Vai al Menu di navigazione principale
Testo del 1971 | Modificato il 29.9.83 | Modificato il 28.4.90 |
---|---|---|
1. L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno. | 1. identico | 1. identico |
2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata, da un presidente di Gruppo o da dieci deputati, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa. | 2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa. | 2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata, da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa. |