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Allegato B
Seduta n. 205 del 17/9/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta orale:
TURCO, D'ELIA, BELTRANDI, MELLANO e PORETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e successive modifiche ha introdotto uno specifico regime fiscale agevolato per i prodotti editoriali quotidiani e periodici, l'aliquota IVA è ridotta e pari al 4 per cento. Per la normale vendita di supporti audiovisivi l'IVA è al 20 per cento. Ciò per gli interroganti rappresenta una sorta di mercato dell'assurdo, dove il medesimo prodotto ha un'imposta sul valore aggiunto diversa rispetto all'ambito in cui viene venduto;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con un parere del 25 gennaio 2006 (A.S. 320) ha chiesto di eliminare con un intervento normativo la disparità esistente tra l'aliquota Iva applicata a dvd e videocassette venduti in allegato ai giornali in edicola e quella applicata ai prodotti venduti al dettaglio. L'Antitrust rilevava «effetti distorsivi del mercato» e «... distorsioni [che] non risultano giustificate da ragioni di interesse pubblico». «La diversità di trattamento fiscale per i prodotti non editoriali, venduti in abbinamento con quotidiani e periodici, o nei luoghi tipici di vendita, riduce la competizione tra imprese attive in segmenti diversi del mercato distributivo (edicole e altri canali tradizionali), che offrono gli stessi prodotti, anche se diversi dal punto di vista qualitativo». L'Autorità indicava la soluzione
nell'applicazione a tutto il mercato dell'aliquota del 4 per cento. «Una simile misura..., oltre a scoraggiare la diffusione della pirateria, avrebbe la conseguenza desiderabile di produrre effetti positivi sui consumatori, eliminando ingiustificate distorsioni concorrenziali tra le imprese che, nei diversi canali distributivi, offrono DVD e videocassette;
secondo dati raccolti ed elaborati dall'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (Iit-Cnr) l'Italia è tra i primi nella top-ten dei Paesi più vessati dal fenomeno della pirateria musicale, il primo in Europa occidentale. Stiamo parlando di un'industria del valore di sessanta milioni di euro, un quarto del mercato discografico nazionale. E che è minacciata da copie contraffatte o scaricate illegalmente da Internet e che, incise su supporto digitale, sono diffuse attraverso la capillare rete di venditori abusivi che nei mercatini e nelle strade delle nostre città smerciano cd e dvd. Se le rivendite ambulanti costituiscono il 59 per cento del totale, altre «piazze» di smercio sono quelle private (16 per cento), le centrali di masterizzazione (14 per cento) e perfino i negozi musicali (7 per cento). Al vertice di questa fitta rete di produzione e vendita, ovviamente, non c'è l'immigrato del Terzo mondo più o meno regolare, che incontriamo coi tappetini per strada, ma la criminalità organizzata. Un fenomeno che ha, ovviamente, una ricaduta immediata sull'occupazione del settore. Per Enzo Mazza, presidente della Federazione industria musicale italiana: «Tra il 2000 e il 2006 le imprese discografiche e l'intera filiera hanno visto un calo nei fatturati di oltre il 35 per cento con gravi conseguenze occupazionali, confermate anche da una riduzione dei posti di lavoro di oltre il 40 per cento solo in Italia -:
se e quali provvedimenti il Governo intenda prendere per eliminare questa distorsione del mercato e favorire i consumatori, contrastando al contempo fenomeni di pirateria, di contraffazione e contrastando la malavita organizzata.
(3-01213)
Interrogazione a risposta in Commissione:
LUCIANO ROSSI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) comma 1234, articolo 1, ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale, beneficio già previsto in via sperimentale dalla precedente finanziaria n. 266 del 2005;
infatti la predetta Finanziaria 2006 legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 337, «domanda per il 5 per mille» prevedeva «Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente»;
in particolare, per l'anno finanziario 2007, a differenza del modello precedente, sono state previste le seguenti possibilità di destinazione: sostegno delle
ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.460 del 1997; finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università; finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
sulla falsariga di quanto già avvenuto per l'anno 2006, un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2007 sempre nel sito internet dell'Agenzia, che peraltro ne riporta la data di entrata in vigore e di pubblicazione il 6 giugno 2007 (!), recante «Determinazione delle modalità di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 1, commi 1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», individuando i soggetti facoltizzati all'invio delle domande ed altre modalità attuative, ha definito la procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme, fissando al 30 marzo 2007 (sic!) il termine per l'invio delle domande ed al 30 giugno 2007 a pena di decadenza, il termine per la presentazione da parte dei soggetti già iscritti negli elenchi, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
per quanto riguarda gli elenchi dei soggetti ammessi alla destinazione della quota, il primo elenco relativo, ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge n.296 del 2006 (ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale e associazioni riconosciute) è stato curato dall'Agenzia delle Entrate, gli altri due elenchi pubblicati, relativi agli enti di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1234 (enti della ricerca scientifica e dell'università ed enti della ricerca sanitaria), sono stati, invece, predisposti a cura del ministero dell'università e della ricerca e il ministero della salute;
precedentemente, il Governo Berlusconi aveva già individuato detta destinazione del danaro dei contribuenti a finalità benefiche e socialmente utili come da predetto articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, demandando, parimenti, a un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di richiesta di ammissione al beneficio, la definizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto, nonché le modalità di riparto delle somme destinate dai contribuenti (atto di natura non regolamentare decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, che definiva, per l'esercizio finanziario 2006, le modalità di destinazione del beneficio concesso, normativa, recentemente, integrata con circolare n. 30 dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007, esplicativa del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo);
infatti, nel sito internet della Agenzia delle Entrate sono visionabili gli elenchi definitivi dei soggetti ammessi alla destinazione della quota, di cui al comma 337, articolo 1, legge n. 266 del 2005 lettere a), b) e c) con lista degli adempimenti a carico dei soggetti iscritti nei predetti elenchi per l'ammissione al riparto della quota e la predetta circolare del 22 maggio 2007 dell'Agenzia, ha appunto esplicitato detti adempimenti a carico dei soggetti richiedenti, tra cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, condizione necessaria per usufruire dei benefici;
quindi già nell'esercizio finanziario 2006 è stata emanata, a titolo sperimentale, detta normativa che dà la possibilità
al contribuente di destinare una quota pari a 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a enti no profit che rientrino nelle categorie indicate, attuando un intervento di grande rilievo scientifico, sociale e culturale d'interesse della collettività e dei contribuenti a cui avrebbe dovuto coniugarsi un più celere riparto ed assegnazione delle risorse finanziarie destinate dai contribuenti per alimentare detta finalità benefica, il che non è ancora avvenuto a causa del perdurare dei controlli sulla regolarità delle domande presentate;
peraltro, la recente Finanziaria 2007, ha replicato la precedente iniziativa del Governo Berlusconi, tuttavia con alcune novità e differenze sul 5 per mille, di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della Finanziaria n. 296 del 2006, riportate nei commi da 1234 a 1237 della predetta legge finanziaria per il 2007: sono stati esclusi i comuni di residenza dei contribuenti dai beneficiari, sono state escluse le fondazioni che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto legislativo. Il comma 1235 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, stabilisce quindi che lo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti è destinato a finanziare l'Agenzia per le Onlus e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come «parti sociali» individuate attraverso un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro dell'economia e delle finanze;
gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, emanati in base alla predetta circolare esplicativa del 22 maggio 2007, sui requisiti e sugli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti per poter usufruire del beneficio elargito con la Finanziaria 2006, in vista della chiusura dei controlli sulle associazioni e gli enti iscritti nell'elenco previsto dal comma 337, lettera a), dell'articolo 1 della legge n.266 del 2005, che nel 2006 hanno fatto domanda per partecipare alla ripartizione del 5 per mille - e che nel sito sono stati pubblicati con denominazione, scelte e valutazione - hanno affrontato i temi riguardanti specifiche tipologie di enti, quali: associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, fondazioni ed enti ecclesiastici, riportando i termini entro i quali le direzioni regionali dovevano completare la fase dei controlli;
detti chiarimenti da parte dell'Agenzia annunciavano la calendarizzazione della conclusione degli adempimenti e dei controlli sui soggetti che hanno fatto domanda, prevista entro il 16 luglio 2007, «sia per consentire agli interessati di disporre delle somme loro destinate, sia per mettere a confronto i dati definitivi presenti negli elenchi 2006 con quelli riportati nei nuovi elenchi per l'esercizio finanziario 2007, sia per evitare accavallamenti o duplicazioni di attività per le due annualità»;
infine, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 7 giugno 2007, sempre nel sito internet, un comunicato stampa sul 5 per mille, in cui annunciava che sono pronti gli elenchi con le scelte, dopo il censimento delle autocertificazioni e che entro il mese di luglio sarebbero stati effettuati i controlli sui requisiti degli enti ammessi al beneficio, comunicando il numero di quelli validati, in diminuzione, per il 2006. Il comunicato preannunciava un «nuovo passo avanti per l'individuazione dei soggetti beneficiari del 5 per mille dell'Irpef» -:
quando saranno ultimate le verifiche ed in quali tempi si potrà procedere all'erogazione degli importi devoluti agli aventi diritti posto che sul sito dell'Agenzia delle Entrate, oltre all'elenco relativo al
volontariato sono disponibili anche i dati delle preferenze espresse a favore degli altri soggetti che possono usufruire del 5 per mille (Ricerca scientifica, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dai comuni) quali beneficiari delle quote destinate dai contribuenti nell'esercizio finanziario 2006 e, come comunicato dall'Agenzia, potrebbero essere ultimate le procedure di controllo dei requisiti e di censimento delle autocertificazioni, alla fine del mese di luglio 2007, con ridefinizione dell'elenco dei soggetti validamente iscritti per beneficiare del contributo;
quale sia l'ammontare complessivo degli importi per le varie categorie di beneficiari individuate;
vista la notevole portata umanitaria, scientifica, culturale, assistenziale che i benefici a detti enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ammesse al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le previsioni di cui alla legge Finanziaria 2006 n. 266 del 2005, arrecano alla collettività ed ai contribuenti - il che ha comportato il reiterarsi anche da parte dell'attuale Governo della previsione di detti benefici anche per l'anno finanziario 2007 (articolo 1, comma 1234, legge n. 296 del 2006), per quale motivo ad oggi non si sia ancora proceduto all'erogazione dei benefici agli enti titolati per legge, visto che, pur in presenza dei controlli dovuti, parrebbe eccessivo detto lasso di tempo intercorso;
visto che la stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, di voler accelerare le operazioni di controllo, previste solo per il mese di luglio 2007, per consentire agli interessati di disporre delle somme loro destinate, e per evitare accavallamenti o duplicazioni di attività per le due annualità, quali misure il Governo intenda adottare per scongiurare un dannoso ritardo nell'erogazione dei benefici agli enti destinatari del cinque per mille sulla base della Finanziaria 2007 n. 296 del 2006, affinché non venga reiterato il notevole lasso di tempo, che ancora non consente l'erogazione agli aventi diritto relativa al precedente esercizio finanziario, il che inficierebbe i lodevoli intenti dell'iniziativa governativa, con danno sia dei soggetti destinatari che dei contribuenti e della collettività in genere;
se il Governo intenda riproporre anche nella prossima Finanziaria, in corso di preparazione, detto provvedimento in materia del cinque per mille, sulla falsariga di quanto precedentemente effettuato dal Governo Berlusconi, che ha dimostrato di avere grande importanza sociale ed umanitaria.
(5-01441)
Interrogazione a risposta scritta:
LONGHI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con la legge n. 382 del 1978, denominata legge dei princìpi, sono stati istituiti gli Organismi di rappresentanza di militari (Co.ce.r., Co.i.r. Co.ba.r.), con la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo all'autorità militare cui sono affiancate; la legge poggia le basi nell'affermazione di principio di democrazia partecipativa e rappresentativa, nei fatti mai concretamente realizzato a causa della forte contrapposizione della gerarchia; inserita nella legge quale punto di riferimento degli Organi di Rappresentanza;
in questi ultimi anni le contraddizioni del sistema, chiuso all'interno del mondo militare sono emerse con chiara evidenza; la crescita culturale e sociale, la maggiore informazione e formazione garantite dalle nuove tecnologie, hanno contribuito a determinare ulteriore consapevolezza tra i militari sui propri diritti di cittadini e di lavoratori;
attualmente si è fatta molto intensa la discussione negli organismi delle Rappresentanze militari (Cocer - Comitato centrale di rappresentanza) in merito alla
avvertita necessità di riformare la legge in parte mai applicata e in molti punti superata dalla prassi;
alcune sezioni del Co.ce.r. (Cocer Guardia di finanza e Cocer Aeronautica militare) hanno già deliberato all'unanimità dichiarando la volontà di voler assumere la diretta responsabilità che la sindacalizzazione comporta e superare definitivamente l'attuale sistema di rappresentanza;
alla richiesta si sono aggiunti molti Consigli di base ed intermedi;
all'interrogante risulta che:
a) in tale contesto il Comandante della Regione Liguria della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Walter Peruzzo, ad una formale richiesta del Co.ba.r. ligure, tendente ad ottenere l'autorizzazione, dopo circa un anno dall'insediamento, di incontrare personale rappresentato, rispondeva negativamente;
b) il Consiglio non è stato compiutamente informato preventivamente in merito alla variazione dell'orario di servizio e della esigua disponibilità del numero dei «buoni pasto», evitando così di dare all'Organo di Rappresentanza la possibilità di esporre le proprie proposte a favore del benessere del personale e mettere il Comandante nelle condizioni di adottare misure di contenimento della spesa meno penalizzanti rispetto a quelle adottate;
c) l'informazione relativa all'attività della Rappresentanza (delibere e/o Verbali), arriva al personale interessato solo parzialmente, esclusivamente sulla rete intranet del Corpo, alla quale non a tutti è garantito l'accesso;
d) numerose sono le delibere del Consiglio che a distanza di molti mesi attendono ancora una doverosa risposta;
l'interrogante considera che tali atti condizionino l'esercizio del mandato dal libero esercizio del Consiglio di Rappresentanza, violando, in tal caso, l'articolo 20 della legge sui princìpi n. 382 del 1978 -:
se il Ministro intenda intervenire presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, per impedire il proseguimento di tale condotta e verificare le responsabilità di tali forme di condizionamento.
(4-04814)