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Parte III

Articoli:

Art.13

Apertura al pubblico

  1. L'ammissione del pubblico all'Archivio storico è regolata da apposite norme approvate dal Comitato per la documentazione su proposta del Sovrintendente.

Art.14

Consultazione

  1. La consultazione dei documenti dell'Archivio storico avviene nelle sale a ciò riservate.

  2. E' vietato il prestito per consultazione.

  3. L'autorizzazione al trasferimento temporaneo di documenti per manifestazioni culturali di particolare rilievo è concessa dal Presidente della Camera, sentito il Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione.


Art.15

Fotoriproduzione

  1. La fotoriproduzione dei documenti d'archivio può essere consentita dal Sovrintendente, garantendo comunque la buona conservazione dei documenti e senza oneri per l'Amministrazione della Camera.

Art.16

Regole di consultabilità

  1. I documenti versati ai sensi dell'articolo 8 sono liberamente consultabili, salvo quanto di seguito stabilito.

  2. I documenti che i soggetti di cui all'articolo 6 hanno acquisito da autorità di governo od amministrative conservano l'originaria classificazione di riservatezza o di segretezza che fosse stata loro eventualmente apposta dal soggetto che ha emanato l'atto; in questo caso, divengono liberamente consultabili dopo che la classifica in questione sia stata legittimamente rimossa ovvero dopo che siano stati pubblicati da altra fonte a ciò legittimata.

  3. I documenti che i soggetti di cui all'articolo 6 hanno acquisito dall'autorità giudiziaria seguono il regime di pubblicità stabilito dalla legge ovvero dalla stessa autorità giudiziaria in conformità alle disposizioni di legge.

  4. I soggetti di cui all'articolo 6 possono, indicandone la durata, stabilire un vincolo di non consultabilità, non superiore a 20 anni, sui documenti da essi formati o direttamente disposti, sui documenti acquisiti da privati e su scritti anonimi.

  5. Gli organi della Camera e le Commissioni bicamerali possono, indicandone la durata, apporre il segreto funzionale su documenti da essi formati o direttamente disposti e su scritti ad essi originariamente pervenuti.

  6. I documenti della cessata Commissione inquirente che avevano regime di segretezza all'atto del versamento sono consultabili dopo 40 anni.

  7. I documenti relativi a situazioni puramente private di persone fisiche non possono essere consultati prima di 70 anni, a meno che non intervenga l'autorizzazione scritta della persona interessata o degli eredi.

  8. I termini di cui al presente articolo decorrono dalla data di formazione del documento ovvero, in mancanza, dalla data di acquisizione da parte di taluno dei soggetti di cui all'articolo 6.


Art.17

Autorizzazioni

  1. Il Sovrintendente dell'Archivio storico autorizza, in conformità alle norme vigenti, la consultazione dei documenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16.

  2. Il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione, può autorizzare per motivi di studio o di difesa giudiziaria, la consultazione dei documenti di cui al comma 4 dell'articolo 16, anche prima della scadenza del periodo di non consultabilità

  3. Nei rapporti con la magistratura e con le Commissioni parlamentari di inchiesta il Presidente della Camera si attiene, ai fini dell'autorizzazione alla consultazione, per motivi inerenti alle funzioni esercitate, dei documenti di carattere riservato o segreti, ai principi e alle norme dell'ordinamento in materia di opponibilità delle varie forme di segreto all'autorità giudiziaria.

    In caso di apposizione del segreto funzionale ai sensi del comma 5 dell'articolo 16 il Presidente della Camera, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di declassificazione di cui al successivo articolo 18, può eccezionalmente consentire a singoli componenti di Commissioni parlamentari di inchiesta, su richiesta della Commissione stessa, ovvero a magistrati, a loro istanza, la consultazione dei relativi documenti, sentito l'organo che ha apposto il segreto o, in caso di sua cessazione, l'Ufficio di Presidenza della Camera. A richiesta di una Commissione parlamentare d'inchiesta o del suo Ufficio di Presidenza, il Presidente della Camera può estendere le autorizzazioni di cui sopra a funzionari e consulenti addetti alla Commissione stessa nominativamente indicati.

  4. Le autorizzazioni del Presidente della Camera, concesse ai sensi del presente articolo, possono comprendere l'estrazione di copie, nonché, in conformità alle leggi, porre limiti e condizioni all'utilizzabilità delle copie stesse o delle risultanze della consultazione.


Art.18

Declassificazioni

  1. uando sia cessato l'organo che aveva apposto il vincolo di cui al comma 4 dell'articolo 16, il Presidente della Camera, sentito l'Ufficio di Presidenza, può rimuovere il vincolo stesso, ovvero ridurne la durata temporale.

  2. Qualora il vincolo di cui al comma 4 dell'art. 16 sia stato posto da un ufficio amministrativo della Camera, il Segretario Generale può in ogni tempo proporre al Presidente della Camera di rimuovere il vincolo o modificarne la durata.

  3. Quando sia cessato l'organo che aveva apposto la classifica di cui al comma 5 dell'articolo 16, il Presidente della Camera, sentito l'Ufficio di Presidenza, può rimuovere detta classifica, modificarne la durata, ovvero trasformarla in vincolo di non consultabilità per un periodo determinato.


Art.19

Giuramento

  1. Il personale della Camera che ha accesso a documenti segreti presta giuramento nelle mani del Segretario generale, impegnandosi a non riferire ad alcuno le notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio e a non farne uso privato.

Fine contenuto

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