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Testo del 1971 | Modificato il 24.09.97 |
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1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza. | 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza. |
2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione dello stampato. L'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta, delibera per alzata di mano. | 2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. |
3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo. |