Vai al Menu di navigazione principale
Testo del 1971 | Modificato il 29.09.93 |
---|---|
1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia. | 1. Identico |
2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio. | 2. Identico |
3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, ovvero può votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. | 3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, e può altresì votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. |