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Funzioni della I Commissione Affari Costituzionali


Il Regolamento (art. 22) fissa il numero delle Commissioni permanenti e ne definisce le competenze per materia, che sono più dettagliatamente specificate da una apposita circolare del Presidente della Camera.

Le Commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione fra i gruppi, che distribuiscono a tal fine fra queste i propri componenti (art. 19 reg.). Ogni deputato fa parte di una sola Commissione permanente, salvo il caso in cui sostituisca, per la durata in carica del Governo, un altro deputato nominato ministro o sottosegretario.

Ciascuna Commissione elegge un proprio Ufficio di presidenza (artt. 20 e 21 reg.) composto dal presidente, che rappresenta la Commissione e ne dirige i lavori, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'organizzazione dei lavori l'Ufficio di presidenza è integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Le Commissioni possono istituire al proprio interno comitati anche permanenti, ad esempio per esprimere i pareri su progetti di legge da inviare ad altra Commissione competente ad esaminarli in via primaria. Per l'esame di questioni che coinvolgono varie materie, più Commissioni permanenti possono essere convocate congiuntamente.

Le Commissioni svolgono attività legislativa, di indirizzo, di controllo e conoscitiva. Nell'ambito dell'attività legislativa le Commissioni si riuniscono in sede referente (quando devono esaminare un progetto e riferirne all'Assemblea), in sede legislativa (quando il progetto è approvato direttamente in Commissione, senza discussione in Assemblea), in sede redigente (quando gli articoli del progetto sono predisposti dalla Commissione, mentre l'approvazione di essi e il voto finale spettano all'Assemblea) e in sede consultiva (quando la Commissione esprime un parere su progetti che siano assegnati in via primaria ad altra Commissione).

Nell'esercizio delle altre loro funzioni, le Commissioni possono votare risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti (art. 117 reg.); possono riunirsi per lo svolgimento di interrogazioni (art. 133) anche a risposta immediata (135 - ter reg.); possono esaminare proposte di nomina, nonché esprimere pareri o rilievi su schemi di atti normativi del Governo (art. 143, c. 4, 96 - ter reg.); possono ascoltare e discutere comunicazioni del Governo (art. 22, c. 3 reg.); possono procedere ad audizioni (art. 143, c. 2 reg.) anche informali e indagini conoscitive (art. 144 reg.).

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