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Titolo III
- Sezione I: Il Consiglio dei Ministri
Articoli:
Sezione II: La Pubblica Amministrazione
Articoli:
Sezione III: Gli Organi Ausiliari
Articoli:
Sezione I: Il Consiglio dei Ministri
Art. 92
[Parte seconda: Ordinamento della Repubblica; Titolo III: Il Governo; Sezione I: Il Consiglio dei Ministri]
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.Art. 93
[Parte seconda: Ordinamento della Repubblica; Titolo III: Il Governo; Sezione I: Il Consiglio dei Ministri]
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.Art. 94
[Parte seconda: Ordinamento della Repubblica; Titolo III: Il Governo; Sezione I: Il Consiglio dei Ministri]
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95
[Parte seconda: Ordinamento della Repubblica; Titolo III: Il Governo; Sezione I: Il Consiglio dei Ministri]
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.
Art. 96
[Parte seconda: Ordinamento della Repubblica; Titolo III: Il Governo; Sezione I: Il Consiglio dei Ministri]
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*) NOTE:(*) L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.»
Sezione II: La Pubblica Amministrazione
Art. 97
[Parte seconda: Ordinamento della Repubblica; Titolo III: Il Governo; Sezione II: La Pubblica Amministrazione]
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98
[Parte seconda: Ordinamento della Repubblica; Titolo III: Il Governo; Sezione II: La Pubblica Amministrazione]
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III: Gli Organi Ausiliari
Art. 99
[Parte seconda: Ordinamento della Repubblica; Titolo III: Il Governo; Sezione III: Gli Organi Ausiliari]
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
[Parte seconda: Ordinamento della Repubblica; Titolo III: Il Governo; Sezione III: Gli Organi Ausiliari]
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.