Organi - Commissioni permanenti e speciali Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo I - Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea

Capitolo VIII - Commissioni speciali: composizione e modo di elezione
Articolo 30
1 Le commissioni speciali sono costituite, in applicazione dell’articolo 43 della Costituzione1, ad iniziativa sia del Governo sia dell’Assemblea, per l’esame dei progetti e delle proposte.
2 La costituzione di una commissione speciale è di diritto quando è richiesta dal Governo. Tale richiesta deve essere formulata per i progetti di legge al momento della loro trasmissione all’Assemblea nazionale e
per le proposte nel termine di due giorni interi successivi alla loro distribuzione.

Articolo 31
1 La costituzione di una commissione speciale può essere decisa dall’Assemblea su richiesta sia del presidente di una commissione permanente sia del presidente di un gruppo sia di almeno 30 deputati di cui la lista ne varietur è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di seguito al resoconto integrale. Tale richiesta deve essere presentata nel termine di due giorni interi successivi alla distribuzione del progetto o della proposta di legge. In caso di dichiarazione d’urgenza formulata dal Governo prima della distribuzione, questo termine è ridotto ad un giorno intero.
2 La richiesta è subito affissa e notificata al Governo ed ai presidenti dei gruppi e delle commissioni permanenti.
3 Essa si considera approvata se, prima della seconda seduta che segue tale affissione, il Presidente dell’Assemblea non abbia ricevuto alcuna opposizione da parte del Governo, del presidente di una commissione permanente o del presidente di un gruppo.
4 Qualora una opposizione alla richiesta di costituzione di una commissione speciale sia stata formulata nelle condizioni previste al comma precedente, un dibattito sulla richiesta è iscritto d’ufficio alla fine della prima seduta tenuta in applicazione dell’articolo 50, comma primo, successiva all’annuncio fatto all’Assemblea dell’opposizione. Nel corso di tale dibattito possono prendere la parola solo il Governo e, per una durata non superiore a cinque minuti, l’autore dell’opposizione, l’autore o il primo firmatario della richiesta ed i presidenti delle commissioni permanenti interessate.

Articolo 32
Salvo che nel caso di un progetto di legge finanziaria, di un progetto di approvazione delle opzioni del piano o del piano stesso, di un trattato o accordo di cui all’articolo 128, o se l’Assemblea abbia già rifiutato la costituzione di una commissione speciale, tale costituzione, ad iniziativa dell’Assemblea, avviene di diritto quando è richiesta, nei termini previsti all’articolo 31, comma primo, da uno o più presidenti di gruppi la cui consistenza numerica complessiva rappresenti la maggioranza assoluta dei membri che compongono l’Assemblea.

Articolo 33
1 Le commissioni speciali si compongono di 57 membri designati a rappresentanza proporzionale dei gruppi secondo la procedura prevista all’articolo 34. Esse non possono comprendere più di 28 membri appartenenti, al momento della loro costituzione, ad una stessa commissione permanente.
2 Le commissioni speciali possono aggiungersi al massimo due membri scelti fra i deputati che non appartengano ad alcun gruppo.

Articolo 34
1 Quando, ai termini degli articoli da 30 a 32, occorre costituire una commissione speciale, il Presidente dell’Assemblea fa affiggere e notificare ai presidenti dei gruppi la richiesta del Governo o la decisione dell’Assemblea volta alla costituzione di tale commissione, indicando il titolo del progetto o della proposta di cui essa è investita.
2 Egli fissa ai presidenti dei gruppi il termine entro il quale essi devono far conoscere i nomi dei candidati da essi proposti. Questo termine non può essere superiore a due giorni interi nella sessione, a cinque giorni interi al di fuori delle sessioni.
3 I nomi dei commissari proposti dai presidenti dei gruppi sono affissi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La nomina ha immediatamente effetto a partire da quest’ultima pubblicazione.
4 Il deputato che cessa di appartenere al gruppo di cui faceva parte al momento della sua nomina come membro di una commissione speciale cessa di pieno diritto di appartenere a questa.
5 Quando occorre, per qualunque ragione, durante la sessione o fuori di essa, sostituire rappresentanti di un gruppo in seno ad una commissione speciale, i nomi dei sostituti del gruppo interessato sono affissi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La sostituzione ha immediatamente effetto a partire da quest’ultima pubblicazione.

Articolo 35
Ogni commissione speciale rimane in carica finché il progetto o la proposta che ne abbia provocato la creazione sia stato oggetto di una decisione definitiva.


Capitolo IX - Commissioni permanenti:
composizione e modo di elezione

Articolo 36
1 L’Assemblea nomina in seduta pubblica sei commissioni permanenti.
2 La loro denominazione e la loro competenza sono fissate come segue:
1° Commissione degli affari culturali, familiari e sociali: insegnamento e ricerca; formazione professionale, promozione sociale; gioventù e sport; attività culturali; informazione; lavoro e occupazione; sanità pubblica, famiglia, popolazione; previdenza e sostegno sociale; pensioni civili, militari, di vecchiaia e di invalidità;
2° Commissione degli affari esteri: relazioni internazionali: politica estera, cooperazione, trattati ed accordi internazionali;
3° Commissione della difesa nazionale e delle Forze Armate: organizzazione generale della difesa; politica di cooperazione e di assistenza in campo militare; piani a lungo termine delle forze armate; industrie aeronautica, spaziale e degli armamenti; strutture militari ed arsenali; demanio militare; servizio militare e leggi sul reclutamento; personale civile e militare delle forze armate; gendarmeria e giustizia militare;
4° Commissione delle finanze, dell’economia generale e del piano: entrate e spese dello Stato; esecuzione del bilancio; moneta e credito; attività finanziarie interne ed estere; controllo finanziario delle imprese pubbliche; settore pubblico;
5° Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell’amministrazione generale della Repubblica: leggi costituzionali, organiche ed elettorali; Regolamento; organizzazione giudiziaria; legislazione civile, amministrativa e penale; petizioni; amministrazione generale dei territori della Repubblica e delle collettività locali;
6° Commissione della produzione e degli scambi: agricoltura e pesca; energia e industria; ricerca tecnica; consumo; commercio interno ed estero, dogane; mezzi di comunicazione e turismo; pianificazione del territorio ed urbanistica, impianti e lavori pubblici, edilizia e alloggi.
Il numero massimo di membri delle commissioni è pari:
1° per la Commissione degli affari culturali, familiari e sociali e la Commissione della produzione e degli scambi, rispettivamente a due ottavi del numero dei membri che compongono l’Assemblea;
2° per la Commissione degli affari esteri, la Commissione della difesa nazionale e delle Forze Armate, la Commissione delle finanze, dell’economia generale del piano e la Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell’amministrazione generale della Repubblica, rispettivamente a un ottavo del numero dei membri che compongono l’Assemblea.
Il numero di membri così ottenuto è arrotondato al numero immediatamente superiore.

Articolo 37
1 I membri delle commissioni permanenti sono nominati all’inizio della legislatura ed ogni anno successivo, ad eccezione di quello che precede il rinnovo dell’Assemblea, all’inizio della sessione ordinaria, secondo la procedura stabilita all’articolo 25.
2 I gruppi regolarmente costituiti nelle condizioni stabilite all’articolo 19 dispongono di un numero di seggi proporzionale alla loro consistenza numerica in rapporto al numero dei membri che compongono l’Assemblea.
3 I seggi rimasti vacanti dopo tale ripartizione sono attribuiti ai deputati che non appartengono ad alcun gruppo. Le candidature per tali seggi sono oggetto, in mancanza di accordo, di una scelta effettuata a vantaggio dell’età.

Articolo 38
1 Un deputato non può essere membro che di una sola commissione permanente. Può tuttavia assistere alle riunioni di quelle di cui non sia membro.
2 I deputati appartenenti alle assemblee internazionali o europee, così come i deputati membri di una commissione speciale possono, a loro richiesta e per la durata dei lavori di dette assemblee, di loro commissioni e della commissione speciale, essere dispensati dalla presenza nella commissione permanente a cui appartengono. Si fanno, in tal caso, sostituire da un altro membro della commissione.
3 Il deputato che cessa di appartenere al gruppo di cui faceva parte al momento della sua nomina come membro di una commissione permanente cessa di pieno diritto di appartenere a questa.
4 La sostituzione dei seggi attribuiti ai gruppi nelle commissioni permanenti e divenuti vacanti ha luogo nelle condizioni previste all’articolo 34, comma 5.


Capitolo X - Lavori delle commissioni
Articolo 39
1 Dal momento della loro nomina, tutte le commissioni sono convocate dal Presidente dell’Assemblea nazionale al fine di procedere alla nomina del loro ufficio di presidenza e, nel caso delle commissioni speciali, per procedere inoltre alla designazione del loro relatore.
2 L’ufficio di presidenza delle commissioni permanenti comprende, oltre al presidente, un vicepresidente ed un segretario per frazione di 30 membri del numero massimo di membri. La Commissione delle finanze, dell’economia generale e del piano nomina un relatore generale. Il numero dei vice presidenti e dei segretari non può tuttavia essere inferiore a tre.
3 L’ufficio di presidenza delle altre commissioni comprende: 1 presidente, 2 vicepresidenti e 2 segretari.
4 Gli uffici di presidenza delle commissioni sono eletti a scrutinio segreto per categoria di funzione. Quando per ogni categoria di funzione il numero dei candidati non supera il numero dei seggi da assegnare, non si procede alla votazione.
5 Se la maggioranza assoluta non sia stata raggiunta ai primi due turni di scrutinio, la maggioranza relativa è sufficiente al terzo turno e, in caso di parità dei voti, viene nominato il più anziano per età.
6 Non esiste alcuna precedenza fra i vicepresidenti.
7 La presidenza di una commissione speciale non può essere cumulata con la presidenza di una commissione permanente.

Articolo 40
1 Le commissioni sono convocate per iniziativa del Presidente dell’Assemblea nazionale quando lo richieda il Governo.
2 In corso di sessione, esse sono ugualmente convocate dal loro presidente.
3 Al di fuori delle sessioni, le commissioni possono essere convocate sia dal Presidente dell’Assemblea sia dal loro presidente previo accordo dell’ufficio di presidenza della commissione. La riunione è tuttavia annullata o rinviata se lo richieda più della metà dei membri di una commissione almeno quarantotto ore prima del giorno fissato dalla convocazione.
4 In corso di sessione, le commissioni devono essere convocate almeno quarantotto ore prima della loro riunione; esse possono essere eccezionalmente riunite entro un termine più breve se lo esiga l’ordine del giorno dell’Assemblea. Il termine di quarantotto ore è elevato ad una settimana fuori sessione. Le convocazioni devono precisare l’ordine del giorno.
5 Fatte salve le norme stabilite dalla Costituzione, dalle leggi organiche e dal presente Regolamento, ogni commissione è padrona dei propri lavori.

Articolo 41
Quando l’Assemblea tiene seduta, le commissioni permanenti non possono riunirsi che per deliberare sulle questioni che sono rinviate loro dall’Assemblea al fine di un esame immediato o sulle questioni iscritte all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Articolo 42
1 La presenza dei commissari alle riunioni delle commissioni è obbligatoria.
2 I nomi dei commissari presenti, così come i nomi di quelli che si sono giustificati sia per uno dei motivi previsti dall’ordinanza n. 58-1066 del 7 novembre 1958 recante legge organica che autorizza eccezionalmente i parlamentari a delegare il loro diritto di voto sia in ragione di un impedimento insormontabile, o di quelli che sono stati validamente sostituiti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale all’indomani di ogni riunione di commissione.
3 Quando un commissario è stato assente a più di un terzo delle sedute della commissione nel corso di una stessa sessione ordinaria e non si è né giustificato invocando uno dei motivi di cui al comma precedente né fatto sostituire ai termini dell’articolo 38, l’ufficio di presidenza della commissione ne informa il Presidente dell’Assemblea, che constata le dimissioni di tale commissario. Questi è sostituito e non può far parte di un’altra commissione nel corso dell’anno; la sua indennità di funzione è ridotta di un terzo fino all’apertura della sessione ordinaria successiva.

Articolo 43
1 In tutti i casi, il numero legale è necessario per la validità delle votazioni se lo richieda un terzo dei membri presenti.
2 Quando una votazione non può aver luogo per mancanza del numero legale, ha luogo validamente qualunque sia il numero dei membri presenti, nella seduta successiva, che non può essere tenuta meno di tre ore dopo.

Articolo 44
1 Le votazioni in commissione hanno luogo per alzata di mano o per scrutinio.
2 La votazione per scrutinio è di diritto quando è richiesta sia da almeno un decimo dei membri di una commissione sia da un membro della commissione se si tratta della designazione di una persona.
3 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 38, i commissari possono delegare il loro diritto di voto nelle votazioni per scrutinio solo ad un altro membro della stessa commissione e solamente nei casi e nelle condizioni previsti dalla predetta ordinanza n. 58-1066 del 7 novembre 1958. Le deleghe devono allora essere notificate al presidente della commissione. Sono loro applicabili le disposizioni dell’articolo 62.
4 I presidenti delle commissioni non hanno voto preponderante. In caso di uguale divisione dei voti, la disposizione messa ai voti non è adottata.

Articolo 45
1 I ministri hanno accesso nelle commissioni; devono essere ascoltati quando lo richiedano.
2 Il presidente di ogni commissione può richiedere l’audizione di un membro del Governo.
3 Ogni commissione può richiedere, per mezzo del Presidente dell’Assemblea, l’audizione di un relatore del Consiglio economico e sociale circa i testi su cui è stato chiamato ad esprimere un parere.

Articolo 46
1 È redatto un processo verbale delle sedute delle commissioni. I processi verbali hanno un carattere riservato. I membri dell’Assemblea possono prendere visione, senza spostamento, dei processi verbali delle commissioni così come dei documenti che sono stati ad esse consegnati. I processi verbali ed i documenti sono depositati agli archivi dell’Assemblea nazionale a fine legislatura.
2 Al termine di ogni riunione di commissione è pubblicato un resoconto che riporta i lavori e le votazioni della commissione, così come gli interventi pronunciati davanti ad essa. Nelle condizioni stabilite dall’ufficio di presidenza della commissione, i resoconti delle diverse riunioni dedicate all’esame di un testo possono essere riuniti sotto forma di un documento che costituisce un allegato alla relazione.
3 L’ufficio di presidenza di una commissione può, previa consultazione di quest’ultima, organizzare la pubblicità, con i mezzi di sua scelta, di tutte o parte delle audizioni cui essa proceda.
4 È pubblicato un Bollettino delle commissioni nel quale sono inserite tutte le informazioni relative ai lavori delle commissioni, di cui i dettagli sono stabiliti dall’ufficio di presidenza di ciascuna di esse.
5 Un resoconto audiovisivo dei lavori delle commissioni può essere prodotto e diffuso o distribuito nelle condizioni determinate dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.


>> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza

Articolo 4
Nomina delle commissioni
1° Commissioni permanenti.
All’inizio della legislatura e, ogni anno successivo, ad eccezione di quello che precede il rinnovo dell’Assemblea, all’inizio della sessione ordinaria, il Presidente dell’Assemblea convoca i presidenti dei gruppi affinché procedano alla ripartizione dei seggi spettanti ai loro gruppi nelle sei commissioni permanenti, in applicazione dell’articolo 37, comma 2, del Regolamento.
Il numero dei membri che compongono l’Assemblea nazionale, previsto all’articolo 37, comma 2, corrisponde al numero legale dei seggi di deputati.
La ripartizione dei seggi spettanti ai gruppi è fatta, secondo il sistema proporzionale al più alto resto, sulla base della consistenza numerica di ciascun gruppo così come nota al Presidente, un’ora prima dell’apertura della riunione dei presidenti dei gruppi.
I presidenti dei gruppi scelgono nell’ordine determinato dall’entità dei resti ottenuti – ed in caso di parità di questi, per estrazione a sorte – i seggi ancora a disposizione del loro gruppo dopo la prima ripartizione e questo nelle commissioni di loro scelta, fino ad esaurimento, se del caso, del numero di membri di ciascuna di esse. Solo dopo tale scelta effettuata dai gruppi, i deputati non iscritti possono essere nominati ai seggi rimasti vacanti, secondo la procedura qui di seguito prevista.
Al termine di tale riunione, i deputati non appartenenti o che non siano apparentati ad alcun gruppo – convocati dal Presidente dell’Assemblea e riuniti sotto la presidenza del più anziano per età fra i deputati presenti – predispongono la lista delle loro candidature ai seggi lasciati a loro disposizione nelle commissioni permanenti in applicazione dell’articolo 37, comma 3, del Regolamento; solo le candidature presentate nel corso di tale riunione e riportate sulla lista che essa ha predisposto possono essere sottoposte alla nomina da parte dell’Assemblea.
Dopo la riunione prevista al comma precedente, non può essere depositata alcuna candidatura di un deputato non appartenente ad alcun gruppo. Un deputato eletto o subentrato successivamente, che non si iscriva o non si apparenti ad alcun gruppo, o un deputato che ha cessato di appartenere ad un gruppo e che non si iscriva o non si apparenti ad alcun altro gruppo, può presentare la sua candidatura ad uno dei posti previsti dall’articolo 37, comma 3, del Regolamento.
Quando un deputato, non appartenente ad alcun gruppo, ha ottenuto un seggio in una commissione ed aderisce successivamente ad un gruppo, conserva il suo seggio a titolo personale; qualora il gruppo lo designi per un’altra commissione, il seggio abbandonato diviene vacante e non può essere assegnato dal gruppo.
In tutti i casi, si procede alla nomina dei candidati alle commissioni nelle condizioni previste dall’articolo 25 del Regolamento.
2° Commissioni speciali.
La ripartizione fra i gruppi dei seggi loro spettanti nelle commissioni speciali, conformemente all’articolo 33, comma primo, del Regolamento, si effettua sulla base della consistenza numerica dei gruppi nota al Presidente dell’Assemblea al momento in cui fissa ai presidenti dei gruppi il termine entro il quale devono trasmettergli le candidature.
I seggi che possono essere attribuiti a membri appartenenti ad una stessa commissione permanente sono ripartiti in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo secondo la regola del più alto resto.
Nel caso in cui, dopo l’affissione delle candidature e prima dell’invio alla Gazzetta Ufficiale della lista da pubblicare, un gruppo proponga di sostituire una candidatura ad un’altra, l’affissione viene rettificata. Qualora il cambiamento di candidatura intervenga dopo l’invio della lista alla Gazzetta Ufficiale, deve essere avviata la procedura di sostituzione.
Le candidature dei deputati non appartenenti ad alcun gruppo ad una commissione speciale, in applicazione dell’articolo 33, comma 2, del Regolamento, devono essere consegnate alla Presidenza nel medesimo termine di quelle dei gruppi; esse vengono affisse.
In occasione della prima riunione della commissione speciale, il Presidente anziano per età, prima della nomina dell’ufficio di presidenza della commissione, consulta questa per sapere se intenda aggiungersi deputati non appartenenti ad alcun gruppo in applicazione dell’articolo 33 del Regolamento.
Egli la consulta quindi sul numero di tali deputati (due al massimo) che essa intende aggiungersi.
Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero dei posti così fissato, la commissione procede immediatamente alla nomina a scrutinio segreto, eventualmente plurinominale, nelle condizioni previste dall’articolo 39, comma 5, del Regolamento.
Dal momento della loro nomina, i nuovi membri della commissione sono chiamati ad assumere le funzioni.
Dopo la riunione prevista al quinto comma del presente punto 2°, non può essere decisa dalla commissione alcuna aggiunta di un deputato non appartenente ad alcun gruppo. Un deputato eletto o subentrato successivamente, che non si iscriva o non si apparenti ad alcun gruppo, può presentare la sua candidatura ad uno dei posti previsti dall’articolo 33, comma 2, del Regolamento. In tal caso, la commissione delibera per sapere se intenda coprire i posti divenuti vacanti, tenuto conto della decisione definitiva di principio presa al momento della riunione prevista al quinto comma del presente punto 2° e, in caso di decisione affermativa, procede alla nomina nelle condizioni previste al settimo comma del presente punto 2°.
Quando un deputato, non appartenente ad alcun gruppo, ha ottenuto un seggio in una commissione speciale ed aderisce successivamente ad un gruppo, conserva il proprio seggio a titolo personale.
3° Commissione incaricata di verificare e di parificare i conti dell’Assemblea; commissione di cui all’articolo 80 del Regolamento.
Nel corso della riunione prevista al punto 1° del presente articolo, i presidenti dei gruppi procedono alla ripartizione dei seggi in seno alla commissione incaricata di verificare e di parificare i conti dell’Assemblea e della commissione di cui all’articolo 80 del Regolamento; si applicano i primi tre commi del punto 1° di detto articolo.

Articolo 5
Funzionamento delle commissioni
1° Lavori delle commissioni.
a) Supplenze.
Quando un membro di una commissione permanente o speciale desidera farsi sostituire, in applicazione dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento, deve avvisarne per iscritto il presidente della commissione.
La richiesta di supplenza deve obbligatoriamente indicare il nome del membro della commissione chiamato ad assicurare la supplenza.
Un membro della commissione può esercitare solo una supplenza. La richiesta di supplenza può indicare un secondo nome di supplente per il caso in cui il primo nominato fosse già titolare di una designazione.
Nelle votazioni, il supplente esprime i voti a nome del titolare. Quando i voti sono pubblicati nel Bollettino delle commissioni, il nome del titolare figura nella lista dei votanti seguito, fra parentesi, dal nome del suo supplente.
b) Dimissioni, sostituzioni.
Un commissario non deve essere considerato come dimissionario se non dopo che il Presidente dell’Assemblea ne sia stato informato. La procedura di sostituzione può allora essere avviata.
I nomi dei sostituti devono essere consegnati alla Presidenza prima delle ore 18.00. Sono immediatamente affissi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo in applicazione degli articoli 34, comma 5, e 38, comma 4, del Regolamento.
I sostituti i cui nomi sono stati affissi possono assistere alle riunioni della commissione ma non sono autorizzati a votarvi se non dopo la suddetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
c) Processi verbali.
I processi verbali delle commissioni devono essere predisposti solo in due esemplari e non devono, in corso di legislatura, lasciare gli archivi del servizio delle commissioni.
d) Audizioni.
Su richiesta dei presidenti di commissione indirizzata al Segretario generale dell’Assemblea almeno ventiquattro ore prima della riunione della loro commissione, il servizio del resoconto integrale o il servizio dei resoconti sommari possono essere incaricati di predisporre i resoconti delle audizioni cui si proceda.
La redazione di tali resoconti può parimenti essere assicurata dalla segreteria della commissione.
2° Missioni informative delle commissioni.
Il numero dei commissari che le commissioni possono designare a partecipare a missioni informative e di controllo è fissato al massimo: a dieci, per le missioni effettuate nel territorio metropolitano, a sette per le missioni effettuate in Europa e a sei per le altre missioni.
Durante le sessioni, le missioni effettuate fuori dal territorio metropolitano sono autorizzate dall’Ufficio di Presidenza o, in caso di urgenza, dal Presidente.
Nessuna manifestazione può essere fatta a nome dell’Assemblea senza la sua preventiva approvazione.
I questori sono abilitati a valutare se ricorrano i presupposti per rimborsare determinate spese sostenute dai presidenti delle commissioni in occasione delle missioni informative.
3° Petizioni
Viene predisposto dalla segreteria della Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell’amministrazione generale della Repubblica:
a) un ruolo generale delle petizioni contenente, per ciascuna petizione, un numero d’ordine, il nome e la residenza del presentatore, l’indicazione sommaria dell’oggetto della sua richiesta e, se del caso, il nome del deputato che l’ha presentata;
b) un fascicolo delle petizioni il quale, periodicamente stampato e distribuito, menzioni il nome ed il domicilio dei presentatori, l’indicazione sommaria dell’oggetto delle petizioni, il numero d’ordine, i nomi dei relatori della Commissione delle leggi costituzionali e, se del caso, della commissione permanente da questa investita, le decisioni adottate dalle commissioni con il breve riassunto dei motivi e le risposte fornite dai ministri a cui siano state rinviate petizioni.
4° Funzionari distaccati dalle amministrazioni centrali nelle commissioni; assistenti dei presidenti delle commissioni.
I funzionari delle amministrazioni centrali, messi a disposizione delle commissioni della Difesa nazionale e delle forze armate e delle Finanze, dell’economia generale e del piano, su richiesta dei loro presidenti, in qualità di esperti, hanno un compito di semplice informazione.
Questi funzionari, così come gli assistenti dei presidenti delle commissioni, dipendono unicamente, sotto la sua responsabilità personale, dal presidente della commissione interessata.
Essi non possono in alcun caso prendere parte ai lavori delle commissioni, assistere alle loro riunioni né ricevere comunicazione dei loro processi verbali. Essi possono occupare un ufficio nei locali dell’Assemblea.
Essi ricevono un lasciapassare rilasciato dai questori, che consente loro di recarsi direttamente presso il presidente della commissione che ha richiesto la loro collaborazione.


>> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari

Art. 5.
- Il regolamento di ciascuna assemblea parlamentare fissa la composizione ed il modo di designazione dei membri delle commissioni menzionate all’articolo 43 della Costituzione nonché le regole del loro funzionamento.