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Capo XXV
Articoli: Art. 109
[ Parte II: Procedimento Legislativo; Capo XXV: Delle Petizioni ]
1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.
2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.
3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito conGiuntamente al testo della mozione relativa.