Informazione, valutazione, indirizzo e controllo - Procedure conoscitive Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO XI
Dell’esame e discussione di comunicazioni, programmi o piani del Governo ed altre relazioni

CAPITOLO PRIMO
Delle comunicazioni del Governo

Articolo 196
1. Quando il Governo invii al Congresso una comunicazione perché venga discussa, in Assemblea o in commissione, la discussione avrà inizio con l’intervento di un membro del Governo, dopo il quale potrà far uso della parola, per un tempo massimo di quindici minuti, un rappresentante di ogni Gruppo parlamentare.
2. I membri del Governo potranno rispondere ai quesiti posti in forma separata, congiunta o raggruppati per materia. Tutti gli intervenienti potranno replicare per un termine massimo di dieci minuti ciascuno.

Articolo 197
1. Conclusa la discussione, si aprirà un termine di trenta minuti, durante il quale i Gruppi parlamentari potranno presentare all’Ufficio di Presidenza proposte di risoluzione. L’Ufficio di Presidenza ammetterà le proposte che siano coerenti con la materia oggetto della discussione.
2. Le proposte ammesse potranno essere illustrate per un tempo massimo di cinque minuti. Il Presidente potrà concedere un intervento contrario per lo stesso tempo, dopo l’illustrazione di ciascuna di esse.
3. Le proposte di risoluzione saranno votate secondo l’ordine di presentazione, salvo quelle di rigetto complessivo del contenuto della comunicazione del Governo, che saranno votate per prime.


CAPITOLO SECONDO
Dell’esame dei programmi e piani presentati dal Governo

Articolo 198
1. Qualora il Governo presenti un programma o piano richiedendo che il Congresso si pronunci, l’Ufficio di Presidenza ordinerà il suo invio alla commissione competente.
2. L’ufficio di presidenza della commissione organizzerà l’esame e ne fisserà i termini. La commissione designerà, se del caso, un comitato di studio del programma o piano in questione. La discussione nella commissione si conformerà a quanto previsto nel capitolo precedente, intendendosi che il termine per la presentazione di proposte di risoluzione sarà di tre giorni qualora l’Ufficio di Presidenza del Congresso avesse deciso che quelle debbano essere discusse nell’Assemblea della Camera.


CAPITOLO TERZO
Dell’esame di relazioni che debbano essere presentate al Congresso

Articolo 199
1. Ricevuta la relazione annuale della Corte dei Conti, si procederà conformemente a quanto stabilito all’articolo precedente.
2. Il Presidente del Congresso, in accordo con l’Ufficio di Presidenza e sentita la Giunta dei Portavoce, su richiesta di una commissione, potrà richiedere alla Corte dei Conti, nelle ipotesi contemplate nella legge organica che la riguarda, di inviare alla Camera relazioni, documenti o precedenti su di una determinata questione.

Articolo 200
1. Ricevuta la relazione annuale o una relazione straordinaria del Difensore del Popolo, ed una volta che sia stata inserita all’ordine del giorno, quello esporrà oralmente davanti all’Assemblea o, se del caso, davanti alla Deputazione Permanente, una sintesi della relazione stessa. Dopo questa esposizione potrà far uso della parola, per un tempo massimo di quindici minuti, un rappresentante di ogni Gruppo parlamentare per precisare la sua posizione.
2. I Deputati, i Gruppi parlamentari e le commissioni potranno richiedere, con comunicazione scritta motivata e attraverso il Presidente del Congresso, l’intervento del Difensore del Popolo per l’indagine o chiarimento circa atti, risoluzioni o comportamenti materiali posti in essere nelle Amministrazioni Pubbliche, che riguardino un cittadino o un gruppo di cittadini.

Articolo 201
Le altre relazioni che, per disposizione costituzionale o di legge, debbano essere presentate alle Cortes Generali o al Congresso dei Deputati, saranno oggetto dell’esame previsto agli articolo 196 e 197 del presente Regolamento, escluso l’intervento iniziale del Governo, potendo o meno dar luogo, secondo la loro natura, alla formulazione di proposte di risoluzione.


CAPITOLO QUARTO
Delle informazioni del Governo

Articolo 202
1. I membri del Governo, su propria richiesta o quando lo richieda la commissione corrispondente, si presenteranno davanti a questa per tenere una seduta di carattere informativo.
2. Lo svolgimento della seduta consterà delle seguenti fasi: esposizione orale del Ministro, sospensione per un tempo massimo di quarantacinque minuti perché i Deputati e i Gruppi parlamentari possano preparare la formulazione di domande o osservazioni e successiva risposta a queste da parte del membro del Governo.
3. I membri del Governo potranno presentarsi, a tali fini, con l’assistenza di autorità e funzionari dei loro Dipartimenti.

Articolo 203
1. I membri del Governo, su propria richiesta o per decisione dell’Ufficio di Presidenza della Camera e della Giunta dei Portavoce, si presenteranno davanti all’Assemblea o a qualunque commissione per fornire informazioni su di una determinata materia. L’iniziativa per la adozione di tali decisioni spetterà a due Gruppi parlamentari o ad un quinto dei membri della Camera o della commissione, secondo i casi.
2. Dopo la esposizione orale del Governo potranno intervenire i rappresentanti di ogni Gruppo parlamentare per dieci minuti, precisando posizioni, formulando domande o facendo osservazioni, alle quali il Governo risponderà senza ulteriore votazione.
3. In casi eccezionali, la Presidenza potrà, in accordo con l’Ufficio di Presidenza e sentita la Giunta dei Portavoce, autorizzare interventi affinché i Deputati possano semplicemente formulare domande o chiedere chiarimenti sull’informazione fornita. Il Presidente, a tal fine, fisserà un numero o un tempo massimo di interventi.



Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati

2. Risoluzione del 25 gennaio 1983, della Presidenza sulla procedura prevista all’articolo 203 del Regolamento della Camera

Il breve periodo di vigenza del nuovo Regolamento della Camera rende necessario che l’applicazione di quelle sue disposizioni che si riferiscano a procedure parlamentari di particolare rilevanza si conformino a regole di generalità e coerenza istituzionale.
Detta particolarità ricorre nella procedura prevista all’articolo 203 del Regolamento, che fa riferimento alla audizione di membri del Governo davanti all’Assemblea della Camera o ad una delle commissioni per fornire informazioni su di un determinato argomento, dovendosi distinguere detta seduta informativa di portata limitata dalla seduta informativa di portata generale prevista all’articolo 202 del Regolamento medesimo.
Per la sua applicazione alla audizione davanti alle commissioni del Congresso dei Deputati ed in merito alle precedenti considerazioni, questa Presidenza, una volta ottenuto il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della Camera e della Giunta dei Portavoce, in applicazione dell’articolo 32.2 del Regolamento ha emanato la seguente:

RISOLUZIONE

Primo
1. Spetta esclusivamente alla Presidenza della commissione qualificare la eccezionalità dei casi o circostanze in cui sia necessaria l’apertura di un turno di domande o richieste di chiarimento di Deputati sulle informazioni fornite dai membri del Governo così come la fissazione del numero e del tempo massimo degli interventi.
2. Per adottare la decisione di apertura del turno straordinario la Presidenza dovrà contare sull’accordo dell’ufficio di presidenza della commissione, sentiti i portavoce dei Gruppi parlamentari in essa presenti.

Secondo
1. Nell’ipotesi che si neghi l’apertura del turno straordinario, i Gruppi parlamentari ed i Deputati potranno presentare ricorso all’Ufficio di Presidenza della Camera.
2. Qualora l’Ufficio di Presidenza della Camera accolga la pretesa manifestata dai Gruppi parlamentari o Deputati ricorrenti, verrà convocata la commissione, inserendo all’ordine del giorno l’apertura di detto turno straordinario di interventi.

Terzo
Una volta aperto il turno straordinario di interventi di Deputati, sarà possibile solo formulare semplicemente domande o chiedere chiarimenti sulle informazioni fornite, senza la possibilità di sostituzioni dei parlamentari presenti.

Quarto
Concluso il turno di intervento di Deputati, la seduta sarà sospesa per un tempo massimo di quarantacinque minuti.
Ripresa la seduta, si procederà alla replica da parte del membro del Governo, restando esclusa tanto la discussione quanto una ulteriore votazione.


7. Risoluzione, del 2 novembre 1983, della Presidenza ad integrazione di quanto previsto nella prima Disposizione finale della Legge Organica n. 1/1979, sull’ordinamento penitenziario

La prima Disposizione finale della Legge Organica n. 1/1979, sull’ordinamento penitenziario, dispone che determinate decisioni adottate dai Ministeri della Giustizia e degli Interni saranno comunicate alla Commissione Giustizia del Congresso dei Deputati ai fini dell’adozione della risoluzione conforme ai sensi del Regolamento. L’ipotesi non risulta contemplata nel Regolamento della Camera, per cui questa Presidenza, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32.2 del Regolamento del Congresso dei Deputati, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, ha disposto quanto segue:

Primo
Una volta qualificata dall’Ufficio di Presidenza della Camera la comunicazione del Governo in cui si dia conto di una decisione adottata dai Ministeri della Giustizia e degli Interni, ai sensi di quanto stabilito nella prima Disposizione finale della Legge Organica n. 1/1979, sull’ordinamento penitenziario, se ne assegnerà l’esame alla Commissione Giustizia e Interni del Congresso dei Deputati, affinché venga inserita all’ordine del giorno della sua prima seduta.

Secondo
Aperta la discussione con la lettura della comunicazione del Governo, saranno consentiti, per quindici minuti ciascuno, un intervento a favore ed uno contro la decisione adottata dai Ministeri della Giustizia e degli Interni.

Terzo
I Gruppi parlamentari che non fossero intervenuti a favore o contro potranno precisare la propria posizione per dieci minuti.

Quarto
I membri del Governo potranno far uso della parola ogni volta che lo chiedano, senza pregiudizio ai poteri spettanti alla Presidenza per la regolamentazione delle discussioni.

Quinto
Conclusa la discussione, la Presidenza porrà in votazione il giudizio della commissione circa l’assenso o dissenso con la decisione del Governo.


10. Risoluzione, del 4 aprile 1984, della Presidenza sull’esame parlamentare della relazione annuale del Consiglio Generale del Potere Giudiziario

L’articolo 4 della Legge organica n. 1/1980, del 10 gennaio 1980, sul Consiglio Generale del Potere Giudiziario, stabilisce che questo invierà alle Cortes Generali ed al Governo una Relazione annuale sullo stato e le attività dell’amministrazione della giustizia.
Il Regolamento del Congresso, al suo articolo 201, disciplina l’esame delle diverse relazioni che devono essere presentate al Congresso e rinvia a quanto disposto agli articolo 196 e 197, escludendo l’intervento iniziale del Governo e riconoscendo la possibilità di formulare proposte di risoluzione secondo la natura della relazione.
A fronte della necessità di precisare tali aspetti ed adeguarli alla particolare natura della Relazione suddetta, questa Presidenza, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, conformemente all’articolo 32 del Regolamento, ha deciso:

Primo
Ricevuta la Relazione annuale del Consiglio Generale del Potere Giudiziario sullo stato dell’amministrazione della giustizia, l’Ufficio di Presidenza del Congresso la rinvierà alla Commissione Giustizia e Interni della Camera per la procedura informativa.

Secondo
La seduta della Commissione avrà inizio con la presentazione della Relazione da parte del Presidente del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, con la presidenza, a tal fine, del Presidente della Camera.
Dopo tale presentazione potranno far uso della parola uno o più rappresentanti di ogni Gruppo parlamentare, per formulare domande o fare osservazioni, per un tempo massimo di quindici minuti per ogni Gruppo.
Dopo la risposta del Presidente del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, gli intervenienti potranno nuovamente far uso della parola per un tempo massimo di dieci minuti per Gruppo.
La commissione potrà designare un comitato perché riferisca, entro quindici giorni, sullo stato e le attività dell’amministrazione della giustizia contenuti nella Relazione.

Terzo
Conclusa detta audizione, o discussa e votata da parte della commissione la relazione del comitato, si aprirà un termine di tre giorni per presentare proposte di risoluzione all’ufficio di presidenza della commissione. L’ufficio di presidenza della commissione ammetterà le proposte che siano coerenti con la Relazione oggetto della discussione riferite al servizio pubblico della giustizia e rispettando, in ogni caso, l’indipendenza della funzione giurisdizionale. Quelle ammesse all’esame, senza pregiudizio a quanto stabilito all’articolo 31.2 del Regolamento della Camera, saranno trasmesse all’Ufficio di Presidenza del Congresso ai fini del loro inserimento all’ordine del giorno di una seduta plenaria.

Quarto
Le proposte ammesse, una volta inserite all’ordine del giorno di una seduta plenaria, potranno essere illustrate per un tempo massimo di dieci minuti, potendo concedersi un intervento contrario per lo stesso tempo, dopo la illustrazione di ciascuna di esse. Gli emendamenti alle proposte saranno regolati da quanto disposto nel Regolamento per le proposte di carattere non legislativo.

Quinto
Le decisioni adottate in Assemblea saranno comunicate, in ogni caso, al Consiglio Generale del Potere Giudiziario.


24. Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, del 21 aprile 1992, riuniti in seduta congiunta sull’organizzazione ed il funzionamento della Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo

Si ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali, Sezione Cortes Generali, della Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato sull’organizzazione ed il funzionamento della Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo, approvata nella loro riunione congiunta del 21 aprile 1992.

La modifica della Legge Organica n. 3/1981, sul Difensore del Popolo, approvata con la Legge Organica n. 2/1992, del 5 marzo 1992, stabilisce la creazione di una Commissione mista Congresso-Senato per i rapporti con il Difensore del Popolo, che viene a sostituire le Commissioni precedentemente previste per ciascuna Camera. Risulta necessario di conseguenza disciplinare le caratteristiche proprie della nuova Commissione mista, al cui fine gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro riunione congiunta del 21 aprile 1992, hanno approvato la seguente Risoluzione:

Primo
La Commissione mista Congresso-Senato per i rapporti con il Difensore del Popolo a cui si riferisce la Legge Organica sul Difensore del Popolo sarà composta dai membri designati dai Gruppi parlamentari costituiti nelle Camere, nel numero che, rispetto a ciascuno, decidano gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, in riunione congiunta, per ogni legislatura.

Secondo
1. Nella sua seduta costitutiva, la Commissione eleggerà fra i suoi membri un ufficio di presidenza costituito da un Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari.
2. La Commissione fisserà all’inizio di ogni legislatura la Camera in cui debba stabilire la propria sede e sarà assistita dai servizi giuridici ed amministrativi della stessa.

Terzo
1. La Commissione mista sarà convocata dal suo Presidente, in accordo con il Presidente della Camera in cui abbia sede, su iniziativa propria o su richiesta di un quinto dei membri della Commissione. L’ordine del giorno della Commissione sarà fissato dall’ufficio di presidenza della stessa, in accordo con il suo Presidente.
2. In ogni caso, la Commissione si riunirà quando lo decidano congiuntamente i Presidenti di entrambe le Camere, potendo ognuno dei due presiedere le sue sedute.

Quarto
1. La Commissione mista eserciterà le funzioni previste nella Legge Organica sul Difensore del Popolo e nel Regolamento di organizzazione e funzionamento del Difensore del Popolo e conoscerà delle questioni che le assegnino gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato.
2. La Relazione annuale che, conformemente a quanto disposto agli articoli 32 e 33 della Legge Organica sul Difensore del Popolo, questo deve presentare alle Cortes, così come le Relazioni straordinarie che il Difensore indirizzi alle stesse, saranno sottoposte all’esame della Commissione mista, previamente alla loro discussione nelle Assemblee delle Camere, secondo il seguente procedimento:

a. Ricevuta la Relazione, verrà rinviata alla Commissione mista, spettando al suo Presidente, in accordo con l’ufficio di presidenza, l’inserimento del suo esame all’ordine del giorno di una seduta della Commissione.

b. Lo svolgimento della seduta consterà delle seguenti fasi: esposizione generale della Relazione da parte del Difensore del Popolo, intervento per un tempo massimo di dieci minuti dei rappresentanti di ogni Gruppo parlamentare per formulare domande o chiedere chiarimenti, e successiva risposta a queste da parte del Difensore del Popolo.

Il Presidente della Commissione, in accordo con l’ufficio di presidenza e sentiti i portavoce dei Gruppi parlamentari, potrà autorizzare una serie di interventi affinché i membri della Commissione mista semplicemente formulino domande o chiedano chiarimenti. Il Presidente fisserà a tal fine un numero o un tempo massimo di interventi.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Prima
In quanto non previsto dalla presente Risoluzione, la Commissione mista si regolerà secondo quanto disposto nelle norme che, su proposta della stessa, approvino gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato in seduta congiunta e, in mancanza di queste, dal Regolamento della Camera in cui la Commissione abbia la sua sede.

Seconda
Si applicheranno alla Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo le disposizioni sulle pubblicazioni ufficiali delle Cortes Generali, contenute nelle Norme approvate dagli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro riunione congiunta del 17 gennaio 1991, la cui Norma terza è redatta nei termini seguenti:
“Nella Serie A, ‘Attività parlamentari’, saranno oggetto di pubblicazione tutti i testi e documenti relativi ai procedimenti parlamentari delle Cortes Generali, agli organi misti Congresso-Senato ed alle sedute congiunte e, in particolare i seguenti:

 1. Le norme approvate dagli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato in riunione congiunta e le risoluzioni e decisioni degli stessi che debbano essere oggetto di conoscenza generale, ad eccezione delle norme e risoluzioni a cui riferisce la norma quarta.
 2. Le decisioni relative alla composizione delle commissioni miste e delle delegazioni delle Cortes Generali presso gli organismi internazionali, così come l’elenco di membri delle stesse e dei loro organi direttivi e, se del caso, le loro norme interne di funzionamento.
 3. Le iniziative parlamentari presentate per il loro esame nelle commissioni miste, una volta ammesse all’esame dall’Ufficio di Presidenza del Congresso dei Deputati o dall’Ufficio di Presidenza del Senato, così come le modifiche che successivamente intervengano sulle stesse.
 4. Le risoluzioni approvate dalle commissioni miste e, in particolare, le risoluzioni della Commissione mista per i rapporti con la Corte dei Conti, che saranno pubblicate insieme alle relazioni della Corte dei Conti da cui traggano origine.
 5. Le relazioni di comitato, i pareri di commissione e le decisioni delle Assemblee di entrambe le Camere relativi al Rendiconto generale dello Stato.
 6. La relazione sulle sue attività che ogni periodo di sedute deve elaborare la Commissione mista per le Comunità Europee.
 7. La relazione annuale o le relazioni straordinarie del Difensore del Popolo che debbano essere esaminate dalla Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo.
 8. Il risultato delle attività delle commissioni miste di studio. Quando detta attività si concluda con una relazione presentata alle Assemblee di entrambe le Camere, anche le decisioni di queste saranno oggetto di pubblicazione in questa Serie.
 9. Le conclusioni approvate dalle Assemblee delle Camere su proposta delle commissioni congiunte di inchiesta previste all’articolo 76 della Costituzione.
10. I testi della Commissione mista prevista al paragrafo 2 dell’artico-
lo 74 della Costituzione e le corrispondenti decisioni di ogni Camera sugli stessi”.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Prima
1. La composizione della Commissione mista durante la presente legislatura si conformerà a quanto stabilito per le altre commissioni miste nella Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato sulla composizione delle Commissioni miste Congresso-Senato, approvata l’8 aprile 1991.
2. I Gruppi parlamentari comunicheranno i nomi dei componenti della Commissione nei dieci giorni successivi all’entrata in vigore di questa Risoluzione, procedendosi, una volta trascorso detto termine, alla sua immediata costituzione.

Seconda
Una volta designato l’ufficio di presidenza della Commissione, questo delibererà sulla procedura da seguire rispetto agli argomenti che risultavano in esame nelle commissioni incaricate in ogni Camera dei rapporti con il Difensore del Popolo al momento della entrata in vigore della Legge Organica n. 2/1992, del 5 marzo 1992.

DISPOSIZIONE FINALE
La presente Risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


25. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 21 aprile 1992, sull’esame in Assemblea delle Relazioni annuali o straordinarie del Difensore del Popolo

In conformità a quanto disposto dall’articolo 97 del Regolamento, si ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali della Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati relativa all’esame nell’Assemblea della Camera delle Relazioni annuali o straordinarie del Difensore del Popolo, del 21 aprile 1992.

Creata dalla Legge Organica n. 2/1992, del 5 marzo 1992, la Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo, che sostituisce quelle precedentemente esistenti in ciascuna Camera con l’incarico dei rapporti con quella Istituzione, ed una volta che gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro odierna riunione congiunta, hanno approvato la Risoluzione sulla organizzazione ed il funzionamento di detta Commissione mista, nella quale si disciplina l’esame davanti alla stessa delle Relazioni annuali o straordinarie del Difensore del Popolo, è necessario adeguare alla nuova situazione il contenuto della Risoluzione della Presidenza sull’esame parlamentare della Relazione annuale o della Relazione straordinaria del Difensore del Popolo, del 4 aprile 1984. A tal fine, e con il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della Camera e della Giunta dei Portavoce, conformemente a quanto disposto dall’articolo 32.2 del Regolamento, questa Presidenza ha deciso quanto segue:

Articolo unico
Inserita all’ordine del giorno di una seduta plenaria la Relazione annuale o straordinaria del Difensore del Popolo, il procedimento si conformerà alle seguenti norme:
1. Esposizione da parte del Difensore del Popolo di una sintesi della Relazione, dopo la cui audizione inizieranno le deliberazioni.
2. Intervento, per un tempo massimo di quindici minuti, di un rappresentante di ogni Gruppo parlamentare, per precisare in merito la propria posizione.
3. A motivo di tale argomento non potranno essere presentate proposte di risoluzione, senza pregiudizio alle iniziative regolamentari che possano proporsi.

Disposizione abrogativa
È abrogata la Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati sull’esame parlamentare della Relazione annuale o della Relazione straordinaria del Difensore del Popolo, del 4 aprile 1984.

Disposizione finale
La presente Risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


41. Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro riunione congiunta del 25 maggio 2000, con cui si modifica la Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato sull’organizzazione ed il funzionamento della Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo, del 21 aprile 1992

In conformità a quanto disposto all’articolo 2 della Legge organica n. 3/1981, del 6 aprile 1981, sul Difensore del Popolo, modificata dalla Legge organica n. 2/1992, del 5 marzo 1992, spetta alla Commissione mista Congresso-Senato incaricata dei rapporti con il Difensore del Popolo di proporre alle Assemblee delle Camere il candidato o candidati a Difensore del Popolo. A sua volta, le caratteristiche proprie della suddetta Commissione appaiono regolate nella Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato riuniti in seduta congiunta, sull’organizzazione ed il funzionamento della Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo, del 21 aprile 1992. Risulta opportuno introdurre, nel procedimento di proposta del candidato o candidati a Difensore del Popolo, la possibilità di preventiva audizione di questi nella citata Commissione per ottenere chiarimenti sulla loro carriera professionale o accademica o sui loro meriti personali. E’ perciò necessario modificare quella Risoluzione, al cui fine gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro riunione congiunta del 25 maggio 2000, hanno approvato la seguente Risoluzione:

Primo
Si modifica il comma quarto della Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato sull’organizzazione ed il funzionamento della Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo, del 21 aprile 1992, che passerà ad avere la seguente redazione:

“1. La Commissione mista eserciterà le funzioni previste nella Legge organica sul Difensore del Popolo e nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Difensore del Popolo e conoscerà delle questioni che le assegnino gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato.

 2. Previamente alla formulazione della proposta alle Assemblee delle Camere di un candidato a Difensore del Popolo, l’ufficio di presidenza della Commissione potrà, di propria iniziativa o su istanza di un Gruppo parlamentare, decidere l’audizione dei candidati proposti.

L’audizione si svolgerà secondo le seguenti regole:

a) I membri della Commissione potranno richiedere al candidato chiarimenti su qualunque elemento riferito alla sua carriera professionale o accademica o sui suoi meriti personali.
b) La Presidenza vigilerà, in ogni caso, sui diritti della persona ascoltata e non ammetterà quelle domande che possano sminuire o mettere indebitamente in questione l’onore o il diritto alla riservatezza del candidato.
c) L’audizione si effettuerà secondo il regime generale di pubblicità delle commissioni.
d) Quei candidati che fossero chiamati a presentarsi davanti alla Commissione consultiva e non lo facessero rimarranno esclusi durante il resto del procedimento.

3. Nella forma prevista al punto precedente, potrà essere decisa la effettuazione di audizioni preventive al riconoscimento della conformità per la nomina degli assistenti proposti dal Difensore del Popolo, che saranno disciplinate dalle stesse regole.

4. La Relazione annuale che, conformemente a quanto disposto agli articoli 32 e 33 della Legge organica sul Difensore del Popolo, questo deve presentare alle Cortes, così come le relazioni straordinarie che il Difensore invii alle stesse, saranno sottoposte all’esame della Commissione mista, preventivamente alla loro discussione nelle Assemblee delle Camere, secondo il seguente procedimento:
a) Ricevuta la Relazione, verrà rinviata alla Commissione mista, spettando al suo Presidente, in accordo con l’ufficio di presidenza, l’inserimento del suo esame all’ordine del giorno di una seduta della commissione.
b) Lo svolgimento della seduta consterà delle seguenti fasi: esposizione generale della Relazione da parte del Difensore del Popolo, intervento per un tempo massimo di dieci minuti dei rappresentanti di ciascun Gruppo parlamentare per formulare domande o chiedere chiarimenti e successiva risposta a queste da parte del Difensore del Popolo.
c) Il Presidente della Commissione, in accordo con l’ufficio di presidenza e sentiti i portavoce dei Gruppi parlamentari, potrà autorizzare interventi affinché i membri della Commissione mista formulino semplicemente domande o chiedano chiarimenti. Il Presidente fisserà a tal fine un numero o un tempo massimo di interventi”.

Secondo
La presente Risoluzione entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


8. Risoluzione, del 14 dicembre 1983, della Presidenza sull’applicazione delle norme regolamentari al funzionamento della commissione di controllo parlamentare sulla RTVE (Radiotelevisione Spagnola)

Secondo
Le audizioni al fine di informare la Commissione su argomenti riferiti all’Ente Pubblico RTVE si conformeranno alle seguenti regole:
1. Il Consiglio di Amministrazione, attraverso il rappresentante corrispondente ed il Direttore Generale dell’Ente Pubblico RTVE, su propria richiesta o per decisione dell’ufficio di presidenza della Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE e dei portavoce dei Gruppi parlamentari nella stessa, si presenteranno davanti alla suddetta Commissione per tenere una seduta informativa generale o per fornire informazioni su di un determinato argomento di loro rispettiva competenza. L’iniziativa per la adozione di tali decisioni spetta a due Gruppi parlamentari o ad un quinto dei membri della Commissione.
2. Dopo la esposizione orale del rappresentante del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale, secondo i casi, potranno intervenire i rappresentanti di ogni Gruppo parlamentare per dieci minuti, formulando domande o facendo osservazioni alle quali replicherà la persona convocata per l’audizione.
3. In casi eccezionali, e quando si tratti di informazioni su di un determinato argomento, la Presidenza della Commissione, in accordo con l’ufficio di presidenza e sentiti i portavoce della Commissione, potrà aprire un turno di interventi perché i Deputati possano semplicemente formulare domande o chiedere chiarimenti sulle informazioni fornite. Il Presidente, a tal fine, fisserà un numero o un tempo massimo di interventi.
4. I Gruppi parlamentari potranno di seguito precisare posizioni, senza avviare una discussione in presenza delle persone convocate per l’audizione.

Terzo
L’audizione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico RTVE a fini informativi e per rispondere ad interrogazioni a risposta orale avrà luogo attraverso il suo Presidente o mediante il membro designato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, senza avviare alcuna discussione.

Quarto
La Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE potrà delegare al proprio ufficio di presidenza il potere di richiedere informazioni e documentazione dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico RTVE e dal Direttore Generale dello stesso, così come di richiedere la presenza di altri funzionari dello stesso Ente Pubblico RTVE, tramite il Presidente del Congresso.