Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Norme \ Regolamento della Camera \ Parte I \ Capo V: Delle Commissioni Permanenti \

Inizio contenuto

Capo V

Articoli:

Art. 19

1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della Camera.

2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.

3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al Presidente della Commissione.

4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte del Governo in carica. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione (*).

5. Il Presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.

6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione cui è destinato il parere.

7. Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla Presidenza del Gruppo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica ai Presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

(*) Comma modificato il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

Art. 20

1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di Presidenza composto di un Presidente, di due Vicepresidenti e di due Segretari.

2. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per la nomina, rispettivamente, dei due Vicepresidenti e dei due Segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.

4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

5. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 21

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di Presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 22 (*)

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari;
IV - Difesa;
V - Bilancio, tesoro e programmazione;
VI - Finanze;
VII - Cultura, scienza e istruzione;
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X - Attività produttive, commercio e turismo;
XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione Europea.

1-bis. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.

2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.

3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'art. 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte, alla deliberazione della Commissione plenaria.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 1° agosto 1996. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale