L’indebitamento degli enti territoriali

L’articolo 119, comma sesto, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, stabilisce che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento; è espressamente esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti da essi contratti.

La nuova formulazione dell’articolo 119 ha notevolmente condizionato l’applicazione della normativa vigente in materia, che invece ammetteva la possibilità di indebitamento anche per il finanziamento, ad esempio, di alcuni debiti fuori bilancio, ovvero, nel caso degli enti locali in condizioni di dissesto finanziario, la possibilità di accensione di mutui per il ripiano dei debiti pregressi, con la contribuzione statale sul relativo onere.

Dopo un primo, parziale, intervento della legge finanziaria per il 2002 volto a risolvere alcune situazioni specifiche,  la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), ai fini dell’attuazione della richiamata disposizione costituzionale, ha introdotto una norma che sancisce la nullità degli atti degli enti locali e delle regioni che contraggano mutui per spese diverse da quelle d’investimento, in violazione quindi dell’articolo 119 della Costituzione, prevedendo altresì la disapplicazione, in attesa dell’attuazione del Titolo V della Costituzione, delle disposizioni del Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) che disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento finanziario dell’ente locale dissestato.

Con la legge finanziaria per il 2004, il legislatore è intervenuto nella materia ribadendo il vincolo all’indebitamento per le sole spese di investimento e elencando espressamente, al fine di evitare ogni ambiguità nell’interpretazione dell’articolo 119, quali operazioni costituiscono indebitamento e quali operazioni possono configurarsi come investimenti (v. scheda Regole per il ricorso all’indebitamento).

 

Con la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) sono state introdotte numerose disposizioni volte al contenimento dell’indebitamento degli enti locali.

In particolare, attraverso la novella all’articolo 204 del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000), è stata limitata la possibilità di indebitamento degli enti locali riducendo dal 25 al 12% delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata, l’entità delle spese per interessi che rappresentano il livello massimo di indebitamento degli enti locali come risultante non soltanto dall’accensione di mutui ma anche da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente possa accedere.

E’ consentito agli enti che a quella data abbiano registrato livelli di indebitamento più alti dei limiti consentiti, una progressiva riduzione nel tempo dell’entità del debito medesimo.

Ulteriori disposizioni sono volte a ridurre la spesa per interessi a carico della finanza pubblica attraverso la conversione in titoli obbligazionari o la rinegoziazione dei mutui degli enti territoriali in presenza di condizioni di mercato che rendano tali operazioni vantaggiose.

Infine, va segnalata l’introduzione della facoltà per gli enti locali di finanziarsi anche attraverso lo strumento dell’apertura di credito.

In questo modo gli enti locali si trovano ad avere la possibilità, come avviene ordinariamente per le imprese private, di ottenere da parte delle banche l’apertura di una linea di credito da cui effettuare tiraggi in rapporto alle proprie esigenze di finanziamento.

L’apertura di credito viene pertanto ad aggiungersi alle tradizionali fonti di finanziamento degli investimenti degli enti locali, rappresentate dai mutui e dall’emissione di titoli obbligazionari.

Per un approfondimento sul tema, si rinvia alla scheda Limiti all’indebitamento enti locali.

 

Ulteriori modifiche hanno inoltre interessato la disciplina relativa all’ emissione di titoli obbligazionari e operazioni in strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali (v. scheda Titoli obbligazionari e derivati).