Altre leggi e iniziative costituzionali

Tra gli interventi modificativi della Carta costituzionale che hanno impegnato il Parlamento nella XIV legislatura, quello di gran lunga più ampio e profondo ha interessato (e in gran parte riscritto) la Parte II della Costituzione, concernente l’ordinamento della Repubblica (su di esso, v. capitolo Riforma dell’ordinamento della Repubblica).

Non sono tuttavia mancate le iniziative legislative volte a modificare, con riguardo ad aspetti puntuali, altre parti della Carta costituzionale.

Tali iniziative hanno condotto, in due casi, all’approvazione definitiva e all’entrata in vigore di leggi costituzionali o di revisione costituzionale; in altri casi, l’iter parlamentare, pur se giunto a volte ad una fase avanzata, non si è concluso prima dello scioglimento delle Camere.

Le leggi costituzionali entrate in vigore

Nel corso della XIV legislatura sono entrate in vigore due leggi costituzionali:

§         la L.Cost. 1/2002[1] che, disponendo la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, ha attribuito l’elettorato attivo e passivo ai membri e ai discendenti di casa Savoia e ha determinato il venir meno del divieto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale disposto per gli ex Re di Casa Savoia, le loro consorti e i loro discendenti maschi (v. scheda Leggi costituzionali – Casa Savoia (XIII disp. trans. fin.));

§         la L.Cost. 1/2003[2], che ha aggiunto un periodo all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Il nuovo periodo è volto a stabilire che “a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” (v. scheda Pari opportunità – La modifica dell’art. 51 Cost.).

I progetti di legge costituzionale esaminati dalle Camere

È da segnalare che, tra i progetti di revisione costituzionale esaminati nel corso della legislatura, alcuni incidono sulla parte del testo costituzionale dedicato ai Princìpi fondamentali (artt. 1-12). Si tratta dei seguenti:

§         testo unificato degli A.S. 553 ed abb., approvato in prima deliberazione dal Senato, modificato dalla Camera (A.C. 4307) ed in stato di relazione per l’Assemblea al Senato al momento dello scioglimento delle Camere: Il progetto di legge costituzionale integra l’art. 9 Cost. – il cui secondo comma tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione – con un nuovo terzo comma, ai sensi del quale la Repubblica “tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, “protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali” (v. scheda Iniziative costituzionali – Tutela dell’ambiente (art. 9));

§         testo unificato degli A.C. 750 ed abb., approvato in prima deliberazione dalla Camera e licenziato per l’Assemblea, senza modifiche, dalla Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. 1286): allo scopo di costituzionalizzare un principio già presente nell’ordinamento (art. 1, L. 482/1999), il progetto di riforma aggiunge due commi all’art. 12 della Costituzione, nel primo dei quali si stabilisce che “la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica”. Il secondo comma introdotto precisa che è compito della Repubblica valorizzare gli idiomi locali (v. scheda Iniziative costituzionali – Italiano lingua ufficiale (art. 12)).

§         A.C. 2218 (on. Cè ed altri), che modifica l’art. 11 Cost. al fine di esplicitare i princìpi e le condizioni della partecipazione dell’Italia al processo di integrazione europea[3], e di prevedere che ulteriori “limitazioni di sovranità” siano approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e siano sottoposte a referendum popolare. La proposta di legge costituzionale, esaminata dalla 1ª Commissione della Camera in sede referente nella primavera del 2002, è stata ritirata dai presentatori il 6 novembre 2003.

 

Merita inoltre menzione il testo unificato delle proposte di legge A.C. 1436 ed abb., approvato dalla Camera in prima deliberazione ed esaminato dalla 1ª Commissione del Senato (A.S. 1472), nel quale si prevedeva di espungere dal testo costituzionale la pur ipotetica possibilità di reintroduzione della pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, oggi contemplata dal quarto comma dell’art. 27 Cost. (v. scheda Iniziative costituzionali – Pena di morte (art. 27)).

L’intendimento dichiarato dei proponenti era, per l’appunto, quello di adeguare la Costituzione all’abolizione totale della pena di morte già disposta dalla L. 589/1994, legge che ha soppresso ogni riferimento a tale pena nel codice penale militare di guerra.

 

Vanno altresì ricordate le seguenti ulteriori proposte di revisione costituzionale, in relazione alle quali l’esame in prima deliberazione, avviato presso l’una o l’altra Camera, non è giunto a conclusione:

§         A.C. 2750 (on. Boato ed altri), volta a modificare il primo comma dell’art. 79 Cost. riducendo il quorum richiesto per l’approvazione delle leggi che concedono l’amnistia o l’indulto. Nel testo vigente, l’art. 79 richiede la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, nel voto su ogni articolo e nella votazione finale. L’A.C. 2750 richiede la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nel voto finale, senza fissare quorum per l’approvazione di ciascun articolo. Il 18 novembre 2002 l’Assemblea della Camera svolse la discussione generale sul testo licenziato dalla I Commissione, senza successivamente proseguire l’esame (v. capitolo Iniziative in materia di grazia e amnistia);

§         A.C. 3219, esaminato dalla 1ª Commissione del Senato congiuntamente all’A.C. 1635 (entrambe di iniziativa parlamentare) e licenziato per l’Assemblea il 15 marzo 2005, in materia di tutela della persona anziana: il testo integra il secondo comma dell’art. 31 Cost. (ai sensi del quale la Repubblica “protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”), aggiungendo gli anziani fra le persone oggetto di specifica protezione e tutela;

§         otto proposte di legge costituzionale (A.C. 1464 e abb.), concernenti il riconoscimento del diritto di voto ai cittadini stranieri: Le proposte di legge costituzionale, integrando la disciplina recata dall’art. 48 Cost. in materia di titolarità ed esercizio del diritto di voto, estendono agli stranieri regolarmente residenti in Italia il diritto di elettorato attivo e, in alcuni casi, anche di quello passivo. Alcune tra le proposte limitano tale estensione al voto amministrativo. Una di esse (A.C. 5410), di iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana, novella in tal senso anche lo Statuto speciale della regione[4] (v. scheda Immigrazione – Il diritto di voto degli stranieri). L’esame presso la I Commissione della Camera si sviluppò tra il gennaio e il dicembre 2004, parallelamente all’esame di varie proposte di legge ordinaria (A.C. 204 ed abb.) e ad una proposta di legge costituzionale (A.C. 4786) in materia di cittadinanza (v. scheda Immigrazione – L’accesso alla cittadinanza). Nella seduta del 28 aprile 2004 fu nominato un comitato ristretto; si procedette altresì a varie audizioni informali;

§         A.C. 2382 ed altre tre proposte di iniziativa parlamentare, che – intervenendo sugli artt. 66 e 134 Cost. – modificano la competenza attribuita alle Camere in ordine alla verifica dei poteri dei loro membri disponendo che esse deliberino sulle elezioni contestate entro i termini fissati dai rispettivi regolamenti; ove a ciò non provvedano, e in ogni caso contro le decisioni assunte dalle Camere stesse, l’interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale (la sola proposta A.C. 2382 prevede che l’organo competente a giudicare i titoli di ammissione dei membri delle Camere sia il Consiglio di Stato, contro le pronunce del quale è ammesso ricorso, per violazione di legge, alla Corte costituzionale). La I Commissione della Camera dedicò alle proposte alcune sedute nel luglio 2002;

§         A.S. 1014 ed altri quattro disegni di legge costituzionale (esaminati dalla 1ª Commissione del Senato nel corso di cinque sedute, tra il 10 giugno 2003 e il 26 febbraio 2004), che recano modifiche all’art. 68 Cost. affrontando in modo diversificato la materia dell’immunità parlamentare (v. capitolo Immunità parlamentari e delle alte cariche).

Il 28 ottobre 2003, infine, la I Commissione della Camera dei deputati iniziava l’esame in sede referente di tre proposte di legge costituzionale (A.C. 4394 ed abb.) che prevedevano l’indizione di un referendum nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla ratifica del trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa (v. scheda Il Trattato costituzionale). Dopo la seduta del 10 febbraio 2005 la Commissione non proseguiva l’esame dei provvedimenti, anche in considerazione della sopravvenuta approvazione, da parte della Camera, del disegno di legge ordinaria di ratifica ed esecuzione del Trattato.



[1]     Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

[2]     Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, Modifica dell’articolo 51 della Costituzione.

[3]     Ai sensi di tale comma, l’Italia partecipa a tale processo in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei princìpi supremi dell’ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana; l’Italia, inoltre, promuove e favorisce lo sviluppo dell’Unione europea, ordinata secondo il principio democratico e il principio di sussidiarietà.

[4]     Alcune tra le proposte di legge costituzionale intervengono anche su altre parti della Costituzione, allo scopo di estendere esplicitamente agli stranieri ulteriori diritti o facoltà da questa riconosciuti, quali i diritti di riunione, di associazione e di costituzione o adesione a partiti politici, la possibilità di rivolgere petizioni alle Camere, il diritto di accesso ai pubblici uffici e la partecipazione ai referendum abrogativi.