o, se meno di quaranta Membri e non meno di dieci si alzeranno in piedi dai loro posti, la Camera stabilirà, per divisione, su questione posta immediatamente, se tale mozione debba essere presentata.

(2) Se l’autorizzazione viene concessa o la mozione ottiene il sostegno necessario o la Camera delibera che debba essere presentata, la mozione sarà rinviata fino all’inizio dell’attività di interesse pubblico del giorno seguente (o, nei Giovedì, fino all’inizio dell’attività di interesse pubblico del Lunedì successivo) allorché i lavori relativi ad essa saranno interrotti dopo tre ore o, se lo Speaker dispone che così è richiesto dall’urgenza della questione, alle 19.00 dello stesso giorno.

(3) Un Membro che intenda proporre di promuovere l’aggiornamento della Camera ai sensi delle disposizioni del presente order deve dare preavviso allo Speaker entro le ore 12.00, se l’urgenza della questione sia nota a quell’ora. Qualora l’urgenza non sia nota entro tale termine, egli darà preavviso successivamente non appena ciò sia possibile. Qualora lo desideri, lo Speaker può rinviare fino ad una specifica ora la propria decisione circa l’idoneità della questione ad essere discussa, allorché potrà interrompere i lavori della Camera a tale scopo.

(4) Nel decidere se una questione sia idonea ad essere discussa, lo Speaker terrà conto della misura in cui essa riguardi le responsabilità amministrative di Ministri della Corona o possa rientrare nell’ambito di competenza dell’attività ministeriale. Nel decidere se una questione sia urgente, lo Speaker terrà conto della probabilità che essa sia portata per tempo all’esame della Camera con altri mezzi.

(5) Lo Speaker dichiarerà se sia o meno convinto che la questione sia idonea ad essere discussa senza fornire alla Camera le ragioni della propria decisione.

(6) La discussione sulle mozioni presentate ai sensi del presente order può comprendere riferimenti a qualunque materia che sarebbe ammissibile in relazione ad una mozione di richiamo dell’argomento in discussione ed è ammessa una mozione ai sensi del presente order nonostante il fatto che una mozione per l’aggiornamento si trovi già all’esame della Camera o ne sia proposta la presentazione.

(7) I lavori relativi a qualunque attività rinviati alle 19.00 ai sensi del presente order possono essere ripresi a conclusione dei lavori sulla predetta mozione per l’aggiornamento della Camera a meno che tale mozione non venga approvata, non saranno interrotti, salvo quanto disposto al paragrafo (2) dello Standing Order n. 15 (Attività esenti), potranno continuare per un ulteriore periodo di tempo secondo quanto sarebbe stato consentito alle 19.00 ai sensi di qualunque order della Camera se una tale mozione non fosse stata presentata e non saranno soggetti alle disposizioni di alcuno di tali order con riguardo alla deliberazione sulla questione in esame fino alla conclusione di detto periodo.


Aggiornamenti periodici.


25. - Nel caso in cui sia stata presentata da un Ministro della Corona una mozione per l’aggiornamento della Camera per un periodo o periodi specifici, la relativa questione sarà posta immediatamente e può essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.


Commissioni permanenti (nota 30)
Gran Commissione Scozzese (discussioni brevi).

95. - (1) Preavvisi di argomenti da sollevare in discussioni brevi nella Gran Commissione Scozzese, in un giorno specificato in un order approvato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)), possono essere dati dai membri della commissione al Table Office.

(2) Gli argomenti di cui venga dato preavviso ai sensi del paragrafo (1) del presente order devono riguardare la Scozia.

(3) Non più di un preavviso di un argomento può essere dato ai sensi del presente order da parte di qualunque membro della commissione per ciascun giorno specificato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)), per la effettuazione di discussioni brevi.

(4) In qualunque giorno così specificato tali discussioni saranno effettuate all’inizio della seduta o, qualora l’order di cui al paragrafo (1) specifichi anche lo svolgimento di interrogazioni per quel giorno, subito dopo le interrogazioni.

(5)

(a) Nessun Membro eccetto il Ministro della Corona che intervenga nella discussione sarà chiamato a parlare più tardi di mezz’ora dopo l’inizio della prima di tali discussioni.

(b) Il Membro che abbia dato preavviso dell’argomento e il Ministro della Corona che intervenga nella discussione possono parlare ciascuno per cinque minuti. Altri Membri possono parlare per tre minuti.

(c) Il presidente può ordinare a qualunque Membro che ecceda i limiti di cui al sottoparagrafo (b) di riprendere immediatamente il suo posto.

(6) Preavvisi di argomenti ai sensi del presente order possono essere dati dieci giorni di seduta prima di quello in cui si richiede che vengano sollevati:

A condizione che quando venga proposto che la Camera si aggiorni per un periodo inferiore a quattro giorni, qualunque giorno durante quel periodo (diverso da un Sabato o una Domenica) sarà calcolato come giorno di seduta ai fini del computo effettuato ai sensi del presente paragrafo.


Gran Commissione Scozzese (dichiarazioni ministeriali).


96. - (1) Il presidente della Gran Commissione Scozzese può consentire ad un Ministro della Corona, che sia o no Membro della Camera, di fare una dichiarazione, di cui gli sia stata data previa comunicazione, e di rispondere a domande poste in merito dai membri della commissione.

(2) Dichiarazioni ministeriali possono essere fatte allo scopo di

(a) agevolare la formulazione di domande al Ministro della Corona da parte dei membri della commissione circa una materia concernente le sue responsabilità ufficiali nella misura in cui riguardino la Scozia, che, nel caso di un law officer scozzese, saranno secondo quanto disposto nella seconda colonna del pertinente sottoparagrafo del paragrafo (2) dello Standing Order n. 152 (Select committee riferite a dipartimenti del governo), nel qual caso i lavori ai sensi del presente order saranno conclusi o ad un’ora stabilita da un order della commissione, per cui una mozione può essere presentata senza preavviso da un membro del governo subito prima dell’inizio di tali lavori, sulla quale mozione la questione sarà posta immediatamente, o, in mancanza di una tale mozione, non più tardi di tre quarti d’ora dopo il loro inizio; o

(b) annunciare la politica del governo su di una materia concernente la Scozia o le iniziative di risposta del governo ad un evento concernente la Scozia, nel qual caso i lavori ai sensi del presente order saranno conclusi a discrezione del presidente.

(3) Dichiarazioni ministeriali possono essere fatte

(a) all’inizio di una seduta; o

(b) se sia previsto lo svolgimento di interrogazioni, subito dopo la conclusione dei relativi lavori; o

(c) se si tengano discussioni brevi, subito dopo la conclusione di quei lavori.

(4) Un Ministro della Corona che faccia una dichiarazione ai sensi del paragrafo (1) del presente order, che non sia Membro della Camera, non può farlo dai banchi della commissione; e non avrà diritto di voto, né di presentare alcuna mozione né sarà computato ai fini del numero legale.


Gran Commissione Scozzese (mozioni autonome per l’aggiornamento).


99. - (1) In ciascuno dei giorni specificati in un order della Camera ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)) per l’esame di mozioni per l’aggiornamento della Gran Commissione Scozzese, tali mozioni, di cui sia stato dato preavviso in conformità ai successivi paragrafi (2) e (3), avranno la precedenza.

(2) Un membro della commissione che dia preavviso di una mozione per l’aggiornamento della commissione ai sensi del presente order

(a) darà anche preavviso dell’argomento su cui intenda richiamare l’attenzione nella mozione per l’aggiornamento della commissione, e

(b) darà tale preavviso di mozione e dell’argomento per iscritto non oltre dieci giorni di seduta prima di quello in cui la mozione debba essere presentata:

A condizione che l’argomento su cui si richiama l’attenzione riguardi la Scozia.

(3) I giorni specificati per l’esame di mozioni per l’aggiornamento della commissione ai sensi del presente order saranno distribuiti come segue:

(a) quattro a disposizione del governo;

(b) due a disposizione del leader del maggiore partito di Opposizione in Scozia; e

(c) due a disposizione del leader del secondo maggiore partito di Opposizione in Scozia:

A condizione che un giorno, specificato in un order della Camera ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)), in cui l’attività debba essere interrotta alle o dopo le 15.30 sarà considerato come due giorni ai fini del presente order, se non sia previsto in quel giorno l’esame di alcuna attività diversa da quella cui si applica il presente order.

(4) Ai fini del presente order il “maggiore” ed il “secondo maggiore” partito di opposizione in Scozia saranno quei partiti, che non siano rappresentati nel Governo di Sua Maestà e di cui il Leader of the Opposition non sia membro, che abbiano il maggiore ed il secondo maggiore numero di Membri che rappresentino collegi elettorali in Scozia, e di cui non meno di tre Membri siano stati eletti alla Camera come membri di quei partiti.


Gran Commissione Gallese (discussioni brevi).


104. - (1) Preavvisi di argomenti da sollevare in discussioni brevi nella Gran Commissione Gallese, in un giorno specificato in un order approvato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 108 (Gran Commissione Gallese (sedute)), possono essere dati dai membri della commissione al Table Office.

(2) Gli argomenti di cui venga dato preavviso ai sensi del paragrafo (1) del presente order devono riguardare il Galles.

(3) Non più di un preavviso di un argomento può essere dato ai sensi del presente order da parte di qualunque membro della commissione per ciascun giorno specificato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 108 (Gran Commissione Gallese (sedute)), per la effettuazione di discussioni brevi.

(4) In qualunque giorno così specificato tali discussioni si terranno all’inizio della seduta o, qualora l’order di cui al paragrafo (1) specifichi anche lo svolgimento di interrogazioni per quel giorno, subito dopo le interrogazioni.

(5)

(a) Nessun Membro eccetto il Ministro della Corona che intervenga nella discussione sarà chiamato a parlare più tardi di mezz’ora dopo l’inizio della prima di tali discussioni.

(b) Il Membro che abbia dato preavviso dell’argomento e il Ministro della Corona che intervenga nella discussione possono parlare ciascuno per cinque minuti. Altri Membri possono parlare per tre minuti.

(c) Il presidente può ordinare a qualunque Membro che ecceda i limiti di cui al sottoparagrafo (b) di riprendere immediatamente il suo posto.

(6) Preavvisi di argomenti ai sensi del presente order possono essere dati dieci giorni di seduta prima di quello in cui si richiede che vengano sollevati:

A condizione che quando venga proposto che la Camera si aggiorni per un periodo inferiore a quattro giorni, qualunque giorno durante quel periodo (diverso da un Sabato o una Domenica) sarà calcolato come giorno di seduta ai fini del computo effettuato ai sensi del presente paragrafo.


Gran Commissione Gallese (dichiarazioni ministeriali).


105. - (1) Il presidente della Gran Commissione Gallese può consentire ad un Ministro della Corona, che sia o no Membro della Camera, di fare una dichiarazione, di cui gli sia stata data previa comunicazione, su di una materia riguardante il Galles, e di rispondere a domande poste in merito dai membri della commissione.

(2) Dichiarazioni ministeriali possono essere fatte

(a) all’inizio di una seduta; o

(b) se sia previsto lo svolgimento di interrogazioni, subito dopo la conclusione dei relativi lavori; o

(c) se si tengano discussioni brevi, subito dopo la conclusione di quei lavori.

(3) I lavori ai sensi del presente order saranno conclusi a discrezione del presidente.

(4) Un Ministro della Corona che faccia una dichiarazione ai sensi del paragrafo (1) del presente order, che non sia Membro della Camera, non può farlo dai banchi della commissione; e non avrà diritto di voto, né di presentare alcuna mozione né sarà computato ai fini del numero legale.


Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (discussioni brevi).


111. – (1) Preavvisi di argomenti da sollevare in discussioni brevi nella Gran Commissione per l’Irlanda del Nord, in un giorno specificato in un order approvato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 116 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (sedute)), possono essere dati dai membri della commissione al Table Office.

(2) Gli argomenti di cui venga dato preavviso ai sensi del paragrafo (1) del presente order devono riguardare l’Irlanda del Nord.

(3) Non più di un preavviso di un argomento può essere dato ai sensi del presente order da parte di qualunque membro della commissione per ciascun giorno specificato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 116 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (sedute)), per la effettuazione di discussioni brevi.

(4) In qualunque giorno così specificato tali discussioni si terranno all’inizio della seduta o, qualora l’order di cui al paragrafo (1) specifichi anche lo svolgimento di interrogazioni per quel giorno, subito dopo le interrogazioni.

(5)

(a) Nessun Membro eccetto il Ministro della Corona che intervenga nella discussione sarà chiamato a parlare più tardi di mezz’ora dopo l’inizio della prima di tali discussioni.

(b) Il Membro che abbia dato preavviso dell’argomento e il Ministro della Corona che intervenga nella discussione possono parlare ciascuno per cinque minuti. Altri Membri possono parlare per tre minuti.

(c) Il presidente può ordinare a qualunque Membro che ecceda i limiti di cui al sottoparagrafo (b) di riprendere immediatamente il suo posto.

(6) Preavvisi di argomenti ai sensi del presente order possono essere dati dieci giorni di seduta prima di quello in cui si richiede che vengano sollevati:

A condizione che quando venga proposto che la Camera si aggiorni per un periodo inferiore a quattro giorni, qualunque giorno durante quel periodo (diverso da un Sabato o una Domenica) sarà calcolato come giorno di seduta ai fini del computo effettuato ai sensi del presente paragrafo.


Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (dichiarazioni ministeriali).


112. - (1) Il presidente della Gran Commissione per l’Irlanda del Nord può consentire ad un Ministro della Corona, che sia o no Membro della Camera, di fare una dichiarazione, di cui gli sia stata data previa comunicazione, su di una materia riguardante l’Irlanda del Nord e di rispondere a domande poste in merito dai membri della commissione.

(2) Dichiarazioni ministeriali possono essere fatte

(a) all’inizio di una seduta; o

(b) se sia previsto lo svolgimento di interrogazioni, subito dopo la conclusione dei relativi lavori; o

(c) se si tengano discussioni brevi, subito dopo la conclusione di quei lavori.

(3) I lavori ai sensi del presente order saranno conclusi a discrezione del presidente.

(4) Un Ministro della Corona che faccia una dichiarazione ai sensi del paragrafo (1) del presente order, che non sia Membro della Camera, non può farlo dai banchi della commissione; e non avrà diritto di voto, né di presentare alcuna mozione né sarà computato ai fini del numero legale.


Select Committee (nota 36)
Registrazione nei resoconti di audizioni di select committee.

120. - I nomi dei membri presenti a ciascuna seduta di una select committee saranno registrati nei resoconti di audizioni, se ve ne siano.


Testimoni e memorie scritte (select committee).


135. - (1) Tutte le select committee che abbiano potere di convocare persone e richiedere materiali e documenti avranno potere di pubblicare i nomi di persone comparse come testimoni innanzi ad esse, e di autorizzare la pubblicazione da parte dei testimoni interessati o in altro modo di memorie scritte da essi presentate.

(2) Lo Speaker avrà potere di autorizzare tale pubblicazione nel caso di una tale select committee non più esistente.


Pubblicazione di audizioni (select committee).


136. - Quando sia stata effettuata una audizione innanzi ad una select committee riunita in seduta pubblica, nessun ricorso per violazione di prerogative parlamentari sarà intentato in ragione del fatto che essa sia stata pubblicata prima di essere stata oggetto di relazione alla Camera.


Nota 9
Motion for the Adjournement of the House - Adjournment Debate

Su tali mozioni si svolgono le c.d. “discussioni sull’aggiornamento” (Adjournment Debate), che hanno luogo in Assemblea il mercoledì mattina fra le 9,30 e le 14.00; in tali occasioni la Camera discute formalmente “se aggiornarsi o no” ma per antica tradizione tali discussioni costituiscono, mediante estrazione a sorte, una opportunità per i deputati della maggioranza e dell’opposizione che non abbiano incarichi di governo o di partito (backbencher) per discutere con il ministro competente di argomenti di loro interesse, di solito relativi al proprio collegio elettorale.


Nota 33
Moment of interruption


Il momento dell’interruzione (moment of interruption) è il momento in cui ordinariamente si concludono i lavori di un determinato giorno di seduta, secondo quanto espressamente previsto dalle norme di procedura (le ore 22.00, nei giorni dal Lunedì al Giovedì; le ore 14.30, il Venerdì). Dopo tale momento specifico, sono per prassi consentiti trenta minuti di discussione sull’aggiornamento (adjournment devate, vd. nota 9) e la Camera può eventualmente procedere alle sole “attività esenti” (exempted business) di cui allo S.O. n. 15 o ad attività su cui non vi sia opposizione (unopposed business).