Organi - Commissioni permanenti e speciali Assemblea nazionale

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Congresso dei Deputati

>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Mozioni per progetti di legge e Select Committee
Mozioni per l’autorizzazione a presentare progetti di legge e per la nomina di select committee all’inizio dell’attività di interesse pubblico.

23. - (1) Nei Martedì e Mercoledì e, se presentati da un Ministro della Corona, nei Lunedì e Giovedì, può essere previsto all’inizio dell’attività di interesse pubblico l’esame di preavvisi di mozioni per l’autorizzazione a presentare progetti di legge e per la nomina di select committee. Lo Speaker dopo aver consentito, se lo ritenga opportuno, una breve dichiarazione esplicativa da parte rispettivamente del Membro che propone tale mozione e da parte di un Membro contrario, porrà o la relativa questione o la questione “Che la discussione venga adesso aggiornata”.

(2) In relazione alla mozione di un singolo Membro per l’autorizzazione a presentare un progetto di legge ai sensi del presente order

(a) sarà presentato preavviso al Public Bill Office dal Membro in persona o da un altro Membro per suo conto, ma per ciascun giorno non verrà accolto più di un preavviso da parte di ogni singolo Membro;

(b) nessun preavviso sarà presentato per un giorno in cui un preavviso di mozione ai sensi del presente order è già iscritto all’ordine del giorno;

(c) nessun preavviso sarà presentato per un giorno anteriore al quinto o posteriore al quindicesimo giorno di seduta successivo rispetto al giorno in cui il preavviso viene presentato;

(d) non più di un preavviso di tal genere verrà iscritto all’ordine del giorno a nome di un Membro nell’ambito di un periodo di quindici giorni di seduta.

(3) Nessun preavviso può essere presentato ai sensi del presente order per un giorno in cui il Cancelliere dello Scacchiere abbia dichiarato la propria intenzione di presentare il Bilancio; ma

(i) i preavvisi proposti per essere presentati in tale giorno, e

(ii) i preavvisi così presentati per un giorno rispetto al quale tale intenzione venga successivamente dichiarata,

saranno trattati come se fossero stati presentati per il primo Lunedì in cui la Camera si riunisce dopo la presentazione del Bilancio e potranno essere presi in esame in quel giorno come se fosse un Martedì o un Mercoledì.


Commissioni permanenti (nota 30)
Costituzione di commissioni permanenti.

84. - (1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo (1) dello Standing Order n. 119 (Commissioni permanenti per gli affari europei), saranno costituite tante commissioni permanenti quante potranno essere necessarie per l’esame di progetti di legge o altre attività assegnate o rinviate ad una commissione permanente.

(2) Fatte salve le disposizioni dello Standing Order n. 101 (Commissioni permanenti scozzesi), i progetti di legge assegnati ed i decreti (sia in schema che non) rinviati ad una commissione permanente saranno ripartiti fra le commissioni dallo Speaker.

(3) In tutte tranne una delle commissioni permanenti alle quali siano assegnati o rinviati progetti di legge diversi da quelli di cui allo Standing Order n. 101 (Commissioni permanenti scozzesi), i progetti di legge del Governo avranno la precedenza.

(4) I progetti di legge del Governo assegnati ad una particolare commissione permanente saranno esaminati in qualunque ordine i Ministri di Sua Maestà possano decidere.


Presidenti di commissioni permanenti.


85. - (1) Il presidente o i presidenti di ciascuna commissione permanente saranno nominati dallo Speaker fra i membri del Chairmen’s Panel.

(2) Lo Speaker può cambiare periodicamente i presidenti così nominati.

(3) Quando più di un presidente venga nominato ad una commissione permanente, ciascuno dei presidenti così nominati può esercitare i poteri conferiti dal paragrafo (3) dello Standing Order n. 89 (Procedura nelle commissioni permanenti).

(4) Il Chairmen’s Panel, il cui numero legale sarà di tre membri, avrà potere di esaminare questioni di procedura concernenti le commissioni permanenti e di riferire periodicamente in merito il proprio avviso alla Camera.

(5) Qualunque membro di una commissione permanente può, su richiesta del presidente della commissione, agire in veste di presidente per non più di un quarto d’ora in ciascuna occasione:

A condizione che tale membro non eserciti i poteri conferiti al presidente di una commissione permanente dal paragrafo (3) dello Standing Order n. 89 (Procedura nelle commissioni permanenti).


Nomina di commissioni permanenti.


86. - (1) Salvo che nel caso

(a) della Gran Commissione Scozzese,

(b) della Gran Commissione Gallese,

(c) di una commissione permanente per l’esame di un progetto di legge nella fase della relazione, e

(d) di una Commissione permanente per gli affari europei, la Commissione di Selezione nominerà non meno di sedici né più di cinquanta Membri a far parte di ciascuna commissione permanente per l’esame di ogni progetto di legge assegnato o rinviato ad essa, o per l’esame di decreti (sia in schema che non) ad essa rinviati.

(2) Nel nominare tali Membri la Commissione di Selezione dovrà tenere conto delle qualifiche dei Membri nominati e della composizione della Camera, ed avrà potere di esonerare periodicamente Membri e nominarne altri in sostituzione di quelli esonerati:

A condizione che

(i) per l’esame di qualunque progetto di legge certificato dallo Speaker come riguardante esclusivamente la Scozia o di un progetto di legge di interesse pubblico (o parte di esso) di cui sia stato disposto l’esame da parte di una Commissione permanente scozzese, la commissione sarà costituita in modo da comprendere non meno di sedici Membri che rappresentino collegi elettorali scozzesi;

(ii) per l’esame di qualunque progetto di legge riguardante esclusivamente il Galles, la commissione sarà costituita in modo da comprendere tutti i Membri che rappresentino collegi elettorali nel Galles.


Partecipazione di law officer e ministri nelle commissioni permanenti.


87. - (1) L’Attorney General, l’Advocate General ed il Solicitor General (nota 31), o ognuno di loro, che siano Membri della Camera, sebbene non membri di una commissione permanente, possono partecipare alle deliberazioni della commissione, ma non avranno diritto di voto né di presentare alcuna mozione o proporre alcun emendamento diversi da una mozione in sede di Gran Commissione Scozzese ai sensi dello Standing Order n. 93 (Gran Commissione Scozzese (composizione ed attività)) o da una mozione in sede di Gran Commissione Gallese ai sensi dello Standing Order n. 102 (Gran Commissione Gallese (composizione ed attività)) o da una mozione in sede di Gran Commissione per l’Irlanda del Nord ai sensi dello Standing Order n. 109 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (composizione ed attività)) o da una mozione o un emendamento in una Commissione permanente per gli affari europei ai sensi dello Standing Order n. 119 (Commissioni permanenti per gli affari europei) né saranno computati ai fini del numero legale.

(2) In una commissione permanente per l’esame di un progetto di legge presentato sulla base di una risoluzione di copertura finanziaria qualunque Ministro della Corona, che sia Membro della Camera, sebbene non membro della commissione permanente, può partecipare alle deliberazioni della commissione, ma non avrà diritto di voto né di presentare alcuna mozione o proporre alcun emendamento né sarà computato ai fini del numero legale.


Riunioni delle commissioni permanenti.


88. - (1) Una commissione permanente cui sia stato o permanga assegnato un progetto di legge o altra attività si riunirà per procedere al suo esame nel giorno ed all’ora stabiliti dal Membro nominato presidente della commissione con riguardo a quella attività. Qualora l’esame non venga ultimato in quella seduta la commissione si riunirà ulteriormente per esaminare la questione nei giorni della settimana (che siano giorni di seduta della Camera) che potranno essere stabiliti dalla commissione alle 10.30, a meno che la commissione non disponga diversamente:

A condizione che nessuna commissione permanente terrà seduta fra le 13.00 e le 15.30, ad eccezione di quanto qui di seguito disposto.

(2) Se una commissione permanente non venga precedentemente aggiornata, il presidente provvederà ad aggiornarla senza porre alcuna questione alle ore 13.00, salvo quanto disposto nello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)), n. 108 (Gran Commissione Gallese (sedute) e nello Standing Order n. 116 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (sedute));

A condizione che

(i) se, ad avviso del presidente, i lavori su di un progetto di legge o altra attività, possano essere ultimati mediante un breve prolungamento della seduta, questi può rinviare l’aggiornamento della commissione fino alle 13.15;

(ii) se siano in corso lavori ai sensi dello Standing Order n. 36 (Chiusura della discussione) al momento in cui il presidente, ai sensi del presente paragrafo, è tenuto ad aggiornare la commissione, questi non aggiornerà la commissione finché non si sia deliberato sulla questione per la chiusura della discussione, sulla o sulle questioni che ne conseguono e su qualunque ulteriore mozione secondo quanto previsto in quello Standing Order.


Procedura nelle commissioni permanenti.


89. - (1) Ad eccezione di quanto previsto nello Standing Order n. 93 (Gran Commissione Scozzese (composizione ed attività)), nello Standing Order n. 102 (Gran Commissione Gallese (composizione ed attività)), nello Standing Order n. 109 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (composizione ed attività)), nello Standing Order n. 117 (Commissione permanente per gli affari regionali) e nello Standing Order n. 119 (Commissioni permanenti per gli affari europei), il numero legale di una commissione permanente sarà di diciassette membri o, se minore, un terzo del numero dei suoi membri escluso il presidente; e nel calcolo del numero legale le frazioni saranno considerate unità.

(2) Gli estranei saranno ammessi ad una commissione permanente a meno che la commissione non disponga diversamente.

(3)

(a) Qualunque preavviso di un emendamento ad un progetto di legge che sia stato assegnato o rinviato ad una commissione permanente, o di una mozione relativa ad un documento o a documenti dell’Unione Europea o di un emendamento ad essa riferito ai sensi dello Standing Order
n. 119 (Commissioni permanenti per gli affari europei) sarà rinviato alla commissione ed il presidente avrà i medesimi poteri conferiti rispettivamente allo Speaker, al Chairman of Ways and Means e ai due suoi Vice dallo Standing Order n. 32 (Selezione di emendamenti).

(b) Gli Standing Order n. 29 (Poteri della presidenza di proporre la questione), n. 36 (Chiusura della discussione) e n. 37 (Maggioranza per la chiusura della discussione o perché venga proposta la questione) si applicheranno alle commissioni permanenti, eccetto che il numero necessario a costituire la maggioranza per la chiusura o perché venga proposta la questione sarà il numero prescritto come numero legale dal paragrafo (1) del presente order.

(c) Il presidente di una commissione permanente avrà i medesimi poteri conferiti ad un presidente di una commissione dell’intera Camera ai sensi dei seguenti Standing Order:

n. 35 (Mozione di aggiornamento in violazione di norme della Camera),

n. 42 (Irrilevanza o ripetizione), e

n. 68 (Discussione su che un articolo o allegato faccia parte del progetto di legge).

(d) I seguenti Standing Order si applicheranno alle commissioni permanenti:

n. 124 (Numero legale di select committee),

n. 128 (Registrazione nel processo verbale di select committee),

n. 129 (Processo verbale da depositare presso il Table).

(4) Nel caso di una votazione per divisione richiesta nella Camera o in una commissione dell’intera Camera il presidente di una commissione permanente sospenderà i lavori della commissione per il tempo che, a suo avviso, consentirà ai Membri di partecipare a tale votazione e tornare alla commissione.
(5) Tutte le commissioni saranno autorizzate a stampare e distribuire i propri lavori con il fascicolo d’archivio (Vote Bundle, n.d.t.).


Commissioni di seconda lettura.


90. - (1) Una mozione, di cui sia stato dato preavviso di almeno dieci giorni, può essere presentata da un Ministro della Corona all’inizio dell’attività di interesse pubblico, affinché un progetto di legge di interesse pubblico sia rinviato ad una commissione di seconda lettura, e la relativa questione sarà posta immediatamente; e se, posta la questione, non meno di venti Membri si alzino in piedi dai propri posti ed esprimano la propria obiezione al riguardo, lo Speaker dichiarerà che i contrari prevalgono:

A condizione che nessun preavviso di tal genere venga dato finché il progetto di legge non sia stato stampato e consegnato al Vote Office.

(2) Una mozione, di cui sia stato dato preavviso di almeno dieci giorni, può con l’autorizzazione della Camera essere presentata dal Membro responsabile di un progetto di legge di iniziativa di un singolo Membro all’inizio dell’attività di interesse pubblico in uno dei giorni in cui i progetti di legge di iniziativa di singoli Membri abbiano la precedenza ai sensi dello Standing Order n. 14 (Organizzazione dell’attività di interesse pubblico), affinché detto progetto di legge sia rinviato ad una commissione di seconda lettura, e la relativa questione sarà posta immediatamente. Qualora una tale mozione venga approvata, qualunque order che detto progetto di legge riceva la seconda lettura che sia all’ordine del giorno per quel giorno o per qualunque giorno successivo sarà precluso. Nessuna mozione di tal genere sarà presentata prima dell’ottavo Venerdì in cui i progetti di legge di iniziativa di singoli Membri abbiano la precedenza e nessun preavviso sarà dato finché il progetto di legge non sia stato stampato e consegnato al Vote Office.

(3) Una commissione di seconda lettura sarà una commissione permanente.

(4) Una commissione di seconda lettura riferirà alla Camera o che essa raccomanda che il progetto di legge debba ricevere la seconda lettura o che essa raccomanda che il progetto di legge non debba ricevere la seconda lettura e in quest’ultimo caso avrà potere di dichiarare le proprie motivazioni per tale raccomandazione.

(5) Quando una commissione di seconda lettura abbia presentato una relazione alla Camera riguardo ad un progetto di legge ad essa rinviato ai sensi del precedente paragrafo (2), verrà disposto che il progetto di legge riceva la seconda lettura in un giorno futuro.

(6) Su di una mozione presentata per la seconda lettura di un progetto di legge su cui una commissione di seconda lettura abbia predisposto la relazione, la questione sarà posta immediatamente.


Commissioni permanenti speciali.


91. - (1) Una commissione permanente speciale cui sia stato assegnato un progetto di legge avrà potere, durante un periodo non superiore a 28 giorni (esclusi i periodi in cui la Camera sia aggiornata per più di due giorni) dall’assegnazione del progetto di legge, di convocare persone e richiedere materiali e documenti e, a tale scopo, di tenere fino a quattro sedute antimeridiane di non più di tre ore ciascuna. A non più di tre sedute si può procedere ad audizioni e, a meno che la commissione non disponga diversamente, si procederà a tutte le audizioni in seduta pubblica. Le audizioni saranno stampate nel resoconto ufficiale delle discussioni della commissione insieme con le memorie scritte secondo quanto la commissione può disporre che venga così stampato.

A condizione che, nel caso di progetti di legge certificati ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 97 (Gran Commissione Scozzese (progetti di legge in relazione al loro principio)) ed assegnati ad una commissione permanente speciale in applicazione del paragrafo (5) dello stesso Standing Order, le tre sedute in cui si può procedere ad audizioni possono tenersi in Scozia, nel qual caso non è necessario che tali sedute si tengano al mattino.

(2) Per le sedute di cui al paragrafo (1) del presente order, e nonostante le disposizioni del paragrafo (1) dello Standing Order n. 85 (Presidenti delle commissioni permanenti), lo Speaker può designare qualunque Membro, che non sia un Ministro della Corona, a presiedere una commissione permanente speciale.

(3) Ad eccezione di quanto previsto nei paragrafi precedenti, le norme permanenti di procedura relative alle commissioni permanenti e gli Standing Order n. 127 (Ritiro di documenti depositati presso select committee), n. 131 (Intestazione delle domande poste), n. 135 (Testimoni e memorie scritte (select committee)), e n. 136 (Pubblicazione di audizioni (select committee)), si applicheranno a qualunque commissione permanente speciale.

(4) La questione su qualunque mozione presentata da un Ministro della Corona per estendere il periodo di 28 giorni menzionato al paragrafo (1) del presente order può essere decisa dopo lo scadere del tempo per l’attività su cui vi sia opposizione.


Esame di certi progetti di legge da parte di una commissione permanente nella fase della relazione.


92. - (1) Un progetto di legge che sia stato esaminato da una commissione di seconda lettura o dalla Gran Commissione Scozzese in relazione al principio del progetto di legge può essere rinviato per l’esame nella fase della relazione ad una commissione permanente o alla Gran Commissione Scozzese, secondo i casi, su mozione presentata dopo preavviso da un Ministro della Corona all’inizio dell’attività di interesse pubblico, e la questione su tale mozione sarà posta immediatamente; e se, posta la questione, non meno di venti Membri si alzino in piedi dai loro posti ed esprimano la propria obiezione al riguardo, lo Speaker dichiarerà che i contrari prevalgono.

(2) Una commissione permanente per l’esame di progetti di legge nella fase della relazione sarà composta da non meno di venti e non più di ottanta Membri, che devono essere nominati dalla Commissione di Selezione a far parte della commissione per l’esame di ciascun progetto di legge ad essa rinviato; e nel nominare tali Membri, la Commissione di Selezione dovrà tenere conto delle loro qualifiche e della composizione della Camera:

A condizione che, per l’esame di tutti i progetti di legge di interesse pubblico che riguardino esclusivamente il Galles, la commissione sarà costituita in modo da comprendere tutti i Membri che rappresentino collegi elettorali nel Galles.

(3) Qualunque commissione cui un progetto di legge venga rinviato ai sensi del presente order predisporrà una relazione in cui riferirà alla Camera di aver esaminato il progetto di legge ed avervi approvato o non approvato emendamenti, secondo i casi; e del progetto di legge oggetto di tale relazione verrà disposto che riceva la terza lettura in un giorno futuro.

92. - (1) Un progetto di legge che sia stato esaminato da una commissione di seconda lettura o dalla Gran Commissione Scozzese in relazione al principio del progetto di legge può essere rinviato per l’esame nella fase della relazione ad una commissione permanente o alla Gran Commissione Scozzese, secondo i casi, su mozione presentata dopo preavviso da un Ministro della Corona all’inizio dell’attività di interesse pubblico, e la questione su tale mozione sarà posta immediatamente; e se, posta la questione, non meno di venti Membri si alzino in piedi dai loro posti ed esprimano la propria obiezione al riguardo, lo Speaker dichiarerà che i contrari prevalgono.

(2) Una commissione permanente per l’esame di progetti di legge nella fase della relazione sarà composta da non meno di venti e non più di ottanta Membri, che devono essere nominati dalla Commissione di Selezione a far parte della commissione per l’esame di ciascun progetto di legge ad essa rinviato; e nel nominare tali Membri, la Commissione di Selezione dovrà tenere conto delle loro qualifiche e della composizione della Camera:

A condizione che, per l’esame di tutti i progetti di legge di interesse pubblico che riguardino esclusivamente il Galles, la commissione sarà costituita in modo da comprendere tutti i Membri che rappresentino collegi elettorali nel Galles.

(3) Qualunque commissione cui un progetto di legge venga rinviato ai sensi del presente order predisporrà una relazione in cui riferirà alla Camera di aver esaminato il progetto di legge ed avervi approvato o non approvato emendamenti, secondo i casi; e del progetto di legge oggetto di tale relazione verrà disposto che riceva la terza lettura in un giorno futuro.


Gran Commissione Scozzese (composizione ed attività).


93. - (1) Sarà costituita una commissione permanente denominata Gran Commissione Scozzese che sarà composta da tutti i Membri che rappresentino collegi elettorali scozzesi; ed il cui numero legale (fatto salvo il paragrafo (6) dello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute))) sarà di dieci membri.

(2) L’attività della Commissione comprenderà
(a) interrogazioni presentate in conformità allo Standing Order n. 94 (Gran Commissione Scozzese (interrogazioni a risposta orale));

(b) discussioni brevi tenute in conformità allo Standing Order n. 95 (Gran Commissione Scozzese (discussioni brevi));

(c) dichiarazioni ministeriali prese in esame in conformità allo Standing Order n. 96 (Gran Commissione Scozzese (dichiarazioni ministeriali));

(d) progetti di legge ad essa rinviati per l’esame o l’ulteriore esame in relazione al loro principio, in conformità allo Standing Order n. 97 (Gran Commissione Scozzese (progetti di legge in relazione al loro principio));

(e) mozioni relative a decreti (sia in schema che non) ad essa rinviati in conformità allo Standing Order n. 98 (Gran Commissione Scozzese (legislazione delegata));

(f) mozioni per l’aggiornamento della commissione, di cui sia stato dato preavviso in conformità allo Standing Order n. 99 (Gran Commissione Scozzese (mozioni autonome per l’aggiornamento)); e

(g) mozioni per l’aggiornamento della commissione presentate ai sensi del paragrafo (6) dello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)).

(3) Qualunque Ministro della Corona che sia Membro della Camera, sebbene non sia membro della commissione, può partecipare alle deliberazioni della commissione e può presentare una mozione, ma non avrà diritto di voto né sarà computato ai fini del numero legale.


Gran Commissione Gallese (composizione ed attività).


102. - (1) Sarà costituita una commissione permanente denominata Gran Commissione Gallese che sarà composta da tutti i Membri che rappresentino collegi elettorali gallesi, insieme a non più di cinque altri Membri nominati dalla Commissione di Selezione, che avrà potere di esonerare periodicamente i Membri così nominati e di nominarne altri in sostituzione di quelli esonerati.

(2) Il numero legale della commissione sarà di sette membri, fatto salvo il paragrafo (5) dello Standing Order n. 108 (Gran Commissione Gallese (sedute)).

(3) L’attività della commissione comprenderà

(a) interrogazioni presentate in conformità allo Standing Order n. 103 (Gran Commissione Gallese (interrogazioni a risposta orale));

(b) discussioni brevi tenute in conformità allo Standing Order n. 104 (Gran Commissione Gallese (discussioni brevi));

(c) dichiarazioni ministeriali prese in esame in conformità allo Standing Order n. 105 (Gran Commissione Gallese (dichiarazioni ministeriali));

(d) progetti di legge ad essa assegnati in conformità allo Standing Order n. 106 (Gran Commissione Gallese (progetti di legge));

(e) le materie specifiche riguardanti esclusivamente il Galles il cui esame possa essere ad essa rinviato in conformità allo Standing Order n. 107 (Gran Commissione Gallese (materie riguardanti esclusivamente il Galles)); e

(f) mozioni per l’aggiornamento della commissione, presentate ai sensi del paragrafo (5) dello Standing Order n. 108 (Gran Commissione Gallese (sedute)).

(4) Qualunque Ministro della Corona che sia Membro della Camera, sebbene non sia membro della commissione, può partecipare alle deliberazioni della commissione e può presentare una mozione, ma non avrà diritto di voto né sarà computato ai fini del numero legale.


Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (composizione ed attività).


109. - (1) Sarà costituita una commissione permanente denominata Gran Commissione per l’Irlanda del Nord che sarà composta da tutti i Membri che rappresentino collegi elettorali dell’Irlanda del Nord, insieme a non più di venticinque altri Membri nominati dalla Commissione di Selezione, che avrà potere di esonerare periodicamente i Membri da essa così nominati e di nominarne altri in sostituzione di quelli esonerati.

(2) Il numero legale della commissione sarà di dieci membri, fatto salvo il paragrafo (5) dello Standing Order n. 116 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (sedute)).


(3) L’attività della commissione comprenderà


(a) interrogazioni presentate in conformità allo Standing Order n. 110 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (interrogazioni a risposta orale));


(b) discussioni brevi tenute in conformità allo Standing Order n. 111 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (discussioni brevi));


(c) dichiarazioni ministeriali prese in esame in conformità allo Standing Order n. 112 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (dichiarazioni ministeriali));


(d) progetti di legge ad essa rinviati per l’esame o l’ulteriore esame in relazione al loro principio, in conformità allo Standing Order n. 113 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (progetti di legge in relazione al loro principio));


(e) le proposte di carattere legislativo e le altre materie specifiche riguardanti esclusivamente l’Irlanda del Nord il cui esame possa essere ad essa rinviato in conformità allo Standing Order n. 114 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (proposte di carattere legislativo ed altre materie riguardanti esclusivamente l’Irlanda del Nord));


(f) decreti (sia in schema che non) ad essa rinviati in conformità allo Standing Order n. 115 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (legislazione delegata)); e


(g) mozioni per l’aggiornamento della commissione, presentate ai sensi del paragrafo (5) dello Standing Order n. 116 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (sedute)).


(4) Qualunque Ministro della Corona, che sia Membro della Camera, sebbene non sia membro della commissione, può partecipare alle deliberazioni della commissione e può presentare una mozione, ma non avrà diritto di voto né sarà computato ai fini del numero legale.


Select Committee (nota 36)
Nomina di select committee.

121. - (1) Qualunque Membro che intenda proporre che determinati Membri siano membri di una select committee, o siano esonerati da una select committee, darà preavviso dei nomi dei Membri che intende in tal modo proporre, farà in modo di accertare preventivamente se ciascuno di tali Membri accetterà di far parte della commissione, e farà in modo di dare preavviso a ciascun Membro che propone di esonerare dalla commissione.

(2) Non verrà presentata alcuna mozione per la nomina di membri di select committee costituite ai sensi dello Standing Order n. 152 (Select Committee riferite a dipartimenti del governo) o ai sensi dello Standing Order n. 142 (Domestic Committee), o per il loro esonero, a meno che

(a) preavviso della mozione sia stato dato con almeno due giorni di seduta di anticipo, e

(b) la mozione venga presentata per conto della Commissione di Selezione dal presidente o da un altro membro della commissione.


Liste di Membri facenti parte di select committee.


122. - Liste di tutti i Membri facenti parte di ciascuna select committee saranno affisse in qualche luogo in evidenza nel Committee Office e nel corridoio principale della Camera.


Sedute delle commissioni.


123. - Tutte le commissioni, diverse dalle commissioni dell’intera Camera, saranno autorizzate a riunirsi a qualunque ora in qualunque giorno di seduta della Camera, ma non potranno altrimenti riunirsi durante qualunque aggiornamento della Camera, senza autorizzazione della Camera, e tale autorizzazione non sarà proposta senza preavviso.


Numero legale delle select committee.


124. - (1) Una select committee non può procedere ai lavori in mancanza del numero legale; e se in qualunque momento durante la seduta di una select committee verrà a mancare il numero legale, il funzionario segretario della commissione porterà tale fatto a conoscenza del presidente che sospenderà da quel momento i lavori della commissione finché non vi sia il numero legale, o aggiornerà la commissione.

(2) Nel determinare se sia presente il numero di Membri necessario a costituire il numero legale il presidente sarà computato.


Estranei (select committee).


125. - (1) Una select committee avrà potere, se così dispone, di ammettere estranei durante l’audizione di testimoni.

(2) Una sottocommissione nominata da tale select committee avrà simile potere salvo che quella select committee non disponga diversamente.


Ritiro di Membri da riunioni di select committee.


126. - Qualora una select committee, o una sua sottocommissione, ritenga che la presenza ad una propria riunione, o a parte di una riunione, a cui il pubblico non sia ammesso, di uno specifico Membro della Camera non nominato in tale commissione ne ostacolerebbe l’attività, avrà potere di ordinare a tale Membro di ritirarsi immediatamente; ed il Serjeant at Arms agirà sulla base delle istruzioni che potrà ricevere dal presidente della commissione in applicazione del presente order.


Ritiro di documenti depositati presso select committee.


127. - Nessun documento ricevuto dal funzionario segretario di una select committee sarà ritirato o modificato senza la conoscenza e l’approvazione della commissione.


Registrazione nei processi verbali di select committee.


128. - I nomi dei Membri presenti a ciascuna seduta di una select committee e, qualora abbia luogo una votazione per divisione, il nome del proponente della mozione o emendamento, la questione posta, e i rispettivi voti al riguardo dei Membri presenti saranno registrati nel processo verbale della commissione.


Processi verbali da depositare presso il Table.


129. - I processi verbali di una select committee saranno depositati presso il Table of the House durante la sessione cui si riferiscono, a meno che la commissione non proponga di riprenderne l’esame con una relazione in una successiva sessione della stessa legislatura.


Registrazione nei resoconti di audizioni di select committee.


120. - I nomi dei membri presenti a ciascuna seduta di una select committee saranno registrati nei resoconti di audizioni, se ve ne siano.


Intestazione delle domande poste.


131. - Per ogni domanda, o serie di domande, poste ad un testimone ascoltato nei lavori di una select committee, ed all’inizio di ciascuna pagina dei resoconti di audizioni, verrà riportato il nome del Membro interrogante.


Amministrazione del giuramento in select committee.


132. - Qualunque giuramento prestato o dichiarazione solenne espressa da un testimone davanti ad una select committee può essere amministrato dal presidente o dal funzionario segretario preposto a tale commissione.


Potere di riferire opinioni ed osservazioni.


133. - Ciascuna select committee sarà autorizzata a riferire alla Camera le proprie opinioni ed osservazioni su qualunque materia ad essa rinviata per il suo esame, insieme con i resoconti delle audizioni svolte innanzi ad essa, ed anche di presentare una relazione speciale riguardo a materie su cui possa reputare opportuno informare la Camera.


Select committee (relazioni).


134. - Tutte le select committee avranno potere di autorizzare il Segretario Generale della Camera a fornire copie delle loro relazioni a funzionari di dipartimenti del governo, ai testimoni ascoltati dalle commissioni o da loro sottocommissioni secondo quanto quelle commissioni ritengano opportuno, a giornalisti accreditati, e ad altri rappresentanti della stampa secondo quanto la commissione reputi opportuno, dopo che quelle relazioni siano state depositate presso il Table ma non più di quarantotto ore prima del termine previsto per la pubblicazione di tali relazioni.


Testimoni e memorie scritte (select committee).


135. - (1) Tutte le select committee che abbiano potere di convocare persone e richiedere materiali e documenti avranno potere di pubblicare i nomi di persone comparse come testimoni innanzi ad esse, e di autorizzare la pubblicazione da parte dei testimoni interessati o in altro modo di memorie scritte da essi presentate.

(2) Lo Speaker avrà potere di autorizzare tale pubblicazione nel caso di una tale select committee non più esistente.


Pubblicazione di audizioni (select committee).


136. - Quando sia stata effettuata una audizione innanzi ad una select committee riunita in seduta pubblica, nessun ricorso per violazione di prerogative parlamentari sarà intentato in ragione del fatto che essa sia stata pubblicata prima di essere stata oggetto di relazione alla Camera.


Select committee (aggiornamento della Camera).


137. - Ogni volta che la Camera sia aggiornata per più di due giorni, ed una select committee che abbia potere di riunirsi nonostante l’aggiornamento della Camera abbia approvato una relazione, o abbia deciso che il proprio processo verbale debba essere stampato o che il resoconto di audizioni tenute innanzi ad essa o innanzi ad una sottocommissione da essa nominata o documenti depositati presso di essa debbano essere oggetto di relazione alla Camera e stampati, essa avrà potere di ordinare la stampa di tale relazione, processo verbale, resoconto o documenti, e tale stampa si effettuerà sotto l’autorità della Camera; e si intenderà che tali relazioni, processi verbali, resoconti o documenti siano stati oggetto di relazione alla Camera e saranno depositati presso il Table in occasione della successiva seduta della Camera.


Membri (presenza in select committee dei Lord).


138. - Qualunque Membro a cui una commissione nominata dai Lord abbia richiesto di intervenire come testimone innanzi ad essa o innanzi ad una sottocommissione da essa nominata avrà l’autorizzazione di questa Camera a farlo, se il Membro lo ritenga opportuno.