Proroga degli sfratti

I decreti legge adottati nella prima fase della legislatura

Nel corso della XIV legislatura, si è fatto frequente ricorso alla decretazione d’urgenza per prorogare il termine relativo alla concessione dell’assistenza della forza pubblica per l’esecuzione dei provvedimenti di sfratto, di cui all’art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Attraverso tale strumento,  nel primo periodo, si è realizzata la mera proroga generalizzata di tale termine; successivamente, ne è stata gradualmente ridotta la portata applicativa e sono state introdotte specifiche misure a sostegno dei conduttori.

 

Preliminarmente, può essere utile richiamare i due distinti filoni normativi ai quali è riconducibile la tematica del blocco degli sfratti:

§      il differimento delle esecuzioni di rilascio per immobili abitativi previsto dall'art. 6 della legge n. 431 del 1998[1], che si applica ai soli contratti regolati dalla legge sull’equo canone e da quella sui patti in deroga e ai soli comuni ad alta tensione abitativa (individuati originariamente dall’art. 1 del decreto-legge n. 551 del 1988);

§      la sospensione delle esecuzioni di rilascio per immobili abitativi prevista – solo per finita locazione e non per morosità - per determinate categorie di conduttori dall'art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000. Anche in questo caso, la disposizione di sospensione è comunque limitata agli immobili ubicati in comuni ad alta tensione abitativa.

 

 

L'art. 80, commi 20-22, della legge n. 388 del 2000 reca specifiche disposizioni volte a fronteggiare il disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa. Il comma 20, in particolare, prevede che tali comuni possano destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione alla locazione di immobili ad inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto, purché tali soggetti abbiano nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi e non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti per poter accedere alla locazione di una nuova casa.

Il successivo comma 21 fa obbligo ai comuni di disporre, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (termine coincidente con il 29 giugno 2001), apposite graduatorie degli inquilini interessati.

Infine, il comma 22 prevede la sospensione delle procedure esecutive di sfratto - iniziate contro inquilini che si trovavano nelle condizioni di cui al comma 20 - fino al termine assegnato ai comuni per la predisposizione delle graduatorie, al fine di consentire a tali inquilini di usufruire dei benefici previsti dalla legge finanziaria per il 2001.

 

 

I decreti-legge adottati nella prima fase della XIV legislatura vanno collegati al secondo di tali filoni normativi. Essi infatti hanno provveduto a differire più volte il termine originariamente fissato al 29 giugno 2001 dal citato art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000 e in particolare:

·         al 31 dicembre 2001 (art. 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247);

·         al 30 giugno 2002 (art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450);

·         al 30 giugno 2003 (art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122);

·         al 30 giugno 2004 (art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147).

 

 

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 155 del 2004, si è espressa in senso sfavorevole ad una eventuale nuova proroga degli sfratti, sulla base della considerazione che la sospensione “può trovare giustificazione soltanto se incide sul diritto alla riconsegna dell’immobile per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato”.

La sentenza ha avuto origine dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 3 gennaio 2003, avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione) in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, primo (recte: secondo) comma, della Costituzione,.

Con la citata pronuncia, la Corte ha ribadito il proprio orientamento in materia già espresso nella sentenza n. 310 del 2003 (nella quale aveva affermato che il legislatore, pur dovendo farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, anche attraverso agevolazioni, non possa tuttavia “indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio”). Nella sentenza n. 155, la Corte ha aggiunto che la violazione di alcune delle norme costituzionali evocate ed il pregiudizio dei diritti che esse tutelano sono “tanto più gravi in quanto non soltanto non è prevista alcuna comparazione tra la condizione del conduttore e quella del locatore, ma neppure è stabilita alcuna congrua misura che, addossando alla collettività l’onere economico inerente alla protezione degli inquilini appartenenti alle categorie svantaggiate, allevii il sacrificio dei locatori”. Infine, la Consulta ha avvertito che se le scelte del legislatore dovessero ulteriormente seguire la logica fin qui adottata non potrebbero sottrarsi alle proposte censure d’illegittimità costituzionale, “anche in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell’ordinamento”.

 

In relazione a tale tematica, inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo, pronunciandosi su taluni ricorsi aventi ad oggetto i procedimenti avviati dai proprietari per ottenere il rilascio degli immobili da parte dei conduttori, ha condannato lo Stato italiano per violazione dell’art. 1, Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) (diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata). Sul punto si rinvia alla scheda Sfratti - Le sentenze della Corte dei diritti dell’uomo.

 

Al fine di evitare una nuova proroga generalizzata esposta al rischio di declaratoria di illegittimità costituzionale, il Governo, a partire dal settembre 2004, ha varato tre decreti-legge nei quali non si è limitato alla mera proroga degli sfratti (anzi, ne ha ridotto la portata applicativa) ma ha anche introdotto misure finalizzate ad agevolare i conduttori assoggettati a procedura esecutiva di rilascio.

Il decreto-legge n. 240 del 2004

Il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 269, ha previsto misure in materia di locazioni ad uso abitativo, finalizzate – da un lato - ad agevolare i conduttori assoggettati a procedura esecutiva di rilascio che versano in condizioni di particolare disagio, dall’altro a modificare alcune norme procedurali relative al rilascio degli immobili.

Con riferimento al primo profilo, l’ambito soggettivo di applicazione delle nuove disposizioni è stato limitato esclusivamente ai soggetti appartenenti a categorie socialmente deboli, cioè anziani ultrasessantacinquenni e portatori di handicap assoggettati a procedure esecutive di rilascio che non dispongono di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare e che sono in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero  dei lavori pubblici (ora, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ai sensi della legge n. 388 del 2000.

 

In relazione ai requisiti previsti, il Ministero dei lavori pubblici ha emanato una Circolare esplicativa in data 23 febbraio 2001[2], con la quale sono stati forniti gli opportuni chiarimenti in merito alle disposizione volte a fronteggiare il disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa previste dai commi 20-22 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). La circolare, in particolare, ha chiarito, al punto 4.3, cosa debba intendersi per redditi insufficienti per accedere all’affitto di una nuova casa,  precisando che è da ritenere che la situazione reddituale del conduttore ai fini del beneficio in argomento vada riferita al possesso dei requisiti economici previsti dalle singole normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 22)[3]..Il superamento di tali limiti di reddito è ritenuto, infatti, dal legislatore condizione sufficiente perché il locatario possa rivolgersi all’offerta di alloggi in locazione disponibili sul mercato.

 

Sono state, quindi istituite cinque nuove tipologie contrattuali (oltre a quelle previste dalla legge n. 431 del 1998), per le quali sono state previste sia agevolazioni fiscali sia contributi diretti.

Tre di queste nuove tipologie (commi 2, 5 e 6 dell’art. 2) riguardano contratti che possono essere stipulati direttamente dai soggetti disagiati (con i proprietari dell’immobile occupato o anche con proprietari di altri immobili); le altre due tipologie (commi 3 e 4) sono invece riservate agli enti locali, che possono stipulare contratti di locazione in qualità di conduttori con i proprietari degli immobili, facendosi al contempo garanti del puntuale pagamento del canone di locazione, del rilascio dell’immobile alla scadenza prevista, nonché del risarcimento al proprietario di eventuali danni all’immobile arrecati dall’inquilino disagiato. Per quest’ultimo l’immobile viene reso disponibile attraverso una concessione amministrativa.

Le cinque tipologie contrattuali si differenziano, a loro volta, anche in relazione alla durata del contratto di locazione ed alla misura del relativo canone (si veda la tabella Quadro delle nuove tipologie contrattuali introdotte dal DL n. 240 del 2004 allegata alla fine della scheda).

Al fine di fornire assistenza ai conduttori, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi degli ex istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.), mediante la costituzione, presso i comuni interessati,di un apposito «sportello emergenza sfratti», la cui istituzione è stata disposta con la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 marzo 2005, n. 452[4].

In relazione alla misura del contributo diretto, esso è proporzionato al numero di abitanti del comune (in quanto si assume che l’entità media dei canoni segua tale proporzione) e può essere erogato sia ai proprietari (quale integrazione dell'importo del canone previsto nel nuovo contratto) sia agli enti locali e consiste in una assegnazione unica, relativa all’intero contratto.

Si ricorda che i comuni interessati sono comunque quelli ad alta tensione abitativa, cioè i comuni indicati nell'art. 6 della legge n. 431 del 1988 che fa rinvio all’art. 1 del decreto-legge n. 551 del 1988[5].

Le agevolazioni fiscali (comunque diverse a seconda della tipologia contrattuale) possono, invece, riguardare sia l’IRPEF, sia l’IRES, che l’imposta di registro o l’ICI.

L’adesione ai nuovi contratti di locazione costituisce requisito per beneficiare della nuova proroga fino al 31 marzo 2005.

Il decreto ha infine introdotto anche alcune modifiche di manutenzione normativa alla legge n. 431 del 1998 (relative alla ripartizione annuale delle risorse del Fondo per le locazioni e alle modalità di erogazione dei contributi da parte dei comuni), ed all’art. 56 della legge n. 392 del 1978, relativamente alle modalità di rilascio dell’alloggio locato (obbligo di motivazione e possibilità di opposizione).

Per un maggior approfondimento in merito al contenuto di tali ultime disposizioni vedi la scheda Modifiche alla normativa sulle locazioni.

Il decreto-legge n. 86 del 2005

La nuova disciplina dei contratti riservati ha trovato una applicazione limitatissima. La scadenza dell’ultimo termine di proroga ha creato quindi una nuova situazione di grave emergenza, a fronte della quale il Governo ha emanato il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 luglio 2005, n. 148.

Con tale decreto sono state ridisciplinate le misure a sostegno dei conduttori disagiati e, contestualmente, è stata ridotta la portata applicativa della proroga degli sfratti.

La proroga, anche in questo decreto-legge concessa solo al fine di favorire la fuoriuscita definitiva dalla situazione di blocco attualmente esistente, è stata circoscritta ad un numero più ristretto di comuni, rispetto alle precedenti proroghe che hanno invece riguardato la totalità dei comuni ad alta tensione abitativa. Il differimento del termine per l’esecuzione del provvedimento di rilascio al 30 settembre 2005 è stato infatti limitato ai comuni da individuare con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e nei quali i procedimenti esecutivi in corso fossero superiori a 400[6].  Con il decreto ministeriale di attuazione del 28 settembre 2005 (Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti di rilascio immobili ad uso abitativo)[7] sono stati individuati i comuni di Milano, Firenze, Roma, Napoli.

Con riferimento alle misure a sostegno dei conduttori, il provvedimento ha ridestinato le risorse già previste dal decreto-legge n. 240 e ancora disponibili (pari a 104.940.000 euro) e ha modificato i meccanismi agevolativi previsti dal precedente decreto.

In particolare, esso ha disposto che tali risorse vengano erogate, previa una distribuzione proporzionale fra i comuni interessati, direttamente ai conduttori che versano in condizioni disagiate e che abbiano già usufruito di una sospensione dello sfratto.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione di tali disposizioni, il provvedimento ha una portata più ridotta rispetto al precedente decreto, riferendosi esclusivamente ai soggetti residenti nei comuni capoluogo di 14 aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Trieste) e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti (art. 1, comma 2).

Per quanto riguarda le modalità di distribuzione di tale risorse fra i soggetti interessati (artt. 2 e 3) il decreto prevede che la procedura abbia inizio con una richiesta di contributo al comune da parte del conduttore disagiato, da presentare entro il 30 settembre 2005. Entro il 31 ottobre 2005 ognuno dei comuni interessati deve inviare, quindi, una comunicazione al Ministero delle infrastrutture indicando l’ammontare complessivo delle richieste.

Nel caso, invece, che il comune interessato non provveda entro tale termine, esso decade dal beneficio e le risorse non assegnate verranno destinate al finanziamento di interventi speciali per la realizzazione di alloggi sperimentali e di alloggi di edilizia sociale nei 14 comuni capoluogo di maggiore emergenza abitativa e nei comuni ad alta tensione abitativa confinanti.

Gli interventi speciali devono avere prioritariamente (ma non esclusivamente) come beneficiari i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1, del decreto (anziani ultrasessantacinquenni e portatori di handicap con problemi economici, che abbiano beneficiato della proroga relativa all’esecuzione dei rilasci per finita locazione ai sensi dell’art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000).

In sede di conversione del decreto, è stato, inoltre, previsto che entro dodici mesi dall'emanazione del decreto ministeriale, il Governo trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato dell'assegnazione e dell'impiego delle risorse assegnate ai comuni.

La platea dei conduttori beneficiari degli interventi speciali finalizzati ad aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale è stata successivamente ampliata con un intervento di manutenzione normativa operato dal successivo decreto-legge n. 23 del 2006 (art. 2, comma 3). In essa sono stati ricompresi anche i conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, purché non dispongano di altra abitazione, né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.

 

Si ricorda, infine, che in sede di conversione è stato aggiunto un articolo (art. 5-bis) recante alcune disposizioni relative al patrimonio abitativo, per il cui contenuto si veda la scheda sul Disagio abitativo.

Il decreto-legge n. 23 del 2006

Il decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 marzo 2006 n. 86, ha ridotto ulteriormente, rispetto ai precedenti decreti n. 240 del 2004 e n. 86 del 2005, la portata applicativa della sospensione della procedura esecutiva di sfratto .

La procedura esecutiva di sfratto viene infatti sospesa per la durata di sei mesi (fino al 3 agosto 2006), solo nei comuni con più di un milione di abitanti, vale a dire nelle città di Roma, Milano e Napoli (la precedente proroga includeva anche Firenze).

Anche l’ambito soggettivo viene limitato: anche se il blocco delle procedure esecutive di sfratto riguarda soggetti appartenenti a categorie socialmente deboli, quali anziani ultrasessantacinquenni e portatori di handicap che non dispongono di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile[8], viene precisata la definizione di handicap grave, per la quale è richiesta una invalidità superiore al 66%.

Vengono quindi previsti due casi in cui non è possibile ricorrere alla sospensione dello sfratto: per mancato regolare pagamento del canone d'affitto e nell’eventualità che il proprietario dimostri di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dall'affittuario per ottenere la sospensione.

Il decreto reca anche norme agevolative dal punto di vista fiscale, prevedendo che, per tutta la durata della sospensione, vengano azzerate le imposte sul reddito dovute allo Stato e ai Comuni dai proprietari degli immobili locati ai conduttori in condizioni di particolare disagio. Inoltre tutti i Comuni (e non solo a quelli con più di un milione di abitanti come dispone l’art. 1) potranno, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, concedere esenzioni o riduzioni dell'ICI e dell'addizionale comunale, per l’anno fiscale 2006, anche a quei proprietari che sospendono volontariamente per il 2006 le esecuzioni degli sfratti a conduttori che si trovano in condizioni familiari o patrimoniali particolarmente disagiate.

Il decreto, infine, come accennato in precedenza, reca, infine, una norma integrativa delle disposizioni del decreto n. 86, diretta ad ampliare la platea dei conduttori beneficiari degli interventi speciali per la realizzazione di alloggi sperimentali e di alloggi di edilizia sociale nei 14 comuni capoluogo di maggiore emergenza abitativa.


Quadro delle nuove tipologie contrattuali introdotte dal DL n. 240 del 2004

Art. 2, comma 2

Contratti stipulati dai conduttori con i rispettivi locatori

 

DURATA

minima 1 anno, massima 18 mesi

CANONE

libero

CONTRIBUTI ai proprietari

quale integrazione dell'importo del canone previsto nel nuovo contratto: 5.000 euro (Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (Comuni da 100.000 a oltre 500.000 abitanti), 3.000 euro (Comuni fino a 100.000 abitanti)

AGEVOLAZIONI fiscali

erariali nessuna, aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione totale

Tipologia contrattuale

regolata esclusivamente dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile

 

 

Art. 2, comma 3

Contratti stipulati da enti locali in qualità di conduttori con qualsiasi proprietario

 

DURATA

fino a 2 anni, non rinnovabili né prorogabili. Possibilità di sostituirli con contratti stipulati direttamente tra locatore e soggetto beneficiario della concessione, ai sensi art. 2, comma 3, legge n. 431 del 1998.

CANONE

libero

GARANZIA degli enti locali

per puntuale pagamento del canone, rilascio dell'immobile alla scadenza e risarcimento dei danni

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

della durata massima del singolo contratto per la cessione in uso degli immobili ai soggetti di cui all’art. 1

CONTRIBUTI agli enti locali

5.000 euro (Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (da 100.000 a oltre 500.000 abitanti, 3.000 euro (fino a 100.000 abitanti)

AGEVOLAZIONI fiscali ai proprietari degli immobili locati

Irpef e Ires (ex Irpeg) (limitatamente al 59,5% del canone; per Venezia centro e isole Giudecca, Murano e Burano al 52,5%); Registro (limitatamente al 70% del canone); aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione totale

Tipologia contrattuale

regolata esclusivamente dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile

 

 

Art. 2, comma 4

Contratti stipulati da enti locali in qualità di conduttori con qualsiasi proprietario

 

DURATA

3 anni, prorogabili di 2 in presenza di accordo delle parti contraenti (3+2)

CANONE

stabilito secondo l'accordo locale o il decreto ministeriale sostitutivo

GARANZIA degli enti locali

per puntuale pagamento del canone, rilascio dell'immobile alla scadenza e risarcimento dei danni

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

della durata massima del singolo contratto per la cessione in uso degli immobili ai soggetti di cui all’art. 1

CONTRIBUTI agli enti locali

5.000 euro (Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (da 100.000 a oltre 500.000 abitanti), 3.000 euro (fino a 100.000 abitanti)

AGEVOLAZIONI fiscali ai proprietari degli immobili locati

Irpef e Ires (limitatamente al 25% del canone; per Venezia centro e isole Giudecca, Murano e Burano al 22,5%); Registro (limitatamente al 70% del canone); aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione totale

Tipologia contrattuale

regolata dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile, tranne per il canone

 

 

Art. 2, comma 5

Contratti stipulati dai conduttori con qualsiasi proprietario

 

DURATA

3 anni, prorogabili di 2 in presenza di accordo delle parti contraenti (3+2)

CANONE

stabilito secondo l'accordo locale o il decreto ministeriale sostitutivo

CONTRIBUTI ai proprietari, in conto canoni ancora da corrispondere:

5.000 euro (Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (Comuni da 100.000 a oltre 500.000 abitanti), 3.000 euro (Comuni fino a 100.000 abitanti)

AGEVOLAZIONI fiscali ai proprietari degli immobili locati

Irpef e Ires (limitatamente al 25% del canone; per Venezia centro e isole Giudecca, Murano e Burano al 22,5%); Registro (limitatamente al 70% del canone), aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione totale

Tipologia contrattuale

regolata dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile tranne per il canone

 

 

Art. 2, comma 6

Contratti stipulati dai conduttori con qualsiasi proprietario

 

DURATA

4 anni, prorogabili fino ad altri 4 in presenza di accordo delle parti contraenti (4+4)

CANONE

libero

CONTRIBUTI ai proprietari, in conto canoni ancora da corrispondere:

5.000 euro (Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (Comuni da 100.000 a oltre 500.000 abitanti), 3.000 euro (Comuni fino a 100.000 abitanti)

AGEVOLAZIONI fiscali ai proprietari degli immobili locati

Irpef e Ires (limitatamente al 59,5% del canone; per Venezia centro e isole Giudecca, Murano e Burano al 52,5%) Registro (limitatamente al 70% del canone), aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione totale

Tipologia contrattuale

regolata esclusivamente dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile

 

 



[1] Legge 9 dicembre 1998, n. 431, Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

[2] Pubblicata in G.U. 30 marzo 2001, n. 75 (S.O.).

[3] Per la quantificazione del reddito si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 che richiede la "sussistenza" - in relazione al nucleo familiare del locatario – di un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pertanto, tali requisiti economici consistono nel possesso di un reddito annuo imponibile non superiore a due pensioni minime Inps e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia maggiore del 14%. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il limite fissato è pari a quello per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, posto che l'incidenza del canone sia maggiore del 24% del reddito.

[4]Pubblicata in G.U. 17 marzo 2005, n. 63.

[5] All'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia. Si ricorda che il CIPE ha provveduto ad aggiornare gli elenchi con una serie di delibere: 14 febbraio 2002, n. 4, modificata dalla delibera 29 settembre 2002, n. 84, e, da ultimo, con delibera 13 novembre 2003, n. 87 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40). Per l’elenco dei comuni si veda anche il sito internet: http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htmQuanto ai problemi applicativi posti dall’aggiornamento degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa, si ricorda che, per i differimenti ex art. 6 della legge n. 431, il termine temporale di riferimento, ai fini della presenza del comune all’interno degli elenchi è quello della richiesta al giudice, indipendentemente dal fatto che si tratti di comune già ricompreso nel previgente elenco o meno. Per i comuni – poi – espunti dall'elenco, si deve ritenere che possa essere presentata al giudice dell'esecuzione istanza di revoca dei differimenti eventualmente già concessi. Quanto alla sospensione delle esecuzioni disposta dall’art. 80, comma 22, della legge finanziaria per il 2001, la stessa è applicabile alle sole esecuzioni già in corso prima dell’1 gennaio 2001 (data di riferimento del primo blocco, poi – semplicemente – sempre prorogato) e già allora sospese. Il “blocco”, quindi, continuerebbe in tutto e per tutto per gli sfratti in località che erano (e sono) ricomprese in Comuni ad alta tensione abitativa. L’ingresso di un nuovo comune nell’elenco non sembrerebbe esercitare alcun effetto, mentre si potrebbe ritenere che debbano riprendere le esecuzioni già bloccate nei comuni che dall'elenco sono stati espunti.

[6] Secondo la relazione tecnica, questa ipotesi si sarebbe verificata solo nei comuni di Roma e Napoli.

[7] Pubblicato in G.U. n. 227 del 29 settembre 2005.

[8] Si veda la nota n. 3.