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Sei in: Home \ Norme \ Regolamento della Camera \ Parte III \ Capo XXIX: Delle Interrogazioni \

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Capo XXIX

Articoli:

Art. 128

1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia Giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

Art. 129

1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.

Art. 130

1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.

2. Trascorso il tempo indicato nel precedente comma il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.

Art. 131

1. Il Governo può dichiarare di non poter rispondere indicandone il motivo. Se dichiara di dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposto a rispondere.

2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.

Art. 132

1. Dopo la risposta del Governo su ciascuna interrogazione l'interrogante può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

2. Il tempo concesso all'interrogante per la replica non può eccedere i cinque minuti.

Art. 133

1. Nel presentare una interrogazione, il deputato può dichiarare che intende aver risposta in Commissione.

2. In tal caso il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.

3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132.

4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari.

Art. 134

1. Nel presentare una interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunziata alla Camera.

2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel precedente comma, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.

Art. 135

1. Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.

2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica a norma dell'articolo 132.

Art. 135-bis (*)

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e per una volta il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dall'articolo 139 e 139-bis.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

(*) Articolo approvato il 12 ottobre 1983 e modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

Art. 135-ter (*)

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il ministro o il sottosegretario di Stato competente.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.

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